Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: FEBBRaio 2008

NOVITà ED ADEMPIMENTI VARI

 

&  DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: Contribuenti non tenuti alla dichiarazione unificata

La dichiarazione IVA, relativa all’anno 2007 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2008 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero, entro il 31 luglio 2008, nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata (Modello Unico).

Le dichiarazioni (compreso il Mod. VR) presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini (ossia entro il 29 ottobre 2008) sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Obbligati alla presentazione ‘in via autonoma’ della dichiarazione IVA 2008 sono:

a) le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalla persone fisiche (es. società di persone) con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2007;

b) le società controllanti e controllate che si avvalgono della liquidazione IVA di gruppo ex art. 73;

c) i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, etc., qualora quest’ultimi abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo;

d) i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;

e) i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto, nonché i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter;

f) particolari soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP;

h) i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2007, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, etc.).

La presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere effettuata esclusivamente in via telematica: pertanto le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato, rendendosi applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

Il Modello IVA 2008 (periodo d’imposta 2007) e le relative istruzioni, sono disponibili in formato ‘pdf’ (Acrobat Reader) nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it  (il modello si può ‘scaricare’ dal link presente nel sito www.studioripa.it).

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 17 marzo 2007 nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,00.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,50%, la terza dell’1% e così via.

Se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.

 

&  DICHIARAZIONE IVA A RIMBORSO: Presentazione Modello VR/2008

Dal 1° febbraio 2008 è possibile presentare al Concessionario della riscossione il Mod. VR 2008 per la richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

La richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale: pertanto le richieste possono essere prodotte entro il 31 luglio 2008.

In merito alle fideiussioni ed alle polizze fideiussorie normativamente previste, si precisa che la garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio.

La garanzia non è richiesta nei seguenti casi:

a) se il rimborso non supera €. 5.164,57 (con riferimento all’intero periodo d’imposta);

b) se l’importo chiesto a rimborso non supera il 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi quelli eseguiti mediante compensazione e dedotti i rimborsi già erogati nei due anni anteriori;

c) le imprese cd. ‘virtuose’, ossia che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità indicate;

d) i curatori e commissari liquidatori, per i rimborsi non superiori ad euro 258.228,40 nel corso della procedura.

Normativamente è previsto che i rimborsi annuali vengono eseguiti dagli uffici competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente entro 90 giorni dalla presentazione del modello VR, oppure entro 60 giorni se ci si è rivolti al concessionario della riscossione.

Il modello VR 2008 deve essere presentato in due esemplari entrambi sottoscritti in originale, al Concessionario della riscossione competente territorialmente (“agente della riscossione competente territorialmente”).

Occorrerà inoltre produrre al Concessionario:

a) certificato di vigenza della C.C.I.A.A. competente in carta semplice (per quanto riguarda le Società);

b) copia fotostatica di un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.

La scadenza in argomento, interessa ovviamente solo i contribuenti per i quali non risulta possibile il computo del credito IVA, in compensazione delle imposte dovute già a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2008.

Si ricorda che il credito IVA del 2007, che si utilizza in compensazione sul Mod. F24, va indicato nella Sez. Erario; Cod. tributo: 6099; Periodo Rif.: 2007.

Il limite dell’importo massimo compensabile è stabilito in €. 516.456,90, per ciascun anno solare e per tutte le compensazioni fatte fra tributi, contributi, etc., comunque indicati nel mod. F24.

 

& COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA:   Scadenza 29 FEBBRAIO 2008

Il D.P.R. n. 435 del 2001 sulle semplificazioni in materia di I.V.A. ha introdotto in luogo della previgente dichiarazione periodica IVA, l’obbligo della Comunicazione annuale dati IVA, da presentare esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

La comunicazione riporta la sintesi annuale delle liquidazioni periodiche dell’Iva, senza tener conto di versamenti, compensazioni, operazioni di rettifica (per esempio della detrazione) e di conguaglio (per esempio per effetto del pro rata). I dati completi, infatti, saranno indicati nella  dichiarazione annuale.

In linea generale sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA, i soggetti titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Risultano comunque esclusi:

- le imprese individuali ed i professionisti che hanno realizzato nel 2007 un volume d’affari fino ad €. 25.822,84, anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;

- i contribuenti che abbiano registrato solo operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR n. 633/72;

- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 34 (volume affari inferiore ad €. 2.528,28, elevato ad €. 7.746,85, se esercitano l’attività agricola in comuni montani);

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda;

- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- i soggetti di cui all’art. 88 del TUIR 917/86 (amministrazioni Stato, comuni, enti pubblici, etc.).

Il nuovo modello da utilizzare entro febbraio 2008 e le relative istruzioni, sono disponibili in formato ‘pdf’ (Acrobat Reader) nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it  (il modello si può ‘scaricare’ dal link presente nel sito www.studioripa.it).

La principale novità del nuovo modello è costituita dall’introduzione di 6 campi per l’indicazione dei nuovi codici attività ATECO 2007 (in luogo dei precedenti 5 campi): al riguardo si segnala che dal sito www.studioripa.it è possibile accedere alla tabella di raccordo tra vecchi e nuovi codici ATECO 2007.

L’omissione della comunicazione o l’invio con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 258 ad €. 2.065.

 

& Compensazione crediti d’imposta 2007: Comunicazione preventiva

Dal 1° gennaio 2008, tutti i contribuenti con posizioni creditorie per imposte e contributi, a fine anno 2007 (es. credito IVA anno 2007), possono utilizzare i crediti vantati in compensazione dai debiti per imposte e contributi dovuti sui Modelli F24.  In caso di utilizzo del credito IVA relativo all’anno 2007, in compensazione, l’importo relativo va indicato sul Mod. F24 on line, nel modo seguente: Sezione Erario; Cod. tributo: 6099; Periodo Rif.: 2007.  Dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è stabilito in €. 516.456,90, per ciascun anno solare.

La Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 30 ss.) ha introdotto, per i titolari di partita IVA, l’obbligo di comunicazione preventiva ai fini della compensazione delle imposte, relativamente ad importi superiori ad euro 10.000 (comunicazione da attuarsi in via telematica, entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare la compensazione: “la mancata comunicazione da parte dell’agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo, vale come silenzio assenso”.

In merito, non è stato mai emanato il relativo decreto attuativo atto a stabilire le modalità operative.

Si rinnova pertanto il suggerimento (già evidenziato nella Circolare del mese di febbraio 2007) di continuare ad inviare alla competente Agenzia delle Entrate, una comunicazione di compensazione del credito d’imposta di importo superiore ad euro 10.000 (per lettera raccomandata) ai soli fini informativi: un fac-simile di tale lettera risulta pubblicato sul sito www.studioripa.it.

 

 

Lunedì 11 FEBBRAIO

 

C.V.S.

L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), le cui funzioni dal 1° gennaio 2008 sono assorbite dalla Banca d’Italia, ha disposto:

a) L'elevazione ad euro 50.000 della soglia di esenzione prevista per le segnalazioni di Comunicazione Valutaria Statistica e di Matrice valutaria sulle operazioni effettuate tra residenti e non residenti dei Paesi membri dell’Unione Euopea, nonché dei Paesi dell’EFTA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera). Resta invece ferma la soglia di 12.500 euro per le operazioni tra residenti e non residenti di altri Paesi;

b) L'abolizione della segnalazione di CVS delle “operazioni correnti mercantili” (fase doganale e di regolamento), canalizzate e non canalizzate compresa la compensazione, effettuate con qualsiasi Paese e per qualsiasi importo/controvalore.

L'abolizione delle segnalazioni di CVS delle “operazioni correnti mercantili” (in altri termini delle operazioni di import/export di merci e pagamenti ed incassi ad esse correlate):

- non renderà più necessaria la segnalazione “preventiva” e “di regolamento” di tali operazioni;

- consentirà l'immediato accredito di “bonifici transfrontalieri” sino all'importo di euro 50.000,00.

Nei pochi residui casi in cui risulta ancora dovuta la C.V.S., in data odierna scade il termine di presentazione per le operazioni di Gennaio 2007, superiori alle soglie di esenzione sopra indicate.

 

 

Venerdì 15 FEBBRAIO

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici

Ø     Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Gennaio 2008: l’IVA relativa è liquidata a Gennaio 2008.

Ø     Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Gennaio 2008 con rilascio di scontrino o ricevuta. Al Registro Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

Ø     Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a  Gennaio 2008, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

Ø     Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano i corrispettivi conseguiti da attività commerciali, di Gennaio 2008.

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 gennaio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al nuovo tasso legale del 3% (dal 16 gennaio 2008 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%).

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991.

Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo.

Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

Sul sito internet dello Studio www.studioripa.it è reso disponibile un nuovo ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo degli importi dovuti per il ravvedimento operoso: il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento (che tengono conto anche del nuovo tasso di interesse legale del 3%, in vigore dal 1° gennaio 2008) ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.

Infine, si segnala che dal 10 gennaio 2008, in relazione all’approvazione dei nuovi Modelli F24, per alcuni codici tributo (cfr. Risoluzione n. 395/E, disponibile sul sito internet dello Studio www.studioripa.it), come ad esempio per le ritenute Irpef e le sanzioni da ravvedimento, occorre indicare l’informazione relativa al mese di riferimento.

 

 

Lunedì 18 FEBBRAIO

 

Versamenti Unitari - Modello F24:

Ø     I.V.A. Mensile: Versamento - Gennaio 2008: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6001; Anno di riferimento: 2008. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82,  il versamento si effettua con quello del mese successivo.

Ø     IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Gennaio 2008 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di riferimento: 2008. Versamento minimo: €. 1,03.

Ø     Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

Ø     INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti Gennaio 2008. I datori di lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese di Gennaio 2008, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

Ø     INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Gennaio 2008. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 01/2008; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

Ø     INPS Artigiani e Commercianti - Gli artigiani e commercianti titolari e non di partita IVA debbono procedere al versamento della quarta rata di contributi fissi sul minimale (4° trimestre 2007). Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: AF (artigiani), o CF (commercianti). Codice INPS: il codice attribuito dall’INPS all’artigiano/commerciante. Periodo: da: 01/2007; a: 12/2007; con utilizzo dei moduli inviati dall’INPS.

Ø     Autoliquidazione INAIL - Scade il termine per procedere all’autoliquidazione dei premi INAIL e per la denuncia nominativa degli assicurati. Entro l’odierna scadenza, i datori di lavoro dovranno versare su Mod. F24, quanto dovuto per regolazione (cioè il conguaglio) a saldo per il 2007 e per rata 2008 (l’acconto).

La denuncia dei dati retributivi afferenti l’anno 2007 va effettuata entro la data odierna (oppure entro il 16 marzo 2008, nel caso in cui la denuncia sia presentata su supporto magnetico). Nel caso di opzione per la rateizzazione, la prima rata va versata entro l’odierna scadenza, mentre i versamenti successivi vanno effettuati entro il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2008, con applicazione di interessi.

Ø     Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. - Termine per il versamento del saldo (l’acconto, codice tributo 1712, scadeva il 16 dicembre scorso!) dell’imposta sostitutiva dell’11%, dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR (ex. D.Lgs. n. 47/2000). Cod. Tributo: 1713.

Ø     I.V.A. Trimestrale – Particolari soggetti - Per i contribuenti trimestrali ex art. 74, 4° co. DPR n. 633/72 (distributori, di carburanti, autotrasportatori, etc.), scade il termine di versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre 2007.

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge n. 398/1991, scade il termine per il versamento trimestrale dell’IVA relativa al quarto trimestre 2007.

Ø     ENPALS versamento contributi previdenziali di Gennaio 2008 (aziende dello spettacolo e sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Dicembre 2007, scade il 25 Febbraio 2008.

Ø     INPDAI versamento contributi previdenziali di Gennaio 2008 per dirigenti di imprese industriali.

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  a Gennaio 2008.

 

Liquidazione I.V.A.

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Gennaio 2008 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Gennaio 2008.

I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

 

Mercoledì 20 FEBBRAIO

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Gennaio 2008 (Modelli INTRA).

Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2008 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2007.

La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.

Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

Per le ulteriori novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2007, si rimanda all’apposita pagina relativa presente sul sito (www.studioripa.it).

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

Enasarco

Termine di versamento contributi relativi al quarto trimestre 2007, dovuti da agenti e rappresentanti.

 

 

Giovedì 28 FEBBRAIO

 

CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA:

Ø    CONSEGNA MODELLO CUD 2008

Scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, devono consegnare ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, la certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel corso dell'anno 2007 (CUD 2008). La certificazione va infatti consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

Ø    CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI

Scade il termine per la certificazione degli utili ai contribuenti che hanno percepito dividendi nel corso dell’anno 2007.

Ø    CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONISTI E PROVVIGIONI

I sostituti d'imposta che nel 2007 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta devono rilasciare – entro la data odierna - una certificazione in forma libera indicando: l’ammontare lordo delle somme corrisposte; le somme non soggette a ritenuta (es. quota di provvigioni esclusa dall’imponibile e rimborso spese sostenute per conto del committente); l’ammontare delle ritenute operate.

Nell’attestazione dovrà – eventualmente - essere evidenziato il contributo del 4% addebitato a titolo di rivalsa dai professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

Si ricorda infine che con riferimento alla certificazione delle ritenute sulle provvigioni, gli agenti e i soggetti assimilati (rappresentanti, procacciatori di affari, mediatori, etc.) possono scomputare le ritenute relative alle somme percepite in base al principio di competenza, purché le stesse siano già state operate al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 25 bis, comma 3 del Dpr 600/73).

Pertanto, i sostituti d'imposta, su richiesta degli agenti o intermediari, sono tenuti a rilasciare certificazioni separate per le provvigioni imputabili al periodo d'imposta precedente, ma erogate nel lasso di tempo intercorrente tra la chiusura di tale periodo d'imposta e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo stesso, tenendone conto al momento del rilascio delle certificazioni relative all'anno successivo.

 

 

Venerdì 29 FEBBRAIO

 

IVA – COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Scade il termine per la presentazione della comunicazione telematica dei dati relativi all’IVA riferita all’anno 2007. Maggiori ragguagli sono contenuti sopra nella sezione ‘Adempimenti Vari’ (cfr.).

 

CONSORZI CON ATTIVITà ESTERNA: DEPOSITO BILANCIO

I Consorzi con attività esterna, devono depositare la Situazione patrimoniale redatta con riferimento al 31 dicembre 2007, presso il registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2615-bis c.c..

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2

Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Gennaio 2008.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Gennaio 2008.

L’adempimento ha sostituito dal 2006 l’invio del modello GLA annuale.

 

IVA: adempimenti periodici:

Ø     Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Gennaio 2007, di ammontare fino a €. 154,94.

Ø     Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

Ø     Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Dicembre 2007, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Gennaio 2008, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

Ø     Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

Ø     Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Restano invariati l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

 

Lunedì 3 MARZO

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Febbraio 2008.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67.

Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.

Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

Nel restare a Vostra disposizione, per qualsiasi occorrenza inerente l’incarico professionale ricevuto, porgiamo nell’occasione i nostri più cordiali saluti.

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

pubblicato il 5/2/2008

(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it

dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)