Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: SETTEMBRE 2007

Lunedì 10 SETTEMBRE

 

C.V.S. :  - Comunicazione valutaria statistica

Termine di presentazione all’UIC della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Settembre 2007 di importo superiore ad € 12.500,00.

 

Sabato 15 SETTEMBRE

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici

- Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi ad Agosto 2007: l’IVA relativa è liquidata ad Agosto 2007.

- Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Agosto 2007.

- Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Agosto 2007 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

- Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse ad Agosto 2007, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

- Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della Legge n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, ad Agosto 2007.

 

Fine della Sospensione Feriale dei termini processuali

Termina la sospensione dei termini processuali (1° agosto – 15 settembre). I termini processuali – riguardanti anche le giurisdizioni tributarie – ricominciano a decorrere dalla data odierna.

 

Lunedì 17 SETTEMBRE

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE

I soggetti IVA che hanno ricevuto ad Agosto 2007 dagli esportatori abituali la dichiarazione d’intento (per la non applicazione dell’IVA sulle fatturazioni) devono effettuare la comunicazione in via telematica.

 

Dichiarazione dei redditi - Rateizzazione titolari di partita iva

I contribuenti titolari di partita IVA che, nella dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, con applicazione di maggiorazione per interessi:

a) della quarta rata, se hanno versato la prima rata entro il 18 giugno 2007;

b) della terza rata, se hanno versato la prima rata entro il 16 luglio 2007;

c) della quarta rata, se hanno versato la prima rata il 9 luglio 2007 (in quanto soggetti agli studi settore);

d) della terza rata, se hanno versato la prima rata l’8 agosto 2007 (in quanto soggetti agli studi di settore).

 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per la liquidazione nonché per il versamento con Mod. F24 telematico, dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Agosto 2007: in F24 - Sezione: Erario; Cod. tributo: 6008; Periodo di rif.: 2007.

Versamento minimo: €. 25,82.

 

IRPEF – VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE

Versamento (con Mod. F24 telematico per titolari di partita IVA) delle ritenute operate ad Agosto 2007 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sez. Erario; Rif.: 2007.

 

Addizionali IRPEF

Termine di versamento (con Mod. F24 telematico) per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

 

ENPALS – Aziende dello spettacolo e sport

Versamento contributi previdenziali di Agosto 2007. La denuncia mensile scade Lunedì 25 Settembre 2007.

INPS: GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo INPS Gestione Separata sui compensi pagati ad Agosto 2007. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali si rende dovuto il contributo del 16%), CXX (per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, per i quali si rende dovuto il contributo del 23,5%) e ASS (per gli associati in partecipazione). 

Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 8/2007; a: non compilare.

 

INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti

I datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi per le retribuzioni del mese di Agosto 2007 e risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

 

Liquidazione  IVA

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Agosto 2007 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata ad Agosto 2007.

I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

Mercoledì 19 SETTEMBRE

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 20 Agosto scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 20/8/2007 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%).

Periodo di riferimento: 2007.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 maggio 2007, ha stabilito che il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principale), con utilizzo dei seguenti codici tributo:

- 1989: - "Interessi sul ravvedimento - Irpef" – (Sezione: Erario);

- 1990: - "Interessi sul ravvedimento - Ires" – (Sezione: Erario);

- 1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" – (Sezione: Erario);

- 1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" – (Sezione: Erario);

- 1993: - "Interessi sul ravvedimento - Irap" – (Sezione: Regioni);

- 1994: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale" – (Sezione: Regioni);

- 1995: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale" – (Sezione: Ici ed altri tributi locali).

Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).

Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

Sul sito internet dello Studio www.studioripa.it è stato aggiornato il ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo degli importi dovuti per il ravvedimento operoso: il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.

 

Giovedì 20 SETTEMBRE

 

ISTANZA DI Rimborso DELL’IVA NON DETRATTA SULLE AUTOVETTURE (termine prorogato al 22/10/2007)

Termine (ulteriormente prorogato al 22 ottobre 2007, con Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2007) per la trasmissione telematica del modello di domanda per la richiesta del rimborso IVA non detratta sulle spese di acquisto (acquisto, noleggio, leasing) e di impiego (carburanti, manutenzioni, custodia, etc.) delle autovetture nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 (in attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia CEE del 14 settembre 2006).

La scadenza odierna risulta dalla proroga disposta relativamente alla originaria scadenza del 16 aprile 2007.

Per maggiori ragguagli sull’argomento si rimanda a quanto già esposto nella nostra precedente Circolare n. 3/2007 (mese di Marzo 2007).

La Circolare n. 28/E del 16 maggio 2007, ha ‘introdotto’ un metodo forfettario per determinare le maggiori imposte dirette dovute, consentendo di indicare l’ammontare complessivo a decurtazione del credito IVA, precisando che non sarà sottoposto a controlli chi evidenzierà un importo non inferiore al 10% dell’IVA recuperata.

Nel caso poi di rivendita dell’auto entro il 13 settembre 2006 (se acquistata nel medesimo periodo 1° gennaio 2003 – 13 settembre 2006), la maggiore IVA dovuta sulla cessione dovrà essere scalata dal credito richiesto: la Circolare n. 28/E, consente una quantificazione forfettaria, che non origina controlli, se risulterà almeno pari all’1% del credito richiesto. Resta invece il problema di chi ha ceduto l’auto dopo il 13 settembre 2006, o la cederà in futuro: in tale ipotesi l’Amministrazione Finanziaria ritiene infatti che l’IVA sulle vendite vada applicata sull’intero importo (pur essendo detraibile solo per il 40%).

Le ditte interessate sono invitate (sulla base della modulistica e delle relative istruzioni già evidenziate nella precedente Circolare n. 3/2007) a predisporre l’apposita istanza di rimborso, interessando quindi lo scrivente Studio, per i necessari controlli.

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Agosto 2007 (Modelli INTRA).

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Liquidazione del contributo prelevato/dovuto per il mese e presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

Martedì 25 SETTEMBRE

 

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI: GRANDE DISTRIBUZIONE

Termine di trasmissione telematica all’anagrafe tributaria dell’ammontare dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi emessi dal 1° luglio 2007, da parte dei contribuenti esercenti attività commerciale. La scadenza odierna interessa i soli soggetti operanti nella cd. ‘Grande Distribuzione’.

Il termine di trasmissione delle informazioni richieste (ammontare complessivo, per punto vendita, dei corrispettivi giornalieri) è fissato per il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Con l’occasione riepiloghiamo i termini iniziali di invio previsti:

25 settembre 2007:           per la grande distribuzione;

25 ottobre 2007:                                per i soggetti di grandi dimensioni (con corrispettivi 2006, superiori a 6 milioni di euro);

25 novembre 2007:          per i soggetti con corrispettivi 2006 compresi tra 600mila un euro e 6 milioni di euro;

25 marzo 2008:                  per i soggetti con corrispettivi 2006 fino a 600mila euro.

I dati da trasmettere con il primo invio – per tutti i soggetti interessati - sono quelli dei corrispettivi dal 1° luglio 2007, all’ultimo giorno utile del periodo di riferimento di invio.

La trasmissione dei dati, che deve avvenire distintamente per ciascun punto vendita, sostituisce l’obbligo di registrazione dei corrispettivi previsto dall’art. 24, D.P.R. n. 633/1972.

 

Domenica 30 SETTEMBRE

 

IVA: adempimenti periodici

- Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, ad Agosto 2007, di ammontare fino a €. 154,94.

- Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

- Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: per gli acquisti di Luglio 2007, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Agosto 2007, provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

- Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

- Acquisti in sospensione d’imposta: l’art. 19, co. 7, del DPR n. 435/2001, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.

Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Agosto 2007.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Agosto 2007.

 

Lunedì 1° OTTOBRE

 

DICHIARAZIONI ANNUALI Modello UNICO 2007 – REDDITI 2006

Termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative ai redditi del 2006 per i seguenti contribuenti:

a) società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali;

b) persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e che detengono redditi di partecipazione, e società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati, nonché produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir;

c) Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

DICHIARAZIONE I.C.I.

Per i soggetti per i quali scade il termine di trasmissione del Modello Unico in via telematica, scade il termine di presentazione della dichiarazione ICI per le variazioni avvenute nel 2006, salvo che il Comune non abbia modificato la scadenza.

 

RIMBORSO – CREDITO IVA RELATIVO AL 2006

Termine di presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2006. La richiesta di rimborso può essere avanzata dai contribuenti IVA che vogliono richiedere il rimborso del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA AUTONOMA

Termine per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.

 

Modello 770/2007 Semplificato

Termine di invio telematico della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2007 Semplificato.

Il Mod. 770 – Semplificato, concerne le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo, le provvigioni, nonché i dati contributivi, previdenziali ed assistenziali e dell’assistenza fiscale prestata nel 2006.

Il Mod. 770 – Ordinario, concernente le ritenute sui dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale, va invece trasmesso entro il prossimo 31 ottobre 2007.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO – RITENUTE ANNO 2006

L’omesso o tadivo versamento delle ritenute operate nel corso del 2005, può essere ravveduto entro la data odierna – termine di presentazione della dichiarazione Mod. 770 – con versamento di quanto dovuto, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dalla data di scadenza alla data odierna), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 6% (= 1/5 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2006.

 

Termine per la stampa dei registri contabili meccanografici

Termine per provvedere alla stampa dei registri contabili tenuti dai contribuenti che si avvalgono di sistemi meccanografici, relativamente alla contabilità tenuta per l’anno 2006.

Tali soggetti debbono infatti provvedere alla stampa su supporto cartaceo di quanto memorizzato su supporto magnetico, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO (UNICO, IVA, 770 ed ICI)

I soggetti che trasmettono in via telematica il modello Unico 2007, possono regolarizzare la dichiarazione dello scorso anno (Unico 2006 per l’anno 2005) ed i relativi versamenti, entro la data odierna. La regolarizzazione comporta la riduzione nell’applicazione delle relative sanzioni.

Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi allo Studio.

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento su Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Settembre 2007.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00. Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13 (per ogni copia registrata)

 

Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24:

a) della quinta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2007;

b) della quarta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 18 luglio 2007;

c) della quarta rata, se hanno versato la prima rata il 9 luglio 2007 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore);

d) della terza rata, se hanno versato la prima rata l’8 agosto 2007 (in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore).

 

 

 

 

 

 

..:: SEGNALAZIONE NEWS:

 

 

SITI WEB DI AZIENDE E PROFESSIONISTI

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che dopo aver avviato i controlli sui siti web di professionisti ed imprese, ha riscontrato numerose violazioni del D.P.R. n. 404/2001, il quale prevede che il numero di partita IVA di imprese e professionisti deve essere riportato nella ‘home page’ del sito internet.

Al riguardo suggeriamo alle aziende e professionisti assistiti di procedere all’immediata regolarizzazione della posizione, aggiornando l'home page del sito, prima della constatazione di irregolarità da parte dell'Amministrazione Finanziaria: ciò permette di evitare la possibile irrogazione della sanzione prevista (da euro 258,23 ad euro 2.065,83).

 

 

ELENCO CLIENTI E FORNITORI: SCADENZA DEL 15 OTTOBRE 2007

Salvo improbabili proroghe, entro il prossimo 15 ottobre 2007, dovranno essere presentati gli elenchi clienti e fornitori relativamente alle operazioni effettuate nell’anno 2006.

L’elenco dovrà riportare, per ciascun cliente o fornitore, titolare di partita IVA, l’importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti e della relativa imposta.

Per gli anni 2006 e 2007, è possibile indicare la sola partita IVA del cliente/fornitore, e non anche il codice fiscale.

Sono escluse dall’elenco le seguenti operazioni:

- cessioni ed acquisti intracomunitari di beni e servizi;

- importazioni ed esportazioni;

- operazioni relative a fatture emesse, i cui corrispettivi sono computati ai sensi dell’art. 24  del D.P.R. n. 633/72.

Inoltre, per il solo anno 2006, il recente D.L. n. 81/2007 (cd. ‘Decreto Tesoretto’) esclude dall’obbligo di presentazione dell’elenco clienti-fornitori per i seguenti soggetti:

a)      contribuenti in contabilità semplificata di cui agli artt. 18 (imprese minori) e 19 (esercenti arti e professioni) del D.P.R. n. 600/1973;

b)      associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte negli appositi Registri ex L. n. 383/2000 e L. n. 266/1991;

c)      ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/1997.

La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

Si invita quindi la gentile clientela, ad  interessare in tempo utile i propri consulenti software, per la predisposizione dei suddetti elenchi.

 

 

nuovo regime di DEDUCIBILITà dei COSTI AUTO

 

Il D.L. n. 81/2007 (cd. ‘Decreto Tesoretto’) modifica nuovamente la disciplina della deducibilità dei costi auto, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007.

Nella Tabella seguente riepiloghiamo le modifiche introdotte:

 

VEICOLI

DISCIPLINA PREVIGENTE

NUOVA DISCIPLINA DOPO IL D.L. N. 81/07

se veicolo utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa, ovvero adibito ad uso pubblico (es. autocarri, autobus, etc.)

 

Deducibilità al 100%

 

Deducibilità al 100%

veicoli diversi da quelli adibiti ad uso pubblico e non utilizzati come strumentali dell’impresa

Nessuna deducibilità

Quote di ammortamento (costo max. €. 18.075,99) ed altre spese, deducibili al 40%.

(per il 2006: deducibili al 20%)

se veicolo in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta

Indipendentemente dalla durata dell’uso promiscuo del dipendente: deducibilità limitata ai costi ‘tassati’ come fringe-benefit

Deducibilità: pari al 90% di tutti i costi sostenuti.

Fringe Benefit: pari al 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le Tariffe ACI

veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni

Quote ammortamento e altre spese (costo max €. 18.075,99) deducibili al 25%

Quote ammortamento e altre spese (costo max €. 18.075,99) deducibili al 40%

(per il 2006: deducibili al 30%)

veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio

Costi deducibili fino all’80% per un valore massimo di €. 25.822,84

Nulla cambia

 

Tra parentesi abbiamo indicato la nuova misura di deducibilità dei costi prevista – con effetto retroattivo - per l’anno 2006. Il comma 9 dell’art. 15-bis del D.L. n. 81/2007 prevede che i maggiori importi dei costi deducibili per il 2006 vadano “recuperati in deduzione nel periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo”.

 

 

TRASMISSIONI TELEMATICHE

In considerazione del progressivo ampliamento degli obblighi di trasmissione telematica,  nei rapporti con l’amministrazione finanziaria (dichiarazioni, comunicazioni, modelli F24, etc.) invitiamo la gentile clientela che non abbia ancora provveduto, a volersi organizzare autonomamente al fine di poter operare direttamente tali trasmissioni.

L’attività finora svolta in tale ambito dallo Studio, al fine di sopperire a momentanee difficoltà operative delle aziende assistite, rischia di generare in capo allo stesso,  un onere   oltremodo gravoso sia in termini operativi che di responsabilità.

 

 

Nel restare come sempre a Vostra disposizione, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

 

  

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

 

 

 

pubblicato l'8/9/2007 ed integrato in data 18/9/2007

(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it

dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)