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..:: scadenze ed adempimenti: APRILE 2007
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Lunedì 16 APRILE |
(le scadenze di Domenica 15 Aprile, risultano prorogate alla data odierna)
ISTANZA DI Rimborso DELL’IVA NON DETRATTA SULLE AUTOVETTURE
Termine per la presentazione telematica del modello di domanda per la richiesta del rimborso IVA non detratta sulle spese di acquisto (acquisto, noleggio, leasing) e di impiego (carburanti, manutenzioni, custodia, etc.) delle autovetture nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 (in attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia CEE del 14 settembre 2006).
Per maggiori ragguagli sull’argomento si rimanda a quanto già esposto nella nostra precedente Circolare n. 3/2007 (mese di Marzo 2007).
E’ abbastanza probabile – stante le modifiche operative preannunciate in via informale dall’Agenzia delle Entrate – che il termine indicato venga prorogato.
I.V.A. - Adempimenti Periodici
- Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Marzo 2007: l’IVA relativa è liquidata a Marzo 2006.
- Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Marzo 2007.
- Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Marzo 2007 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.
- Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Marzo 2007, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.
- Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Marzo 2007.
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Marzo 2007: in F24 - Sezione: Erario; Cod. tributo: 6003; Periodo di riferimento: 2007.
Versamento minimo: €. 25,82.
Versamento delle ritenute operate a Marzo 2007 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sez. Erario; Rif.: 2007.
Addizionali IRPEF
Termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.
ENPALS – Aziende dello spettacolo e sport
Versamento contributi previdenziali di Marzo 2007. La denuncia mensile scade il 25 Aprile 2007.
Ravvedimento operoso
E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 marzo scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/3/2007 alla data di effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2007.
Codici tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
INPS: GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo INPS Gestione Separata sui compensi pagati a Marzo 2007. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali si rende dovuto il contributo del 16%) o CXX (per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, per i quali si rende dovuto il contributo del 23,5%).
Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 3/2007; a: non compilare.
INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti
I datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi per le retribuzioni del mese di Marzo 2007 e risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.
Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute
Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’ a Marzo 2007.
Liquidazione IVA
I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Marzo 2007 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Marzo 2007. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.
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Venerdì 20 APRILE |
Intrastat Mensili
Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Marzo 2007 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.
La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2007 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2006.
La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.
L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat. Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica. Per le ulteriori novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (anche per effetto dell’ampliamento a Romania e Bulgaria dell’ambito di applicazione) si rimanda all’apposita pagina relativa presente sul sito (www.studioripa.it).
CONAI - Liquidazione del Contributo
Liquidazione del contributo prelevato/dovuto per il mese e presentazione della dichiarazione periodica relativa.
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Lunedì 30 APRILE |
ASSEMBLEE SOCIETà DI CAPITALI: Termine di approvazione del Bilancio 2006
Termine per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006. L’art. 2364, ultimo comma, c.c., dispone:
“L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (…)”
Pertanto il termine ordinario di approvazione del bilancio (120 giorni) scade in data odierna.
Il maggior termine superiore a 120, ma non a 180 giorni, dalla data di chiusura dell'esercizio, può essere utilizzato solo quando sia previsto dall'atto costitutivo e lo richiedano “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”, da segnalare nella relazione sulla gestione da parte degli amministratori.
AGENTI E RAPPRESENTANTI – RIEPILOGO ANNUO
Termine per le case mandanti, per il rilascio agli agenti e rappresentanti di commercio, del riepilogo delle somme versate all’ENASARCO, ed accantonate come FIRR, nel corso dell’anno 2006.
Le case mandanti hanno altresì l’obbligo di inviare entro oggi il conto provvigioni del primo trimestre 2007.
ONLUS: Redazione del bilancio o rendiconto annuale
Per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus), scade il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per redigere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti.
ENTI NON COMMERCIALI – Raccolte pubbliche – Rendiconti
Per gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, scade il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per redigere l’apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, delle entrate e delle spese relative a raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, di cui all’art. 108, comma 2-bis, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986.
I.V.A. – RIMBORSI TRIMESTRALI: Nuovo ‘Modello IVA TR’
Termine per la presentazione della domanda di rimborso infrannuale IVA, relativamente al primo trimestre 2007 (Gennaio-Marzo 2007), nelle ipotesi normativamente previste:
a) operazioni soggette ad IVA con aliquota media inferiore a quella degli acquisti ed importazioni;
b) operazioni non imponibili per più del 25% del totale delle operazioni effettuate;
c) effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili di importo superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva.
L’istanza di rimborso prevista, va presentata con utilizzo del nuovo MODELLO IVA TR approvato con Provvedimento in data 15 marzo 2007: il nuovo Modello IVA TR è reso disponibile con accesso dal sito dello Studio: www.studioripa.it.
Il nuovo Modello IVA TR può essere alternativamente presentato:
a) per via telematica, direttamente dal contribuente o valendosi di un intermediario abilitato (es. Studio Ripa);
b) direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che rilascia ricevuta;
c) a mezzo spedizione con lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Nel nuovo modello occorre obbligatoriamente indicare (se l’invio avviene telematicamente) il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile al sito www.ageziaentrate.gov.it nel menù ‘contatti’.
Possono essere chiesti a rimborso soltanto i crediti maturati nel corso del trimestre, di importo pari o superiore ad €. 2.582,28, con esclusione pertanto del riporto di crediti derivanti dalle precedenti liquidazioni.
In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA maturato nel periodo infrannuale, può essere utilizzato, in tutto od in parte, ai fini della compensazione sul Mod. F24, con altri tributi e contributi.
I rimborsi trimestrali sono richiesti direttamente agli uffici delle Entrate, che provvedono alla liquidazione (non si transita dal Concessionario della Riscossione).
Il codice da utilizzare sul Mod. F24 per l’eventuale utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre è : 6036.
Imposta di registro - Contratti di locazione
Versamento su Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Aprile 2007.
L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.
In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.
Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
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115T – Imposta di registro, prima annualità |
114T – Imposta di registro per proroghe |
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112T – Imposta di registro, annualità successive |
113T – Imposta di registro per risoluzioni |
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107T – Imposta di registro, intero periodo |
964T – Diritti di registrazione €. 4,13 (per ogni copia registrata) |
IVA: adempimenti periodici
- Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Marzo 2007, di ammontare fino a €. 154,94.
- Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
- Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: per gli acquisti di Febbraio 2007, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Marzo 2007, provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
- Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.
- Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).
INPS:
Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il
termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Marzo
2007.
INPS: Denuncia MODELLO EMens
Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Marzo 2007. Il nuovo adempimento, sostituisce dal 2005 l’invio del modello GLA annuale.
Studio Ripa e Commercialisti Associati
(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it
dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it
e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)