SCADENZE ed ADEMPIMENTI: NOVEMBRE 2006

 

Venerdì 10 NOVEMBRE

C.V.S. :  - Comunicazione valutaria statistica

Termine di presentazione all’UIC della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Ottobre 2006 superiori ad € 12.500,00.

 

Mercoledì 15 NOVEMBRE

 

I.V.A. - Adempimenti Periodici

Þ Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi ad Ottobre 2006: l’IVA relativa è liquidata ad Ottobre 2006.

Þ Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Ottobre 2006.

Þ Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Ottobre 2006 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

Þ Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse ad Ottobre 2006, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

Þ Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, ad Ottobre 2006.

 

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento delle imposte in scadenza al 16 Ottobre scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/10/2006 alla data di effettivo versamento), versati cumulativamente, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2006.

Codici tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

 

 

Giovedì 16 NOVEMBRE

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE

I soggetti IVA che hanno ricevuto ad Ottobre 2006 dagli esportatori abituali la dichiarazione d’intento (per la non applicazione dell’IVA sulle fatturazioni) devono effettuare la comunicazione in via telematica.

 

Versamenti Unitari - F24 ON LINE:

Come noto, le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), le società cooperative, e gli enti commerciali(soggetti di cui all’art. 73 del TUIR) sono obbligati alla presentazione ON LINE del Mod. F24. Per i restanti contribuenti titolari di partita IVA (società di persone, ditte individuali, professionisti) lo start-up del Mod. F24 On Line è differito al 1° gennaio 2007.

Þ I.V.A. Mensile: Versamento - Ottobre 2006: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6010; Anno di rif.: 2006. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82,  il versamento si effettua con quello del mese successivo.

Þ I.V.A. Trimestrale: Versamento – Terzo Trimestre 2006: Termine per la liquidazione ed il versamento dell’IVA a debito relativa al terzo trimestre 2006: Sezione: Erario;  Cod. tributo: 6033; Periodo di riferimento: 2006. Versamento minimo: €. 25,82. I versamenti vanno maggiorati degli interessi dell’1%.

Þ IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate ad Ottobre 2006 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di rif.: 2006. Versamento minimo: €. 1,03.

Þ Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

Þ INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti Ottobre 2006. termine di versamento dei contributi per le retribuzioni di Ottobre 2006, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

Þ INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati ad Ottobre 2006. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10, CXX o ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 10/2006; a: non compilare. Gli importi vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

Þ UNICO 2006 – Rateizzazione titolari partita IVA. I contribuenti titolari di partita IVA che, in sede di Unico 2006, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento:

a)      della sesta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno 2006;

b)      della quinta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 luglio 2006.

Þ INPS Artigiani e Commercianti: gli artigiani e commercianti sono tenuti al versamento della terza rata di contributi fissi sul minimale (3° trimestre 2006), utilizzando i mod. F24 prestampati all’uopo iniviati dall’Inps.

Þ INAIL: Versamento quarta rata Inail relativo al saldo 2005 ed all’acconto 2006.

Þ ENPALS:  versamento contributi previdenziali di Ottobre 2006 (aziende dello spettacolo e sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Ottobre 2006, scade il 25 Novembre 2006.

Þ INPDAI versamento contributi previdenziali di Ottobre 2006 per dirigenti di imprese industriali.

 

Liquidazione  IVA

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Ottobre 2006 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata ad Ottobre 2006. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

 

Lunedì 20 NOVEMBRE

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Ottobre 2006 (Modelli INTRA).

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat. La presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Termine per calcolare il contributo prelevato o dovuto per il mese o trimestre  precedente. Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

ENASARCO - Agenti e rappresentanti di commercio

Termine di versamento dei contributi ENASARCO del terzo trimestre 2006 (luglio-settembre 2006). Gli adempimenti relativi (versamento ed inoltro della distinta) vanno assolti in via telematica.

 

Giovedì 30 NOVEMBRE

 

Versamento Secondo o unico Acconto per il 2006

Termine di versamento della seconda (o unica) rata degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, dovuti da persone fisiche, società di persone e società di capitali relativamente all’anno 2006.

L’acconto Irpef è del 99%; l’acconto Ires del 100%.

Per l’Irap l’acconto è dovuto da persone fisiche e società di persone nella misura del 99%; società di capitali ed enti Ires sono invece tenuti al versamento dell’acconto Irap nella misura del 100%.

Il versamento degli acconti si effettua sul Mod. F24. Gli acconti sono compensabili, su Mod. F24, con i crediti provenienti da tributi o contributi (nel limite massimo di €. 516.456,90 per anno solare).

 

Le somme relative agli acconti di Novembre, non sono rateizzabili. I codici tributo per i versamenti sono:

q       4034 – IRPEF Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2006);

q       2002 – IRES Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2006);

q       3813 – IRAP Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2006).

 

Per gli acconti dovuti occorrerà tenere conto delle nuove norme introdotte dalla manovra Prodi (D.L. n. 223/2006), come se le stesse fossero già applicabili al 31 dicembre 2005, In particolare sono interessati al suddetto ricalcalo:

a) gli ammortamenti anticipati su autovetture, ciclomotori etc., divenuti fiscalmente indeducibili (cd. ‘divieto di ammortamento anticipato per le auto’);

b) gli ammortamenti dei marchi di impresa: il periodo di ammortamento è passato da 10 a 18 anni;

c) le  società di comodo nel 2005: in quanto risultano elevate le percentuali per il calcolo dei ricavi e del reddito minimo da dichiarare (cd. ‘inasprimento disciplina delle società di comodo’);

d) gli ammortamenti dei fabbricati e terreno di pertinenza: le quote di ammortamento riferibili all’area su cui insiste il fabbricato o pertinenziale (che vanno scorporate!) sono ora fiscalmente indeducibili.

 

Ai fini Irpef, Ires ed Irap resta possibile effettuare un versamento ridotto, nel caso di previsione di redditi 2006, effettivamente inferiori a quelli del precedente anno 2005. In tale ipotesi occorre fare attenzione a che la stima tenga conto di tutti i redditi presunti (oltre che di detrazioni, oneri deducibili, riduzioni di aliquota e ritenute) del 2006.

Si invita inoltre a voler predisporre idonea Situazione Contabile, allo scopo di procedere concordemente allo scrivente Studio, alla valutazione in ordine all’opportunità di effettuare degli Acconti di imposta ridotti.

 

Per gli eventuali versamenti insufficienti, si applica:

a)      la sanzione amministrativa 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (art. 13, D.Lgs. n. 471/97);

b)      l’interesse del 2,5% annuo (di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 602/73).

Si segnala peraltro, la possibilità di Ravvedimento, con riduzione delle sanzioni nelle seguenti misure:

a)      tardivo versamento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta al 3,75% (1/8 del minimo del 30%);

b)      tardivo versamento oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2006: sanzione ridotta al 6% (1/5 del minimo del 30%).

 

INPS Artigiani e Commercianti ed iscritti gestione separata

Versamento della secoda rata di acconto 2006, dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale.  

 

INPS Artigiani e Commercianti: Acconto 2006

Gli artigiani e commercianti debbono versare la seconda rata di acconto dovuto per il 2006.

 

INPS Professionisti: Acconto 2006

I professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, debbono versare il secondo acconto dovuto per l’anno 2006, con utilizzo del Mod. F24.

 

Registrazione dei contratti di locazione di immobili

Come noto, a seguito del cambiamento delle disciplina Iva per i contratti di locazione di beni immobili (abitativi e strumentali), tutti i contratti di locazione (anche finanziaria) sono soggetti all’obbligo di registrazione sia che i canoni sia soggetti ad Iva, sia che siano esenti ex art 10 Dpr 633/72.

Per i contratti in corso alla data del 4 luglio 2006, è obbligatorio entro la data odierna:

A)      presentare telematicamente una dichiarazione per la registrazione;

B)       versare – sempre in via telematica - l’imposta proporzionale di registro sul canone pattuito da contratto, pari al 2% nel caso di immobili abitativi e all’1% nel caso di immobili strumentali (es. capannone).

E’ assolutamente necessario che ogni azienda faccia il punto della situazione sui contratti in corso, da regolarizzare!

Per ulteriori chiarimenti contattare il proprio referente in Studio.

 

Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24:

c)      della settima rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno 2006;

d)      della sesta rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 luglio 2006.

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Novembre 2006.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

IVA: adempimenti periodici

Þ Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, ad Ottobre 2006, di ammontare fino a €. 154,94.

Þ Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

Þ Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Agosto 2006, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Ottobre 2006, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

Þ Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

Þ Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile.

Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.

Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Ottobre 2006.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Ottobre 2006.