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Scadenze |
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..:: scadenze ed adempimenti: MARZO 2009
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Domenica 15 marzo |
I.V.A. - Adempimenti Periodici
Ø Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Febbraio 2009: l’IVA relativa è liquidata a Febbraio 2009.
Ø Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Febbraio 2009 con rilascio di scontrino o ricevuta. Al Registro Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.
Ø Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Febbraio 2009, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.
Ø Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano i corrispettivi conseguiti da attività commerciali, di Febbraio 2009.
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Lunedì 16 MARZO |
SOCIETA' DI CAPITALI - TASSA FORFETTARIA LIBRI E SCRITTURE CONTABILI
Termine per il versamento della tassa forfettaria su libri e scritture contabili di €. 309,87 (od €. 516,46 per le società con capitale sociale superiore ad €. 516.456,90) dovuta dalle società di capitali. Il versamento va effettuato su Mod. F24. Sezione: Erario; Cod. tributo: 7085; Periodo riferimento: 2009.
Il versamento è dovuto anche dalle società in liquidazione o comunque esistenti alla data del 1° gennaio 2009. Sono invece escluse dal versamento le società cooperative.
Termine per i contribuenti I.V.A. trimestrali, per il versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre 2008 (tenendo in considerazione – in diminuzione dall’importo dovuto – l’eventuale acconto versato a dicembre 2008), maggiorata degli interessi dell’1%.
Scade inoltre il termine per l’effettuazione del versamento del conguaglio dell’I.V.A. dovuta in base alla dichiarazione annuale. Versamento minino €. 10,33.
I soggetti tenuti alla dichiarazione unificata (Unico 2008), possono alternativamente optare per il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale unificata, con applicazione dell’interesse mensile dello 0,40% per ogni mese o frazione successivi al 16 marzo 2009. Versamento su Mod. F24. Sezione: Erario; Cod. tributo: 6099; Periodo di riferimento: 2008.
Versamenti Unitari - Modello F24:
Ø I.V.A. Mensile: Versamento - FEBBRaio 2009: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6002; Anno di riferimento: 2009. Se l’I.V.A. a debito non supera €. 25,82, il versamento si effettua con quello del mese successivo.
Ø IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Febbraio 2009 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di riferimento: 2009. Versamento minimo: €. 1,03.
Ø Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.
Ø INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti FEBBRaio 2009. I datori di lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese di Febbraio 2009, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.
Ø INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Febbraio 2009. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 02/2009; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.
Ø ENPALS: versamento contributi previdenziali di Febbraio 2009 (aziende spettacolo/sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Febbraio 2009, scade il 25 Marzo 2009.
Ø INPDAI: versamento contributi previdenziali di Febbraio 2009 per dirigenti di imprese industriali.
Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute
Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’ a Febbraio 2009.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE STRUMENTALE
Termine di versamento della 3° rata (30%) dell’imposta sostitutiva, maggiorata di interessi 3%, dovuta per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale (cod. trib. 1127).
libro unico del lavoro
Termine per effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
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Mercoledì 18 MARZO |
Ravvedimento operoso
E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 febbraio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 3% (dal 16 febbraio 2009 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 2,50% (= 1/12 del minimo, pari al 30%; nuova misura stabilita dal recente D.L. n. 185/2008).
Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991.
Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo.
Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
Sul sito www.studioripa.it è disponibile un ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo del ravvedimento operoso, che tiene conto delle nuove regole stabilite dal D.L. n. 185/2008 (cd. ‘decreto anti-crisi’).
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Venerdì 20 MARZO |
Intrastat Mensili
Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Febbraio 2009 (Modelli INTRA).
Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.
La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2009 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2008.
La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.
L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.
Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.
CONAI - Liquidazione del Contributo
Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.
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Lunedì 30 MARZO |
Imposta di registro - Contratti di locazione
Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Marzo 2009.
L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.
In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67.
Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.
Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
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115T – Imposta di registro, prima annualità |
114T – Imposta di registro per proroghe |
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112T – Imposta di registro, annualità successive |
113T – Imposta di registro per risoluzioni |
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107T – Imposta di registro, intero periodo |
964T – Diritti di registrazione €. 4,13 |
S.R.L.: COMUNICAZIONE CD. ‘DI ALLINEAMENTO’ AL REGISTRO IMPRESE
Dal 30 marzo 2009 cessa l’obbligo di tenuta del Libro Soci da parte delle società a responsabilità limitata. Cessa inoltre l’obbligo di presentare l’elenco soci unitamente al deposito del bilancio di esercizio. Entro la data odierna, gli amministratori di S.r.l. hanno l’obbligo di depositare al Registro delle Imprese una dichiarazione per integrare le risultanze del Registro stesso con quelle del Libro dei Soci (cd. ‘allineamento’). Per maggiori dettagli sulla scadenza si rimanda alle indicazioni nelle ‘News’ in calce alla presente Circolare.
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Martedì 31 MARZO |
INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Febbraio 2009.
INPS: Denuncia MODELLO EMens
Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Febbraio 2009.
L’adempimento ha sostituito dal 2006 l’invio del modello GLA annuale.
IVA: adempimenti periodici:
Ø Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Febbraio 2009, di ammontare fino a €. 154,94.
Ø Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
Ø Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Gennaio 2009, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Febbraio 2009, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
Ø Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.
ENASARCO – Versamento F.I.R.R.
Termine per procedere al versamento dei contributi inerenti al Fondo indennità per la risoluzione del rapporto (FIRR), appositamente costituito presso la Fondazione Enasarco. L’adempimento è ad esclusivo carico dell’impresa mandante. La misura dei versamenti FIRR è la seguente:
F.I.R.R. – Misura del contributo dovuto
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Agenti senza esclusiva (plurimandatari) |
Agenti in esclusiva (monomandatari) |
Aliquote indennità |
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1° scaglione |
provvigioni fino a €. 6.200,00 annue |
provvigioni fino ad €. 12.400,00 annue |
4% |
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2° scaglione |
provvigioni da €. 6.200,01 ad €. 9.300,00 annue |
provvigioni da €. 12.400,01 ad €. 18.600,00 annue |
2% |
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3° scaglione |
su quota eccedente €. 9.300,01 annue |
su quota eccedente €. 18.600,01 annue |
1% |
L’indennità va calcolata su tutte le provvigioni ‘liquidate’ (e andate a buon fine) nell’anno 2008, con il principio di competenza. L’indennità compete anche sulle somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese.
Non spetta il FIRR sull’indennità suppletiva di clientela e sulle provvigioni eventualmente maturate e liquidate dopo la cessazione del rapporto: il FIRR è dovuto in costanza di rapporto.
Va inoltre inviata telematicamente entro la data odierna, la relativa distinta all’Ente stesso.
società di capitali: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Le società di capitali (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.) devono comunicare il bilancio d’esercizio e la rispettiva relazione al collegio sindacale (ed ai revisori contabili) trenta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea dei soci fissata per l’approvazione del bilancio.
Se la data dell’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 è fissata per il giorno 30 aprile 2009, in data 31 marzo 2009 scade il termine per la predisposizione della bozza di bilancio, della relazione sulla gestione nonché della loro consegna al collegio sindacale.
Privacy
Termine ultimo per procedere all'aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), e di tutta la documentazione allegata, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy): adeguamento alle c.d. “misure minime di sicurezza”, in base alle variazioni intervenute in corso d’anno. E’ opportuno pertanto verificare se sono intervenute delle variazioni (negli incaricati addetti al trattamento dei dati, nelle attrezzature ed apparati tecnologici per la loro gestione, etc.) al fine di adeguare il D.P.S. a suo tempo predisposto. Pur non essendo materia di ns. specifica competenza, abbiamo già riportato nella nostra Circolare n. 6/2004 (cui necessariamente si rimanda per gli eventuali approfondimenti) un estratto delle principali misure da adottare e dei documenti da predisporre e conservare.
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NOVITà ED ADEMPIMENTI VARI |
IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA AGLI ‘ESPORTATORI ABITUALI’: Iva non detraibile
L’Agenzia delle Entrate, nel corso del recente Telefisco 2009 ha chiarito il trattamento relativo alla detraibilità dell’IVA, comunque addebitata a fronte di un’operazione per la quale il cd. ‘esportatore abituale’, aveva richiesto la non imponibilità IVA dell’operazione. Come noto, gli esportatori abituali, per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva devono consegnare o spedire al fornitore o prestatore una dichiarazione d’intento prima di effettuare l’operazione. L’esportatore abituale ha facoltà di avvalersi dell’agevolazione.
Nel caso in cui l’esportatore abituale comunichi di volersi avvalere di tale facoltà, il cedente/prestatore ha l’obbligo di conformarsi alla richiesta. Se il cedente/prestatore, nonostante la dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore abituale, continua a emettere fatture con Iva, il cessionario/committente non può portarla in detrazione. Al contrario, se il fornitore non ha ancora ricevuto la dichiarazione d’intento, è tenuto a emettere la fattura con applicazione dell’imposta ed il cessionario/committente ha diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta.
ABROGAZIONE LIBRO SOCI S.R.L.: 30 MARZO 2009 - OBBLIGO COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE
Il Decreto anti-crisi dispone l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci per le società a responsabilità limitata, nonché la soppressione della comunicazione annuale al Registro delle imprese circa le risultanze del libro soci in sede di deposito di bilancio. Gli Amministratori delle S.r.l, hanno l’obbligo di inviare al Registro delle imprese, entro il 30 Marzo 2009, apposita comunicazione (cd. ‘di allineamento’ tra le risultanze del Libro Soci e quelle del Registro delle Imprese) contenente la reale situazione della compagine sociale, nonché le informazioni relative al domicilio di ciascun socio ed ai versamenti delle singole quote (entità dei versamenti effettuati dai soci rispetto al valore nominale della partecipazione).
La predetta dichiarazione al Registro delle Imprese, dovrà avvenire per via telematica (Telemaco), mediante l’uso della firma digitale. Nel caso di mancato rispetto della nuova disciplina che dispone l’obbligo alla predetta comunicazione entro il 30 Marzo 2009, si renderà applicabile la sanzione fissata dall’art. 2630 del Codice Civile (da €. 206 ad €. 2.065) per la tardiva presentazione di denunce al Registro delle imprese, nonché si perderà il beneficio all’esenzione dal pagamento dalle imposte e tasse dovute. Lo Studio è a disposizione della Spettabile Clientela per l’espletamento degli adempimenti di cui sopra.
Si fa presente che per tale adempimento occorre che il legale rappresentante firmatario della pratica sia munito di apposita Smart Card che dovrà essere prontamente richiesta presso la Camera di Commercio previa appuntamento. La CCIAA di Ascoli Piceno e Fermo, richiede la sola smart card del professionista che esegue la trasmissione.
PROVVIGIONI inerenti I rapporti con paesi esteri
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 437/E del 12 novembre 2008 ha chiarito alcuni aspetti applicativi inerenti le prestazioni di intermediazione inerenti i rapporti con paesi Cee ed Extra Cee.
In particolare è stato stabilito che le provvigioni, fatturate da agente comunitario o extracomunitario, relativamente a cessioni verso paesi Cee o ExtraCee, di beni in partenza dall’Italia o da altro paese Cee, sono comunque territorialmente rilevanti in Italia in quanto il committente è un soggetto passivo d’imposta nazionale.
Da ciò discende che la ditta mandante italiana, sarà tenuta all’assolvimento dell’IVA ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Quindi, anche nell’ipotesi di prestazione resa da agente comunitario, la mandante italiana assolverà l’imposta ai sensi dell’articolo 17 (emissione di autofattura) e non secondo le disposizioni previste per le prestazioni intracomunitarie dall’articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993 (integrazione della fattura emessa dal prestatore).
Di fatto viene reso inoperativo il comma 8 dell’articolo 40 del D.L. citato.
Per quanto riguarda invece il regime di imponibilità cui assoggettare le prestazioni di intermediazione svolte da un agente italiano, in relazione a cessioni verso l’estero, è stato precisato che:
- per le cessioni all’esportazione, sia con invio dei beni dall’Italia che con invio dei beni da altro Stato membro, andranno assoggettate al regime di non imponibilità all’IVA, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972;
- per le cessioni intracomunitarie con beni in partenza dall’Italia, andranno assoggettate ad IVA con l’aliquota del 20 per cento.
- per cessioni o acquisti di beni che si perfezionano al di fuori del territorio comunitario, l’operazione di intermediazione non deve essere assoggettata ad I.V.A. per carenza assoluta del requisito territoriale, ed il committente italiano non è tenuto, ai fini IVA, ad emettere autofattura.
NUOVE REGOLE SUL TRASFERIMENTO CONTANTI NELLA U.E.
Dal 1° gennaio 2009, per effetto di un Decreto del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008, ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma alle autorità competenti (in Italia presso l'Agenzia delle Dogane) dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce. La dichiarazione suddetta può essere trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, all'Agenzia delle Dogane o, in alternativa, consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento.
In caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione è previsto il sequestro nel limite del 40% dell'importo eccedente i 10.000 euro ed una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% della stessa somma eccedente. Resta fermo il limite di utilizzo del denaro contante di euro 12.500 previsto per le operazioni effettuate tra operatori italiani. I pagamenti eccedenti tale ultimo limite, come noto, vanno effettuati con titolo di credito, non trasferibile.
AUMENTO SANZIONI PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA INESISTENTI
Il Decreto legge anti-crisi dispone che dal 29 novembre 2008 la sanzione prevista per indebita compensazione di crediti d’imposta (ad esempio dell’IVA) sia compresa tra il 100% ed il 200% del credito inesistente (ovvero, pari a quella prevista per le ipotesi di dichiarazione infedele).
Nel caso di ‘ravvedimento’ la sanzione ridotta da versare risulterà pertanto pari al 10% dell’importo indebitamente compensato (anziché le minori sanzioni ordinariamente applicabili del 2,5% o 3% a seconda che il ravvedimento intervenga entro 30 giorni od entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi). Si inviata pertanto la Spettabile Clientela a porre la massima attenzione nella predisposizione dei Mod. F24 di utilizzo in compensazione dei crediti, allo scopo di evitare l’applicabilità di gravose sanzioni
OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Il Decreto legge anti-crisi dispone che le imprese costituite in forma societaria - a partire dal 29 novembre 2008 – sono tenute ad indicare nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Entro tre anni dall’entrata in vigore della predetta legge, inoltre, tutte le imprese costituite in forma societaria, dovranno comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. Infine, i professionisti iscritti in albi ed elenchi sono tenuti a comunicare agli Ordini o Collegi di appartenenza, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.
SPESE ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 3 marzo 2009 ha fornito i seguenti chiarimenti:
1. Rinuncia alla detrazione dell’IVA: A partire dal 1° settembre 2008, l’IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è divenuta detraibile. Ove la stessa non venga documentata da fattura (quindi tramite ricevuta fiscale) o per facilitazione contabile si decida di non recuperarla imputando l’intero importo pagato a costo, l’ammontare della suddetta IVA, non può essere considerato costo deducibile ai fini fiscali, in quanto il mancato recupero deriva da una libera scelta del contribuente e non da norma imperativa.
2. Cointestazione della fattura: Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio (imprenditore) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione IVA al fine di consentirgli l’esercizio del relativo diritto. I dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nel corpo della fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata.
3. Dipendenti ed Amministratori: Dall’anno 2009, le spese relative a prestazione alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili nella misura del 75%. Tale limitazione non opera per le spese di vitto e alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori, in relazione a trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale, in quanto già sottoposte ai limiti dall’art. 95.3 Tuir (€. 180,76 giornaliere; €. 258,23 giornaliere per trasferte al’estero).
Se tali spese vengono sostenute nell’ambito del territorio comunale, risultano invece deducibili nella misura del 75%, ed allo stesso tempo diventano tassabili in capo al percipiente.
4. Servizio mensa: La limitazione del 75% non si applica ai costi sostenuti per la gestione diretta, o affidata a terzi, del servizio di mensa aziendale, né all’ipotesi in cui venga fornito il servizio ai dipendenti attraverso l’acquisto dei ticket restaurant.
5. Fatture miste: Ove il dipendente o l’amministratore della società, durante una trasferta fuori dal comune di lavoro, offra il pranzo ad un cliente, si dovrà fare particolare attenzione in quanto il pasto del dipendente sarà deducibile integralmente come spesa di trasferta ed egualmente sarà deducibile l’IVA. Il costo del pasto del cliente, IVA compresa in quanto indeducibile, sarà recuperato fiscalmente nel limite del 75% e dovrà sottostare ai nuovi limiti annuali di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza.
CHIUSURA BILANCI AL 31 DICEMBRE 2008: NOVITà PIù SIGNIFICATIVE
Si riportano di seguito brevemente, alcune delle novità più significative di cui tenere conto in sede di chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2008:
AMMORTAMENTI ANTICIPATI: Non è più possibile effettuare né ammortamenti anticipati né ammortamenti accelerati. Per l’anno 2008, resta la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati per i soli beni acquistati ed entrati in funzione nell’anno 2008, ad eccezione delle autovetture.
SPESE AUTOVETTURE: Per le autovetture ad uso promiscuo, l’ammortamento è deducibile per il 40% del costo d’acquisto (o dei canoni di leasing) su un valore massimo di €. 18.076,00. Egualmente al 40% si deducono le spese di utilizzazione (carburanti, riparazioni, assicurazione, etc.). Anche l’IVA risulta deducibile al 40%.
CONTRATTI DI LEASING: Per i contratti di leasing stipulati nel 2008, la deducibilità dei canoni è subordinata ad una durata del contratto, non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento.
SPESE DI RAPPRESENTANZA: Le novità normative, già evidenziate nella nostra Circolare n. 2/2009 (cfr.), prevedono la deducibilità integrale entro limiti percentuali applicabili all’ammontare dei ricavi conseguiti. Non si applicano quindi più per l’anno 2008, le precedenti disposizioni che prevedevano la deduzione di un terzo, ripartito in cinque anni; restano comunque deducibili le quote rinviate in tali esercizi.
TELEFONIA: I costi di acquisto, di telefoni fissi, cellulari, fax, modem, router e software specifici per la connessione telefonica, sono deducibili nella misura dell’80%. Nella stessa misura si deducono le spese di utilizzo. L’IVA risulta invece deducibile al 50% per l’acquisto ed i consumi dei telefoni cellulari, integralmente deducibile per il resto.
PROVVIGIONI PASSIVE: In ossequio al principio di correlazione costi-ricavi, le provvigioni passive debbono essere imputate nell’esercizio in cui vengono contabilizzati i ricavi dei beni oggetto di mediazione; generalmente nell’esercizio di consegna e fatturazione della merce.
ALTRE NOVITà IRES: Dall’esercizio 2008, l’aliquota IRES passa dal 33% al 27,50%. E’ inoltre prevista l’indeducibilità degli interessi passivi ai fini IRES per la parte eccedete il 30% del R.O.L. (Reddito Operativo Lordo) incrementato di una franchigia di €. 10.000. Ai fini IRES viene inoltre resa deducibile il 10% dell’IRAP pagata nell’anno 2008 (con il criterio di ‘cassa’). Infine, le plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti (art. 89 TUIR), sono non imponibili per il 95% (anziché dell’84%).
ALTRE NOVITà IRAP: Dall’esercizio 2008, l’aliquota IRAP ordinaria è ridotta dal 4,25% al 3,90%. Per le regioni che hanno previsto delle maggiorazioni o delle ‘differenziazioni’ nelle aliquote (es. Regione Marche), la riduzione da applicare è proporzionale alla riduzione dell’aliquota ordinaria (per la determinazione relativa occorre applicare il coefficiente: 0,9176). La base imponibile IRAP per le società di capitali (e per le società di persone che hanno esercitato la relativa opzione) si determina sulla base delle risultanze del Conto Economico civilistico: [(A) – (B) + (B.9) + (B.10 lett. C e D) + (B12) + (B13)], a prescindere dalle variazioni in aumento e diminuzione ai fini IRES. Infine viene prevista la riduzione degli importi ammessi in deduzione in tema di Cuneo Fiscale per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato, che passa da €. 5.000 ad € 4.600.
Nel restare a Vostra disposizione, per qualsiasi occorrenza inerente l’incarico professionale ricevuto, porgiamo nell’occasione i nostri più cordiali saluti.
Studio Ripa e Commercialisti Associati
pubblicato l'11/3/2009
(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it
dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it
e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)