Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: OTTOBRE 2009

 

Giovedì 15 OTTOBRE

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici:

 

Ø     Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Settembre 2009: l’IVA relativa è liquidata a Settembre 2009.

 

Ø     Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Settembre 2009 con rilascio di scontrino o ricevuta. Al Registro Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

 

Ø     Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Settembre 2009, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

 

Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano i corrispettivi conseguiti da attività commerciali, di Settembre 2009.

 

libro unico del lavoro

Termine per effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

PROVINCIA MACERATA: BANDO - SOSTEGNO CREAZIONE NUOVE IMPRESE

Termine di presentazione domande del Bando POR FSE OB. 2 2007-2013, Provincia di Macerata (Determinazione  n. 289/VI del 6/8/ 2009), relativo al sostegno nella creazione di nuove imprese.

Destinatari: Asse I – Adattabilità: lavoratori dipendenti, libero professionisti iscritti ad ordini/albi, lavoratori in CIGO o CIGS, lavoratori con contratti di lavoro atipici.

Asse III – Inclusione Sociale: Soggetti disabili o svantaggiati, di cui alla DGR 491/08 e 992/08, che rientrano in una delle categorie previste dal Bando.

Possono essere finanziate le nuove imprese che si costituiscono successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico. Le nuove imprese devono ricadere fra le “Microimprese” e le “Piccole e Medie Imprese”. Ai sensi del presente avviso, per le imprese (anche individuali) la data di costituzione corrisponde alla data di iscrizione alla Camera di Commercio.

I soggetti che possono presentare  domanda di contributo devono essere residenti nelle Marche.

Tipologia delle spese ammissibili:

A) spese riconducibili al FESR: spese per l'acquisto (anche in leasing) di macchinari, attrezzature e arredi; spese per l'acquisto di hardware e di software; spese per l'acquisto di brevetti o licenze d'uso; spese per impianti (ed eventuali ristrutturazioni).

B) spese ammissibili al FSE: spese di costituzione; spese per la fideiussione; spese relative alle consulenze tecniche (consulenza    fiscale, gestionale e marketing); spese per la frequenza di attività formative collettive o individuali dei soggetti coinvolti nel progetto di creazione di impresa; spese per affitto immobili; spese promozionali connesse all’avviamento di imprese.

Intensità di aiuto: per le spese di cui alla precedente lettera A) e per la fidejussione, contributo del 40% della spesa ammissibile; per le spese di cui alle precedenti lettere sub B), contributo del 100%.

L’importo massimo del contributo è comunque di euro 25.000.

Termini: Le domande vanno presentate (spedite) entro il 15 ottobre 2009.

 

 

Venerdì 16 OTTOBRE

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 settembre scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 3% (dal 16 settembre 2009 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 2,50% (= 1/12 del minimo, pari al 30%; ex D.L. n. 185/2008).

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991.

Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo.

Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.  Sul sito www.studioripa.it è disponibile un ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo del ravvedimento operoso.

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  a Settembre 2009.

 

Dichiarazione dei redditi - Rateizzazione titolari di partita iva

I contribuenti titolari di partita IVA che, nella dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, con applicazione di maggiorazione per interessi della:

a) quinta rata, se hanno versato la prima rata entro il 16 giugno 2009;

b) quarta rata, se hanno versato la prima rata entro il 16 luglio 2009;

c) quinta rata, se hanno versato la prima rata il 6 luglio 2009 (in quanto soggetti agli studi di settore);

d) quarta rata, se hanno versato la prima rata il 5 agosto 2009 (perché soggetti agli studi di settore).

 

Versamenti Unitari - Modello F24:

 

Ø     I.V.A. Mensile: Versamento – Settembre 2009: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6009; Anno di rif.: 2009. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82, il versamento si effettua con quello del mese successivo.

 

Ø     IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Settembre 2009 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di riferimento: 2009. Versamento minimo: €. 1,03.

 

Ø     Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 – Addiz. Regionale Irpef; 3816 – Addiz. Comunale Irpef.

 

Ø     INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti SETTEMBRE 2009. I datori di lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese di Settembre 2009, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

 

Ø     INPS: Versamento Gestione separata, sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Settembre 2009. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 09/2009; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

 

Ø     ENPALS versamento contributi previdenziali di Settembre 2009 (aziende spettacolo/sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per settembre 2009, scade il 26 ottobre 2009.

 

Ø     INPDAI versamento contributi previdenziali di Setembre 2009 per dirigenti di imprese industriali.

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

 

Martedì 20 OTTOBRE

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Settembre 2009 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it. La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2009 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2008. La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni. L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.  Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

 

Venerdì 30 OTTOBRE

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Ottobre 2009.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.

Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

 

Sabato 31 OTTOBRE

 

I.V.A. – RIMBORSI TRIMESTRALI: ‘Modello IVA TR’ DEL 2009

Termine per la presentazione telematica della domanda di rimborso infrannuale IVA, relativamente al terzo trimestre 2009 (Luglio-Settembre 2009), nelle ipotesi normativamente previste:

a) operazioni soggette ad IVA con aliquota media inferiore a quella degli acquisti ed importazioni;

b) operazioni non imponibili per più del 25% del totale delle operazioni effettuate;

c) effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili di importo superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva.

L’istanza di rimborso prevista, va presentata con utilizzo del nuovo MODELLO IVA TR approvato con Provvedimento del Direttore del 19 marzo 2009: il nuovo Modello IVA TR è reso disponibile con accesso dal sito dello Studio: www.studioripa.it.

Il nuovo modello IVA TR è soggetto all’obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o valendosi di un intermediario abilitato (es. Studio Ripa & Partners).

Possono essere chiesti a rimborso soltanto i crediti maturati nel corso del trimestre, di importo pari o superiore ad €. 2.582,28, con esclusione pertanto del riporto di crediti derivanti dalle precedenti liquidazioni. In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA maturato nel periodo infrannuale, può essere utilizzato, in tutto od in parte, ai fini della compensazione sul Mod. F24, con altri tributi e contributi. I rimborsi trimestrali sono richiesti direttamente agli uffici delle Entrate, che provvedono alla liquidazione (non si transita dal Concessionario della Riscossione).

Il codice da utilizzare sul Mod. F24 per l’utilizzo del credito IVA maturato nel terzo trimestre è: 6038.

 

IVA: adempimenti periodici:

 

Ø     Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Settembre 2009, di ammontare fino a €. 154,94.

 

Ø     Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari vanno annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

 

Ø     Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Agosto 2009, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Settembre 2009, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

 

Ø     Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2

Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Settembre 2009.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Settembre 2009.

 

 

lUNedì 2 novemBRE

 

Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno optato per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24, della:

a) della sesta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 16 giugno 2009;

b) della quinta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2009;

c) della quinta rata, se hanno versato la prima rata il 6 luglio 2009 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore);

d) della quarta rata, se hanno versato la prima rata il 5 agosto 2009 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore).

 

 

 

 

SEGNALAZIONE NEWS

 

 

SETTORE DEL NO PROFIT: AL VIA L’OBBLIGO TELEMATICO PER ENTI E ASSOCIAZIONI

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale 2 settembre 2009, ha approvato, il modello (che va inviato obbligatoriamente in forma telematica) che le associazioni dovranno inviare all’Amministrazione Finanziaria per segnalare il possesso dei requisiti che consentono a tali soggetti di ‘decommercializzare’ i proventi derivanti dalla loro attività.

Risultano obbligati alla presentazione del modello tutti gli enti di tipo associativo, con esclusione di:

a) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6, Legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato), che svolgono unicamente le attività commerciali marginali individuate con il D.M. 25 maggio 1995;

b) associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991;

c) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che non svolgono attività commerciali.

Termini di presentazione: entro il prossimo 30 ottobre 2009.

Gli enti costituiti dopo il 30 agosto 2009 dovranno presentare il modello nel termine dei 60 giorni successivi alla loro costituzione.

Successivamente, il modello andrà presentato (entro il 31 marzo dell’anno successivo) in caso di modifiche ai dati in precedenza comunicati.

In caso invece di perdita dei requisiti che consentono di godere di agevolazioni fiscali, l’ente deve procedere alla comunicazione relativa entro i successivi 60 giorni da tale evento.

 

 

Nuovi obblighi riguardanti TUTTE le società

Con l’entrata in vigore dell’articolo 42 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009 (e quindi con decorrenza dal 29 luglio 2009) risultano introdotti nuovi obblighi per le società di capitali e per le società di persone, pesantemente sanzionati in caso di inadempimento.

In particolare il nuovo articolo 2250 codice civile recita:

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta  e il numero d’iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. (…)

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

In particolare tutte le società hanno l’obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza (bilanci, fatture, contratti, note, copie d’ordini, lettere, documenti di trasporto, fax, email, etc.) le seguenti informazioni:

PER TUTTE LE SOCIETà (SIA Società di persone che di capitali):

a)                 la sede della società;

b)                 il luogo del Registro delle imprese dove la società risulta iscritta ed il numero di iscrizione          (che coincide con il codice fiscale);

c)                  lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (ricorrendone il           presupposto relativo).

PER LE SOLE SOCIETà DI CAPITALI:

In aggiunta ai dati previsti come obbligatori per le società di persone di cui sopra, anche:

a)                  il capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;

b)                  lo stato di società con socio unico (ricorrendone il presupposto relativo);

c)                  I dati di cui sopra devono essere indicati anche nell’eventuale sito web della società.

Si raccomanda di apportare con immediatezza alla modulistica in uso e ai siti web della società, le integrazioni rappresentate.

Ciò in quanto, il mancato adeguamento espone la società a sanzioni.

In particolare, in caso di inadempimento delle obbligazioni sopra elencate, si applica, a carico di ciascun amministratore, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 206,00 a € 2.065,00.

In caso di omesso deposito del bilancio al registro delle imprese la sanzione di cui sopra è inoltre aumentata di un terzo (1/3).

Proponiamo di seguito un esempio di dati da indicare nei documenti e nel sito web della società (esemplifichiamo un caso ordinario di s.r.l., che non sia in liquidazione, né abbia un unico socio):

 

X Y Z   S.R.L.

Sede legale: Via Milano, n. 1 – 20100 Milano (MI)

P.IVA e C.F.: 01234567891

Capitale sociale € 10.000 interamente versato

Iscritta al Reg. Imprese di Milano n. 01234567891

 

 

 

 

TREMONTI – TER

L’art. 5 del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009, stabilisce ai commi 1, 2, 3  e 3bis, che:

E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fino al 30 giugno 2010”.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. 

L'incentivo è altresì revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

La possibilità di fruire del beneficio fiscale  è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime  contabile e dalla forma giuridica adottati. Non spetta invece ai professionisti.

L’agevolazione si sostanzia in una riduzione dell’imponibile Ires o Irpef, (non opera ai fini Irap) pari al 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2010.

Non occorre, come nella precedente agevolazione della Tremonti-bis, operare alcun raffronto con la media degli acquisti  precedenti.

Gli investimenti fatti nel secondo semestre 2009 produrranno una diminuzione dell’imponibile fiscale dell’anno 2009 (con benefici nella dichiarazione del giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011).

La diminuzione d’imposta rileva solamente per il versamento delle imposte a saldo e non per quelle dovute in acconto.

I macchinari e le apparecchiature oggetto di agevolazione sono quelle elencate nella divisione 28 della tabella Ateco 2007  la quale si riferisce principalmente ai macchinari ed alle  apparecchiature ad uso industriale, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.

In merito si attendono chiarimenti ministeriali per una più dettagliata identificazione dei beni agevolabili.

 Il costo da considerare, è quello effettivamente sostenuto, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione, (quali spese di trasporto, montaggio, ecc.) Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dalla società concedente (a prescindere dall’ammontare del maxicanone, del prezzo di riscatto e della somma dei canoni).

Ai fini dell’agevolazione rileva il momento di consegna  e/o di spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui avviene l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà. 

La data di entrata in funzione del bene è rilevante per la deduzione degli ammortamenti, ma non ai fini dell’agevolazione.

 

 

AUMENTI  DI CAPITALE

Il comma 3-ter, dell’art. 5 del D. L. n. 78 del 1° luglio 2009, prevede per le società di capitali e di persone, la possibilità di fruire di una ulteriore agevolazione finalizzata alla ricapitalizzazione societaria.

Sugli aumenti di capitale di  importo fino ad euro 500.000, perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (ossia a partire dal 5 agosto 2009), si accorda una diminuzione del reddito fiscale pari al 3% degli apporti effettuati.

L’importo così calcolato,  viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

 

 

SCUDO FISCALE

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009 è stato approvato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, come previsto dall'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ulteriori variazioni sono state apportate dal Decreto Legge, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Il modello deve essere utilizzato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate per la dichiarazione delle attività, detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, che sono oggetto di rimpatrio e/o di regolarizzazione.

Il modello va presentato in banca o ad altro intermediario (SIM, SGR, fiduciarie, agenti di cambio o Poste italiane S.p.A.) a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009.

Allo stato attuale sul sito dell’Agenzia delle Entrate risulta pubblicata solo una ‘bozza’ di Circolare illustrativa del provvedimento, allo scopo di tener conto di obiezioni ed osservazioni sollevate da intermediari e professionisti.

Per conseguire gli effetti dell’emersione, è dovuta un’imposta straordinaria, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di emersione.

In sostanza, quindi, l’imposta è pari al 5 per cento delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata.

Si tratta di una presunzione assoluta che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione all’estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare né del reale rendimento conseguito.

Supponendo, ad esempio, che sia effettuato il rimpatrio di una somma pari ad €. 1.000.000, l’imposta straordinaria dovuta è pari ad €. 50.000.

Non è consentito lo scomputo di eventuali perdite, né il riconoscimento di ritenute o crediti, anche per imposte eventualmente subite all’estero. Tale imposta, inoltre, non costituisce per il contribuente un importo deducibile né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Ai fini dell’operazione di emersione, il contribuente è tenuto inoltre a presentare una dichiarazione riservata all’intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione.

La dichiarazione ha contenuto sintetico e ricalca sostanzialmente i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, modulo RW, in osservanza degli obblighi previsti dal cosiddetto “monitoraggio fiscale”.

Per maggiori approfondimenti delle complesse problematiche relative e dei possibili sviluppi, è opportuno concordare un incontro con i professionisti dello scrivente studio.

 

 

SCHEDA DI TRASPORTO

Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio delle attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, il Ministero degli Interni e dei Trasporti,  con Decreto Legislativo n. 214 del 22 dicembre 2008 e successivo decreto attuativo del 30 giugno 2009, ha provveduto ad  istituire  il documento denominato ‘Scheda di trasporto’, da compilare a cura del committente e da conservare a bordo del veicolo durante il trasporto, da parte del vettore.

La scheda di trasporto, deve contenere specifiche indicazioni in merito ai dati del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, oltre alla esatta identificazione della merce trasportata.

Sono comunque esentati dalla compilazione della suddetta scheda, i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

Si ritiene quindi che i trasporti di partite inferiori a 50 quintali, effettuate da vettori che operano simultaneamente per  più committenti, possono continuare ad essere effettuati con la sola compilazione del Documento di Trasporto (DDT).

 

 

Cessazione utilizzo di marche e foglietti per cambiali dal 6 dicembre 2009

L’Agenzia delle Entrate con Comunicato stampa del 21 luglio 2009, ricorda ai soggetti in possesso di marche e foglietti di carta bollata per cambiali che dovranno procedere ad utilizzarli prima del prossimo 6 dicembre 2009.

A partire da questa data, infatti, come previsto dal D.M. 26 maggio 2009, le marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro non potranno più ne essere utilizzati, ne essere rimborsati. Dal 6 dicembre 2009 infatti potranno essere usati solo i contrassegni telematici emessi dai tabaccai, sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre presso le tabaccherie.

 

 

 

Nel restare a Vostra disposizione, per qualsiasi occorrenza inerente l’incarico professionale conferito, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

RIPA & PARTNERS

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

 

pubblicato l'8/10/2009

(a cura di dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)