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..:: scadenze ed adempimenti: FEBBRAIO 2009
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NOVITà ED ADEMPIMENTI VARI |
& DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: Contribuenti non tenuti alla dichiarazione unificata
La dichiarazione IVA, relativa all’anno 2008 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2009 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero, entro il 31 luglio 2009, nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata (Modello Unico).
Le dichiarazioni (compreso il Mod. VR) presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini (ossia entro il 29 ottobre 2009) sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Obbligati alla presentazione ‘in via autonoma’ della dichiarazione IVA 2009 sono:
a) le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalla persone fisiche (es. società di persone) con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2008;
b) le società controllanti e controllate che si avvalgono della liquidazione IVA di gruppo ex art. 73;
c) i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, etc., qualora quest’ultimi abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo;
d) i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
e) i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto, nonché i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter;
f) particolari soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata;
h) i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2008, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, etc.).
La presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere effettuata esclusivamente in via telematica: pertanto le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato, rendendosi applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.
Il Modello IVA 2009 (periodo d’imposta 2008) e le relative istruzioni, sono disponibili in formato ‘pdf’ (Acrobat Reader) nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it (il modello si può ‘scaricare’ dal link presente nel sito www.studioripa.it).
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo 2009 nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,00, in unica soluzione, ovvero con rateizzazione.
Le eventuali rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile: la seconda rata deve essere aumentata dello 0,50%, la terza dell’1% e così via. Se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2009.
& DICHIARAZIONE IVA A RIMBORSO: Presentazione Modello VR/2009
Dal 1° febbraio 2009 è possibile presentare al Concessionario della riscossione il Mod. VR 2009 per la richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
La richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale: pertanto le richieste possono essere prodotte entro il 31 luglio 2009.
In merito alle fideiussioni ed alle polizze fideiussorie normativamente previste, si precisa che la garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio. La garanzia non è richiesta nei seguenti casi:
a) se il rimborso non supera €. 5.164,57 (con riferimento all’intero periodo d’imposta);
b) se l’importo chiesto a rimborso non supera il 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi quelli eseguiti mediante compensazione e dedotti i rimborsi già erogati nei due anni anteriori;
c) le imprese cd. ‘virtuose’, ossia che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità;
d) i curatori e commissari liquidatori, per i rimborsi complessivi non superiori ad euro 258.228,40.
Normativamente è previsto che i rimborsi annuali vengano eseguiti dagli uffici competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente entro 90 giorni dalla presentazione del modello VR, oppure entro 60 giorni se ci si è rivolti al concessionario della riscossione.
Il modello VR 2009 deve essere presentato in due esemplari entrambi sottoscritti in originale, all’Agente della riscossione competente territorialmente.
Occorrerà inoltre produrre all’Agente della Riscossione:
a) certificato di vigenza della C.C.I.A.A. competente in carta semplice;
b) copia fotostatica di un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.
La scadenza in argomento, interessa ovviamente solo i contribuenti per i quali non risulta possibile il computo del credito IVA, in compensazione delle imposte dovute già a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2009.
Si ricorda che il credito IVA del 2008, che si utilizza in compensazione sul Mod. F24, va indicato nella Sez. Erario; Cod. tributo: 6099; Periodo Rif.: 2008.
Il limite dell’importo massimo compensabile è stabilito in €. 516.456,90, per ciascun anno solare e per tutte le compensazioni fatte fra tributi, contributi, etc., comunque indicati nel mod. F24.
& COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: Scadenza 28 FEBBRAIO 2009
Il D.P.R. n. 435 del 2001 sulle semplificazioni in materia di I.V.A. ha introdotto in luogo della previgente dichiarazione periodica IVA, l’obbligo della Comunicazione annuale dati IVA, da presentare esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
La comunicazione riporta la sintesi annuale delle liquidazioni periodiche dell’Iva, senza tener conto di versamenti, compensazioni, operazioni di rettifica (per esempio della detrazione) e di conguaglio (per esempio per effetto del pro rata). I dati completi, infatti, saranno indicati nella dichiarazione annuale.
In linea generale sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA, i soggetti titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Risultano comunque esclusi:
- le imprese individuali ed i professionisti che hanno realizzato nel 2008 un volume d’affari fino ad €. 25.822,84, anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- i contribuenti che abbiano registrato solo operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR n. 633/72;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 34 (volume affari inferiore ad €. 2.528,28, elevato ad €. 7.746,85, se esercitano l’attività agricola in comuni montani);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- i soggetti di cui all’art. 88 del TUIR 917/86 (amministrazioni Stato, comuni, enti pubblici, etc.).
Il modello da utilizzare entro febbraio 2009 e le relative istruzioni, sono disponibili in formato ‘pdf’ (Acrobat Reader) nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it (il modello si può ‘scaricare’ dal link presente nel sito www.studioripa.it).
L’omissione della comunicazione o l’invio con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 258 ad €. 2.065.
& Compensazione crediti d’imposta 2008
Dal 1° gennaio 2009, tutti i contribuenti con posizioni creditorie per imposte e contributi, a fine anno 2008 (es. credito IVA anno 2008), possono utilizzare i crediti vantati in compensazione dai debiti per imposte e contributi dovuti sui Modelli F24. In caso di utilizzo del credito IVA relativo all’anno 2008, in compensazione, l’importo relativo va indicato sul Mod. F24 on line, nel modo seguente: Sezione Erario; Cod. tributo: 6099; Periodo Rif.: 2008. Dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è stabilito in €. 516.456,90, per ciascun anno solare.
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Lunedì 16 FEBBRAIO |
I.V.A. - Adempimenti Periodici
Ø Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Gennaio 2009: l’IVA relativa è liquidata a Gennaio 2009.
Ø Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Gennaio 2009 con rilascio di scontrino o ricevuta. Al Registro Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.
Ø Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Gennaio 2008, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.
Ø Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano i corrispettivi conseguiti da attività commerciali, di Gennaio 2009.
Ravvedimento operoso
E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 gennaio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 3% (dal 16/1/2009 alla data di effettivo versamento, e di una soprattassa del 2,5% (= 1/12 del minimo, pari al 30%; nuova misura stabilita dal recente D.L. n. 185/2008).
Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991. Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento, non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo. I codici tributo per il versamento delle sanzioni sono: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
Sul sito www.studioripa.it è disponibile un ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo del ravvedimento operoso, che tiene conto delle nuove regole stabilite dal D.L. n. 185/2008 (cd. ‘decreto anti-crisi’).
Versamenti Unitari - Modello F24:
Ø I.V.A. Mensile: Versamento - Gennaio 2009: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6001; Anno di riferimento: 2009. Se l’I.V.A. a debito non supera €. 25,82, il versamento si effettua con quello del mese successivo.
Ø IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Gennaio 2009 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di riferimento: 2009. Versamento minimo: €. 1,03.
Ø Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.
Ø INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti Gennaio 2009. I datori di lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese di Gennaio 2009, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.
Ø INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Gennaio 2009. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 01/2009; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.
Ø INPS Artigiani e Commercianti - Gli artigiani e commercianti titolari e non di partita IVA debbono procedere al versamento della quarta rata di contributi fissi sul minimale (4° trimestre 2008). Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: AF (artigiani), o CF (commercianti). Codice INPS: il codice attribuito dall’INPS all’artigiano/commerciante. Periodo: da: 01/2008; a: 12/2008; con utilizzo dei moduli inviati dall’INPS.
Ø Autoliquidazione INAIL - Scade il termine per procedere all’autoliquidazione dei premi INAIL e per la denuncia nominativa degli assicurati. Entro l’odierna scadenza, i datori di lavoro dovranno versare su Mod. F24, quanto dovuto per regolazione (cioè il conguaglio) a saldo per il 2008 e per rata 2009 (l’acconto).
La denuncia dei dati retributivi afferenti l’anno 2008 va effettuata entro la data odierna (oppure entro il 16 marzo 2009, nel caso in cui la denuncia sia presentata su supporto magnetico).
Nel caso di opzione per la rateizzazione, la prima rata va versata entro l’odierna scadenza, mentre i versamenti successivi vanno effettuati entro il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2008, con applicazione di interessi.
Ø Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. - Termine per il versamento del saldo (l’acconto, codice tributo 1712, scadeva il 16 dicembre scorso!) dell’imposta sostitutiva dell’11%, dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR (ex. D.Lgs. n. 47/2000). Cod. Tributo: 1713.
Ø I.V.A. Trimestrale – Particolari soggetti - Per i contribuenti trimestrali ex art. 74, 4° co. DPR n. 633/72 (distributori, di carburanti, autotrasportatori, etc.), scade il termine di versamento dell’IVA del quarto trimestre 2008.
Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge n. 398/1991, scade il termine per il versamento trimestrale dell’IVA relativa al quarto trimestre 2008.
Ø ENPALS: versamento contributi previdenziali di Gennaio 2009 (aziende di spettacolo e sport). La denuncia mensile delle somme dovute per Dicembre 2008, scade il 25 Febbraio 2009.
Ø INPDAI: versamento contributi previdenziali di Gennaio 2009 per dirigenti di imprese industriali.
Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute
Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’ a Gennaio 2009.
libro unico del lavoro
Termine per effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
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Venerdì 20 FEBBRAIO |
Intrastat Mensili
Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Gennaio 2009 (Modelli INTRA).
Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.
La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2009 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2008.
La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.
L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.
Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.
CONAI - Liquidazione del Contributo
Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.
Enasarco
Termine di versamento contributi relativi al quarto trimestre 2008, dovuti da agenti e rappresentanti.
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Sabato 28 FEBBRAIO |
CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA:
Scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, devono consegnare ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, la certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel corso dell'anno 2008 (CUD 2009). La certificazione va infatti consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro).
Scade il termine per la certificazione degli utili ai contribuenti che hanno percepito dividendi nel corso dell’anno 2008.
I sostituti d'imposta che nel 2008 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta devono rilasciare – entro la data odierna - una certificazione in forma libera indicando: l’ammontare lordo delle somme corrisposte; le somme non soggette a ritenuta (es. quota di provvigioni esclusa dall’imponibile e rimborso spese sostenute per conto del committente); l’ammontare delle ritenute operate.
Nell’attestazione dovrà – eventualmente - essere evidenziato il contributo del 4% addebitato a titolo di rivalsa dai professionisti iscritti alla gestione separata Inps.
Si ricorda infine che con riferimento alla certificazione delle ritenute sulle provvigioni, gli agenti e i soggetti assimilati (rappresentanti, procacciatori di affari, mediatori, etc.) possono scomputare le ritenute relative alle somme percepite in base al principio di competenza, purché le stesse siano già state operate al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 25 bis, comma 3 del Dpr 600/73).
Pertanto, i sostituti d'imposta, su richiesta degli agenti o intermediari, sono tenuti a rilasciare certificazioni separate per le provvigioni imputabili al periodo d'imposta precedente, ma erogate nel lasso di tempo intercorrente tra la chiusura di tale periodo d'imposta e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo stesso, tenendone conto al momento del rilascio delle certificazioni relative all'anno successivo.
IVA – COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
Scade il termine per la presentazione della comunicazione telematica dei dati relativi all’IVA riferita all’anno 2008. Maggiori ragguagli sono contenuti sopra nella sezione ‘Adempimenti Vari’ (cfr.).
CONSORZI CON ATTIVITà ESTERNA: DEPOSITO BILANCIO
I Consorzi con attività esterna, devono depositare la Situazione patrimoniale redatta con riferimento al 31 dicembre 2008, presso il registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2615-bis c.c.
INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Gennaio 2009.
INPS: Denuncia MODELLO EMens
Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Gennaio 2009.
L’adempimento ha sostituito dal 2006 l’invio del modello GLA annuale.
IVA: adempimenti periodici:
Ø Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Gennaio 2009, di ammontare fino a €. 154,94.
Ø Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
Ø Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Dicembre 2008, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Gennaio 2009, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
Ø Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.
Ø Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Restano invariati l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).
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Lunedì 2 MARZO |
Imposta di registro - Contratti di locazione
Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Febbraio 2009.
L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.
In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67.
Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.
Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
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115T – Imposta di registro, prima annualità |
114T – Imposta di registro per proroghe |
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112T – Imposta di registro, annualità successive |
113T – Imposta di registro per risoluzioni |
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107T – Imposta di registro, intero periodo |
964T – Diritti di registrazione €. 4,13 |
SEGNALAZIONE NEWS
SPESE DI RAPPRESENTANZA
A decorrere dall’anno 2008, le spese di pubblicità vengono regolate a norma dell’art. 108.2 Tuir, e dalle disposizioni attuative fissate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008. L’art. 108.2 Tuir dispone:
“Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
Il citato Decreto 19 novembre 2008, dispone inoltre che:
“Si considerano inerenti, semprechè effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma”.
Non sono considerate spese di rappresentanza, e sono quindi interamente deducibili:
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali:
1) in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti od erogati dall’impresa;
2) in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.
Per le spese elencate è necessario conservare un’apposita documentazione dalla quale risultino anche:
- le generalità dei soggetti ospitati;
- la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione;
- la natura dei costi sostenuti.
AMMONTARE MASSIMO DEDUCIBILE: Il Decreto in esame stabilisce che le spese sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa (A1+ A5 del conto economico), risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, come di seguito schematizzato
- Fino ad €. 10 milioni – 1,3%
- Da €. 10 milioni e fino ad €. 50 milioni – 0,5%
- Oltre €. 50 milioni – 0,1%.
IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE: Viene prevista la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza sostenute anteriormente al conseguimento dei ricavi, nel primo periodo d’imposta nel quale l’impresa consegue ricavi o proventi ed in quello successivo, fermo restando il rispetto delle percentuali sopra evidenziate.
DISPOSIZIONI IVA: Ai fini dell’IVA, l’art. 19bis1), comma 1, lett. h), DPR n. 633/72 prevede l’indetraibilità dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, fatta eccezione per quella relativa all’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad €. 25,82.
DALL’ANNO 2009: Le spese relative a prestazione alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili nella misura del 75%. Tale limitazione non opera per le spese di vitto e alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori, in relazione a trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale, nei limiti previsti dall’art. 95.3 del Tuir.
MODULISTICA PER LE DICHIARAZIONI FISCALI RELATIVE ALL’ANNO 2008
Sono stati di recente resi disponibili nella sezione ‘Modulistica’ del sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) le nuove versioni dei modelli delle dichiarazioni fiscali da presentare relativamente all’anno 2008, unitamente alle relative istruzioni (cfr. link dal sito www.studioripa.it).
LE Scadenze fiscali 2009 DEI PROSSIMI MESI
- 16 marzo 2009: versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale;
- 31 marzo 2009: presentazione (salvo proroghe) della dichiarazione mod. 770 semplificato;
- 30 aprile 2009: presentazione da parte del contribuente del Mod. 730/2009 al proprio sostituto d’imposta;
- 30 maggio 2009: deposito bilanci 2008 alle Cciaa per le società di capitali (bilanci approvati entro il 30/4/09);
- 31 maggio 2009: presentazione al CAF o intermediari abilitati del Mod. 730/2009;
- 16 giugno 2009: versamento imposte dirette da Unico 2009 (saldo 2008 e 1° acconto 2009);
- 16 luglio 2009: versamento imposte dirette da Unico 2009, con maggiorazione dello 0,40%;
- 31 luglio 2009: presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi Unico 2009, Iva autonoma e 730;
- 31 luglio 2009: presentazione della dichiarazione mod. 770 ordinario;
- 30 novembre 2009: versamento 2° acconto imposte dirette (da Unico 2009).
AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA ‘BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE’
Per favorire i nuclei familiari a basso reddito (cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti), il D.L. n. 185 del 2008 (cd. ‘Decreto Anti-Crisi’) riconosce un bonus straordinario, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro (in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare).
Le scadenze per richiedere il ‘bonus’ dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus.
A) chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009, utilizzando il modello "sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009, utilizzando il modello denominato "agenzia".
B) chi sceglie come anno di riferimento il 2008, deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.
Nel restare a Vostra disposizione, per qualsiasi occorrenza inerente l’incarico professionale ricevuto, porgiamo nell’occasione i nostri più cordiali saluti.
Studio Ripa e Commercialisti Associati
pubblicato il 9/2/2009
(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it
dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it
e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)