SCADENZE ed ADEMPIMENTI: DICEMBRE 2007
ADEMPIMENTI ED ACCORGIMENTI IN VISTA DELLA FINE DELL’ANNO:
Rimanenze di Magazzino: si richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità di procedere alla predisposizione di una distinta analitica delle rimanenze in giacenza al 31 dicembre 2007.
Ciò per permettere una corretta valorizzazione del magazzino, in vista della successiva chiusura del Bilancio.
A tal fine si ricorda che, occorre considerare le rimanenze che:
a) si trovano fisicamente nei magazzini o nei reparti di lavorazione;
b) sono in viaggio (per l’acquisto), ma la fattura è già stata registrata;
c) sono in viaggio (per l’acquisto), con consegna franco fornitore e la fattura non è ancora registrata; in questo caso occorrerà procedere anche alla contabilizzazione delle relative ‘fatture da ricevere’.
d) si trovano presso terzi in lavorazione, per magazzinaggio, spedizione, contratti estimatori e simili, sono in viaggio per la vendita con consegna non ancora avvenuta (es. con clausola Fob).
Al riguardo si ricorda che, ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, la consegna allo spedizioniere o al vettore per l’inoltro al compratore rappresenta già ricavo per il venditore e costo per il compratore.
Nella valutazione delle rimanenze, non si deve al contrario tenere conto dei beni di terzi (che non appartengono cioè all’impresa!) che si trovano presso l’azienda in deposito, od in conto lavorazione.
Infine, la valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l’occasione per verificare che ci sia corrispondenza tra la giacenza fisica e quella contabile (controllo questo peraltro da condurre anche in corso d’anno). Ciò allo scopo di evitare che in caso di verifica si contestino vendite in evasione (nel caso la consistenza fisica sia inferiore a quella contabile) o acquisti in evasione (in ipotesi di consistenza fisica superiore a quella contabile).
Compensi agli amministratori: Per la deducibilità dei compensi relativi agli amministratori si applica il criterio di cassa ‘allargato’: la deducibilità dell’importo è subordinata al pagamento del compenso entro il 12 gennaio 2008.
Perdite su crediti: per i crediti non più riscuotibili, iscritti in bilancio, è possibile procedere alla formale rinuncia totale o parziale, avente data certa anteriore alla fine del 2007, atta a legittimare la deducibilità fiscale della perdita subita nel corrente esercizio.
Nella sezione ‘Informative’ del sito Internet dello Studio, è presente un fac-simile utile a tal fine.
Ritenuta d’acconto su provvigioni ridotta: gli agenti e rappresentanti di commercio che si avvalgono nell’esercizio dell’attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi, possono usufruire della ritenuta d’acconto sulle provvigioni in misura ridotta, pari al 23% sul 20% dell'imponibile.
A tal fine gli stessi debbono inviare, entro il 31 dicembre 2007, alla ditta mandante una specifica dichiarazione, datata e sottoscritta, in carta semplice, con raccomandata A.R..
Gli agenti interessati possono utilizzare il fac-simile nella sez. ‘Informative’ del sito Internet dello Studio.
Dichiarazione I.V.A. Annuale a Rimborso: i contribuenti I.V.A. con posizione creditoria ed in presenza dei requisiti legittimanti, devono attivarsi per la presentazione della dichiarazione IVA, con richiesta di rimborso. La presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2007, è possibile dal 1° febbraio 2008.
La scadenza interessa i contribuenti per i quali è meno vantaggiosa la possibilità alternativa di utilizzare il credito IVA vantato, in compensazione sul Modello F24 On Line, delle imposte dovute a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Esportatori Abituali: I soggetti esportatori che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'I.V.A. (cd. ‘in sospensione d’imposta’) già dai primi giorni del nuovo anno, possono inviare le apposite lettere di intento da valere per l’anno 2008.
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Lunedì 10 DICEMBRE |
C.V.S. : - Comunicazione valutaria statistica
Termine di presentazione all’UIC della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Novembre 2007 superiori ad € 12.500,00.
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Sabato 15 DICEMBRE |
I.V.A. - Adempimenti Periodici
Þ Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi ad Novembre 2007: l’IVA relativa è liquidata a Novembre 2007.
Þ Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Novembre 2007.
Þ Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Novembre 2007 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.
Þ Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse ad Novembre 2007, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.
Þ Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, ad Novembre 2007.
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Lunedì 17 DICEMBRE |
Ravvedimento operoso
E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 Novembre scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/11/2007 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di rif.: 2007.
Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo; per gli interessi sul ravvedimento IVA: 1991.
Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo. Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
Sul sito internet dello Studio www.studioripa.it è reso disponibile un ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo degli importi dovuti per il ravvedimento operoso: il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.
Saldo I.C.I. – Anno 2007
Termine di versamento (da parte dei proprietari e titolari di diritti reali su immobili), dell’I.C.I. dovuta a saldo per l’anno 2007. Il versamento da eseguire risulta pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2007, al netto di quanto versato con la prima rata scaduta lo scorso giugno.
Al riguardo si ricorda che la prima rata di acconto I.C.I. per il 2007 era di importo pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi del precedente anno 2006. In alternativa il versamento poteva essere effettuato in unica soluzione per l’intero, entro lo scorso giugno 2007.
Ai fini operativi il contribuente:
a) dovrà verificare la propria situazione con riferimento all’intero anno 2007 (tenendo in debita considerazione le eventuali variazioni intervenute per effetto di acquisti, vendite, cambi di destinazione, notifica nuove rendite, etc.);
b) ragguagliare l’ICI calcolata su base annua, alla quota e mesi di possesso nel corso del 2007 (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero!);
c) versare l’importo, pari alla differenza tra l’ICI così calcolata e quanto versato a titolo di acconto (lo scorso giugno 2007).
Il versamento può essere effettuato oltre che con il bollettino di c/c postale (generalmente recapitato dal Comune), anche con il Mod. F24.
In caso di versamento su Mod. F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 3901 – ICI per l’abitazione principale; 3902 – ICI per terreni agricoli; 3903 – ICI per aree fabbricabili; 3904 – ICI per gli altri fabbricati; 3905 – credito ICI; 3906 – ICI interessi; 3907 – ICI sanzioni.
Il Consorzio Anci-Cnc ha reso disponibile all’indirizzo www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp, le misure delle aliquote ICI ed i Regolamenti applicativi, relativi ai diversi Comuni italiani, da applicare per l’anno 2007.
Fatta salva l’adozione di apposita norma regolamentare da parte dei singoli Comuni, l’importo minimo da pagare è pari ad €. 12,00: se l’ammontare della prima rata non supera l’importo minimo, lo stesso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE
I soggetti IVA che hanno ricevuto a Novembre 2007 dagli esportatori abituali la dichiarazione d’intento (per la non applicazione dell’IVA sulle fatturazioni) devono effettuare la comunicazione in via telematica.
Versamenti Unitari - F24 ON LINE:
Þ I.V.A. Mensile: Versamento - Novembre 2007: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6011; Anno di rif.: 2007. Se l’I.V.A. a debito non supera €. 25,82, il versamento si effettua con quello del mese successivo.
Þ IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Novembre 2007 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di rif.: 2007. Versamento minimo: €. 1,03.
Þ Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.
Þ INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti - Novembre 2007. termine di versamento dei contributi per le retribuzioni di Novembre 2007, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.
Þ INPS: Versamento Gestione separata. Versamento del contributo INPS Gestione Separata sui compensi pagati ad Novembre 2007. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali si rende dovuto il contributo del 16%), CXX (per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, per i quali si rende dovuto il contributo del 23,5%) e ASS (per gli associati in partecipazione).
Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 11/2007; a: non compilare.
Þ ENPALS: versamento contributi previdenziali di Novembre 2007 (aziende dello spettacolo e sport). La denun-cia mensile delle somme dovute e versate, per Ottobre 2007, scade il 27 Dicembre 2007.
Þ INPDAI: versamento contributi previdenziali di Novembre 2007 per dirigenti di imprese industriali.
Þ IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. – VERSAMENTO ACCONTO: Termine di versamento dell’’imposta sostitutiva 11% gravante sulla rivalutazione del T.F.R.
L’imposta va versata in acconto (cod.tributo 1712) entro la data odierna; il saldo va versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo (cod. tributo 1713). L’acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.
Liquidazione IVA
I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Novembre 2007 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Novembre 2007. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.
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Martedì 18 DICEMBRE |
Eredi – Versamento imposte da dichiarazione redditi
Termine di versamento (senza alcuna maggiorazione!) delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone decedute dal 1° marzo 2007. Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in via telematica, scade il 31 gennaio 2008.
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Giovedì 20 DICEMBRE |
Intrastat Mensili
Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Novembre 2007 (Modelli INTRA).
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Giovedì 27 DICEMBRE |
IVA: Acconto d’imposta
Il versamento in acconto dell’IVA risulta dovuto per i contribuenti mensili, sulla liquidazione di Dicembre 2007. Per i contribuenti trimestrali sulla liquidazione da dichiarazione annuale 2007.
La percentuale di acconto è dell’88%; non è dovuto qualora risulti inferiore ad €. 103,29 (versamento minimo).
E’ possibile optare tra le seguenti modalità di calcolo:
a) Metodo del ‘dato storico’.
I contribuenti mensili versano, quale acconto IVA, l’88% del debito risultante dalla liquidazione periodica di dicembre 2006 (occorre verificare sul Registro Vendite, il debito IVA di dicembre 2006).
I contribuenti trimestrali versano l’88% dell’importo IVA dovuto per l’ultimo trimestre 2006.
b) Metodo del ‘dato previsionale’.
In alternativa, il contribuente mensile può versare l’88% dell’importo che reputa dovuto per dicembre 2007. Il contribuente trimestrale può ‘prevedere’ il versamento dell’88% del minore importo che reputa dovuto in dichiarazione annuale per l’anno 2007.
c) Metodo delle ‘operazioni effettuate nel periodo’.
Consiste nella possibilità di calcolare l’acconto IVA dovuto, nella misura del 100%, parametrandolo su una pre-liquidazione delle fatture attive e passive, emesse o ricevute, considerando tutte le operazioni attive effettuate (ancorché non ancora fatturate o registrate: es. fatturazioni differite) dal 1° dicembre 2007 fino al 20 dicembre 2007 (se trattasi di contribuenti mensili), o dal 1° ottobre 2007 fino al 20 dicembre 2007 (per i contribuenti trimestrali). In tale metodo, va riportata sul registro l’annotazione della liquidazione anche in caso dalla medesima emerga un eventuale credito d’imposta.
L’omesso versamento dell’acconto è punito con la sanzione del 30%. In caso di tardivo versamento, con regolarizzazione entro 30 giorni, è dovuta la sanzione del 3,75%; in caso di tardivo versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, è dovuta la sanzione del 6%: in entrambi i casi sono dovuti gli interessi al 2,5% annuo, per i giorni di ritardo nel versamento.
Nel caso a fine 2006 si sia passati dalla condizione di contribuente trimestrale a quella di contribuente mensile, l’88% dovuto a titolo di acconto è costituito da un terzo dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente (2006). Viceversa nel caso di passaggio da mensile a trimestrale, l’acconto dell'88% va calcolato prendendo come base i versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (2006).
L’acconto I.V.A. non risulta dovuto, oltre che quando sia di importo inferiore ad €. 103,29:
· quando il contribuente ha iniziato l’attività nel 2007 o ha cessato l’attività nel corso dell’anno senza aver maturato un debito di imposta per il mese di dicembre o per il quarto trimestre;
· se il contribuente nell’ultimo mese (mensili) o nell’ultimo trimestre (trimestrali) del 2006, era a credito di imposta (richiesto o meno a rimborso);
· quando il contribuente ritiene ‘previsionalmente’ di poter vantare un credito nell’ultimo mese (mensili) o trimestre (trimestrali) dell’anno 2007 in corso.
Per il versamento su Mod. F24, si indica il Cod. tributo: 6013 (per i contribuenti mensili) ed il Cod. tributo: 6035 (per i contribuenti trimestrali); Periodo di riferimento: 2007.
L’acconto versato si scomputa, dall’IVA da versare per la liquidazione del mese di dicembre 2007 (mensili), o in dichiarazione annuale per il 2007 (trimestrali).
Gli estremi di versamento dell’acconto IVA, vanno annotati sul Registro Vendite (o sul Registro Corrispettivi).
Sul versamento dell’acconto dei trimestrali non si applica la maggiorazione per interessi dell’1%.
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Lunedì 31 DICEMBRE |
Imposta di registro - Contratti di locazione
Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Dicembre 2007.
L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.
In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.
Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
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115T – Imposta di registro, prima annualità |
114T – Imposta di registro per proroghe |
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112T – Imposta di registro, annualità successive |
113T – Imposta di registro per risoluzioni |
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107T – Imposta di registro, intero periodo |
964T – Diritti di registrazione €. 4,13 |
IVA: adempimenti periodici
Þ Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepiloga-tivo delle fatture ricevute, a Novobre 2007, di ammontare fino a €. 154,94.
Þ Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere an-notate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
Þ Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Settembre 2007, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Novembre 2007, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
Þ Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.
Þ Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile.
Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.
Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).
INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per
l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Novembre 2007.
INPS: Denuncia MODELLO EMens
Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Novembre 2007.
Termine di versamento tardivo - entro 30 giorni dal 30/11/2007 - della seconda (o unica) rata degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, dovuti da persone fisiche, società di persone e società di capitali per l’anno 2007. Il ravvedimento operoso effettuato su Mod. F24, oltre che con il versamento tardivo delle imposte dovute e degli interessi 2,5% calcolati per i giorni di ritardo, con il versamento della sanzione pari al 3,75%, dell’importo non versato. Successivamente il ravvedimento è possibile, fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi entro il 31 luglio 2008), con versamento di una sanzione del 6%.
Opzione per la tassazione per trasparenza
Le società di capitali che hanno deciso di optare per la tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR), con decorrenza dal 1° gennaio 2007, per il triennio 2007/2009, devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica.
Inoltre, anche coloro i quali nel 2004, hanno esercitato l’opzione per la tassazione per trasparenza relativamente al triennio 2004/2006, si trovano nella necessità di valutare, entro il 31 dicembre 2007, l’opportunità o meno di rinnovare l’opzione per l’ulteriore triennio 2007/2009.
L’opzione esercitata è irrevocabile per 3 esercizi e va esercitata sia dalla partecipata che dai soci.
‘Tassazione per trasparenza’ significa la possibilità di imputare ai soci, il reddito prodotto dalle società di capitali, proporzionalmente alla quota di partecipazione di ogni socio agli utili, indipendentemente dalla materiale percezione degli stessi utili.
Con particolare riguardo all’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria (art. 116 TUIR), si ricorda la convenienza a profittare del regime quando l’aliquota media sui partecipanti persone fisiche è inferiore rispetto all’aliquota IRES (che era pari al 33% e per effetto della Finanziaria 2008 dovrebbe divenire pari al 27,5% dal 2008) dovuta dalla società.
L’adozione del regime infine comporta ‘vantaggi’ di rappresentazione bilancistica: alla voce 25 del Conto Economico non sarà evidenziata l’IRES di competenza, con ‘incremento’ dell’utile netto di bilancio.
S.A.B.: Comunicazione prosecuzione attività di somministrazione
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), debbono provvedere a presentare la dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno 2008 presso il Comune in cui si esercita la propria attività commerciale.
Termini di DECADENZA PER L’Accertamento
I registri ed i documenti debbono essere conservati per quattro anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale (cinque anni in caso di omissione nella presentazione della dichiarazione annuale o di presentazione di dichiarazione nulla).
Pertanto, con il 31 dicembre scadono i termini di accertamento per le dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA presentate inerenti al periodo d’imposta 2002 (dichiarazione presentata nel corso del 2003), salvo la proroga di due anni per chi non si è avvalso delle norme relative al concordato per gli anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale. Pertanto per i soggetti che non si sono avvalsi del cd. ‘condono’ si prescrivono con il 31 dicembre 2007 i termini di accertamento relativi al periodo d’imposta 2000.
Professionisti: Cassa di Previdenza
Termine per alcune categorie di professionisti per il versamento dei contributi dovuti alle Casse di previdenza.
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Martedì 1° GENNAIO 2008 |
Libro Inventari: redazione e sottoscrizione
I soggetti titolari di reddito di impresa, in contabilità ordinaria (sia per obbligo che per opzione), sono obbligati, sia dalla normativa civilistica che da quella fiscale, alla tenuta del Libro Inventari.
L’inventario deve essere redatto e sottoscritto “entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette” (art. 2217, 3° co, c.c.; art. 15, 1° co., D.P.R. n. 600/1973), dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società.
Il termine di scadenza della presentazione delle dichiarazioni coincide con quello di trasmissione telematica delle stesse: i tre mesi per la redazione e la sottoscrizione dell’inventario decorrono da tale data.
Scade in data odierna il termine per la redazione e sottoscrizione dell’inventario relativo all’anno 2006, posto che il termine per la trasmissione telematica del Modello Unico 2007 è scaduto il 1° ottobre 2007.
La previsione civilistica di cui all’articolo 2217, 1° co., c.c. dispone che l’inventario dovrà “contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa”.
La previsione fiscale di cui all’art. 15, 2° co., D.P.R. n. 600/1973, richiede anche l’indicazione della “consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo.
Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario”.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2217 c.c., l’inventario si chiude con il Bilancio (composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico) e con la Nota Integrativa se esistente.
Si richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità che venga data evidenza nel Libro degli inventari o in Nota Integrativa, dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze.
L’apposito Regolamento emanato dal Ministero delle Finanze, sanziona la mancata indicazione dei criteri anzidetti, con la ‘declaratoria’ di inattendibilità della contabilità, esponendo il contribuente all’accertamento induttivo basato sui parametri o sugli studi di settore.
Anche la mancata sottoscrizione del Libro Inventari si configura come inesistenza giuridica dello stesso, con conseguente legittimazione dell’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Dal 2001 è soppresso l’obbligo di bollatura e vidimazione iniziale del Libro Inventari. Permane l’obbligo di numerazione progressiva di ogni pagina: in particolare l’inventario al 31 dicembre 2006, recherà la seguente numerazione progressiva: 2006/1, 2006/2, etc.
L’imposta di bollo di euro 14,62 va assolta sulle pagine effettivamente utilizzate, applicando le marche ogni 100 pagine, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.
L’assolvimento dell’imposta di bollo può alternativamente avvenire:
a) con applicazione delle marche sulla prima pagina del Libro Inventari;
b) con versamento su Mod. F23, cod. tributo 458T, con successivo riporto degli estremi di versamento sulla prima pagina del Libro Inventari.
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Venerdì 12 GENNAIO 2008 |
Conguaglio Retribuzioni Dipendenti ed assimilati - Pagamento
Possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno (per l’anno 2007) anche gli emolumenti in denaro corrisposti entro la data odierna (12 gennaio 2008): cfr. art. 51, comma 1, del TUIR. Le ritenute relative dovranno essere versate entro il successivo 16 febbraio 2008.
In altri termini, si sottolinea che le retribuzioni dei dipendenti del mese di dicembre 2007, ed i compensi 2007 di spettanza dei collaboratori cd. ‘a progetto’ e degli amministratori, debbono figurare come liquidati (PAGATI!!!) entro il 12/01/2008, al fine di poterle ricomprendere nell’ammontare complessivo degli emolumenti dell’anno 2007.
INDICAZIONI OPERATIVE
PASSAGGI TRA REGIMI CONTABILI
Ai fini delle Imposte Dirette, vige il limite di €. 309.874,14 per la contabilità semplificata, per le imprese aventi ad oggetto la prestazioni di servizi e di €. 516.456,90, per le imprese aventi ad oggetto ogni altra attività. Per le imprese che esercitano attività miste si fa riferimento all’attività prevalente se vi è distinta annotazione dei Ricavi, se non vi è distinta annotazione vale il limite di €. 516.456,90.
Superati detti limiti si passa al regime ordinario.
Per quanto concerne l’I.V.A., la liquidazione deve essere effettuata con periodicità mensile da tutti i soggetti IVA che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a €. 309.874,14, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di €. 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
I soggetti che nell’anno solare precedente hanno avuto un volume d’affari non superiore ai cennati limiti possono, in sede di dichiarazione annuale, optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta, con maggiorazione di interessi dell’1%.
L’opzione può essere successivamente revocata: il vincolo di durata minima dell’opzione è di tre anni.
In definitiva, occorre effettuare un controllo del volume d’affari e dei ricavi conseguiti nel 2007.
OBBLIGATORIETà DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE S.r.l.
La nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore ad euro 120.000, o se è stabilita dall’atto costitutivo.
Risulta inoltre obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti:
a) Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale: 3.650.000 euro;
b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;
c) Dipendenti occupati in media nell’esercizio: 50 unità.
Si invita a voler effettuare tale controllo al fine di stabilire l’eventuale obbligatorietà di tale organo.
I limiti per la redazione del Bilancio Consolidato, sono stabiliti nel modo seguente:
a) Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale: 14.600.000 euro;
b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 29.200.000 euro;
SCRITTURE AUSILIARE DI MAGAZZINO
(art. 14, lett. d), DPR 600/73 e art. 1, c. 1 DPR 695/96)
La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, in forma sintetica, ossia sotto forma di ‘schede di mastro’, è obbligatoria (ex art. 14, 1° co., lett. d), del D.P.R. n. 600/1973) solo per le imprese che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
a) Ricavi: €. 5.164.568,99;
b) Rimanenze Finali: €. 1.032.913,80.
L’obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle cennate condizioni.
L’obbligo decorre pertanto, nel caso più comune di esercizio (e dunque di periodo di imposta) coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2008 per le imprese che abbiano superato gli indicati limiti negli esercizi 2005 e 2006.
L'obbligo cessa dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze non hanno superato i suddetti limiti.
In ordine alle modalità di tenuta della contabilità di magazzino, l’art. 14 citato precisa che, le imprese che producono beni in serie (o per il magazzino) e le cd. imprese commerciali, devono registrare le quantità entrate ed uscite: “delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente”. Pertanto, la norma non impone un obbligo di annotazione ‘a valore’, risultando sufficiente l’annotazione ‘a quantità’. La rilevazione dei costi può però rendersi opportuna, al fine di agevolare la valorizzazione delle rimanenze ai fini civilistici e ficali.
Le imprese che producono invece beni ‘su commessa’, ovvero eseguono opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici “le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni”.
Con riferimento alle formalità di tenuta, non vi sono obblighi di bollatura. La contabilità va tenuta con rilevazioni, anche riepilogative, con periodicità non superiore ad un mese, nel termine di 60 giorni per la rilevazione dei movimenti, decorrente dal ricevimento dei documenti o dalla emissione dei documenti interni.
Si prega pertanto, di voler controllare l’eventuale obbligatorietà nella tenuta della contabilità di magazzino a partire dal 1° gennaio 2008.
Omaggi natalizi – Promemoria del trattamento fiscale
Il regime fiscale degli omaggi va esaminato per ogni singolo tributo.
Ai fini I.V.A. occorre distinguere tra:
A) Beni Non Prodotti né Commercializzati dall’Impresa: l’IVA addebitata sugli acquisti di omaggi è:
a) detraibile: se il valore unitario o il costo del bene è inferiore o uguale ad €. 25,82;
b) indetraibile: se il valore unitario o il costo del bene è superiore ad €. 25,82.
La successiva cessione gratuita dei beni costituisce, in entrambi i casi, operazione ‘esclusa’ da IVA.
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 ha precisato che sebbene "l'art. 19-bis1, lettera f) prevede l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande (...) tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a €. 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza. (...) gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, con la conseguente detraibilità dell'Iva per quelli di valore non superiore ad €. 25,82".
B) Beni Prodotti o Commercializzati dall’Impresa: il contribuente preleva i beni da destinare ad omaggio dal proprio magazzino; al momento dell’acquisto le relative spese sono state contabilizzate tra gli acquisti di beni per la rivendita con rivalsa di IVA. In tale ipotesi, l’impresa assoggetterà le relative cessioni ad IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4) del D.P.R. n. 633/1972.
Un caso particolare è costituito dalle Cessioni di Omaggi all’Estero.
Al riguardo occorre distinguere tra:
a) Omaggi inviati in Paesi dell’Unione Europea: non costituiscono operazioni intracomunitarie e trova applicazione la normativa interna sopra riepilogata;
b) Omaggi inviati in Paesi Extra-UE: le cessioni gratuite sono cessioni all’esportazione ex art. 8 del DPR n. 633/72. Occorre provare l’uscita dal territorio comunitario (cfr. regole esportazioni).
Ai fini delle Imposte sui redditi, occorre distinguere tra:
a) Omaggi ai dipendenti: le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta ad €. 258,23, non concorrono a formare il reddito del dipendente.
Per l’impresa tali erogazioni sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Ai fini IRAP, tali spese sono interamente deducibili (voce B14 del Conto Economico - Oneri diversi di gestione);
b) Omaggi ai clienti: a tal fine occorre ulteriormente distinguere tra:
· omaggi di costo unitario inferiore ad €. 25,82 (al netto della relativa IVA): spesa interamente deducibile dal reddito di esercizio 2005. Sono deducibili anche più omaggi effettuati nei confronti dello stesso cliente purché il loro valore unitario sia inferiore a €. 25,82;
· omaggi di costo unitario superiore a €. 25,82: risultano deducibili solo parzialmente, nella misura complessiva di un terzo, ripartita in quote costanti in cinque esercizi.
Per quanto riguarda la ‘consegna’ dei beni in parola, al fine di precostituirsi la prova circa la destinazione dei beni a finalità ‘non estranee’ all’esercizio dell’impresa, il contribuente può emettere il documento di trasporto (DDT) recante la causale ‘cessione gratuita’, oppure dare disposizione al fornitore di consegnare direttamente gli omaggi ai nominativi segnalati conservando l’elenco dei destinatari.
A nostro avviso, per i beni di importo non rilevante (penne, agende, panettoni, bottiglie, calendari, gadgets, etc.) non è necessario (in alcuni casi materialmente impossibile) emettere DDT o compilare l’elenco dei beneficiari: la destinazione dei beni a fini di rappresentanza può essere presunta tenuto conto congiuntamente del valore unitario, tipologia dei beni, periodo temporale in cui è avvenuto l’omaggio.
In ipotesi, l’omaggio natalizio, sia costituito da una ‘confezione’ composta da beni diversi, per l’individuazione del costo unitario dei beni, occorre fare riferimento all’omaggio nel suo complesso.
FINANZIARIA 2008 E FISCALITà DELLE IMPRESE: NOVITà
Dal sito www.studioripa.it è possibile ‘leggere’ le maggiori novità in corso di definitiva approvazione in tema di fiscalità delle imprese. Lo Studio resta a completa disposizione per tutti gli approfondimenti relativi.
Nel restare come sempre a Vostra completa disposizione per ogni opportuno approfondimento, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti ed i migliori auguri di buon lavoro.
Nel ringraziare infine per la preferenza e la collaborazione fin qui accordataci, formuliamo - anche a nome di tutti i dipendenti e collaboratori dello Studio - i più cordiali e sinceri
Auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno 2008.
Studio Ripa e Commercialisti Associati
pubblicato il 4/12/2007
(pagina a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it
dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it
e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)