Scadenze

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..:: scadenze ed adempimenti: FEBBRaio 2007

NOVITà ED ADEMPIMENTI VARI

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: Contribuenti non tenuti alla dichiarazione unificata

Dal 1° febbraio 2007 decorre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, in via autonoma, relativamente all’anno 2006.

Obbligati alla presentazione ‘in via autonoma’ della dichiarazione IVA 2007 sono:

a) le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalla persone fisiche (es. società di persone) con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2006;

b) le società controllanti e controllate che si avvalgono della liquidazione IVA di gruppo ex art. 73;

c) i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;

d) i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, per le dichiarazioni presentate per conto dei loro rappresentati;

e) particolari soggetti (ad es., i venditori porta a porta), se titolari solo di redditi per i quali non è previsto l’obbligo di dichiarazione dei redditi e dell’IRAP;

f) i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione per il 2006, tenuti a presentare tale dichia-razione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell’operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223/2006, la presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere effettuata esclusivamente in via telematica: pertanto le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato, rendendosi applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

Inoltre, la trasmissione telematica della dichiarazione IVA relativa all’anno 2006, va effettuata tra il 1° febbraio 2007 ed il 31 luglio 2007 (in via autonoma o, ricomprendendo la stessa nella dichiarazione unificata).

Il Modello IVA 2007 (periodo d’imposta 2006) e le relative istruzioni, sono disponibili in formato ‘pdf’ (Acrobat Reader) nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it  (il modello si può ‘scaricare’ dal link presente nel sito www.studioripa.it).  L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo 2007 nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,00.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,50%, la terza dell’1% e così via.

Se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

 

 

DICHIARAZIONE IVA A RIMBORSO: Presentazione Modello VR/2007

Dal 1° febbraio 2007 è possibile presentare al Concessionario della riscossione il Mod. VR 2007 per la richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

La richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale: pertanto le richieste possono essere prodotte entro il 31 luglio 2007.

In merito alle fideiussioni ed alle polizze fideiussorie normativamente previste, si precisa che la garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio.

La garanzia non è richiesta nei seguenti casi:

a) se il rimborso non supera €. 5.164,57 (con riferimento all’intero periodo d’imposta);

b) se l’importo chiesto a rimborso non supera il 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi quelli eseguiti mediante compensazione e dedotti i rimborsi già erogati nei due anni anteriori;

c) le imprese cd. ‘virtuose’, ossia che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità indicate;

d) i curatori e commissari liquidatori, per i rimborsi non superiori ad euro 258.228,40 nel corso della procedura.

Normativamente è previsto che i rimborsi annuali vengono eseguiti dagli uffici competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente entro 90 giorni dalla presentazione del modello VR, oppure entro 60 giorni se ci si è rivolti al concessionario della riscossione.

Il modello VR 2007 deve essere presentato in due esemplari entrambi sottoscritti in originale, al Concessionario della riscossione competente territorialmente (“agente della riscossione competente territorialmente”).

Occorrerà inoltre produrre al Concessionario:

a) certificato di vigenza della C.C.I.A.A. competente in carta semplice (per quanto riguarda le Società);

b) copia fotostatica di un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.

La scadenza in argomento, interessa ovviamente solo i contribuenti per i quali non risulta possibile il computo del credito IVA, in compensazione delle imposte dovute già a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2007.

Si ricorda che il credito IVA del 2006, che si utilizza in compensazione sul Mod. F24, va indicato nella Sez. Erario; Cod. tributo: 6099; Periodo Rif.: 2006.

Il limite dell’importo massimo compensabile è stabilito in €. 516.456,90, per ciascun anno solare e per tutte le compensazioni fatte fra tributi, contributi, etc., comunque indicati nel mod. F24.

 

 

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA:   Scadenza 28 FEBBRAIO 2007

Il D.P.R. n. 435 del 2001 sulle semplificazioni in materia di I.V.A. ha introdotto in luogo della previgente dichiarazione periodica IVA, l’obbligo della Comunicazione annuale dati IVA, da presentare esclusivamente in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

La comunicazione riporta la sintesi annuale delle liquidazioni periodiche dell’Iva, senza tener conto di versamenti, compensazioni, operazioni di rettifica (per esempio della detrazione) e di conguaglio (per esempio per effetto del pro rata). I dati completi, infatti, saranno indicati nella  dichiarazione annuale.

In linea generale sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA, i soggetti titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Risultano comunque esclusi:

- le imprese individuali ed i professionisti che hanno realizzato nel 2006 un volume d’affari fino ad €. 25.822,84, anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;

- i contribuenti che abbiano registrato solo operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR n. 633/72;

- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 34 (volume affari inferiore ad €. 2.528,28, elevato ad €. 7.746,85, se esercitano l’attività agricola in comuni montani);

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda;

- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- i soggetti di cui all’art. 88 del TUIR 917/86 (amministrazioni Stato, comuni, enti pubblici, etc.).

Il Modello e le Istruzioni, sono prelevabili dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

L’omissione della comunicazione o l’invio con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 258 ad €. 2.065.

 

 

Compensazione crediti d’imposta 2006: Obbligo comunicazione preventiva

Dal 1° gennaio 2007, tutti i contribuenti con posizioni creditorie per imposte e contributi, a fine anno 2006 (es. credito IVA anno 2006), possono utilizzare i crediti vantati in compensazione dai debiti per imposte e contributi dovuti sui Modelli F24.  In caso di utilizzo del credito IVA relativo all’anno 2006, in compensazione, l’importo relativo va indicato sul Mod. F24 on line, nel modo seguente: Sezione Erario; Cod. tributo: 6099; Periodo Rif.: 2006.  Dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è stabilito in €. 516.456,90, per ciascun anno solare.

La Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 30 ss.) introduce, per i titolari di partita IVA, un obbligo di comunicazione preventiva per poter compensare le imposte, relativamente ad importi superiori ad euro 10.000 (comunicazione da attuarsi in via telematica, entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare la compensazione: “la mancata comunicazione da parte dell’agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo, vale come silenzio assenso”.

In merito si è ancora in attesa dell’emanazione del decreto attuativo che stabilirà le concrete modalità operative.

Allo stato si consiglia comunque di inviare alla competente Agenzia delle Entrate, una comunicazione di compensazione del credito d’imposta di importo superiore ad euro 10.000 (per lettera raccomandata) ai soli fini informativi: un fac-simile di tale lettera risulta pubblicato sul sito www.studioripa.it.

 

 

F24 On line: nuovi obblighi

Si ricorda che dal 1° gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali del Modello F24 esclusivamente per via telematica. I contribuenti non titolari di partita IVA (es. i condomini) restano esclusi da tale obbligo e possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo. L’F24 cartaceo dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione da rilasciare all’Istituto di Credito: un fac-simile di tale lettera risulta pubblicato sul sito www.studioripa.it.

I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

1. direttamente, con il modello telematico ‘F24 on line’, con utilizzo – previa procedura di abilitazione presso l’Agenzia delle Entrate - del servizio (Entratel o Fisconline, a seconda della tipologia dimensionale);

2. direttamente, ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

3. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (es. Studio Ripa e Commercialisti Associati).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la ‘Guida operativa al modello F24 on line’ (che è possibile ‘scaricare’ dal link presente nel sito www.studioripa.it).

 

Sabato 10 FEBBRAIO

 

C.V.S.

Termine di presentazione all’U.I.C. della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Gennaio 2007, superiori ad €. 12.500,00.

 

Giovedì 15 FEBBRAIO

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici

Þ Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Gennaio 2007: l’IVA relativa è liquidata a Gennaio 2007.

Þ Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Gennaio 2007.

Þ Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Gennaio 2007 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

Þ Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Gennaio 2007, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

Þ Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Gennaio 2007.

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 gennaio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/01/2007 alla data di effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2007.

Codici tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

 

Venerdì 16 FEBBRAIO

 

Versamenti Unitari - Modello F24:

Þ I.V.A. Mensile: Versamento - Gennaio 2007: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6001; Anno di rif.: 2007. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82,  il versamento si effettua con quello del mese successivo.

Þ IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Gennaio 2007 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di rif.: 2007. Versamento minimo: €. 1,03.

Þ Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

Þ INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti Gennaio 2007. I datori di lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese di Gennaio 2007, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

Þ INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Gennaio 2007. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoia, per i quali si rende dovuto il contributo del 16%) o CXX (per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, per i quali si rende dovuto il contributo del 23,5%). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 01/2007; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

Þ INPS Artigiani e Commercianti - Gli artigiani e commercianti titolari e non di partita IVA debbono procedere al versamento della quarta rata di contributi fissi sul minimale (4° trimestre 2006). Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: AF (artigiani), o CF (commercianti). Codice INPS: il codice attribuito dall’INPS all’artigiano/commerciante. Periodo: da: 01/2006; a: 12/2006; con utilizzo dei moduli inviati dall’INPS.

Þ Autoliquidazione INAIL - Scade il termine per procedere all’autoliquidazione dei premi INAIL e per la denuncia nominativa degli assicurati. Entro l’odierna scadenza, i datori di lavoro dovranno versare su Mod. F24, quanto dovuto per regolazione (cioè il conguaglio) a saldo per il 2006 e per rata 2007 (l’acconto).

La denuncia dei dati retributivi afferenti l’anno 2005 va effettuata entro la data odierna (oppure entro il 16 marzo 2007, nel caso in cui la denuncia sia presentata su supporto magnetico). Nel caso di opzione per la rateizzazione, la prima rata va versata entro l’odierna scadenza, mentre i versamenti successivi vanno effettuati entro il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2006, con applicazione di interessi.

Þ Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. - Termine per il versamento del saldo (l’acconto, codice tributo 1712, scadeva il 16 dicembre scorso!) dell’imposta sostitutiva dell’11%, dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR (ex. D.Lgs. n. 47/2000). Cod. Tributo: 1713.

Þ I.V.A. Trimestrale – Particolari soggetti - Per i contribuenti trimestrali ex art. 74, 4° co. DPR n. 633/72 (distributori, di carburanti, autotrasportatori, etc.), scade il termine di versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre 2006. Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge n. 398/1991, scade il termine per il versamento trimestrale dell’IVA relativa al quarto trimestre 2006.

Þ 11 ENPALS:  versamento contributi previdenziali di Gennaio 2007 (aziende dello spettacolo e sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Dicembre 2006, scade il 25 Febbraio 2007.

Þ INPDAI versamento contributi previdenziali di Gennaio 2007 per dirigenti di imprese industriali.

 

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  a Gennaio 2007.

 

Liquidazione I.V.A.

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Gennaio 2007 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Gennaio 2007. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

Martedì 20 FEBBRAIO

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Gennaio 2007 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2007 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 180.000, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 250.000, nel corso dell’anno solare 2006.

La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat. Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica. Per le ulteriori novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (anche per effetto dell’ampliamento a Romania e Bulgaria dell’ambito di applicazione) si rimanda all’apposita pagina relativa presente sul sito (www.studioripa.it).

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

Enasarco

Termine di versamento contributi relativi al quarto trimestre 2006, dovuti da agenti e rappresentanti.

 

Mercoledì 28 FEBBRAIO

 

IVA – COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Scade il termine per la presentazione della comunicazione telematica dei dati relativi all’IVA riferita all’anno 2006. Per maggiori ragguagli si rimanda a quanto sopra evidenziato in ‘Adempimenti Vari’ (cfr.).

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2

Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Gennaio 2007.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Gennaio 2007. L’adempimento sostituisce dal 2006 l’invio del modello GLA annuale.

 

IVA: adempimenti periodici

Þ Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Gennaio 2007, di ammontare fino a €. 154,94.

Þ Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

Þ Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Dicembre 2006, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Gennaio 2007, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

Þ Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

Þ Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile. Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente. Restano invariati l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

Venerdì 2 MARZO

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Febbraio 2007.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione l’importo minimo dovuto è pari ad €. 67.

Gli importi da versare, dovuti in misura proporzionale, si arrotondano all’unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore.

Cod. Ufficio: R9K (per Agenzia Entrate di Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

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..:: RIEPILOGO NEWS PUBBLICATE IN ALTRE PAGINE DEL SITO: FEBBRaio 2007

 

Il nuovo modello CUD 2007

E’ disponibile nella sezione ‘Modulistica’ del sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) la nuova versione del modello Cud 2007 (che tiene conto delle modifiche introdotte dalla Manovra Finanziaria 2007), per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, e dei contributi previdenziali e assistenziali, unitamente alle relative istruzioni (cfr. link dal sito www.studioripa.it).

 

Coefficiente per la rivalutazione del tfr -Dicembre 2006

Nel mese di dicembre 2006 l'indice in base 1995 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 128,4. Il coefficiente di dicembre 2006 per la rivalutazione è 1,02747031. Nel sito www.studioripa.it pubblichiamo la Tabella dei coefficienti di rivalutazione del Trattamento di Fne Rapporto (T.F.R.).

 

 

Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

 

 

 

 

 

pubblicato il 30/1/2007

(a cura di prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it

dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it

e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)