Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: NOVEMBRE 2007

Sabato 10 NOVEMBRE

 

C.V.S. :  - Comunicazione valutaria statistica

Termine di presentazione all’UIC della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Ottobre 2007 superiori ad € 12.500,00.

 

Giovedì 15 NOVEMBRE

 

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Termine di presentazione degli elenchi clienti e fornitori relativamente alle operazioni effettuate nell’anno 2006, per i contribuenti trimestrali. Le indicazioni relative agli elementi da riportare in elenco sono già stati forniti nella precedente Circolare ‘Scadenze ed Adempimenti: Ottobre 2007’ cui si rimanda. Si ricorda che, i soggetti in contabilità semplificata, sono in ogni caso esclusi dall’obbligo di presentazione degli Elenchi.

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici:

Þ Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi ad Ottobre 2007: l’IVA relativa è liquidata ad Ottobre 2007.

Þ Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Ottobre 2007.

Þ Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Ottobre 2007 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

Þ Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse ad Ottobre 2007, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

Þ Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, ad Ottobre 2007.

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 Ottobre scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/10/2007 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di rif.: 2007.

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con i codici tributo:

- 1989: - "Interessi sul ravvedimento - Irpef" – (Sezione: Erario);

- 1990: - "Interessi sul ravvedimento - Ires" – (Sezione: Erario);

- 1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" – (Sezione: Erario);

- 1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" – (Sezione: Erario);

- 1993: - "Interessi sul ravvedimento - Irap" – (Sezione: Regioni);

- 1994: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale" – (Sezione: Regioni);

- 1995: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale" – (Sezione: Ici ed altri tributi locali).

Le modalità di versamento separato degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che vanno effettuati cumulativamente al codice del tributo. Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

Sul sito internet dello Studio www.studioripa.it è reso disponibile un ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo degli importi dovuti per il ravvedimento operoso: il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.

 

Venerdì 16 NOVEMBRE

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE

I soggetti IVA che hanno ricevuto ad Ottobre 2007 dagli esportatori abituali la dichiarazione d’intento (per la non applicazione dell’IVA sulle fatturazioni) devono effettuare la comunicazione in via telematica.

 

Versamenti Unitari - F24 ON LINE:

 

Þ I.V.A. Mensile: Versamento - Ottobre 2007: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6010; Anno di rif.: 2007. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82,  il versamento si effettua con quello del mese successivo.

 

Þ I.V.A. Trimestrale: Versamento – Terzo Trimestre 2007: Termine per la liquidazione ed il versamento dell’IVA a debito relativa al terzo trimestre 2007: Sezione: Erario;  Cod. tributo: 6033; Periodo di riferimento: 2007. Versamento minimo: €. 25,82. I versamenti vanno maggiorati degli interessi dell’1%.

 

Þ IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate ad Ottobre 2007 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di rif.: 2007. Versamento minimo: €. 1,03.

 

Þ Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

 

Þ INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti - Ottobre 2007. Termine di versamento dei contributi per le retribuzioni di Ottobre 2007, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

 

Þ INPS: Versamento Gestione separata. Versamento del contributo INPS Gestione Separata sui compensi pagati ad Ottobre 2007. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali si rende dovuto il contributo del 16%), CXX (per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, per i quali si rende dovuto il contributo del 23,5%) e ASS (per gli associati in partecipazione). 

Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 10/2007; a: non compilare.

 

Þ Dichiarazione dei redditi - Rateizzazione titolari di partita iva. I contribuenti titolari di partita IVA che, nella dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, con applicazione di maggiorazione per interessi:

a) della sesta rata, se hanno versato la prima rata entro il 18 giugno 2007;

b) della quinta rata, se hanno versato la prima rata entro il 16 luglio 2007;

c) della sesta rata, se hanno versato la prima rata il 9 luglio 2007 (in quanto soggetti agli studi settore);

d) della quinta rata, se hanno versato la prima rata l’8 agosto 2007 (in quanto soggetti agli studi di settore).

 

Þ INPS Artigiani e Commercianti: gli artigiani e commercianti sono tenuti al versamento della terza rata di contributi fissi sul minimale (3° trimestre 2007), utilizzando i mod. F24 prestampati all’uopo iniviati dall’Inps.

 

Þ INAIL: Versamento quarta rata Inail relativo al saldo 2006 ed all’acconto 2007.

 

Þ ENPALS:  versamento contributi previdenziali di Ottobre 2007 (aziende dello spettacolo e sport). La denun-cia mensile delle somme dovute e versate, per Ottobre 2007, scade il 25 Novembre 2007.

 

Þ INPDAI:  versamento contributi previdenziali di Ottobre 2007 per dirigenti di imprese industriali.

 

Liquidazione  IVA

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Ottobre 2007 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata ad Ottobre 2007. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

Martedì 20 NOVEMBRE

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Ottobre 2007 (Modelli INTRA.

 

ENASARCO - Agenti e rappresentanti di commercio

Termine di versamento dei contributi ENASARCO del terzo trimestre 2007 (luglio-settembre 2007). Gli adempimenti relativi (versamento ed inoltro della distinta) vanno assolti in via telematica.

 

Venerdì 30 NOVEMBRE

 

Versamento Secondo o unico Acconto per il 2007

Termine di versamento della seconda (o unica) rata degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, dovuti da persone fisiche, società di persone e società di capitali relativamente all’anno 2007.

L’acconto Irpef è del 99%; l’acconto Ires del 100%.

Per l’Irap l’acconto è dovuto da persone fisiche e società di persone nella misura del 99%; società di capitali ed enti Ires sono invece tenuti al versamento dell’acconto Irap nella misura del 100%.

Il versamento degli acconti si effettua sul Mod. F24. Gli acconti sono compensabili, su Mod. F24, con i crediti provenienti da tributi o contributi (nel limite massimo di €. 516.456,90 per anno solare).

Le somme relative agli acconti di Novembre, non sono rateizzabili. I codici tributo per i versamenti sono:

q       4034 – IRPEF Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2007);

q       2002 – IRES Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2007);

q       3813 – IRAP Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2007).

Ai fini Irpef, Ires ed Irap resta possibile effettuare un versamento ridotto, nel caso di previsione di redditi 2007, effettivamente inferiori a quelli del precedente anno 2006. In tale ipotesi occorre fare attenzione a che la stima tenga conto di tutti i redditi presunti (oltre che di detrazioni, oneri deducibili, riduzioni di aliquota e ritenute) del 2007.

Si invita inoltre a voler predisporre idonea Situazione Contabile, allo scopo di procedere concordemente allo scrivente Studio, alla valutazione in ordine all’opportunità di effettuare degli Acconti di imposta ridotti.

Per gli eventuali versamenti insufficienti, si applica:

a)      la sanzione amministrativa 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (art. 13, D.Lgs. n. 471/97);

b)      l’interesse del 2,5% annuo (di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 602/73).

Si segnala peraltro, la possibilità di Ravvedimento, con riduzione delle sanzioni nelle seguenti misure:

a)      tardivo versamento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta al 3,75% (1/8 del minimo del 30%);

b)      tardivo versamento oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2007: sanzione ridotta al 6% (1/5 del minimo del 30%).

 

INPS Artigiani e Commercianti: Acconto 2007

Gli artigiani e commercianti debbono versare la seconda rata di acconto dovuto per il 2007.

 

INPS Professionisti: Acconto 2007

I professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, debbono versare il secondo acconto dovuto per l’anno 2007, con utilizzo del Mod. F24.

 

Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24:

a) della settima rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2007;

b) della sesta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 18 luglio 2007;

c) della sesta rata, se hanno versato la prima rata il 9 luglio 2007 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore);

d) della quinta rata, se hanno versato la prima rata l’8 agosto 2007 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore).

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Novembre 2007.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

IVA: adempimenti periodici

 

Þ Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepiloga-tivo delle fatture ricevute, ad Ottobre 2007, di ammontare fino a €. 154,94.

 

Þ Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere an-notate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

 

Þ Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Agosto 2007, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Ottobre 2007, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

 

Þ Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

 

Þ Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile.

Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.

Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Ottobre 2007.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Ottobre 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

..:: SEGNALAZIONE NEWS:

 

AUTO: DEDUCIBILITà COSTI E DETRAIBILITà IVA

Di seguito riepiloghiamo schematicamente, in forma gabellare, le nuove misure di deducibilità dei costi di utilizzo delle autovetture nonché di detraibilità dell’IVA relativa, da applicare a partire dal 1° gennaio 2007.

 

deducibilità costi

detrazione Iva

Auto in uso al dipendente

90%

40%

Auto aziendale

40%

40%

Auto del professionista

40%

40%

Auto agenti e rappresentanti

80%

100%

 

NUOVO MODELLO F24 DAL 29 OTTOBRE 2007

Con decorrenza dal 29 ottobre 2007, per tutti i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione del Mod. F24 in via telematica, è obbligatorio l’utilizzo di un nuovo Mod. F24. I soggetti che possono ancora usufruire del modello cartaceo (soggetti privi di Partita IVA) l’utilizzo del modello in oggetto decorrerà dal 1° gennaio 2008.

Il nuovo Mod. F24 prevede nella sezione "Contribuente" un campo dove è possibile indicare il codice fiscale dell'erede, genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo. Inoltre, prevede l'informazione del mese di riferimento nelle sezioni ERARIO, REGIONI e ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI, che sarà obbligatorio indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione.

 

 

Nel restare come sempre a Vostra disposizione, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

 

  

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

 

 

pubblicato l'8/11/2007

(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it

dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)