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Scadenze |
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..:: scadenze ed adempimenti: LUGLIO 2007
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Lunedì 9 LUGLIO |
Unico 2007: VERSAMENTO CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE
Con Comunicato Stampa del 15 giugno 2007 l’Agenzia delle Entrate ha ‘annunciato’ un D.P.C.M. che proroga di venti giorni il termine di versamento delle imposte per tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore.
Il predetto Comunicato precisa altresì che:
a) la scadenza del 18 giugno slitta al 9 luglio, mentre dal 10 luglio all’8 agosto sarà possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4 per cento;
b) la proroga si applica anche ai contribuenti che partecipano a società, associazioni ed imprese soggette agli studi di settore.
In relazione alla predetta proroga dei termini di versamento, l’Agenzia delle Entrate il 4 luglio 2007 ha reso note le seguenti nuove tabelle di rateizzazione dei versamenti (interesse annuo pari al 6%):
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1. Non titolari di partita IVA senza redditi da partecipazione |
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scadenza 18 giugno |
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scadenza 18 luglio (con 0,40%) |
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rata |
scadenza |
numero giorni |
interessi % |
|
rata |
scadenza |
numero giorni |
interessi % |
|
1° |
18/06/2007 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
2° |
02/07/2007 |
12 |
0,2 |
|
1° |
18/07/2007 |
|
0 |
|
3° |
31/07/2007 |
30 |
0,7 |
|
2° |
31/07/2007 |
12 |
0,2 |
|
4° |
31/08/2007 |
30 |
1,2 |
|
3° |
31/08/2007 |
30 |
0,7 |
|
5° |
01/10/2007 |
30 |
1,7 |
|
4° |
01/10/2007 |
30 |
1,2 |
|
6° |
31/10/2007 |
30 |
2,2 |
|
5° |
31/10/2007 |
30 |
1,7 |
|
7° |
30/11/2007 |
30 |
2,7 |
|
6° |
30/11/2007 |
30 |
2,2 |
|
2. Non titolari di partita IVA con redditi da partecipazione |
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||||||
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scadenza 9 luglio |
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scadenza 8 agosto (con 0,40%) |
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rata |
scadenza |
numero giorni |
interessi % |
|
rata |
scadenza |
numero giorni |
interessi % |
|
1° |
09/07/2007 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
2° |
31/07/2007 |
21 |
0,35 |
|
1° |
08/08/2007 |
|
0 |
|
3° |
31/08/2007 |
30 |
0,85 |
|
2° |
31/08/2007 |
22 |
0,37 |
|
4° |
01/10/2007 |
30 |
1,35 |
|
3° |
01/10/2007 |
30 |
0,87 |
|
5° |
31/10/2007 |
30 |
1,85 |
|
4° |
31/10/2007 |
30 |
1,37 |
|
6° |
30/11/2007 |
30 |
2,35 |
|
5° |
30/11/2007 |
30 |
1,87 |
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3. Titolari di partita IVA senza studi di settore |
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|
scadenza 18 giugno |
|
scadenza 18 luglio (con 0,40%) |
||||||
|
rata |
scadenza |
numero giorni |
interessi % |
|
rata |
scadenza |
numero giorni |
interessi % |
|
1° |
18/06/2007 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
2° |
16/07/2007 |
28 |
0,47 |
|
1° |
18/07/2007 |
|
0 |
|
3° |
16/08/2007 |
30 |
0,97 |
|
2° |
16/08/2007 |
28 |
0,47 |
|
4° |
17/09/2007 |
30 |
1,47 |
|
3° |
17/09/2007 |
30 |
0,97 |
|
5° |
16/10/2007 |
30 |
1,97 |
|
4° |
16/10/2007 |
30 |
1,47 |
|
6° |
16/11/2007 |
30 |
2,47 |
|
5° |
16/11/2007 |
30 |
1,97 |
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4. Titolari di partita IVA con studi di settore |
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||||
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scadenza 9 luglio |
|
scadenza 8 agosto (con 0,40%) |
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rata |
scadenza |
numero giorni |
interessi % |
|
rata |
scadenza |
numero giorni |
interessi % |
|
1° |
09/07/2007 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
2° |
16/07/2007 |
7 |
0,12 |
|
1° |
08/08/2007 |
|
0 |
|
3° |
16/08/2007 |
30 |
0,62 |
|
2° |
16/08/2007 |
8 |
0,13 |
|
4° |
17/09/2007 |
30 |
1,12 |
|
3° |
17/09/2007 |
30 |
0,63 |
|
5° |
16/10/2007 |
30 |
1,62 |
|
4° |
16/10/2007 |
30 |
1,13 |
|
6° |
16/11/2007 |
30 |
2,12 |
|
5° |
16/11/2007 |
30 |
1,63 |
La proroga dei versamenti delle imposte da Unico 2007, ‘trascina’ con sé la proroga automatica del termine di versamento sia dei contributi previdenziali collegati (INPS artigiani, commercianti e professionisti), che del termine di versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
Termine di versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2006 (cod. tributo: 6494).
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Martedì 10 LUGLIO |
C.V.S.
Termine di presentazione all’U.I.C. della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Giugno 2007, superiori ad €. 12.500,00.
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Lunedì 16 LUGLIO |
I.V.A. - Adempimenti Periodici
- Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Giugno 2007: l’IVA relativa è liquidata a Giugno 2007.
- Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Giugno 2007.
- Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Giugno 2007 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.
- Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Giugno 2007, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.
- Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Giugno 2007.
Dichiarazione dei redditi - Rateizzazione titolari di partita iva
I contribuenti titolari di partita IVA che, nella dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, con applicazione di maggiorazione per interessi:
a) della seconda rata, se hanno versato la prima rata entro il 18 giugno 2007;
b) della seconda rata, se hanno versato la prima rata il 9 luglio 2007 (in quanto soggetti agli studi settore).
Termine per la liquidazione nonché per il versamento con Mod. F24 telematico, dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Giugno 2007: in F24 - Sezione: Erario; Cod. tributo: 6006; Periodo di rif.: 2007.
Versamento minimo: €. 25,82.
Versamento (con Mod. F24 telematico per titolari di partita IVA) delle ritenute operate a Giugno 2007 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sez. Erario; Rif.: 2007.
Addizionali IRPEF
Termine di versamento (con Mod. F24 telematico) per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.
ENPALS – Aziende dello spettacolo e sport
Versamento contributi previdenziali di Giugno 2007. La denuncia mensile scade Lunedì 25 Luglio 2007.
INPS: GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo INPS Gestione Separata sui compensi pagati a Giugno 2007. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali si rende dovuto il contributo del 16%) o CXX (per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, per i quali si rende dovuto il contributo del 23,5%).
Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 6/2007; a: non compilare.
INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti
I datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi per le retribuzioni del mese di Giugno 2007 e risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.
Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute
Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’ a Giugno 2007.
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Mercoledì 18 LUGLIO |
Ravvedimento operoso
E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 18 Giugno scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/6/2007 alla data di effettivo versamento), e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%).
Periodo di riferimento: 2007.
Con Risoluzione Ministeriale del 22 maggio scorso, è stato stabilito che il versamento degli interessi da ravvedimento vada effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principale!), con utilizzo dei seguenti codici tributo:
- 1989: - "Interessi sul ravvedimento - Irpef" – (Sezione: Erario);
- 1990: - "Interessi sul ravvedimento - Ires" – (Sezione: Erario);
- 1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" – (Sezione: Erario);
- 1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" – (Sezione: Erario);
- 1993: - "Interessi sul ravvedimento - Irap" – (Sezione: Regioni);
- 1994: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale" – (Sezione: Regioni);
- 1995: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale" – (Sezione: Ici ed altri tributi locali).
Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo: in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770.
Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo di più comune utilizzo risultano i seguenti: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
Sul sito internet dello Studio www.studioripa.it è stato aggiornato il ‘file’ in formato ‘excel’ che consente il calcolo degli importi dovuti per il ravvedimento operoso: il ‘file’ evidenzia separatamente gli importi dovuti per interessi da ravvedimento ed il relativo codice tributo da utilizzare su Modello F24.
Unico 2007: Persone Fisiche e Società di Persone, NON SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE
Termine per le Persone fisiche e le Società di Persone, per effettuare il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo per il 2006, e/o del 1° acconto 2007 delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2007.
In caso di scelta per la rateizzazione degli importi dovuti si procede al versamento della prima rata.
Le rate successive vanno corrisposte entro il giorno 16 di ciascun mese, relativamente ai titolari di partita IVA; i contribuenti non titolari di partita Iva versano le rate successive entro la fine di ciascun mese.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per mese o frazione di mese (tasso 6% annuo).
I codici tributo IRPEF sono: 4001 per il versamento del saldo e 4033 per il versamento dell’acconto.
I codici tributo IRAP sono: 3800 per il versamento del saldo e 3812 per il versamento in acconto.
Per l’addizionale regionale si utilizzerà il codice 3801 mentre per l’addizionale comunale il codice 3817.
I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di versare l’importo del saldo IVA 2006 (cod. tributo: 6099) entro il termine odierno, devono maggiorare tale importo del 2% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16/3).
E’ infine dovuto il versamento in acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata.
La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2007 è pari al 99%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente, sia ai fini Irpef, che ai fini Irap.
L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.
Il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni risulta stabilito (Comunicato del 7 maggio 2007) al 25 settembre 2007, per il modello Unico persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, nonché Unico società di persone. Le altre persone fisiche non titolari di partita IVA, ne partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza, debbono invece procedere all’adempimento telematico entro il 31 luglio 2007.
Unico 2007: SOCIETà DI CAPITALI ED ENTI, NON SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE
Termine per le Società di Capitali e gli Enti soggetti ad IRES, per effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, del saldo per il 2006, e/o del primo acconto 2007 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2007.
I codici tributo IRES sono: 2003 per il versamento del saldo e 2001 per il versamento dell’acconto.
La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2007 sia ai fini IRES che ai fini IRAP è pari al 100%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente.
L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.
Gli artigiani e commercianti debbono versare il saldo dei contributi dovuti per il 2006, e la prima rata di acconto dovuto per il 2007, sui Mod. F24 recapitati dall’INPS, con maggiorazione dello 0,40%.
INPS PROFESSIONISTI: SALDO 2006 ED ACCONTO 2007
I professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, debbono versare il saldo del contributo dovuto per il 2006 ed il primo acconto per l’anno 2007, con maggiorazione 0,40%.
Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio va corrisposto su Mod. F24, codice tributo: 3850.
Il codice va indicato nella Sez. ‘ICI ed Altri Tributi Locali’, riportando la sigla della Provincia di riferimento della Camera di Commercio destinataria del versamento stesso e l’anno di riferimento 2007.
L’importo dovuto può essere compensato, con gli eventuali crediti per imposte o contributi vantati.
Il diritto va versato in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: pertanto il diritto annuale andrà versato entro il 18 luglio 2007, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%. Vale anche al riguardo la proroga di venti giorni disposta a beneficio dei contribuenti soggetti agli studi di settore. Ulteriori informazioni al riguardo, anche in ordine alla misura del diritto dovuto sono reperibili nella nostra Circolare degli adempimenti relativi al precedente mese di Giugno 2007 (cfr.).
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Venerdì 20 LUGLIO |
Intrastat Mensili
Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Giugno 2007 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.
La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2007 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2007.
La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.
L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat. Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica. Per le ulteriori novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2007 si rimanda all’apposita pagina relativa presente sul sito (www.studioripa.it).
CONAI - Liquidazione del Contributo
Liquidazione del contributo prelevato/dovuto per il mese e presentazione della dichiarazione periodica relativa.
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Domenica 29 LUGLIO |
Approvazione dei bilanci delle società di capitali
Scadenza del termine per il deposito dei Bilanci 2006 per le società di capitali che si sono avvalse della possibilità di convocare l'assemblea oltre i centoventi giorni, ed in ogni caso entro i centottanta giorni (ossia entro il 29 giugno 2007). Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente nei casi in cui ci sia congiuntamente: a) una previsione dello statuto sociale in tal senso; b) le ‘nuove’ particolari esigenze previste dall’art. 2364 c.c..
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Lunedì 30 LUGLIO |
Imposta di registro - Contratti di locazione
Versamento su Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Luglio 2007.
L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.
In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00. Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
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115T – Imposta di registro, prima annualità |
114T – Imposta di registro per proroghe |
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112T – Imposta di registro, annualità successive |
113T – Imposta di registro per risoluzioni |
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107T – Imposta di registro, intero periodo |
964T – Diritti di registrazione €. 4,13 (per ogni copia registrata) |
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Martedì 31 LUGLIO |
I.V.A. – RIMBORSI TRIMESTRALI: Nuovo ‘Modello IVA TR’
Termine per la presentazione della domanda di rimborso infrannuale IVA, relativamente al secondo trimestre 2007 (Aprile-Giugno 2007), nelle ipotesi normativamente previste:
a) operazioni soggette ad IVA con aliquota media inferiore a quella degli acquisti ed importazioni;
b) operazioni non imponibili per più del 25% del totale delle operazioni effettuate;
c) effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili di importo superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva.
Come già avvenuto nel primo trimestre 2007, l’istanza di rimborso prevista, va presentata con utilizzo del nuovo MODELLO IVA TR approvato con Provvedimento in data 15 marzo 2007: il nuovo Modello IVA TR è reso disponibile con accesso anche dal sito dello Studio: www.studioripa.it.
Il Modello IVA TR può essere alternativamente presentato:
a) per via telematica, direttamente dal contribuente o valendosi di un intermediario abilitato (es. Studio Ripa);
b) direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che rilascia ricevuta;
c) a mezzo spedizione con lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Nel nuovo modello occorre obbligatoriamente indicare (se l’invio avviene telematicamente) il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile al sito www.ageziaentrate.gov.it nel menù ‘Contatti’.
Possono essere chiesti a rimborso soltanto i crediti maturati nel corso del trimestre, di importo pari o superiore ad €. 2.582,28, con esclusione pertanto del riporto di crediti derivanti da precedenti liquidazioni.
In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA maturato nel periodo infrannuale, può essere utilizzato, in tutto od in parte, ai fini della compensazione sul Mod. F24, con altri tributi e contributi.
I rimborsi trimestrali sono richiesti direttamente agli uffici delle Entrate, che provvedono alla liquidazione (non si transita dal Concessionario della Riscossione).
Il codice da utilizzare sul Mod. F24 per l’eventuale utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre è: 6037.
Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA
I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24:
a) della terza rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2007;
b) della seconda rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 18 luglio 2007;
c) della seconda rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 9 luglio 2007, in quanto contribuenti non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione in società soggette agli studi di settore.
IVA: adempimenti periodici
- Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Giugno 2007, di ammontare fino a €. 154,94.
- Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
- Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: per gli acquisti di Maggio 2007, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Giugno 2007, provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
- Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.
- Acquisti in sospensione d’imposta: l’art. 19, co. 7, del DPR n. 435/2001, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).
INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il
termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Giugno
2007.
INPS: Denuncia MODELLO EMens
Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Giugno 2007. Il nuovo adempimento, sostituisce dal 2006 l’invio del modello GLA annuale.
DIHIARAZIONE I.V.A. 2007 AUTONOMA
Termine ultimo per la presentazione telematica della dichiarazione annuale I.V.A. 2007 in via autonoma, da parte dei contribuenti che non presentano dichiarazione annuale unificata.
INTRASTAT Trimestrale
Gli operatori con cessioni intracomunitarie con obbligo trimestrale (cessioni intra-Cee nel 2004, da €. 40.000 ad €. 250.000), debbono presentare gli elenchi del secondo trimestre 2007 (Modelli INTRA).
DICHIARAZIONE ICI
Termine di presentazione della dichiarazione ICI, per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2006, salvo diversa disposizione da parte del Comune interessato.
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Le case mandanti, hanno l’obbligo-onere di inviare a ciascun agente di commercio, della cui collaborazione si avvalgono, il conto provvigioni con l’ammontare delle stesse, relative al secondo trimestre 2007.
Scade inoltre il termine di pagamento delle medesime provvigioni.
Studio Ripa e Commercialisti Associati
(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it
dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it
e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)