Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: MARZo 2008

Lunedì 3 MARZO

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Febbraio 2008.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67.

Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.

Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

 

 

 

Sabato 15 MARZO

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici

Ø     Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Febbraio 2008: l’IVA relativa è liquidata a Febbraio 2008.

Ø     Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Febbraio 2008 con rilascio di scontrino o ricevuta. Al Registro Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

Ø     Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a  Febbraio 2008, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

Ø     Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano i corrispettivi conseguiti da attività commerciali, di Febbraio 2008.

 

 

Lunedì 17 MARZO

 

SOCIETA' DI CAPITALI - TASSA FORFETTARIA LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Termine per il versamento della tassa forfettaria su libri e scritture contabili di € 309,87 (od € 516,46 per le società con capitale sociale superiore ad €. 516.456,90) dovuta dalle società di capitali. Il versamento va effettuato su Mod. F24. Sezione: Erario; Cod. tributo: 7085; Periodo riferimento: 2008.

Il versamento è dovuto anche dalle società in liquidazione o comunque esistenti alla data del 1° gennaio 2008. Sono invece escluse dal versamento le società cooperative.

 

IVA LIQUIDAZIONE ANNUALE

Termine per i contribuenti I.V.A. trimestrali, per il versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre 2007 (tenendo in considerazione – in diminuzione dall’importo dovuto – l’eventuale acconto versato a dicembre 2007), maggiorata degli interessi dell’1%.

Scade inoltre il termine per l’effettuazione del versamento del conguaglio dell’I.V.A. dovuta in base alla dichiarazione annuale. Versamento minino €. 10,33.

I soggetti tenuti alla dichiarazione unificata (Unico 2008), possono alternativamente optare per il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale unificata, con applicazione dell’interesse mensile dello 0,40% per ogni mese o frazione successivi al 17 marzo 2008. Versamento su Mod. F24. Sezione: Erario; Cod. tributo: 6099; Periodo di riferimento: 2007.

 

Versamenti Unitari - Modello F24:

Ø     I.V.A. Mensile: Versamento - FEBBRaio 2008: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6002; Anno di riferimento: 2008. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82,  il versamento si effettua con quello del mese successivo.

Ø     IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Febbraio 2008 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di riferimento: 2008. Versamento minimo: €. 1,03.

Ø     Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

Ø     INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti FEBBRaio 2008. I datori di lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese di Febbraio 2008, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

Ø     INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Febbraio 2008. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 02/2008; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

Ø     ENPALS:  versamento contributi previdenziali di Febbraio 2008 (aziende spettacolo/sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Febbraio 2008, scade il 25 Marzo 2008.

Ø     INPDAI:  versamento contributi previdenziali di Febbraio 2008 per dirigenti di imprese industriali.

 

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  a Febbraio 2008.

 

Liquidazione I.V.A.

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Febbraio 2008 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Febbraio 2008.

I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

 

Mercoledì 19 MARZO

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 18 febbraio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al nuovo tasso legale del 3% (dal 18 febbraio 2008 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%).

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991.

Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo.

Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

Sul sito internet dello Studio www.studioripa.it è reso disponibile un nuovo ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo degli importi dovuti per il ravvedimento operoso: il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento (che tengono conto anche del nuovo tasso di interesse legale del 3%, in vigore dal 1° gennaio 2008) ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.

Infine, si segnala che dal 10 gennaio 2008, in relazione all’approvazione dei nuovi Modelli F24, per alcuni codici tributo (cfr. Risoluzione n. 395/E, disponibile sul sito internet dello Studio www.studioripa.it), come ad esempio per le ritenute Irpef e le sanzioni da ravvedimento, occorre indicare l’informazione relativa al mese di riferimento.

 

 

Giovedì 20 MARZO

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Febbraio 2008 (Modelli INTRA).

Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2008 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2007.

La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.

Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

Per le ulteriori novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2007, si rimanda all’apposita pagina relativa presente sul sito (www.studioripa.it).

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

 

Lunedì 31 MARZO

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2

Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Febbraio 2008.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Febbraio 2008.

L’adempimento ha sostituito dal 2006 l’invio del modello GLA annuale.

 

IVA: adempimenti periodici:

Ø     Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Febbraio 2008, di ammontare fino a €. 154,94.

Ø     Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

Ø     Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Gennaio 2008, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Febbraio 2008, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

Ø     Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

 

Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Restano invariati l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Marzo 2008.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67.

Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.

Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

Nel restare a Vostra disposizione, per qualsiasi occorrenza inerente l’incarico professionale ricevuto, porgiamo nell’occasione i nostri più cordiali saluti.

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

pubblicato il 13/3/2008

(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it

dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)