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Scadenze |
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..:: scadenze ed adempimenti: OTTOBRE 2007
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Mercoledì 10 OTTOBRE |
C.V.S. : - Comunicazione valutaria statistica
Termine di presentazione all’UIC della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Settembre 2007 di importo superiore ad € 12.500,00.
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Lunedì 15 OTTOBRE |
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI – CONTRIBUENTI MENSILI
Termine di presentazione degli elenchi clienti e fornitori relativamente alle operazioni effettuate nell’anno 2006, per i contribuenti mensili. I contribuenti trimestrali procederanno all’invio, entro il prossimo 15 novembre 2007.
L’elenco dovrà riportare, per ciascun cliente o fornitore, titolare di partita IVA, l’importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti e della relativa imposta.
Nella Tabella seguente procediamo a sintetizzare i punti salienti, rimandando per gli approfondimenti alla lettura della Circolare n. 53/E del 3 ottobre 2007, che è autonomamente prelevabile dal link inserito nel sito www.studioripa.it.
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Obbligati |
Risultano soggetti all’obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori tutti i soggetti titolari di partita Iva. |
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Soggetti Esclusi dall’Obbligo di invio degli Elenchi |
Per l’anno 2006 risultano esclusi (Circolare n. 53/E del 3 ottobre 2007) dagli elenchi: · Tutti i Professionisti (indipendentemente dall’ammontare dei compensi ed a prescindere dal tipo di contabilità adottata); · Le società di persone (S.n.c., S.a.s., etc.) e le Persone fisiche che esercitano attivita commerciali in Regime di Contabilità Semplificata (ossia coloro che nel 2005 hanno conseguito ricavi fino ad €. 309.874,14 se effettuano prestazioni di servizi, ovvero fino ad €. 516.456,90 se effettuano altre attività); · Associazioni di volontariato, di promozione sociale ed ONLUS; · Enti non commerciali soggetti all’IRES, che non hanno per oggetto escusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; · Produttori Agricoli che non producono reddito d’impresa; · Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri organismi di diritto pubblico. |
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Semplificazioni, del contenuto degli elenchi – Anni 2006 e 2007 |
Per gli elenchi del 2006 e del 2007, sono previste le seguenti semplificazioni:
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Operazioni Escluse dagli Elenchi (non devono essere ricomprese!) |
Non debbono essere ricomprese negli Elenchi Clienti le operazioni che seguono:
Vanno invece ricomprese negli Elenchi Clienti le cessioni poste in essere tra operatori nazionali nell’ambito delle cd. ‘triangolari nazionali’ (art. 8, lett. a, del DPR n. 633/72), delle ‘triangolari comunitarie’ (art. 58 del DL n. 331/93) e delle cessioni ai cd. ‘esportatori abituali’ (art. 8, lett. c, DPR n. 633/72). Non debbono essere ricomprese negli Elenchi dei Fornitori le operazioni seguenti:
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Fattispecie particolari: Cessione Rottami e Reverse-Charge |
Nelle ipotesi di cui all'art. 17, commi 5 e 6, lett. a), del DPR n. 633/72 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) il cedente emette fattura senza addebitare l'imposta e il cessionario integra il documento con l'Iva e ne assolve l'imposta mediante l'annotazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. In tale circostanza, il cedente deve annotare l'operazione nell'elenco clienti nel campo delle operazioni imponibili senza l'indicazione dell'imposta. Il cessionario, a sua volta, deve inserire l'operazione nell'elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con indicazione dell'imposta. |
I.V.A. - Adempimenti Periodici
- Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Settembre 2007: l’IVA relativa è liquidata a Settembre 2007.
- Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Settembre 2007.
- Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Settembre 2007 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.
- Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Settembre 2007, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.
- Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Settembre 2007.
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Martedì 16 OTTOBRE |
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE
I soggetti IVA che hanno ricevuto a Settembre 2007 dagli esportatori abituali la dichiarazione d’intento (per la non applicazione dell’IVA sulle fatturazioni) devono effettuare la comunicazione in via telematica.
Dichiarazione dei redditi - Rateizzazione titolari di partita iva
I contribuenti titolari di partita IVA che, nella dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, con applicazione di maggiorazione per interessi:
a) della quinta rata, se hanno versato la prima rata entro il 18 giugno 2007;
b) della quarta rata, se hanno versato la prima rata entro il 16 luglio 2007;
c) della quinta rata, se hanno versato la prima rata il 9 luglio 2007 (in quanto soggetti agli studi settore);
d) della quarta rata, se hanno versato la prima rata l’8 agosto 2007 (in quanto soggetti agli studi di settore).
Termine per la liquidazione nonché per il versamento con Mod. F24 telematico, dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Settembre 2007: in F24 - Sezione: Erario; Cod. tributo: 6009; Periodo di rif.: 2007.
Versamento minimo: €. 25,82.
Versamento (con Mod. F24 telematico per titolari di partita IVA) delle ritenute operate a Settembre 2007 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sez. Erario; Rif.: 2007.
Addizionali IRPEF
Termine di versamento (con Mod. F24 telematico) per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.
ENPALS – Aziende dello spettacolo e sport
Versamento contributi previdenziali di Settembre 2007. La denuncia mensile scade il 25 Ottobre 2007.
INPS: GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo INPS Gestione Separata sui compensi pagati ad Settembre 2007. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali si rende dovuto il contributo del 16%), CXX (per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, per i quali si rende dovuto il contributo del 23,5%) e ASS (per gli associati in partecipazione).
Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 9/2007; a: non compilare.
INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti
I datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi per le retribuzioni del mese di Settembre 2007 e risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.
Liquidazione IVA
I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Settembre 2007 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata ad Settembre 2007.
I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.
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Mercoledì 17 OTTOBRE |
Ravvedimento operoso
E’ possibile
regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 17
Settembre
scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso
legale del 2,5% (dal 17/9/2007 alla data di effettivo versamento), e di
una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%).
Periodo di riferimento: 2007.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 maggio 2007, ha stabilito che il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principale), con utilizzo dei seguenti codici tributo:
- 1989: - "Interessi sul ravvedimento - Irpef" – (Sezione: Erario);
- 1990: - "Interessi sul ravvedimento - Ires" – (Sezione: Erario);
- 1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" – (Sezione: Erario);
- 1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" – (Sezione: Erario);
- 1993: - "Interessi sul ravvedimento - Irap" – (Sezione: Regioni);
- 1994: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale" – (Sezione: Regioni);
- 1995: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale" – (Sezione: Ici ed altri tributi locali).
Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).
Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
Sul sito internet dello Studio www.studioripa.it è stato aggiornato il ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo degli importi dovuti per il ravvedimento operoso: il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.
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Sabato 20 OTTOBRE |
Intrastat Mensili
Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Agosto 2007 (Modelli INTRA).
CONAI - Liquidazione del Contributo
Liquidazione del contributo prelevato/dovuto per il mese e presentazione della dichiarazione periodica relativa.
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Lunedì 22 OTTOBRE |
ISTANZA DI Rimborso DELL’IVA NON DETRATTA SULLE AUTOVETTURE
Termine per la trasmissione telematica del modello di domanda per la richiesta del rimborso IVA non detratta sulle spese di acquisto (acquisto, noleggio, leasing) e di impiego (carburanti, manutenzioni, custodia, etc.) delle autovetture nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 (in attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia CEE del 14 settembre 2006).
La scadenza odierna risulta dalla ulteriore proroga disposta relativamente alla originaria scadenza (del 16 aprile 2007, che a sua volta risultava successivamente prorogata allo scorso 20 settembre 2007).
Per maggiori ragguagli sull’argomento si rimanda a quanto già esposto nelle nostre precedenti Circolari n. 3/2007 (mese di Marzo 2007) e n. 9/2007 (mese di Settembre 2007).
Le società, le imprese ed i professionisti interessati sono invitati (sulla base della modulistica e delle relative istruzioni già evidenziate nella precedente Circolare n. 3/2007) a predisporre l’apposita istanza di rimborso, interessando quindi lo scrivente Studio, per i necessari ed opportuni controlli.
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Martedì 30 OTTOBRE |
Imposta di registro - Contratti di locazione
Versamento su Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Ottobre 2007.
L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.
In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00. Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
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115T – Imposta di registro, prima annualità |
114T – Imposta di registro per proroghe |
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112T – Imposta di registro, annualità successive |
113T – Imposta di registro per risoluzioni |
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107T – Imposta di registro, intero periodo |
964T – Diritti di registrazione €. 4,13 (per ogni copia registrata) |
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Mercoledì 31 OTTOBRE |
I.V.A. – RIMBORSI TRIMESTRALI: Nuovo ‘Modello IVA TR’
Termine per la presentazione della domanda di rimborso infrannuale IVA, relativamente al terzo trimestre 2007 (Luglio-Settembre 2007), nelle ipotesi normativamente previste:
a) operazioni soggette ad IVA con aliquota media inferiore a quella degli acquisti ed importazioni;
b) operazioni non imponibili per più del 25% del totale delle operazioni effettuate;
c) effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili di importo superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva.
Come già avvenuto per i primi due trimestri del 2007, l’istanza di rimborso prevista, va presentata con utilizzo del nuovo MODELLO IVA TR approvato con Provvedimento in data 15 marzo 2007: il nuovo Modello IVA TR è reso disponibile con accesso anche dal sito dello Studio: www.studioripa.it.
Il Modello IVA TR può essere alternativamente presentato:
a) per via telematica, direttamente dal contribuente o valendosi di un intermediario abilitato (es. Studio Ripa);
b) direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che rilascia ricevuta;
c) a mezzo spedizione con lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Nel nuovo modello occorre obbligatoriamente indicare (se l’invio avviene telematicamente) il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile al sito www.ageziaentrate.gov.it nel menù ‘Contatti’.
Possono essere chiesti a rimborso soltanto i crediti maturati nel corso del trimestre, di importo pari o superiore ad €. 2.582,28, con esclusione pertanto del riporto di crediti derivanti da precedenti liquidazioni.
In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA maturato nel periodo infrannuale, può essere utilizzato, in tutto od in parte, ai fini della compensazione sul Mod. F24, con altri tributi e contributi.
I rimborsi trimestrali sono richiesti direttamente agli uffici delle Entrate, che provvedono alla liquidazione (non si transita dal Concessionario della Riscossione).
Il codice da utilizzare sul Mod. F24 per l’eventuale utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre è: 6038.
IVA: adempimenti periodici
- Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Settembre 2007, di ammontare fino a €. 154,94.
- Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
- Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: per gli acquisti di Agosto 2007, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Settembre 2007, provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
- Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.
- Acquisti in sospensione d’imposta: l’art. 19, co. 7, del DPR n. 435/2001, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.
Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).
INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il
termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Settembre
2007.
INPS: Denuncia MODELLO EMens
Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Settembre 2007.
Modello 770/2007 ORDINARIO
Termine di invio telematico della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2007 Ordinario, concernente le ritenute sui dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale.
Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA
I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24:
a) della sesta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2007;
b) della quinta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 18 luglio 2007;
c) della quinta rata, se hanno versato la prima rata il 9 luglio 2007 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore);
d) della quarta rata, se hanno versato la prima rata l’8 agosto 2007 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore).
INTRASTAT Trimestrale
Gli operatori con cessioni intracomunitarie con obbligo trimestrale (cessioni intra-Cee nel 2004, da €. 40.000 ad €. 250.000), debbono presentare gli elenchi del terzo trimestre 2007 (Modelli INTRA).
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Le case mandanti, hanno l’obbligo-onere di inviare a ciascun agente di commercio, della cui collaborazione si avvalgono, il conto provvigioni con l’ammontare delle stesse, relative al terzo trimestre 2007.
Scade inoltre il termine di pagamento delle medesime provvigioni.
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..:: SEGNALAZIONE NEWS:
REVERSE CHARGE PER LE CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI
Dal 1° ottobre 2007 (Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze 25 maggio 2007), il meccanismo del cd. ‘reverse-charge’ interessa in via obbligatoria tutte le cessioni di fabbricati strumentali per natura, per i quali il venditore abbia effettuato l'opzione per l'assoggettamento ad IVA del trasferimento (ai sensi dell`art.10, comma 1, n. 8-ter, lett. d), del D.P.R. 633/1972).
Il venditore pertanto, in deroga alle regole ordinarie di applicazione dell'IVA, dovrà emettere fattura senza addebito di imposta ed evidenziando nel documento l'indicazione della norma che lo esenta dall'applicazione dell'IVA (art.17, comma 5, del D.P.R. 633/1972).
L'acquirente dovrà invece integrare il documento ricevuto dell’IVA, provvedendo a registrare la fattura sia tra gli acquisti che tra le vendite.
Restano escluse dal predetto meccanismo, le altre cessioni di immobili strumentali assoggettate ad IVA ‘per obbligo’ (ex dell’art. 10, comma 1, lett a), b), c), del D.P.R. 633/1972) e non per opzione del cedente. Ossia:
· operazioni poste in essere dall’impresa costruttrice, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
· effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA con ‘pro-rata’ pari o inferiore al 25%;
· effettuate nei confronti di soggetti non esercenti attività di impresa, nè arti o professioni (ipotesi esclusa da ‘reverse charge’, in quanto l’acquirente non è soggetto passivo IVA).
Nel restare come sempre a Vostra disposizione, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.
Studio Ripa e Commercialisti Associati
pubblicato il 10/10/2007
(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it
dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it
e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)