Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: MAGGIO 2008

Sabato 10 MAGGIO

 

CONTRIBUTI REGIONE MARCHE: INCENTIVI PER IL COMMERCIO

Il 10 maggio 2008 scade il termine di presentazione a valere sui contributi in conto capitale a valere sulla Legge n. 21/1998, incentivi finanziari per il commercio.

Soggetti beneficiari: le imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei centri storici nonché delle aree pedonali o delle zone a traffico limitato, o delle aree urbane e rurali, non comprese nei centri storici.

I predetti soggetti devono  avere un volume d’affari ai fini Iva non superiore a €. 1.200.000 per PMI al dettaglio ed a €. 800.000 per le piccole imprese di somministrazione di alimenti e bevande.

Attività finanziabili: sono ammessi a contributo gli interventi di costruzione, acquisto, ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed ampliamento locali adibiti o da adibire ad attività commerciali ed al deposito di merci; attrezzature fisse e mobili; arredi; sistemi ed apparati di sicurezza.

La spesa ammissibile non può essere inferiore ad €. 20.000, ne superiore ad €. 160.000.

Sono ammesse le spese fatturate dopo il 1° marzo 2007. I progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR Marche.

Il contributo in conto capitale non può essere inferiore al 15% e superiore al 20% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

Giovedì 15 MAGGIO

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici

Ø     Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi ad Aprile 2008: l’IVA relativa è liquidata ad Aprile 2008.

Ø     Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Aprile 2008 con rilascio di scontrino o ricevuta. Al Registro Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

Ø     Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse ad Aprile 2008, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

Ø     Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano i corrispettivi conseguiti da attività commerciali, di Aprile 2008.

 

Venerdì 16 MAGGIO

 

comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  ad Aprile 2008.

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 aprile scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 3% (dal 16 aprile 2008 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%).

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991.

Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento, non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo.

Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

Sul sito internet dello Studio www.studioripa.it è reso disponibile un nuovo ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo degli importi dovuti per il ravvedimento operoso: il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento (che tengono conto anche del nuovo tasso di interesse legale del 3%, in vigore dal 1° gennaio 2008) ed il relativo codice tributo da utilizzare sul Mod. F24.

Dal 10 gennaio 2008, in relazione all’approvazione dei nuovi Modelli F24, per alcuni codici tributo (cfr. Risoluzione n. 395/E, disponibile sul sito internet dello Studio www.studioripa.it), come ad esempio per le ritenute Irpef e le sanzioni da ravvedimento, occorre indicare l’informazione relativa al mese di riferimento.

 

Versamenti Unitari - Modello F24:

 

Ø I.V.A. Mensile: Versamento – APRILE 2008: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6004; Anno di riferimento: 2008. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82, il versamento si effettua con quello del mese successivo.

 

Ø I.V.A. Trimestrale: VERSAMENTO – 1° TRIMESTRE 2008: Sezione: Erario;  Cod. tributo: 6031; Periodo di riferimento: 2008. Se L’I.V.A. a debito non supera € 25,82, il versamento va effettuato con quello del trimestre successivo. I versamenti vanno maggiorati degli interessi dell’1% (uno per cento). I predetti interessi sono qualificati normativamente come ‘indeducibili’ ai fini della determinazione del reddito imponibile.

 

Ø IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate ad Aprile 2008 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di riferimento: 2008. Versamento minimo: €. 1,03.

 

Ø addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

 

Ø INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti APRILE 2008. I datori di lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese di Aprile 2008, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

 

Ø INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati ad Aprile 2008. L’aliquota contributiva è del 24% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i non pensionati; per tutti gli altri l’aliquota è il 17% (alle predette misure si aggiunge lo 0,72% di contributo per l’indennità di maternità etc.); il massimale annuo per il 2008 è di €. 88.669.  Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 04/2008; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

 

Ø Contributi IVS – Artigiani e Commercianti. Termine di versamento dei contributi fissi IVS (I° quota fissa 2008), dovuti per il primo trimestre 2008. Cod. F24: AF (contributi dovuti sul minimale di reddito da artigiani) CF (contributi dovuti sul minimale dai commercianti). Per l’anno 2008 il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini de calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari ad euro 13.819,00. La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

     - Artigiani: 20,00% (17,00% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);

     - Commercianti: 20,09% (17,09% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Continua ad applicarsi anche per l’anno 2008 la riduzione del 50%dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati. Le scadenze di versamento delle 4 rate di contributi dovuti sul minimale di reddito sono: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2008, 16 febbraio 2009.

 

Ø INAIL: termine di versamento della seconda rata INAIL per i datori di lavoro che hanno scelto la rateazione del premio derivante dall’autoliquidazione 2007-2008.

 

Ø ENPALS versamento contributi previdenziali di Aprile 2008 (aziende spettacolo/sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Aprile 2008, scade il 26 Maggio 2008.

 

Ø  INPDAI versamento contributi previdenziali di Aprile 2008 per dirigenti di imprese industriali.

 

Martedì 20 MAGGIO

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Aprile 2008 (Modelli INTRA).

Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2008 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2007.

La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.

Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

Per le ulteriori novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2007, si rimanda all’apposita pagina relativa presente sul sito (www.studioripa.it).

Si segnala che in caso di trasmissione on-line, tramite l’apposito programma (Intra@Web EDI), scaricabile dal sito www.agenziadogane.it, è possibile inviare il modello con proroga di 5 giorni.

 

Enasarco - Versamento contributi

Termine di versamento contributi relativi al primo trimestre 2008 (gennaio-marzo 2008), relativamente agli agenti e rappresentanti di commercio.

Il contributo dovuto per le provvigioni maturate nel 2008, a favore di agenti che operano individualmente o sotto forma di società di persone, è del 13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell’agente).

Nel caso di agenti che operano in forma di società di capitali, il contributo (2% fino a 13.000.000 di euro di provvigioni) è a totale carico della preponente.

Risultano stabiliti i seguenti Minimali annui:

 

  

Minimali dal 1/1/2008

   Agenti monomandatari

€. 759,00

   Agenti plurimandatari

€. 381,00

 

Per i minimali, a differenza dei massimali, è prevista la frazionabilità per trimestri, secondo i principi:

- l’intero contributo minimo è dovuto se il rapporto ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno (anche se per un solo trimestre): non è dovuto alcun minimo in caso di rapporto improduttivo per tutto l’anno;

- l’importo del minimale è frazionato per quote trimestrali in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, ed è versato per tutti i trimestri di effettivo rapporto (sempre se in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni).

Si ricorda che il contributo minimo, nel caso di mandati conferiti a società di persone, è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, quando questi sono due o più, e, fino alla sua concorrenza, prescinde dalle quote di ripartizione dei soci.

I Massimali annui, e la relativa contribuzione massima, risultano invece i seguenti:

 

 

Massimali – 2008

Contribuzione massima

   Agenti monomandatari

€. 26.603,00

€. 3.591,41

   Agenti plurimandatari

€. 15.202,00

€. 2.052,27

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

Giovedì 29 MAGGIO

 

SOCIETà DI CAPITALI: DEPOSITO BILANCI 2007

Termine per le società che hanno approvato il bilancio entro lo scorso 29 aprile 2008, per il deposito presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. dei Bilanci delle società di capitali (chiusi al 31 dicembre 2007). Il fascicolo del Bilancio di esercizio (ex articolo 2435 c.c.) va inviato telematicamente all’ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione.

In caso di variazione nella composizione dei soci alla data di approvazione del bilancio, rispetto al precedente anno, va depositato anche l’Elenco Soci.

Al riguardo si ricorda che il deposito va fatto (direttamente o tramite intermediario abilitato) esclusivamente per via telematica (con utilizzo della cd. ‘firma digitale’).

Con l’entrata del nuovo diritto societario, risulta ‘automaticamente’ modificato il previgente termine di approvazione del bilancio. L’art. 2364, ultimo comma, codice civile, dispone infatti:

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (…)”. Il maggior termine superiore a 120, ma non a 180 giorni, dalla data di chiusura dell'esercizio, può essere utilizzato solo quando sia previsto dall'atto costitutivo e lo richiedano “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”.

Le particolari esigenze vanno segnalate nella Relazione sulla gestione da parte degli amministratori.

 

Venerdì 30 MAGGIO

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Maggio 2008.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.

Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

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Sabato 31 MAGGIO

 

SOCIETà DI COMODO: Scioglimento o trasformazione in società semplice

L’art. 1, co. 129, della Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), riapre i termini alla possibilità di procedere, entro la data odierna, allo scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione in società semplice ed all’assegnazione agevolata dei beni ai soci di società considerate ‘non operative’ nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Per accedere al regime fiscale agevolato occorre che la società ‘non operativa’ sia partecipata unicamente da soci persone fisiche, con riferimento ai soci risultanti iscritti a Libro Soci alla data del 1° gennaio 2008, ovvero entro il 31 gennaio 2008 a seguito di trasferimenti aventi data certa anteriore al 1° novembre 2007.

Lo scioglimento, ovvero la trasformazione in società semplice, deve essere deliberato (con assemblea straordinaria dei soci, alla presenza di un notaio), entro il 31 maggio 2008.

L’agevolazione consente di ‘sfuggire’ alla disciplina del reddito minimo stabilita per società non operative: non si applica la disciplina delle società di comodo per il periodo 2007, e la successiva frazione di anno che costituisce autonomo periodo d’imposta.

La cancellazione dal Registro delle Imprese deve essere chiesta entro 1 anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione. Inoltre, l’agevolazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente allo scioglimento o trasformazione: e quindi nel Mod. Unico 2008.

In caso di scioglimento agevolato, le agevolazioni riconosciute alla società sono le seguenti:

a) sul reddito relativo al periodo di liquidazione e sulla distribuzione di riserve o fondi in sospensione d’imposta, si applica un’imposta sostitutiva del 10%;

b) sui saldi attivi di rivalutazione attribuiti ai soci, si applica l’imposta sostitutiva del 5%;

c) eventuali perdite pregresse della società sono irrilevanti;

d) se i beni sono assegnati ai soci (o ceduti a terzi), per determinare la plusvalenza fiscale (ai fini delle imposte dirette) si considera il valore normale: su specifica richiesta, per i beni immobili, si assume quale valore normale il valore catastale.

 

Modello 730 e scelta cinque e otto per mille

Termine di presentazione al C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale) del modello 730 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef, per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Il CAF rilascerà apposita ricevuta (mod. 730/2).

 

IVA: adempimenti periodici:

 

Ø Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, ad Aprile 2008, di ammontare fino a €. 154,94.

 

Ø Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

 

Ø Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Marzo 2008, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Aprile 2008, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

 

Ø Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2

Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Aprile 2008.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Aprile 2008.

 

 

Lunedì 3 GIUGNO

 

Modello 770/2007 Semplificato

Termine di invio telematico della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2008 Semplificato.

Il Mod. 770 – Semplificato, concerne le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo, le provvigioni, nonché i dati contributivi, previdenziali ed assistenziali e dell’assistenza fiscale prestata nel 2007.

Il Mod. 770 – Ordinario, concernente le ritenute sui dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale, va invece trasmesso entro il prossimo 31 luglio2008.

 

 

 

 

 

..:: SEGNALAZIONE NOVITà

 

RIVALUTAZIONE DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETà e dei terreni

L’art. 1, comma 91, della Legge Finanziaria 2008, consente nuovamente di procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute dalle persone fisiche. Si tratta di un’opportunità che interessa in particolare le persone fisiche, che intendono cedere i ‘beni’ rivalutati nel medio periodo.

La rivalutazione agevolata permette infatti il pagamento di un’imposta sostitutiva (del 2% o del 4%), allo scopo di attenuare la tassazione gravante sulla plusvalenza ritraibile in caso di vendita.

Per la rivalutazione delle partecipazioni i presupposti per accedere all’agevolazione sono:

a)      le partecipazioni devono essere possedute alla data del 1° gennaio 2008;

b)      la rivalutazione è effettuata sulla scorta di una perizia giurata di stima redatta con riferimento al 1° gennaio 2008, ed asseverata dal commercialista entro il 30 giugno 2008.

In tale ipotesi, all’atto della futura vendita, in luogo del valore di acquisto si può assumere il valore alla stessa data della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante da perizia giurata di stima e assoggettato ad imposta sostitutiva 4% (partecipazione qualificata) o 2% (partecipazione non qualificata).

Si ricorda che in caso di mancata rivalutazione, la plusvalenza conseguita da partecipazione non qualificata è tassata al 12,5%, se invece si è in presenza di una partecipazione qualificata, la plusvalenza viene tassata in dichiarazione dei redditi (Unico) per il 40% (49,72% per le cessioni attuate dal 1° gennaio 2009) del suo ammontare.

Per la rivalutazione dei terreni, si precisa che è possibile rivalutare i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Il termine per la redazione ed il giuramento della perizia di stima (redatta da un geometra, architetto, ingegnere, perito agrario, etc.) è quello del 30 giugno 2008. E’ dovuta l’imposta sostitutiva del 4%.

L’imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione o in tre rate (la prima entro il prossimo 30 giugno 2008, le successive entro il 30 giugno 2009 e 30 giugno 2010, maggiorate – a partire dalla seconda - degli interessi legali 3%).

Per il versamento dell’imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione Ministeriale n. 144/E del 10 aprile 2008 ha individuato i seguenti:

- 8055: relativamente all’imposta sostitutiva sulle partecipazioni;

- 8056: relativamente all’imposta sostitutiva sui terreni edificabili ed agricoli.

Il versamento è effettuato su Mod. F24, indicando 2008 quale anno di riferimento.

 

Nel restare a Vostra disposizione, per qualsiasi occorrenza inerente l’incarico professionale ricevuto, porgiamo nell’occasione i nostri più cordiali saluti.

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

pubblicato IL 3/5/2008

(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it

dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)