Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: GIUGNO 2008

Lunedì 16 GIUGNO

 

Dichiarazione Redditi (Unico 2008): Persone Fisiche, Società di Persone

Le Persone fisiche  e le Società di Persone, debbono effettuare il versamento senza maggiorazione, del saldo per il 2007, e/o del 1° acconto 2008 delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2008. Il versamento a saldo e/o della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, può essere effettuato:

a)      fino al 16 giugno 2008, senza maggiorazione;

b)      dal 17 giugno 2008 fino al 16 luglio 2008, con maggiorazione 0,40%.

I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono reperibili nel sito www.agenziaentrate.it.

In caso di scelta per la rateizzazione degli importi dovuti si procede al versamento della prima rata.

Le rate successive vanno corrisposte  entro il giorno 16 di ciascun mese,  relativamente ai titolari di partita IVA; i contribuenti non titolari di partita Iva, debbono versare le rate successive entro la fine di ciascun mese. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per mese o frazione di mese (tasso 6% annuo).

I codici tributo IRPEF sono: 4001 per il versamento del saldo e 4033 per il versamento del primo acconto. I codici tributo IRAP sono: 3800 per il versamento del saldo e 3812 per il versamento del primo acconto. Per l’addizionale regionale si utilizzerà il codice 3801, mentre per l’addizionale comunale il codice 3817.

Il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni su modello Unico risulta attualmente stabilito (Decreto Legge n. 97 del 3 giugno 2008) al 30 settembre 2008.

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di versare l’importo del saldo IVA 2007 (cod. tributo: 6099) entro il termine odierno, devono maggiorare tale importo dello 1,60% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16/3).

E’ infine dovuto il versamento in acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata.

La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2008 è pari al 99%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente, sia ai fini Irpef, che ai fini Irap.

L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.

 

 

Dichiarazione Redditi (Unico 2007): SOCIETà DI CAPITALI ED ENTI

Le Società di Capitali e gli Enti soggetti ad IRES, debbono effettuare il versamento senza maggiorazione, del saldo per il 2007, e/o del primo acconto 2008 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2008:

a) entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

b) entro i trenta giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40% per cento.

Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il versamento delle imposte scade:

a) il 16 giugno 2008 (cadendo il 16 giugno di sabato), senza maggiorazione;

b) il 16 luglio 2008, con maggiorazione 0,40%.

I codici tributo IRES sono: 2003 per il versamento del saldo e 2001 per il versamento dell’acconto.

La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2008 sia ai fini IRES che ai fini IRAP è pari al 100%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente.

L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): VERSAMENTO 1° O UNICA RATA

I contribuenti titolari di immobili nel 2008 devono effettuare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta al Comune. La prima rata di acconto I.C.I. per il 2008 è pari al 50% dell’imposta dovuta. La seconda rata, a saldo dell’I.C.I. dovuta per l’anno 2008, deve essere versata entro il 16 dicembre 2008.

In alternativa il versamento può essere effettuato in unica soluzione per l’intero ammontare (entro la data odierna).

Il versamento può essere effettuato oltre che con il bollettino di c/c postale che generalmente viene recapitato dal Comune, anche con il Mod. F24.

I Comuni hanno la possibilità di prevedere particolari modalità di versamento ai fini ICI: si consiglia quindi di rivolgersi agli Uffici Tributi dei singoli Comuni per verificare le modalità di versamento previste per l’anno 2008 (oltre che per verificare l’esistenza di aliquote differenziate per le diverse tipologie immobiliari).

Le persone fisiche non residenti in Italia possono versare l’ICI in unica soluzione entro il 16 dicembre 2008, con applicazione degli interessi.

L’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 ha abolito dal 2008 l’ICI dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili di pregio, di cat. A/1, A/8 ed A/9, per le quali rimane in vigore l’aliquota ridotta e la detrazione fissata da ogni Comune per l’abitazione principale). Con Regolamento i Comuni possono delimitare numero e tipologie di unità immobiliari considerate pertinenze dell’abitazione principale.

In caso di versamento su Mod. F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 3901 – ICI per l’abitazione principale; 3902 – ICI per terreni agricoli; 3903 – ICI per aree fabbricabili; 3904 – ICI per gli altri fabbricati; 3905 – credito ICI; 3906 – ICI interessi; 3907 – ICI sanzioni.

Il Consorzio Anci-Cnc ha reso disponibile all’indirizzo www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp, le misure delle aliquote ICI ed i Regolamenti applicativi, relativi ai diversi Comuni italiani, da applicare per l’anno 2008.  Fatta salva l’adozione di apposita norma regolamentare, l’importo minimo da pagare è pari ad €. 2,07: se l’ammontare della prima rata non supera l’importo minimo, lo stesso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

 

 

INPS Artigiani e Commercianti: SALDO 2007 ED ACCONTO 2008

Gli artigiani e commercianti debbono versare il saldo dei contributi dovuti per il 2007, e la prima rata di acconto dovuto per il 2008, sui Mod. F24 recapitati dall’INPS. I versamenti possono essere altresì effettuati entro il 16 luglio 2008 con maggiorazione dello 0,40%.

 

 

INPS PROFESSIONISTI: SALDO 2007 ED ACCONTO 2008

I professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, debbono versare il saldo del contributo dovuto per il 2007 ed il primo acconto per l’anno 2008, con utilizzo del Mod. F24. Il versamento può essere differito al 16 luglio 2008, con maggiorazione 0,40%.

 

 

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio va corrisposto su Mod. F24, codice tributo: 3850.

Il codice va indicato nella Sez. ‘ICI ed Altri Tributi Locali’, riportando la sigla della Provincia di riferimento della Camera di Commercio destinataria del versamento stesso e l’anno di riferimento 2008.

Il diritto va versato in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: pertanto il diritto annuale andrà versato entro il 16 giugno 2008.

Il suddetto termine è prorogabile al 16 luglio 2008, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.

Cessa il previdente regime provvisorio ed in generale, tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria pagheranno in base al fatturato conseguito nell’anno precedente.

In particolare il diritto annuale minimo dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria passa da €. 373,00 ad €. 200,00.

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria versano una cifra stabilita applicando al fatturato 2007 (ossia alla sommatoria degli importi del quadro IQ-IRAP, nella colonna "valori contabili" della Sezione I, al rigo IQ1 - Ricavi delle vendite e prestazioni, ed al rigo IQ5 - Altri ricavi e proventi) le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato della tabella seguente:

Scaglioni di fatturato da Euro

Scaglioni di fatturato a Euro

Misure fisse e aliquote

0

100.000,00

€ 200,00

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015 %

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013 %

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010 %

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009 %

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005 %

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003 %

oltre 50.000.000,00

 

0,001 % (fino a max. € 40.000,00)

A partire dal corrente anno 2008, non si applica più la cd. ‘disciplina transitoria’, in forza della quale le imprese iscritte in sezione ordinaria, dopo aver calcolato gli importi sulla scorta della tabella degli scaglioni di fatturato previgente, versavano – per effetto del precedente meccanismo correttivo - l’eventuale minore importo corrisposto dal confronto con quanto dovuto per l’anno precedente.

Per le unità locali si rende dovuto un diritto pari al 20% di quello relativo alla sede principale, fino ad un massimo di €. 200,00. L’avvenuto pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese, dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Le imprese con sede o unità locali nella provincia di Macerata corrispondono alla competente Camera di Commercio gli importi ordinariamente dovuti, maggiorati del 20%.

Via internet è possibile il calcolo del diritto annuale dovuto. Le imprese con sede o unità locale in provincia di Macerata potranno avvalersi di un aiuto al calcolo, reso disponibile on line, al sito della CCIAA di Macerata all’indirizzo: http://www.cciaamc.sinp.net/calcdiritto/index.asp.

Più in generale si segnala il sito della Camera di Commercio di Padova che rende disponibile un file ‘excel’ liberamente scaricabile, attraverso il quale risulta possibile il calcolo del diritto annuale dovuto sia per la sede che per le unità locali, ovunque ubicate sul territorio italiano, all’indirizzo: http://www.pd.camcom.it/dev_cciaa/web.nsf/web/calcolare_dirann_08.

 

 

IRES – Opzione (RINNOVO, revoca) per il consolidato nazionale

Termine per l’invio telematico della comunicazione relativa all’opzione per il triennio 2008-2010, per il regime di tassazione del consolidato nazionale (dal 1° gennaio 2008 il termine risulta anticipato rispetto alla previgente scadenza del 20 giugno, per effetto della modifica del primo comma, lett. d), dell’art. 119 TUIR).

 

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici

 

Ø     Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Maggio 2008: l’IVA relativa è liquidata a Maggio 2008.

 

Ø     Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Maggio 2008 con rilascio di scontrino o ricevuta. Al Registro Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

 

Ø     Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Maggio 2008, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

 

Ø     Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano i corrispettivi conseguiti da attività commerciali, di Maggio 2008.

 

 

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  a Maggio 2008.

 

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 maggio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 3% (dal 16 maggio 2008 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%).

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991.

Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento, non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo.

Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

Sul sito internet dello Studio www.studioripa.it è reso disponibile un nuovo ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo degli importi dovuti per il ravvedimento operoso: il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento (che tengono conto anche del nuovo tasso di interesse legale del 3%, in vigore dal 1° gennaio 2008) ed il relativo codice tributo da utilizzare sul Mod. F24.

Dal 10 gennaio 2008, in relazione all’approvazione dei nuovi Modelli F24, per alcuni codici tributo (cfr. Risoluzione n. 395/E, disponibile sul sito internet dello Studio www.studioripa.it), come ad esempio per le ritenute Irpef e le sanzioni da ravvedimento, occorre indicare l’informazione relativa al mese di riferimento.

 

 

Versamenti Unitari - Modello F24:

 

Ø     I.V.A. Mensile: Versamento – MAGGIO 2008: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6005; Anno di riferimento: 2008. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82, il versamento si effettua con quello del mese successivo.

 

Ø     IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Maggio 2008 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di riferimento: 2008. Versamento minimo: €. 1,03.

 

Ø     Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

 

Ø     INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti MAGGIO 2008. I datori di lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese di Maggio 2008, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

 

Ø     INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Maggio 2008. L’aliquota contributiva è del 24% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i non pensionati; per tutti gli altri l’aliquota è il 17% (alle predette misure si aggiunge lo 0,72% di contributo per l’indennità di maternità etc.); il massimale annuo per il 2008 è di €. 88.669.  Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 04/2008; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

 

Ø     ENPALS versamento contributi previdenziali di Maggio 2008 (aziende spettacolo/sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Maggio 2008, scade il 25 Giugno 2008.

 

Ø     INPDAI versamento contributi previdenziali di Maggio 2008 per dirigenti di imprese industriali.

 

 

Venerdì 20 GIUGNO

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Maggio 2008 (Modelli INTRA).

Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2008 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2007.

La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.

Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

Per le ulteriori novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2007, si rimanda all’apposita pagina relativa presente sul sito (www.studioripa.it).

Si segnala che in caso di trasmissione on-line, tramite l’apposito programma (Intra@Web EDI), scaricabile dal sito www.agenziadogane.it, è possibile inviare il modello con proroga di 5 giorni.

 

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

 

Sabato 28 GIUGNO

 

Approvazione dei bilanci delle società di capitali

Scadenza del termine per l’approvazione dei Bilanci delle società di capitali che si sono avvalse della possibilità di convocare l'assemblea oltre i centoventi giorni, ed in ogni caso entro i centottanta giorni.

Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente nei casi in cui ci sia congiuntamente:

a) una previsione dello statuto sociale in tal senso;

b) le ‘nuove’ particolari esigenze previste dall’art. 2364 c.c..

Il deposito del bilancio, va effettuato entro 30 giorni dall’approvazione dello stesso (28 luglio 2008).

 

 

Lunedì 30 GIUGNO

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Giugno 2008.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.

Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

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Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno optato per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24, della seconda rata con applicazione della maggiorazione per interessi, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 16 giugno 2008.

 

 

IVA: adempimenti periodici:

 

Ø     Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Maggio 2008, di ammontare fino a €. 154,94.

 

Ø     Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

 

Ø     Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Aprile 2008, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Maggio 2008, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

 

Ø     Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

 

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2

Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Maggio 2008.

 

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Maggio 2008.

 

 

RIVALUTAZIONE DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETà e dei terreni

L’art. 1, comma 91, della Legge Finanziaria 2008, consente nuovamente di procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute dalle persone fisiche. Si tratta di un’opportunità che interessa in particolare le persone fisiche, che intendono cedere i ‘beni’ rivalutati nel medio periodo.

La rivalutazione agevolata permette infatti il pagamento di un’imposta sostitutiva (del 2% o del 4%), allo scopo di attenuare la tassazione gravante sulla plusvalenza ritraibile in caso di vendita.

Per la rivalutazione delle partecipazioni i presupposti per accedere all’agevolazione sono:

a)      le partecipazioni devono essere possedute alla data del 1° gennaio 2008;

b)      la rivalutazione è effettuata sulla scorta di una perizia giurata di stima redatta con riferimento al 1° gennaio 2008, ed asseverata dal commercialista entro il 30 giugno 2008.

In tale ipotesi, all’atto della futura vendita, in luogo del valore di acquisto si può assumere il valore alla stessa data della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante da perizia giurata di stima e assoggettato ad imposta sostitutiva 4% (partecipazione qualificata) o 2% (partecipazione non qualificata).

In caso di mancata rivalutazione, la plusvalenza conseguita da partecipazione non qualificata è tassata al 12,5%, se invece si è in presenza di una partecipazione qualificata, la plusvalenza viene tassata in dichiarazione dei redditi (Unico) per il 40% (49,72% per le cessioni attuate dal 1° gennaio 2009) del suo ammontare.

Per la rivalutazione dei terreni, si precisa che è possibile rivalutare i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Il termine per la redazione ed il giuramento della perizia di stima (redatta da un geometra, architetto, ingegnere, perito agrario, etc.) è quello del 30 giugno 2008. E’ dovuta l’imposta sostitutiva del 4%.

L’imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione o in tre rate (la prima entro il prossimo 30 giugno 2008, le successive entro il 30 giugno 2009 e 30 giugno 2010, maggiorate – a partire dalla seconda - degli interessi legali 3%).

Per il versamento dell’imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione Ministeriale n. 144/E del 10 aprile 2008 ha individuato i seguenti:

- 8055: relativamente all’imposta sostitutiva sulle partecipazioni;

- 8056: relativamente all’imposta sostitutiva sui terreni edificabili ed agricoli.

Il versamento è effettuato su Mod. F24, indicando 2008 quale anno di riferimento.

 

 

Nel restare a Vostra disposizione, per qualsiasi occorrenza inerente l’incarico professionale ricevuto, porgiamo nell’occasione i nostri più cordiali saluti.

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

pubblicato il 12/6/2008

(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it

dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)