Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: NOVEMBRE 2009

 

Casella di testo: Lunedì 16 NOVEMBRE 2009
 

 


 

I.V.A. - Adempimenti Periodici:

Ø     Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi ad Ottobre 2009: l’IVA relativa è liquidata ad Ottobre 2009.

Ø     Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Ottobre 2009 con rilascio di scontrino o ricevuta. Al Registro Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

Ø     Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse ad Ottobre 2009, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano i corrispettivi conseguiti da attività commerciali, di Ottobre 2009.

 

 

libro unico del lavoro

Termine per effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 ottobre scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 3% (dal 16 ottobre 2009 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 2,50% (= 1/12 del minimo, pari al 30%; ex D.L. n. 185/2008).

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991.

Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo.

Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.  Sul sito www.studioripa.it è disponibile un ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo del ravvedimento operoso.

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  ad Ottobre 2009.

 

Dichiarazione dei redditi - Rateizzazione titolari di partita iva

I contribuenti titolari di partita IVA che, nella dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, con applicazione di maggiorazione per interessi della:

a) sesta rata, se hanno versato la prima rata entro il 16 giugno 2009;

b) quinta rata, se hanno versato la prima rata entro il 16 luglio 2009;

c) sesta rata, se hanno versato la prima rata il 6 luglio 2009 (in quanto soggetti agli studi di settore);

d) quinta rata, se hanno versato la prima rata il 5 agosto 2009 (perché soggetti agli studi di settore).

 

Versamenti Unitari - Modello F24:

Ø     I.V.A. Mensile: Versamento – OTTObre 2009: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6010; Anno di rif.: 2009. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82, il versamento si effettua con quello del mese successivo.

Ø     I.V.A. Trimestrale: Versamento – Terzo Trimestre 2009: Termine per la liquidazione ed il versamento dell’IVA a debito relativa al terzo trimestre 2008: Sezione: Erario;  Cod. tributo: 6033; Periodo di riferimento: 2009. Versamento minimo: €. 25,82. I versamenti vanno maggiorati degli interessi dell’1%.

Ø     IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate ad Ottobre 2009 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di riferimento: 2009. Versamento minimo: €. 1,03.

Ø     Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 – Addiz. Regionale Irpef; 3816 – Addiz. Comunale Irpef.

Ø     INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti SETTEMBRE 2009. I datori di lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese di Ottobre 2009, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

Ø     INPS: Versamento Gestione separata, sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati ad Ottobre 2009. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 10/2009; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

Ø     INPS Artigiani e Commercianti: gli artigiani e commercianti sono tenuti al versamento della terza rata di contributi fissi sul minimale (3° trimestre 2009), utilizzando i mod. F24 prestampati all’uopo iniviati dall’Inps.

Ø     INAIL: Versamento quarta rata Inail relativo al saldo 2008 ed all’acconto 2009.

Ø     ENPALS versamento contributi previdenziali di Ottobre 2009 (aziende spettacolo/sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per settembre 2009, scade il 25 novembre 2009.

Ø     INPDAI versamento contributi previdenziali di Ottobre 2009 per dirigenti di imprese industriali.

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

Casella di testo: Martedì 17 NOVEMBRE 2009

  

 

 

IRAP DEDUCIBILE 10%: RIMBORSO IRPEF/IRES ANNI PREGRESSI

L’art. 6 del D.L. n. 185/2008 (cd. ‘decreto anti-crisi’) ha disposto la possibilità di rimborso dell’IRPEF/IRES per gli anni pregressi (a quello in corso al 31 dicembre 2008) a fronte della quota deducibile dell’IRAP nella misura del 10%. L’istanza di rimborso che doveva essere presentata esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 12.00 del 14 settembre 2009, era stata rinviata a data da stabilirsi con Comunicato dell’Agenzia Entrate del 2 settembre 2009.

Al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef ed Ires) versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’Irap.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009, è stato stabilito che la trasmissione telematica delle istanze di rimborso sarà effettuata su base regionale, in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, con tempistiche diverse e scaglionate per “evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione”.

Il Provvedimento del 28/10/09 fissa i termini iniziali e finali e le modalità di liquidazione dei rimborsi.

Per quanto riguarda i termini iniziali, nella tabella che segue si riportano le varie date di decorrenza, dal 17 novembre all’11 dicembre 2009, variabili in funzione delle diverse Regioni:

Apertura canale telematico

Regione

Ore 12.00 di martedì 17/11/09

MOLISE – BASILICATA – CALABRIA

Ore 12.00 di giovedì 19/11/09

VALLE D’AOSTA – FRIULI-VENEZIA GIULIA – LIGURIA

Ore 12.00 di venerdì 20/11/09

MARCHE – ABRUZZO

Ore 12.00 di lunedì 23/11/09

TRENTINO-ALTO ADIGE – UMBRIA – SARDEGNA

Ore 12.00 di martedì 24/11/09

TOSCANA

Ore 12.00 di mercoledì 25/11/09

PUGLIA

Ore 12.00 di giovedì 26/11/09

PIEMONTE

Ore 12.00 di venerdì 27/11/09

SICILIA

Ore 12.00 di lunedì 30/11/09

EMILIA ROMAGNA

Ore 12.00 di martedì 1/12/09

VENETO

Ore 12.00 di mercoledì 2/12/09

LAZIO – persone fisiche

Ore 12.00 di giovedì 3/12/09

LAZIO – società

Ore 12.00 di venerdì 4/12/09

CAMPANIA – persone fisiche

Ore 12.00 di mercoledì 9/12/09

CAMPANIA – società

Ore 12.00 di giovedì 10/12/09

LOMBARDIA – persone fisiche

Ore 12.00 di venerdì 11/12/09

LOMBARDIA - società

 

Pertanto il termine iniziale per la Regione Marche è quello del 20 novembre 2009, ore 12.00.

Relativamente alle modalità di liquidazione dei rimborsi, è stabilito che le istanze di rimborso si considerano presentate all’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici. Con riferimento al termine ultimo entro il quale presentare l’istanza, il medesimo va individuato a seconda che il termine di 48 mesi previsto dalla norma scada nel periodo compreso tra il 29/11/08 e il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (come da tabella), ovvero oltre il 60° giorno, come riepilogato nella tabella che segue:

 

Versamenti di imposta il cui termine di 48 mesi scade:

Presentazione istanza:

nel periodo compreso tra il 29/11/08 e il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica

Entro 60 giorni dall’attivazione

dopo il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica

Entro 48 mesi
(termine ordinario)

 

 

Casella di testo: Venerdì 20 NOVEMBRE 2009

  

 

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Ottobre 2009 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it. La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2009 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2008. La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni. L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.  Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

 

 

ENASARCO - Agenti e rappresentanti di commercio

Termine di versamento dei contributi ENASARCO del terzo trimestre 2009 (luglio-settembre 2009). Gli adempimenti relativi (versamento ed inoltro della distinta) vanno assolti in via telematica.

 

Casella di testo: Lunedì 30 NOVEMBRE 2009

  

 

 


 

Versamento Secondo o unico Acconto per il 2009

Termine di versamento della seconda (o unica) rata degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, dovuti da persone fisiche, società di persone e società di capitali relativamente all’anno 2009.

L’acconto Irpef è del 99%; l’acconto Ires del 100%.

Per l’Irap l’acconto è dovuto da persone fisiche e società di persone nella misura del 99%; società di capitali ed enti Ires sono invece tenuti al versamento dell’acconto Irap nella misura del 100%.

Il versamento degli acconti si effettua sul Mod. F24. Gli acconti sono compensabili, su Mod. F24, con i crediti provenienti da tributi o contributi (nel limite massimo di €. 516.456,90 per anno solare).

Le somme relative agli acconti di Novembre, non sono rateizzabili.

I codici tributo per i versamenti sono:

q       4034 – IRPEF Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2009);

q       2002 – IRES Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2009);

q       3813 – IRAP Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2009).

 Lo Studio, come di consueto, provvederà al calcolo dell’acconto di novembre sulla base del metodo storico (ossia, sulla base del risultato dichiarato nel precedente periodo d’imposta 2008).

Ai fini Irpef, Ires ed Irap resta possibile effettuare un versamento ridotto, nel caso di previsione di redditi 2009, effettivamente inferiori a quelli del precedente anno 2008, o di maggiori oneri sostenuti nel 2009 (rispetto a quelli del precedente anno 2008).

In tale ipotesi occorre fare attenzione a che la stima tenga conto di tutti i redditi presunti (oltre che di detrazioni, oneri deducibili, riduzioni di aliquota e ritenute) del 2009.

Si invita la clientela interessata a voler avanzare apposita richiesta di rideterminazione dell’acconto, con utilizzo del modulo di seguito riportato (cfr.), da restituire compilato e firmato allo studio entro e non oltre il prossimo 20/11/2009.

Si invita inoltre a voler predisporre idonea Situazione Contabile, allo scopo di procedere concordemente allo scrivente Studio, alla valutazione in ordine all’opportunità di effettuare degli Acconti di imposta ridotti.

Per gli eventuali versamenti insufficienti, si applica:

a)      la sanzione amministrativa 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (art. 13, D. Lgs. n. 471/97);

b)      l’interesse del 3% annuo (di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 602/73).

Lo Studio consiglia di effettuare il ricalcalo solo nel caso in cui vi sia una fondata previsione di una sensibile riduzione delle imposte dovute nel periodo d’imposta 2009, anche allo scopo di evitare spiacevoli conseguenze in sede di determinazione delle imposte dovute a saldo.

In particolare, si ricorda che, i contribuenti che si avvalgono dell’agevolazione della cd. ‘Tremonti-ter’ di cui alla Legge n. 102/2009, sulla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, non possono procedere, ai fini del calcolo degli acconti degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.

Si segnala peraltro, la possibilità di Ravvedimento, con riduzione delle sanzioni nelle seguenti misure:

a)      tardivo versamento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta al 2,50% (1/12 del minimo del 30%);

b)      tardivo versamento oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2008: sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo del 30%).

Si ricorda infine che, mentre il primo acconto versato a giugno/luglio 2009 poteva essere rateizzato, il versamento del secondo (o unico) acconto di novembre, va effettuato in un’unica soluzione.

 

INPS Artigiani e Commercianti: Acconto 2009

Gli artigiani e commercianti debbono versare la seconda rata di acconto dovuto per il 2009.

 

INPS Professionisti: Acconto 2009

I professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, debbono versare il secondo acconto dovuto per l’anno 2009, con utilizzo del Mod. F24.

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Novembre 2009.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.

Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

 

IVA: adempimenti periodici:

 

Ø     Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, ad Ottobre 2009, di ammontare fino a €. 154,94.

 

Ø     Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari vanno annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

 

Ø     Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Settembre 2009, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Ottobre 2009, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

 

Ø     Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

 

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2

Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Ottobre 2009.

 

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Ottobre 2009.

 

 

Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno optato per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24, della:

a) della settima rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 16 giugno 2009;

b) della sesta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2009;

c) della sesta rata, se hanno versato la prima rata il 6 luglio 2009 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore);

d) della quinta rata, se hanno versato la prima rata il 5 agosto 2009 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore).

 

PROFESSIONISTI: OBBLIGO P.E.C. – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ai sensi del D.L. n. 185/2008, entro la data odierna (29 novembre 2009, prorogata ad oggi!) tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato, hanno l’obbligo di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza il proprio indirizzo di PEC - Posta Elettronica Certificata.

A loro volta, gli Ordini e i Collegi pubblicheranno in un elenco, consultabile in via telematica dalla Pubblica Amministrazione, i dati identificativi degli iscritti, con il relativo indirizzo di posta (PEC).

 

Nel restare a Vostra disposizione, per qualsiasi occorrenza inerente l’incarico professionale conferito, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

RIPA & PARTNERS

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

 

pubblicato l'8/11/2009

(a cura di dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)