SCADENZE ed ADEMPIMENTI: DICEMBRE 2006 (ed inizio gennaio 2007)
ADEMPIMENTI ED ACCORGIMENTI IN VISTA DELLA FINE DELL’ANNO
Rimanenze di Magazzino: si richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità di predisporre una distinta analitica delle rimanenze in giacenza al 31 dicembre 2006. Ciò per permettere una corretta valorizzazione del magazzino, in vista della successiva chiusura del Bilancio.
A tal fine si ricorda che, occorre considerare le rimanenze che:
a) si trovano fisicamente nei magazzini o nei reparti di lavorazione;
b) sono in viaggio (per l’acquisto), ma la fattura è già stata registrata;
c) sono in viaggio (per l’acquisto), con consegna franco fornitore e la fattura non è ancora registrata; in questo caso occorrerà procedere anche alla contabilizzazione delle relative ‘fatture da ricevere’.
d) si trovano presso terzi in lavorazione, per magazzinaggio, spedizione, contratti estimatori e simili, sono in viaggio per la vendita con consegna non ancora avvenuta (es. con clausola Fob).
Al riguardo si ricorda che, ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, la consegna allo spedizioniere o al vettore per l’inoltro al compratore rappresenta già ricavo per il venditore e costo per il compratore.
Nella valutazione delle rimanenze, non si deve al contrario tenere conto dei beni di terzi (che non appartengono cioè all’impresa!) che si trovano presso l’azienda in deposito, od in conto lavorazione.
Infine, la valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l’occasione per verificare che ci sia corrispondenza tra la giacenza fisica e quella contabile (controllo questo peraltro da condurre anche in corso d’anno). Ciò allo scopo di evitare che in caso di verifica si contestino vendite in evasione (nel caso la consistenza fisica sia inferiore a quella contabile) o acquisti in evasione (in ipotesi di consistenza fisica superiore a quella contabile).
Compensi agli amministratori: Per la deducibilità del compenso amministratore si applica il criterio di cassa ‘allargato’, pertanto la deducibilità dell’importo è subordinata al pagamento del compenso entro il 12 gennaio 2007.
Perdite su crediti: per i crediti non più riscuotibili, iscritti in bilancio, è possibile procedere alla formale rinuncia totale o parziale, avente data certa anteriore alla fine del 2006, atta a legittimare la deducibilità fiscale della perdita subita nel corrente esercizio. A tal fine puo essere fatto riferimento al fac-simile inserito nella sezione ‘Informative’ del sito Internet dello Studio.
Ritenuta d’acconto su provvigioni ridotta: gli agenti e rappresentanti di commercio che si avvalgono nell’esercizio dell’attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi, possono usufruire della ritenuta d’acconto sulle provvigioni in misura ridotta, pari al 23% sul 20% dell'imponibile.
A tal fine gli stessi debbono inviare, entro il 31 dicembre 2006, alla ditta mandante apposita dichiarazione datata e sottoscritta, in carta semplice, con raccomandata A.R..
Gli agenti interessati possono utilizzare il fac-simile nella sez. ‘Informative’ del sito Internet dello Studio.
Dichiarazione I.V.A. Annuale a Rimborso: i contribuenti I.V.A. con posizione creditoria ed in presenza dei requisiti legittimanti, devono attivarsi per la presentazione della dichiarazione IVA, con richiesta di rimborso. La presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2006, è possibile dal 1° febbraio 2007.
La scadenza interessa i contribuenti per i quali è meno vantaggiosa la possibilità alternativa di utilizzare il credito IVA vantato, in compensazione sul Modello F24 On Line, delle imposte dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Esportatori Abituali: I soggetti esportatori che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'I.V.A. (cd. in sospensione d’imposta) già dai primi giorni del nuovo anno, possono inviare le apposite lettere di intento da valere per l’anno 2007.
|
Lunedì 11 DICEMBRE |
C.V.S. : - Comunicazione valutaria statistica
Termine di presentazione all’UIC della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Novembre 2006 superiori ad € 12.500,00.
|
Venerdì 15 DICEMBRE |
I.V.A. - Adempimenti Periodici
Þ Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Novembre 2006: l’IVA relativa è liquidata a Novembre 2006.
Þ Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Novembre 2006.
Þ Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Novembre 2006 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.
Þ Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Novembre 2006, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.
Þ Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Novembre 2006.
Ravvedimento operoso
E’ possibile regolarizzare il mancato versamento delle imposte in scadenza al 16 Novembre scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/11/2006 alla data di effettivo versamento), versati cumulativamente, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2006.
Codici tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria Ritenute sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
|
Lunedì 18 DICEMBRE |
Registrazione dei contratti di locazione di immobili
L’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga alla data odierna (18 dicembre 2006) del termine del 30 novembre 2006, stabilito per la registrazione dei contratti di locazione di beni immobili, già assoggettati ad IVA, in corso alla data del 4 luglio 2006.
Come noto, a seguito del cambiamento delle disciplina Iva per i contratti di locazione di beni immobili (abitativi e strumentali), tutti i contratti di locazione (anche finanziaria) sono soggetti all’obbligo di registrazione sia che i canoni siano soggetti ad IVA, sia che siano esenti ex art 10 Dpr 633/72.
Per i contratti in corso alla data del 4 luglio 2006, è obbligatorio entro la data odierna:
A) presentare telematicamente una dichiarazione per la registrazione;
B) versare – sempre in via telematica - l’imposta proporzionale di registro sul canone pattuito da contratto, pari al 2% nel caso di immobili abitativi e all’1% nel caso di immobili strumentali (es. capannone).
Come già comunicato in nostre precedenti Circolari, si ribadisce che è assolutamente necessario che ogni azienda faccia il punto della situazione sui contratti in corso, da regolarizzare!
Per ulteriori chiarimenti contattare il proprio referente in Studio.
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE
I soggetti IVA che hanno ricevuto a Novembre 2006 dagli esportatori abituali la dichiarazione d’intento (per la non applicazione dell’IVA sulle fatturazioni) devono effettuare la comunicazione in via telematica.
Versamenti Unitari - F24 ON LINE:
Come noto, le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), le società cooperative, e gli enti commerciali(soggetti di cui all’art. 73 del TUIR) sono obbligati alla presentazione ON LINE del Mod. F24. Per i restanti contribuenti titolari di partita IVA, quali società di persone, ditte individuali, professionisti, lo start-up del Mod. F24 On Line è differito al 1° gennaio 2007.
Il termine odierno (prorogato rispetto alla scadenza del 16 Dicembre – sabato) interessa i seguenti adempimenti:
Þ I.V.A. Mensile: Versamento - Novembre 2006: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6011; Anno di rif.: 2006. Se l’I.V.A. a debito non supera €. 25,82, il versamento si effettua con quello del mese successivo.
Þ IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Novembre 2006 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di rif.: 2006. Versamento minimo: €. 1,03.
Þ Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.
Þ INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti Ottobre 2006. termine di versamento dei contributi per le retribuzioni di Novembre 2006, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.
Þ INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Novembre 2006. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 11/2006; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.
Þ ENPALS: versamento contributi previdenziali di Novembre 2006 (aziende dello spettacolo e sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Ottobre 2006, scade il 27 Dicembre 2006.
Þ INPDAI: versamento contributi previdenziali di Novembre 2006 per dirigenti di imprese industriali.
Þ Imposta sostitutiva sulla Rivalutazione del T.F.R. – Versamento Acconto: Termine di versamento dell’’imposta sostitutiva 11% gravante sulla rivalutazione del T.F.R., calcolata ex art. 2120 cod.civ.. L’imposta va versata in acconto (cod.tributo 1712) entro la data odierna; il saldo va versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo (cod. tributo 1713). L’acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.
Liquidazione IVA
I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Novembre 2006 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Novembre 2006. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.
|
Mercoledì 20 DICEMBRE |
Saldo I.C.I. – Anno 2006
Termine di versamento (da parte dei proprietari e titolari di diritti reali su immobili), dell’I.C.I. dovuta a saldo per l’anno 2006. Il versamento da eseguire risulta pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2006, al netto di quanto versato con la prima rata scaduta lo scorso 30 giugno.
Al riguardo si ricorda che la prima rata di acconto I.C.I. per il 2006 era di importo pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi del precedente anno 2005. In alternativa il versamento poteva essere effettuato in unica soluzione per l’intero, entro lo scorso 30 giugno 2006. Ai fini operativi il contribuente:
a) dovrà verificare la propria situazione con riferimento all’intero anno 2006 (tenendo in debita considerazione le eventuali variazioni intervenute per effetto di acquisti, vendite, cambi di destinazione, notifica nuove rendite, etc.);
b) ragguagliare l’ICI calcolata su base annua, alla quota e mesi di possesso nel corso del 2006 (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero!);
c) versare l’importo, pari alla differenza tra l’ICI così calcolata e quanto versato a titolo di acconto (lo scorso 30 giugno 2006).
Ogni contribuente dovrà compilare e versare tanti bollettini di c/c postale, quanti sono i Comuni in cui sono situati i terreni ed i fabbricati posseduti.
I Comuni hanno la possibilità di prevedere particolari modalità di versamento ai fini ICI.
Le persone fisiche non residenti in Italia possono versare l’ICI in unica soluzione entro la data odierna, con applicazione degli interessi. Nessun versamento deve essere effettuato se l’ICI totale dovuta al Comune è uguale o inferiore ad €. 2,07: se l’ammontare della prima rata non supera l’importo minimo, lo stesso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
Per i Comuni che hanno sottoscritto l’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, il versamento dell’ICI può essere effettuato su Mod. F24. I codici tributo da utilizzare in tale ultima ipotesi sono i seguenti: 3901 – ICI per l’abitazione principale; 3902 – ICI per terreni agricoli; 3903 – ICI per aree fabbricabili; 3904 – ICI per gli altri fabbricati; 3905 – credito ICI; 3906 – ICI interessi; 3907 – ICI sanzioni.
Il Consorzio Anci-Cnc ha reso disponibile all’indirizzo www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp, le misure delle aliquote ICI ed i Regolamenti applicativi, relativi ai diversi Comuni italiani, da applicare per l’anno 2006.
Eredi – Versamento imposte da dichiarazione redditi
Termine di versamento (senza alcuna maggiorazione!) delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone decedute successivamente al mese di marzo 2006. Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade il 31 gennaio 2007.
Intrastat Mensili
Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Novembre 2006 (Modelli INTRA).
L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat. La presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.
CONAI - Liquidazione del Contributo
Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.
|
Mercoledì 27 DICEMBRE |
IVA: Acconto d’imposta
Il versamento in acconto dell’IVA risulta dovuto per i contribuenti mensili, sulla liquidazione di Dicembre 2006. Per i contribuenti trimestrali sulla liquidazione da dichiarazione annuale 2006.
La percentuale di acconto è dell’88%. Il versamento minimo è di €. 103,29.
E’ possibile optare tra le seguenti modalità di calcolo:
a) Metodo del ‘dato storico’.
I contribuenti mensili versano, quale acconto IVA, l’88% del debito risultante dalla liquidazione periodica di dicembre 2005 (occorre verificare sul Registro Vendite, il debito IVA di dicembre 2005).
I contribuenti trimestrali versano l’88% dell’importo IVA dovuto per l’ultimo trimestre 2005.
b) Metodo del ‘dato previsionale’.
In alternativa, il contribuente mensile può versare l’88% dell’importo che reputa dovuto per dicembre 2006. Il contribuente trimestrale può ‘prevedere’ il versamento dell’88% del minore importo che reputa dovuto in dichiarazione annuale per l’anno 2006.
c) Metodo delle ‘operazioni effettuate nel periodo’.
Consiste nella possibilità di calcolare l’acconto IVA dovuto, nella misura del 100%, parametrandolo su una pre-liquidazione delle fatture attive e passive, emesse o ricevute, considerando tutte le operazioni attive effettuate (ancorché non ancora fatturate o registrate: es. fatturazioni differite) dal 1° dicembre 2006 fino al 20 dicembre 2006 (se trattasi di contribuenti mensili), o dal 1° ottobre 2006 fino al 20 dicembre 2006 (per i contribuenti trimestrali). In tale metodo, va riportata sul registro l’annotazione della liquidazione anche in caso dalla medesima emerga un eventuale credito d’imposta.
L’omesso versamento dell’acconto è punito con la sanzione del 30%. In caso di tardivo versamento, con regolarizzazione entro 30 giorni, è dovuta la sanzione del 3,75%; in caso di tardivo versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, è dovuta la sanzione del 6%: in entrambi i casi sono dovuti gli interessi al 2,5% annuo, per i giorni di ritardo nel versamento. Nel caso a fine 2005 si sia passati dalla condizione di contribuente trimestrale a quella di contribuente mensile, l’88% dovuto a titolo di acconto è costituito da un terzo dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente (2005). Viceversa nel caso di passaggio da mensile a trimestrale, l’acconto dell'88% va calcolato prendendo come base i versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (2005).
L’acconto I.V.A. non risulta dovuto, oltre che quando sia di importo inferiore ad €. 103,29:
· quando il contribuente ha iniziato l’attività nel 2006 o ha cessato l’attività nel corso dell’anno senza aver maturato un debito di imposta per il mese di dicembre o per il quarto trimestre;
· se il contribuente nell’ultimo mese (mensili) o nell’ultimo trimestre (trimestrali) del 2005, era a credito di imposta (richiesto o meno a rimborso);
· quando il contribuente ritiene ‘previsionalmente’ di poter vantare un credito nell’ultimo mese (mensili) o trimestre (trimestrali) dell’anno 2006 in corso.
Per il versamento su Mod. F24, si indica il Cod. tributo: 6013 (per i contribuenti mensili) ed il Cod. tributo: 6035 (per i contribuenti trimestrali); Periodo di riferimento: 2006.
L’acconto versato si scomputa, dall’IVA da versare per la liquidazione del mese di dicembre 2006 (mensili), o in dichiarazione annuale per il 2006 (trimestrali). Gli estremi di versamento dell’acconto IVA, vanno annotati sul Registro Vendite (o sul Registro Corrispettivi). Sul versamento dell’acconto dei trimestrali non si applica la maggiorazione per interessi dell’1%.
|
Martedì 2 GENNAIO 2007 |
(Termine prorogato: 30 Dicembre – Sabato; 31 Dicembre – Domenica)
f24 ON LINE - OBBLIgatorietà per tutti i titolari di partita iva
Dal 1° gennaio 2007 tutti i contribuenti titolari di partita IVA (sia ditte individuali e professionisti, che società di ogni tipo ed enti) sono obbligati alla presentazione ON LINE del Mod. F24.
Come noto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i titolari di partita IVA possono avvalersi, alternativamente, di: a) “F24 on line”; b) “F24 cumulativo”; c) home/remote banking.
Imposta di registro - Contratti di locazione
Versamento su Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Dicembre 2006.
L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.
In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.
Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
|
115T – Imposta di registro, prima annualità |
114T – Imposta di registro per proroghe |
|
112T – Imposta di registro, annualità successive |
113T – Imposta di registro per risoluzioni |
|
107T – Imposta di registro, intero periodo |
964T – Diritti di registrazione €. 4,13 |
IVA: adempimenti periodici
Þ Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Novembre 2006, di ammontare fino a €. 154,94.
Þ Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
Þ Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Ottobre 2006, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Novembre 2006, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
Þ Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.
Þ Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile.
Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.
Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).
INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il
termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Novembre
2006.
INPS: Denuncia MODELLO EMens
Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Novembre 2006.
Termine di versamento tardivo - entro 30 giorni dal 30/11/2006 - della seconda (o unica) rata degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, dovuti da persone fisiche, società di persone e società di capitali per l’anno 2006. Il ravvedimento operoso va effettuato su Mod. F24 ON LINE, oltre che con il versamento tardivo delle imposte dovute e degli interessi 2,5% calcolati per i giorni di ritardo, con il versamento della sanzione pari al 3,75%, dell’importo non versato. Successivamente il ravvedimento è possibile, fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 luglio 2007), con versamento di una sanzione del 6%.
Opzione per la tassazione per trasparenza
Le società di capitali che hanno deciso di optare per la tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR), con decorrenza dal 1° gennaio 2006, per il triennio 2006/2008, devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica.
Con riguardo all’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria (art. 116 TUIR), si ricorda la convenienza a profittare del regime quando l’aliquota media sui partecipanti persone fisiche è inferiore rispetto all’aliquota IRES (che è pari al 33%) dovuta dalla società.
L’adozione del regime infine comporta ‘vantaggi’ di rappresentazione bilancistica: alla voce 25 del Conto Economico non sarà evidenziata l’IRES di competenza, con ‘incremento’ dell’utile netto di bilancio.
S.A.B.: Comunicazione prosecuzione attività di somministrazione
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), debbono provvedere a presentare la dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno 2007 presso il Comune in cui si esercita la propria attività commerciale.
Termini di Accertamento
I registri ed i documenti debbono essere conservati per quattro anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale (cinque anni in caso di omessione nella presentazione della dichiarazione annuale).
Pertanto, con il 31 dicembre scadono i termini di accertamento per le dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA inerenti al periodo d’imposta 2001 (dichiarazione presentata nel corso del 2002), salvo la proroga di due anni per chi non si è avvalso delle norme relative al concordato per gli anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale. Pertanto per i soggetti che non si sono avvalsi del cd. ‘condono’ si prescrivono con il 31 dicembre 2006 i termini di accertamento relativi al periodo d’imposta 1999.
Professionisti: Cassa di Previdenza
Termine per alcune categorie di professionisti per il versamento dei contributi dovuti alle Casse di previdenza.
|
Venerdì 12 GENNAIO 2007 |
Conguaglio Retribuzioni Dipendenti ed assimilati - Pagamento
Possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno (per l’anno 2006) anche gli emolumenti in denaro corrisposti entro la data odierna (12 gennaio 2007): cfr. art. 51, comma 1, del TUIR. Le ritenute relative dovranno essere versate entro il successivo 16 febbraio 2007.
In altri termini, si sottolinea che le retribuzioni dei dipendenti del mese di dicembre 2006, ed i compensi 2006 di spettanza dei collaboratori cd. ‘a progetto’ e degli amministratori, debbono figurare come liquidati (PAGATI!!!) entro il 12/01/2007, al fine di poterle ricomprendere nell’ammontare complessivo degli emolumenti dell’anno 2006.
INDICAZIONI OPERATIVe
PASSAGGI TRA REGIMI CONTABILI
Ai fini delle Imposte Dirette, vige il limite di €. 309.874,14 per la contabilità semplificata, per le imprese aventi ad oggetto la prestazioni di servizi e di €. 516.456,90, per le imprese aventi ad oggetto ogni altra attività. Per le imprese che esercitano attività miste si fa riferimento all’attività prevalente se vi è distinta annotazione dei Ricavi, se non vi è distinta annotazione vale il limite di €. 516.456,90.
Superati detti limiti si passa al regime ordinario.
Per quanto concerne l’I.V.A., la liquidazione deve essere effettuata con periodicità mensile da tutti i soggetti IVA che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a €. 309.874,14, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di €. 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
I soggetti che nell’anno solare precedente hanno avuto un volume d’affari non superiore ai cennati limiti possono, in sede di dichiarazione annuale, optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta, con maggiorazione di interessi dell’1%.
L’opzione può essere successivamente revocata: il vincolo di durata minima dell’opzione è di tre anni.
Si invita le imprese interessate ad effettuare un controllo del volume d’affari e dei ricavi conseguiti nel 2005.
OBBLIGATORIETà DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE S.r.l.
Con decorrenza dal 12 dicembre 2006 (e pertanto a far data dai bilanci approvati a partire dal 12 dicembre 2006 stesso) entrano in vigore i nuovi limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 285 del 7 novembre 2006, che ha elevato i parametri sia per la redazione del bilancio in forma abbreviata, che per l’esonero dall’obbligo del bilancio consolidato. In virtù dei nuovi parametri e del disposto dell'articolo 2477 codice civile, la nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore ad euro 120.000, o se è stabilita dall’atto costitutivo.
Risulta inoltre obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti seguenti:
a) Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale: 3.650.000 euro (il limite precedente era di euro 3.125.000);
b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro (il limite precedente era di euro 6.250.000);
c) Dipendenti occupati in media nell’esercizio: 50 unità.
Si invita a voler effettuare tale controllo al fine di stabilire l’eventuale obbligatorietà di tale organo.
Si evidenziano inoltre i nuovi limiti per la redazione del Bilancio Consolidato, che risultano stabiliti dalla medesima normativa surrichiamata nel modo seguente:
a) Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale: 14.600.000 euro (il limite precedente era di euro 12.500.000);
b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 29.200.000 euro (il limite precedente era di euro 25.000.000);
SCRITTURE AUSILIARE DI MAGAZZINO
(art. 14, lett. d), DPR 600/73 e art. 1, c. 1 DPR 695/96)
La tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria solo per le imprese che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
a) Ricavi: €. 5.164.568,99;
b) Rimanenze Finali: €. 1.032.913,80.
L’obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle cennate condizioni.
Si prega pertanto, di voler controllare l’eventuale obbligatorietà nella tenuta.
Omaggi natalizi – Promemoria del trattamento fiscale
Il regime fiscale degli omaggi va esaminato per ogni singolo tributo.
Ai fini I.V.A. occorre distinguere tra:
A) Beni Non Prodotti né Commercializzati dall’Impresa: l’IVA addebitata sugli acquisti di omaggi è:
a) detraibile: se il valore unitario o il costo del bene è inferiore o uguale ad €. 25,82;
b) indetraibile: se il valore unitario o il costo del bene è superiore ad €. 25,82.
La successiva cessione gratuita dei beni costituisce, in entrambi i casi, operazione ‘esclusa’ da IVA.
L’Iva relativa agli acquisti di beni ad Iva oggettivamente non detraibile (es. prodotti alimentari e bevande) è comunque indetraibile, a prescindere dal valore unitario dei beni.
B) Beni Prodotti o Commercializzati dall’Impresa: il contribuente preleva i beni da destinare ad omaggio dal proprio magazzino; al momento dell’acquisto le relative spese sono state contabilizzate tra gli acquisti di beni per la rivendita con rivalsa di IVA. In tale ipotesi, l’impresa assoggetterà le relative cessioni ad IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4) del D.P.R. n. 633/1972.
Un caso particolare è costituito dalle Cessioni di Omaggi all’Estero. Al riguardo occorre distinguere tra:
a) Omaggi inviati in Paesi dell’Unione Europea: non costituiscono operazioni intracomunitarie e trova applicazione la normativa interna sopra riepilogata;
b) Omaggi inviati in Paesi Extra-UE: le cessioni gratuite sono cessioni all’esportazione ex art. 8 del DPR n. 633/72. Occorre provare l’uscita dal territorio comunitario (cfr. regole esportazioni).
Ai fini delle Imposte sui redditi, occorre distinguere tra:
a) Omaggi ai dipendenti: le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta ad €. 258,23, non concorrono a formare il reddito del dipendente.
Per l’impresa tali erogazioni sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Ai fini IRAP, tali spese sono interamente deducibili (voce B14 del Conto Economico - Oneri diversi di gestione);
b) Omaggi ai clienti: a tal fine occorre ulteriormente distinguere tra:
· omaggi di costo unitario inferiore ad €. 25,82 (al netto della relativa IVA): spesa interamente deducibile dal reddito di esercizio 2005. Sono deducibili anche più omaggi effettuati nei confronti dello stesso cliente purché il loro valore unitario sia inferiore a €. 25,82;
· omaggi di costo unitario superiore a €. 25,82: risultano deducibili solo parzialmente, nella misura complessiva di un terzo, ripartita in quote costanti in cinque esercizi.
Per quanto riguarda la ‘consegna’ dei beni in parola, al fine di precostituirsi la prova circa la destinazione dei beni a finalità ‘non estranee’ all’esercizio dell’impresa, il contribuente può emettere il documento di trasporto (DDT) recante la causale ‘cessione gratuita’, oppure dare disposizione al fornitore di consegnare direttamente gli omaggi ai nominativi segnalati conservando l’elenco dei destinatari.
A nostro avviso, per i beni di importo non rilevante (penne, agende, panettoni, bottiglie, calendari, gadgets, etc.) non è necessario (in alcuni casi materialmente impossibile) emettere DDT o compilare l’elenco dei beneficiari: la destinazione dei beni a fini di rappresentanza può essere presunta tenuto conto congiuntamente del valore unitario, tipologia dei beni, periodo temporale in cui è avvenuto l’omaggio.
In ipotesi, l’omaggio natalizio, sia costituito da una ‘confezione’ composta da beni diversi, per l’individuazione del costo unitario dei beni, occorre fare riferimento all’omaggio nel suo complesso.