Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: MARZo 2007

Giovedì 15 MARZO

 

CONSEGNA MODELLO CUD 2007

Scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, devono consegnare ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ai sensi dell'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel corso dell'anno 2006 (CUD 2007).

 

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI

Scade il termine per la certificazione degli utili ai contribuenti che hanno percepito dividendi nel corso dell’anno 2006.

 

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONISTI E PROVVIGIONI

I sostituti d'imposta che nel 2006 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta devono rilasciare – entro la data odierna - una certificazione in forma libera indicando: l’ammontare lordo delle somme corrisposte; le somme non soggette a ritenuta (es. quota di provvigioni esclusa dall’imponibile e rimborso spese sostenute per conto del committente); l’ammontare delle ritenute operate.

Nell’attestazione dovrà – eventualmente - essere evidenziato il contributo del 4% addebitato a titolo di rivalsa dai professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

Si ricorda infine che con riferimento alla certificazione delle ritenute sulle provvigioni, gli agenti e i soggetti assimilati (rappresentanti, procacciatori di affari, mediatori, ecc.) possono scomputare le ritenute relative alle somme percepite in base al principio di competenza, purché le stesse siano già state operate al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 25 bis, comma 3 del Dpr 600/73). Pertanto, i sostituti d'imposta, su richiesta degli agenti o intermediari, sono tenuti a rilasciare certificazioni separate per le provvigioni imputabili al periodo d'imposta precedente, ma erogate nel lasso di tempo intercorrente tra la chiusura di tale periodo d'imposta e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo stesso, tenendone conto al momento del rilascio delle certificazioni relative all'anno successivo.

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici

- Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Febbraio 2007: l’IVA relativa è liquidata a Febbraio 2007.

- Contribuenti minori o minimi: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Febbraio 2007.

- Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Febbraio 2007 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

- Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Febbraio 2007, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

- Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Febbraio 2007.

 

Venerdì 16 MARZO

 

SOCIETA' DI CAPITALI - TASSA FORFETTARIA LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Termine per il versamento della tassa forfettaria su libri e scritture contabili di € 309,87 (od € 516,46 per le società con capitale sociale superiore ad €. 516.456,90) dovuta dalle società di capitali.

Il versamento va effettuato su Mod. F24. Sezione: Erario; Cod. tributo: 7085; Periodo di riferimento: 2007.

Il versamento è dovuto anche dalle società in liquidazione o comunque esistenti alla data del 1° gennaio 2007. Sono invece escluse dal versamento le società cooperative.

 

IVA LIQUIDAZIONE ANNUALE

Termine per i contribuenti I.V.A. trimestrali, per il versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre 2006 (tenendo in considerazione l’eventuale acconto versato a dicembre 2006), maggiorata degli interessi dell’1%.

Scade inoltre il termine per l’effettuazione del versamento del conguaglio dell’I.V.A. dovuta in base alla dichiarazione annuale. Versamento minino €. 10,33.

I soggetti tenuti alla dichiarazione unificata (Unico 2007), possono alternativamente optare per il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale unificata, con applicazione dell’interesse mensile dello 0,40% per ogni mese o frazione successivi al 16 marzo 2007.

Versamento su Mod. F24. Sezione: Erario; Cod. tributo: 6099; Periodo di riferimento: 2006.

 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente: in F24 - Sezione: Erario; Cod. tributo: 6002; Periodo di riferimento: 2007.

Versamento minimo: €. 25,82.

 

IRPEF – VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a Febbraio 2007 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sez. Erario; Rif.: 2007.

 

Addizionali IRPEF

Termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta.

Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef;  3816 - Addizionale Comunale Irpef.

 

ENPALS – Aziende dello spettacolo e sport

Versamento contributi previdenziali di Febbraio 2007. La denuncia mensile scade il 26 Marzo 2007.

 

INPS: GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo INPS Gestione Separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Febbraio 2007. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoia, per i quali si rende dovuto il contributo del 16%) o CXX (per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, per i quali si rende dovuto il contributo del 23,5%).

Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 2/2007; a: non compilare.

Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

 

INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti

I datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi per le retribuzioni del mese di Febbraio 2007 e risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

 

INAIL: Presentazione modello autoliquidazione

Termine per la presentazione telematica o su floppy-disk del modello di autoliquidazione dei premi per l’anno 2006/2007.

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  a Febbraio 2007.

 

Liquidazione  IVA

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Febbraio 2007 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Febbraio 2007. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

Lunedì 19 MARZO

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 febbraio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/2/2006 alla data di effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2007.

Codici tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA. Nella sezione delle ‘Utilità’ del nostro sito è presente un file in formato ‘excel’ per calcolare il ravvedimento operoso.

 

Martedì 20 MARZO

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Febbraio 2007 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2007 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2006.

La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat. Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica. Per le ulteriori novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (anche per effetto dell’ampliamento a Romania e Bulgaria dell’ambito di applicazione) si rimanda all’apposita pagina relativa presente sul sito (www.studioripa.it).

 

TRASMISSIONE TELEMATICA Domanda cinque per mille

Termine di trasmissione telematica del modello di domanda per l’iscrizione da parte dei soggetti interessati (ONLUS, etc.) al fine di iscriversi per concorrere alla destinazione della quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale, per l’anno 2007. Maggiori informazioni al riguardo in ‘Segnalazione News’.

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Liquidazione del contributo prelevato/dovuto per il mese e presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

Venerdì 30 MARZO

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento su Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Marzo 2007.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

 

Venerdì 31 MARZO

 

Privacy1

Termine ultimo per procedere all'aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), e di tutta la documentazione allegata, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy): adeguamento alle c.d. “misure minime di sicurezza”, in base alle variazioni intervenute in corso d’anno.

E’ opportuno pertanto verificare se sono intervenute delle variazioni (negli incaricati addetti al trattamento dei dati, nelle attrezzature ed apparati tecnologici per la loro gestione, etc.) al fine di adeguare il D.P.S. a suo tempo predisposto. Pur non essendo materia di ns. specifica competenza, abbiamo già riportato nella nostra Circolare n. 6/2004 (cui necessariamente si rimanda per gli eventuali approfondimenti) un estratto delle principali misure da adottare e dei documenti da predisporre e conservare.

 

IVA: adempimenti periodici

- Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Febbraio 2007, di ammontare fino a €. 154,94.

- Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

- Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Gennaio 2007, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Febbraio 2007, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

- Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

- Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

ENASARCO – Versamento F.I.R.R.

Termine per procedere al versamento dei contributi inerenti al Fondo indennità per la risoluzione del rapporto (FIRR), appositamento costituito presso la Fondazione Enasarco.

L’adempimento è ad esclusivo carico dell’impresa mandante. La misura dei versamenti FIRR è la seguente:

F.I.R.R. – Misura del contributo dovuto

 

Agenti senza esclusiva (plurimandatari)

Agenti in esclusiva (monomandatari)

Aliquote indennità

1° scaglione

provvigioni fino a €. 6.200,00 annue

provvigioni fino ad €. 12.400,00 annue

4%

2° scaglione

provvigioni da €. 6.200,01

ad €. 9.300,00 annue

provvigioni da €. 12.400,01

ad €. 18.600,00 annue

2%

3° scaglione

su quota eccedente €. 9.300,01 annue

su quota eccedente €. 18.600,01 annue

1%

 

L’indennità va calcolata su tutte le provvigioni ‘liquidate’ (e andate a buon fine) nell’anno 2006, con il principio di competenza.

L’indennità compete anche sulle somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese.

Non spetta il FIRR sull’indennità suppletiva di clientela e sulle provvigioni eventualmente maturate e liquidate dopo la cessazione del rapporto: il FIRR è dovuto in costanza di rapporto.

Va inoltre inviata telematicamente entro la data odierna, la relativa distinta inviata dall’Ente stesso.

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Febbraio 2007.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Febbraio 2007. Il nuovo adempimento, sostituisce dal 2005 l’invio del modello GLA annuale.

 

società di capitali: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Le società di capitali (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.) devono comunicare il bilancio d’esercizio e la rispettiva relazione al collegio sindacale (ed ai revisori contabili) trenta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea dei soci fissata per l’approvazione del bilancio.

Se la data dell’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 è fissata per il giorno 30 aprile 2007, in data 31 marzo 2007 scade il termine per la predisposizione della bozza di bilancio, della relazione sulla gestione nonché della loro consegna al collegio sindacale.

 

 

 

 

 

 

..:: RIEPILOGO NEWS PUBBLICATE IN ALTRE PAGINE DEL SITO: MARZo 2007

 

MODELLO PER LA RICHIESTA DI Rimborso DELL’IVA NON DETRATTA SULLE AUTOVETTURE

E’ stato approvato (Provvedimento 22 febbraio 2007 dell’Agenzia delle Entrate) il modello per la richiesta del rimborso IVA non detratta sulle spese di acquisto (acquisto, noleggio, leasing) e di impiego (carburanti, manutenzioni, custodia, etc.) delle autovetture nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Ciò allo scopo di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia CEE del 14 settembre 2006.

L’IVA a suo tempo non detratta potrà essere ‘recuperata’ alternativamente, secondo due distinte modalità:

a) a mezzo di presentazione telematica di un modello di domanda  – entro il prossimo 15 aprile 2007 – indicando la percentuale forfetaria di detrazione dell’Iva stabilita dall’Agenzia delle Entrate;

b) a mezzo di presentazione di un’ordinaria istanza, indicando la percentuale effettiva di detrazione dell’IVA (laddove questa risulti maggiore di quella forfetaria stabilita dall’Agenzia delle Entrate). Tale seconda modalità riguarderà ipotesi alquanto circoscritte: il contribuente infatti deve essere in grado di produrre della documentazione comprovante la maggiore percentuale di detrazione richiesta.

La percentuale forfetaria di detrazione dell’Iva stabilita dall’Agenzia delle Entrate è il 40% (35% per le autovetture utilizzate nei settori dell’agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura).

I pedaggi autostradali sono indetraibili al 100% e quindi non sono interessati dall’istanza di rimborso.

Si ricorda inoltre che nel periodo interessato dal rimborso dell’IVA (1° gennaio 2003 – 13 settembre 2006):

- la percentuale di IVA ammessa in detrazione era pari al 10%, per l’acquisizione di autovetture (acquisto, noleggio, leasing) dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005;

- la percentuale di detrazione risulta aumentata al 15%, nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2006;

- l’IVA era interamente indetraibile per tutte le spese di impiego delle autovetture (carburanti, manutenzioni, etc.).

Con la finalità di ‘scoraggiare’ la presentazione delle istanze di rimborso, il modello dell’istanza telematica, nel determinare l’importo chiesto a rimborso, impone che il contribuente tenga conto di tutte le imposte ‘risparmiate’ per effetto della deduzione dal reddito dell’Iva (che a suo tempo era considerata indetraibile e pertanto andava ad incrementare il costo sostenuto).

Tale procedura comporta un notevole aggravio di costi e adempimenti. E’ infatti necessario procedere a riliquidare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni interessati dal rimborso.

Inoltre, nei casi di intervenuta cessione dei veicoli (con assoggettamento ad Iva del solo 10% o 15% del corrispettivo) viene richiesto che tutto il corrispettivo residuo (90% o 85%) sia da assoggettare ad Iva.

La documentazione contabile a supporto dell’istanza telematica, va conservata ed esibita dal contribuente a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.

Per permettere la compilazione della richiesta di rimborso, si invita la gentile Clientela a predisporre un elenco di tutta la documentazione relativa ai costi auto sostenuti a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al 13 settembre 2006, riepilogandoli per anno con le modalità indicate nel prospetto della Tabella che segue:

 

Nella compilazione occorre fare sempre riferimento alla data di fattura (e non a quella di registrazione).

Il prospetto va compilato solo in relazione a quei mezzi per i quali l’IVA non è stata integralmente detratta.

Inoltre per ogni acquisto o vendita di auto nel periodo, allegare anche la fotocopia della relativa pagina del registro beni ammortizzabili.

 

Di seguito riportiamo le istruzioni per una corretta compilazione della Tabella (cfr. Agenzia Entrate):

 

A partire dal 14 settembre 2006 l’Iva sulle autovetture è detraibile in base all’effettivo utilizzo per l’attività aziendale (con onere della prova a carico del contribuente). E’ probabile che verrà stabilita una percentuale forfetaria di detraibilità parziale nella misura del 40% (parere favorevole Commissione Cee): si suggerisce, in attesa di interventi legislativi, di detrarre l’iva sulle spese auto nella citata misura del 40%.

 

RITARDATI PAGAMENTI: interessi di mora per il PERIODO 1/1/2007 – 30/6/2007

Il Decreto Legislativo n. 231/2002 ha introdotto la maturazione ‘automatica’ degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di ‘costituzione in mora’ del debitore.

L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 231/2002 prevede infatti: “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.

Nel caso in cui il termine di pagamento non è stabilito nel contratto gli interessi decorrono automaticamente, alla scadenze dei termini seguenti (cfr. articolo 4 citato):

a)      30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b)      trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c)      trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d)      trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i contratti relativi alla cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Il tasso di interesse da utilizzare è quello deliberato dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea), maggiorato di sette punti percentuali (nove punti percentuali in caso di cessione di prodotti alimentari deteriorabili).

Il creditore ha inoltre diritto, al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha di recente comunicato i tassi di riferimento per il calcolo degli interessi di mora relativi al primo semestre 2007, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

Il tasso di interesse da applicare nei casi di ritardo di pagamento per il semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 è pari al 3,58%.

Pertanto, ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali – salvo diverso accordo tra le parti – si applica un tasso di mora pari al tasso di riferimento fissato dal Ministero maggiorato di sette punti percentuali: il tasso applicabile risulta pari al 10,58% (12,58 per i prodotti alimentari deteriorabili).

I tassi di mora applicabili ai ritardi nelle transazioni commerciali risultano pertanto i seguenti:

 

Periodo

Tasso ‘base’ B.C.E.

Tasso applicabile alle ‘transazioni  commerciali’

Tasso applicabile alle cessioni di ‘prodotti alimentari deteriorabili’

7/11/2002 – 31/12/2002

3,35

10,35

12,35

1/1/2003 - 30/6/2003

2,85

9,85

11,85

1/7/2003 – 31/12/2003

2,10

9,10

11,10

1/1/2004 - 30/6/2004

2,02

9,02

11,02

1/7/2004 – 31/12/2004

2,01

9,01

11,01

1/1/2005 - 30/6/2005

2,09

9,09

11,09

1/7/2005 – 31/12/2005

2,05

9,05

11,05

1/1/2006 - 30/6/2006

2,25

9,25

11,25

1/7/2006 – 31/12/2006

2,83

9,83

11,83

1/1/2007 - 30/6/2007

3,58

10,58

12,58

 

 

TASSO DI RIFERIMENTO B.C.E.: 3,75% A DECORRERE DAL 14 MARZO 2007

La Banca Centrale Europea, con Provvedimento dell’8 marzo 2007, ha innalzato il cd. ‘T.U.R.’ tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di rifinanziamento per le operazioni a tasso variabile) di un quarto di punto, portandolo dal 3,50% al 3,75%. Il nuovo tasso ha vigenza a decorrere dalle operazioni con regolamento 14 marzo 2007.

 

Coefficiente per la rivalutazione del tfr – GENNAIO 2007

Nel mese di gennaio 2007 l'indice in base 1995 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 128,5. Il coefficiente di gennaio 2007 per la rivalutazione è 1,001834. Nel sito www.studioripa.it pubblichiamo la Tabella dei coefficienti di rivalutazione del Trattamento di Fne Rapporto (T.F.R.).

 

Domanda cinque per mille

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale.

Per il 2007 sono previste le seguenti possibilità di destinazione:

Di recente risulta pubblicato il modello e le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione dei soggetti interessati. La stessa può essere presentata esclusivamente per via telematica, non oltre il 20 marzo 2007. Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico “Domanda 5 per mille” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it (con link anche dal sito dello Studio).

A fronte delle domande di iscrizione correttamente presentate ed accolte dal sistema, sarà fornita  un’attestazione di avvenuta ricezione. Tali dati saranno utilizzati per la pubblicazione dell’elenco dei soggetti iscritti al riparto della quota del 5 per mille.

 

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it

dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)