Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: DICEMBRE 2008

 

 

ADEMPIMENTI ED ACCORGIMENTI IN VISTA DELLA FINE DELL’ANNO:

 

Rimanenze di Magazzino: si richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità di procedere alla predisposizione di una distinta analitica delle rimanenze in giacenza al 31 dicembre 2008, per permettere una corretta valorizzazione del magazzino, in vista della successiva chiusura del Bilancio.

A tal fine si ricorda che, occorre considerare le rimanenze che:

a) si trovano fisicamente nei magazzini o nei reparti di lavorazione;

b) sono in viaggio (per l’acquisto), ma la fattura è già stata registrata;

c) sono in viaggio (per l’acquisto), con consegna franco fornitore e la fattura non è ancora registrata; in questo caso occorrerà procedere anche alla contabilizzazione delle relative ‘fatture da ricevere’.

d) si trovano presso terzi in lavorazione, per magazzinaggio, spedizione, contratti estimatori e simili, sono in viaggio per la vendita con consegna non ancora avvenuta (es. con clausola Fob).

Si ricorda che, ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, la consegna allo spedizioniere od al vettore per l’inoltro al compratore rappresenta già ricavo per il venditore e costo per il compratore.

Nella valutazione delle rimanenze, non si deve al contrario tenere conto dei beni di terzi (che non appartengono cioè all’impresa!) che si trovano presso l’azienda in deposito, od in conto lavorazione.

Infine, la valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l’occasione per verificare che ci sia corrispondenza tra la giacenza fisica e quella contabile (controllo questo peraltro da condurre anche in corso d’anno). Ciò allo scopo di evitare che in caso di verifica si contestino vendite in evasione (nel caso la consistenza fisica sia inferiore a quella contabile) od acquisti in evasione (in ipotesi di consistenza fisica superiore a quella contabile).

 

Compensi agli amministratori: Per la deducibilità dei compensi relativi agli amministratori si applica il criterio di cassa allargato’: la deducibilità dell’importo è subordinata al pagamento del compenso entro il 12 gennaio 2009.

 

Perdite su crediti: per i crediti non più riscuotibili di modesto ammontare, iscritti in bilancio, è possibile procedere alla formale rinuncia totale o parziale, avente data certa anteriore alla fine del 2008, atta a legittimare la deducibilità fiscale della perdita subita nel corrente esercizio.

 

Ritenuta d’acconto su provvigioni ridotta: gli agenti e rappresentanti di commercio che si avvalgono nell’esercizio dell’attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi, possono usufruire della ritenuta d’acconto sulle provvigioni in misura ridotta, pari al 23% sul 20% dell'imponibile. A tal fine gli stessi debbono inviare, entro il 31 dicembre 2008, alla ditta mandante una specifica dichiarazione, datata e sottoscritta, in carta semplice, con raccomandata A.R..

 

Dichiarazione I.V.A. Annuale a Rimborso: i contribuenti I.V.A. con posizione creditoria ed in presenza dei requisiti legittimanti, devono attivarsi per la presentazione della dichiarazione IVA, con richiesta di rimborso.

La presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2008, è possibile dal 2 febbraio 2009.

La scadenza interessa i contribuenti per i quali è meno vantaggiosa la possibilità alternativa di utilizzare il credito IVA vantato, in compensazione sul Modello F24 On Line, delle imposte dovute a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

Esportatori Abituali: I soggetti esportatori che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'I.V.A. (cd. ‘in sospensione d’imposta’) già dai primi giorni del nuovo anno, possono inviare le apposite lettere di intento da valere per l’anno 2009.

 

 

Lunedì 15 DICEMBRE

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici

 

Ø     Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Novembre 2008: l’IVA relativa è liquidata a Novembre 2008.

 

Ø     Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Novembre 2008 con rilascio di scontrino o ricevuta. Al Registro Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

 

Ø     Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Novembre 2008, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

 

Ø     Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano i corrispettivi conseguiti da attività commerciali, di Novembre 2008.

 

 

Martedì 16 DICEMBRE

 

Saldo I.C.I. – Anno 2008

Termine di versamento (da parte dei proprietari e titolari di diritti reali su immobili), dell’I.C.I. dovuta a saldo per l’anno 2008. Il versamento da eseguire risulta pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2008, al netto di quanto versato con la prima rata scaduta lo scorso 16 giugno.

Al riguardo si ricorda che la prima rata di acconto I.C.I. per il 2008 era di importo pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi del precedente anno 2007. In alternativa il versamento poteva essere effettuato in unica soluzione per l’intero, entro lo scorso giugno 2008.  Ai fini operativi il contribuente:

a)     dovrà verificare la propria situazione con riferimento all’intero anno 2008 (tenendo in debita considerazione le eventuali variazioni intervenute per effetto di acquisti, vendite, cambi di destinazione, notifica nuove rendite, etc.);

b)     ragguagliare l’ICI calcolata su base annua, alla quota e mesi di possesso nel corso del 2008 (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero!);

c)      versare l’importo, pari alla differenza tra l’ICI così calcolata e quanto versato a titolo di acconto (lo scorso giugno 2008).

Il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 ha abolito dal 2008 l’ICI dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili di pregio, di cat. A/1, A/8 ed A/9).

Con Regolamento i Comuni possono delimitare numero e tipologie di unità immobiliari considerate pertinenze dell’abitazione principale.  I codici tributo da utilizzare per il versamento su Mod. F24, sono i seguenti: 3901 – ICI per l’abitazione principale; 3902 – ICI per terreni agricoli; 3903 – ICI per aree fabbricabili; 3904 – ICI per gli altri fabbricati; 3905 – credito ICI; 3906 – ICI interessi; 3907 – ICI sanzioni. All’indirizzo www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp, sono reperibili le misure delle aliquote ICI ed i Regolamenti applicativi, relativi ai diversi Comuni italiani, da applicare per il 2008.

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute a Novembre 2008.

 

RECUPERO ECCEDENZA VERSAMENTO ACCONTI NOVEMBRE 2008: CODICI TRIBUTO

Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 476/E del 9 dicembre 2008, sono stati istituiti i codici tributo per il recupero dell’eventuale maggior acconto versato dalle società di capitali per l’anno 2008 (100% anziché 97%). In sede di compilazione del modello F24, potranno quindi essere utilizzati, già dal 16 dicembre 2008, i seguenti codici: 2120 per l’IRES (Sezione ‘Erario’), e 3859 per l’IRAP (Sezione ‘Regioni’). Gli stessi vanno esposti esclusivamente nella colonna degli “Importi a credito compensati” con evidenziazione dell’anno 2008, quale periodo di imposta cui si riferisce il credito.

 

Versamenti Unitari - Modello F24:

 

Ø     I.V.A. Mensile: Versamento - NOVEMBRE 2008: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6011; Anno rif.: 2008. Il versamento va effettuato solo se l’I.V.A. a debito supera  €. 25,82.

 

Ø     IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Novembre 2008 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di riferimento: 2008. Versamento minimo: €. 1,03.

 

Ø     Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale (cod. tributo: 3802) e comunale (cod. tributo. 3816) trattenuta.

 

Ø     INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti: termine di versamento dei contributi per le retribuzioni di Novembre 2008, risultanti dai mod. DM10.  Sez. INPS.  Causale: DM10.

 

Ø     INPS: Versamento Gestione separata, sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Novembre 2008. L’aliquota contributiva è del 24% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i non pensionati; per tutti gli altri l’aliquota è il 17% (alle predette misure si aggiunge lo 0,72% di contributo per l’indennità di maternità etc.); il massimale annuo per il 2008 è di €. 88.669.  Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 11/2008; a: non compilare.

 

Ø     ENPALS versamento contributi previdenziali di Novembre 2008 (aziende spettacolo/sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Novembre 2008, scade il 29 Dicembre 2008.

 

Ø     INPDAI:  versamento contributi previdenziali di Novembre 2008 per dirigenti di imprese industriali.

 

Ø     IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. – VERSAMENTO ACCONTO: Termine di versamento dell’’imposta sostitutiva 11% gravante sulla rivalutazione del T.F.R.  L’imposta va versata in acconto (cod.tributo 1712) entro la data odierna; il saldo va versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo (cod. tributo 1713). L’acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Termine per il calcolo e la dichiarazione del contributo dovuto per il mese precedente.

 

Eredi – Versamento imposte da dichiarazione redditi

Termine di versamento (senza alcuna maggiorazione!) delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone decedute dal 1° marzo 2008. Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in via telematica, scade il 31 gennaio 2009.

 

 

Mercoledì 17 DICEMBRE

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 17 novembre scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 3% (dal 17 novembre 2008 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 2,50% (= 1/12 del minimo, pari al 30%; nuova misura stabilita dal recente D.L. n. 185/2008). Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991.

Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento, non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo. Per il versamento delle sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA. Sul sito www.studioripa.it è disponibile un ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo del ravvedimento operoso, che tiene conto delle nuove regole stabilite dal D.L. n. 185/2008 (cd. ‘decreto anti-crisi’).

 

 

Sabato 20 DICEMBRE

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Novembre 2008 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it. La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2008 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2007. La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni. L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.  Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

 

 

Lunedì 29 DICEMBRE

 

IVA: Acconto d’imposta

Il versamento in acconto dell’IVA risulta dovuto per i contribuenti mensili, sulla liquidazione di Dicembre 2008. Per i contribuenti trimestrali sulla liquidazione da dichiarazione annuale 2008.

La percentuale di acconto è dell’88%; non è dovuto qualora risulti inferiore ad €. 103,29 (versamento minimo). E’ possibile optare tra le seguenti modalità di calcolo:

a) Metodo del ‘dato storico’.

I contribuenti mensili versano, quale acconto IVA, l’88% del debito risultante dalla liquidazione periodica di dicembre 2007 (occorre verificare sul Registro Vendite, il debito IVA di dicembre 2007).

I contribuenti trimestrali versano l’88% dell’importo IVA dovuto per l’ultimo trimestre 2007.

b) Metodo del ‘dato previsionale’.

In alternativa, il contribuente mensile può versare l’88% dell’importo che reputa dovuto per dicembre 2008. Il contribuente trimestrale può ‘prevedere’ il versamento dell’88% del minore importo che reputa dovuto in dichiarazione annuale per l’anno 2008.

c) Metodo delle ‘operazioni effettuate nel periodo’.

Consiste nella possibilità di calcolare l’acconto IVA dovuto, nella misura del 100%, parametrandolo su una pre-liquidazione delle fatture attive e passive, emesse o ricevute, considerando tutte le operazioni attive effettuate (ancorché non ancora fatturate o registrate: es. fatturazioni differite) dal 1° dicembre 2008 fino al 20 dicembre 2008 (se trattasi di contribuenti mensili), o dal 1° ottobre 2008 fino al 20 dicembre 2008 (per i contribuenti trimestrali). In tale metodo, va riportata sul registro l’annotazione della liquidazione anche in caso dalla medesima emerga un eventuale credito d’imposta.

L’omesso versamento dell’acconto è punito con la sanzione del 30%. In caso di tardivo versamento, con regolarizzazione entro 30 giorni, è dovuta la sanzione del 2,50%; in caso di tardivo versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, è dovuta la sanzione del 3%: in entrambi i casi sono dovuti gli interessi al 3% annuo, per i giorni di ritardo nel versamento.

Nel caso a fine 2007 si sia passati dalla condizione di contribuente trimestrale a quella di contribuente mensile, l’88% dovuto a titolo di acconto è costituito da un terzo dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente (2007). Viceversa nel caso di passaggio da mensile a trimestrale, l’acconto dell'88% va calcolato prendendo come base i versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (2007).

L’acconto I.V.A. non risulta dovuto, oltre che quando sia di importo inferiore ad €. 103,29:

·       quando il contribuente ha iniziato l’attività nel 2008 o ha cessato l’attività nel corso dell’anno senza aver maturato un debito di imposta per il mese di dicembre o per il quarto trimestre;

·       se il contribuente nell’ultimo mese (mensili) o nell’ultimo trimestre (trimestrali) del 2007, era a credito di imposta (richiesto o meno a rimborso);

·       quando il contribuente ritiene ‘previsionalmente’ di poter vantare un credito nell’ultimo mese (mensili) o trimestre (trimestrali) dell’anno 2008 in corso.

Per il versamento su Mod. F24, si indica il Cod. tributo: 6013 (per i contribuenti mensili) ed il Cod. tributo: 6035 (per i contribuenti trimestrali); Periodo di riferimento: 2008.

L’acconto versato si scomputa, dall’IVA da versare per la liquidazione del mese di dicembre 2008 (mensili), o in dichiarazione annuale per il 2008 (trimestrali).

Gli estremi di versamento dell’acconto IVA, vanno annotati sul Registro Vendite (o sul Registro Corrispettivi).

Sul versamento dell’acconto dei trimestrali non si applica la maggiorazione per interessi dell’1%.

 

 

Martedì 30 DICEMBRE

 

Versamento Tardivo: 2° Acconto Imposte

Termine di versamento tardivo - entro 30 giorni dal 30/11/2008 - della seconda (o unica) rata degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, dovuti da persone fisiche, società di persone e società di capitali per l’anno 2008. Il ravvedimento operoso effettuato su Mod. F24, oltre che con il versamento tardivo delle imposte dovute e degli interessi 3% calcolati per i giorni di ritardo, con il versamento della sanzione pari al 2,5%, dell’importo non versato. Successivamente il ravvedimento è possibile, fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi entro il 30 settembre 2009), con versamento di una sanzione del 3%.

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Dicembre 2008.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

 

Mercoledì 31 DICEMBRE

 

IVA: adempimenti periodici

 

Ø     Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Novembre 2008, di ammontare fino a € 154,94.

 

Ø     Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

 

Ø     Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Ottobre 2008, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Novembre 2008, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

 

Ø     Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

 

Ø     Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile.

Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.

Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Novembre 2008.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Novembre 2008.

 

Opzione per la tassazione per trasparenza

Le società di capitali che hanno deciso di optare per la tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, per il triennio 2008/2010, devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica.

Inoltre, anche coloro i quali nel 2005, hanno esercitato l’opzione per la tassazione per trasparenza relativamente al triennio 2005/2007, si trovano nella necessità di valutare, entro il 31 dicembre 2008, l’opportunità o meno di rinnovare l’opzione per l’ulteriore triennio 2008/2010.

L’opzione esercitata è irrevocabile per 3 esercizi e va esercitata sia dalla partecipata che dai soci.

‘Tassazione per trasparenza’ significa la possibilità di imputare ai soci, il reddito prodotto dalle società di capitali, proporzionalmente alla quota di partecipazione di ogni socio agli utili, indipendentemente dalla materiale percezione degli stessi utili.

Con particolare riguardo all’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria (art. 116 TUIR), si ricorda la convenienza a profittare del regime quando l’aliquota media sui partecipanti persone fisiche è inferiore rispetto all’aliquota IRES (pari al 27,5% dal 2008) dovuta dalla società.  L’adozione del regime infine comporta ‘vantaggi’ di rappresentazione bilancistica: alla voce 25 del Conto Economico non sarà evidenziata l’IRES di competenza, con ‘incremento’ dell’utile netto di bilancio.

 

S.A.B.: Comunicazione prosecuzione attività di somministrazione

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), debbono provvedere a presentare la dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno 2009 presso il Comune in cui si esercita la propria attività commerciale.

 

Termini di DECADENZA PER L’Accertamento

I registri ed i documenti debbono essere conservati per quattro anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale (cinque anni in caso di omissione nella presentazione della dichiarazione annuale o di presentazione di dichiarazione nulla).

Pertanto, con il 31 dicembre scadono i termini di accertamento per le dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA presentate inerenti al periodo d’imposta 2003 (dichiarazione presentata nel corso del 2004), salvo la proroga di due anni per chi non si è avvalso delle norme relative al concordato per gli anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale. Pertanto per i soggetti che non si sono avvalsi del cd. ‘condono’ si prescrivono con il 31 dicembre 2008 i termini di accertamento relativi al periodo d’imposta 2001.

 

 

Venerdì 12 GENNAIO 2009

 

Conguaglio Retribuzioni Dipendenti ed assimilati - Pagamento

Possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno (per l’anno 2008) anche gli emolumenti in denaro corrisposti entro la data odierna (12 gennaio 2009): cfr. art. 51, comma 1, del TUIR.  Le ritenute relative dovranno essere versate entro il successivo 16 febbraio 2009.

In altri termini, si sottolinea che le retribuzioni dei dipendenti del mese di dicembre 2008, ed i compensi 2008 di spettanza dei collaboratori cd. ‘a progetto’ e degli amministratori, debbono figurare come liquidati (PAGATI!!!) entro il 12/01/2009, al fine di poterle ricomprendere nell’ammontare complessivo degli emolumenti dell’anno 2008.

 

 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE

 

 

 

PASSAGGI TRA REGIMI CONTABILI

Ai fini delle Imposte Dirette, vige il limite di €. 309.874,14 per la contabilità semplificata, per le imprese aventi ad oggetto la prestazioni di servizi e di €. 516.456,90, per le imprese aventi ad oggetto ogni altra attività. Per le imprese che esercitano attività miste si fa riferimento all’attività prevalente se vi è distinta annotazione dei Ricavi, se non vi è distinta annotazione vale il limite di €. 516.456,90.

Superati detti limiti si passa al regime ordinario.

Per quanto concerne l’I.V.A., la liquidazione deve essere effettuata con periodicità mensile da tutti i soggetti IVA che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a €. 309.874,14, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di €. 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

I soggetti che nell’anno solare precedente hanno avuto un volume d’affari non superiore ai cennati limiti possono, in sede di dichiarazione annuale, optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta, con maggiorazione di interessi dell’1%.

L’opzione può essere successivamente revocata: il vincolo di durata minima dell’opzione è di tre anni.

In definitiva, occorre effettuare un controllo del volume d’affari e dei ricavi conseguiti nel 2008.

 

 

OBBLIGATORIETà DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE S.r.l.

La nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore ad euro 120.000, o se è stabilita dall’atto costitutivo.

Risulta inoltre obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti (come stabiliti dall’art. 2435-bis c.c.):

 

LIMITI ATTUALI

LIMITI FUTURI

Totale Attivo Stato Patrimoniale

3.650.000 euro

4.400.000 euro

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.300.000 euro

8.800.000 euro

Dipendenti occupati in media nell’esercizio

50 unità

50 unità

La Tabella evidenzia oltre agli attuali limiti, anche i nuovi limiti introdotti dal D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008: le disposizioni di tale ultimo decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore; pertanto per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i nuovi limiti varranno con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2009.

Si invita a voler effettuare tale controllo al fine di stabilire l’eventuale obbligatorietà di tale organo.

I limiti attuali (nonché nell’ultima colonna i limiti futuri introdotti sempre dal D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008) per la redazione del Bilancio Consolidato, sono stabiliti nel modo seguente:

 

LIMITI ATTUALI

LIMITI FUTURI

Totale Attivo Stato Patrimoniale

14.600.000 euro

17.500.000 euro

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

29.200.000 euro

35.000.000 euro

 

 

SCRITTURE AUSILIARE DI MAGAZZINO

(art. 14, lett. d), DPR 600/73 e art. 1, c. 1 DPR 695/96)

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, in forma sintetica, ossia sotto forma di ‘schede di mastro’, è obbligatoria (ex art. 14, 1° co., lett. d), del D.P.R. n. 600/1973) solo per le imprese che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

a) Ricavi:                               €. 5.164.568,99;

b) Rimanenze Finali:             €. 1.032.913,80.

L’obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle cennate condizioni.

L’obbligo decorre pertanto, nel caso più comune di esercizio (e dunque di periodo di imposta) coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2009 per le imprese che abbiano superato gli indicati limiti negli esercizi 2006 e 2007.

L'obbligo cessa dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze non hanno superato i suddetti limiti.

In ordine alle modalità di tenuta della contabilità di magazzino, l’art. 14 citato precisa che, le imprese che producono beni in serie (o per il magazzino) e le cd. imprese commerciali, devono registrare le quantità entrate ed uscite: “delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente”. Pertanto, la norma non impone un obbligo di annotazione ‘a valore’, risultando sufficiente l’annotazione ‘a quantità’. La rilevazione dei costi può però rendersi opportuna, al fine di agevolare la valorizzazione delle rimanenze ai fini civilistici e ficali.

Le imprese che producono invece beni ‘su commessa’, ovvero eseguono opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici “le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni”.

Con riferimento alle formalità di tenuta, non vi sono obblighi di bollatura. La contabilità va tenuta con rilevazioni, anche riepilogative, con periodicità non superiore ad un mese, nel termine di 60 giorni per la rilevazione dei movimenti, decorrente dal ricevimento dei documenti o dalla emissione dei documenti interni.

Si prega pertanto, di voler controllare l’eventuale obbligatorietà nella tenuta della contabilità di magazzino a partire dal 1° gennaio 2009.

 

Nel restare come sempre a Vostra completa disposizione per ogni opportuno approfondimento, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti ed i migliori auguri di buon lavoro.

 

Nel ringraziare infine per la preferenza e la collaborazione fin qui accordataci, formuliamo - anche a nome di tutti i dipendenti e collaboratori dello Studio - i più cordiali e sinceri

 

Auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno 2009.

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

pubblicato il 11/12/2008

(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it

dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)