SCADENZE ed ADEMPIMENTI: LUGLIO 2006

   

Sabato 15 LUGLIO

I.V.A. - Adempimenti Periodici

- Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Giugno 2006: l’IVA relativa è liquidata a Giugno 2006.

- Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Giugno 2006.

- Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Giugno 2006 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

- Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Giugno 2006, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

- Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Giugno 2006.

 

Lunedì 17 LUGLIO

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  a Giugno 2006.

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 Giugno scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/6/2006 alla data di effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2006.

Codici tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

Versamenti Unitari - Modello F24:

- I.V.A. Mensile: Versamento - Giugno 2006: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6006; Anno di rif.: 2006. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82,  il versamento si effettua con quello del mese successivo.

- IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Giugno 2006 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di rif.: 2006. Versamento minimo: €. 1,03.

- Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

- INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti Giugno 2006. termine di versamento dei contributi per le retribuzioni di Giugno 2006, risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

- INPS: Versamento Gestione separata sui compensi (a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, etc.) pagati a Giugno 2006. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per coloro per i quali si rende dovuto il contributo del 10%) o CXX (per i soggetti per i quali è dovuto il contributo del 15% e 18,20%/19,20%), ASS (per gli associati in partecipazione). Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 06/2006; a: non compilare. Gli importi sul Modello F24, vanno esposti già arrotondati all’unità di euro.

- ENPALS:  versamento contributi previdenziali di Giugno 2006 (aziende dello spettacolo e sport). La denuncia mensile delle somme dovute e versate, per Giugno 2006, scade il 25 Luglio 2006.

- INPDAI versamento contributi previdenziali di Giugno 2006 per dirigenti di imprese industriali.

Liquidazione  IVA

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Giugno 2006 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Giugno 2006. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

Dichiarazione dei redditi - Rateizzazione titolari di partita iva

I contribuenti titolari di partita IVA che, nella dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24, della seconda rata con applicazione della maggiorazione per interessi, se hanno versato la prima rata entro il 20 giugno 2006.

 

Giovedì 20 LUGLIO

Dichiarazione Redditi (Unico 2006): Persone Fisiche, Società di Persone

Termine per le Persone fisiche  e le Società di Persone, per effettuare il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo per il 2005, e/o del 1° acconto 2006 delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006.

In caso di scelta per la rateizzazione degli importi dovuti si procede al versamento della prima rata.

Le rate successive vanno corrisposte entro il giorno 16 di ciascun mese, relativamente ai titolari di partita IVA; i contribuenti non titolari di partita Iva versano le rate successive entro la fine di ciascun mese.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per mese o frazione di mese (tasso 6% annuo).

I codici tributo IRPEF sono: 4001 per il versamento del saldo e 4033 per il versamento dell’acconto.

I codici tributo IRAP sono: 3800 per il versamento del saldo e 3812 per il versamento in acconto.

Per l’addizionale regionale si utilizzerà il codice 3801 mentre per l’addizionale comunale il codice 3817.

Il termine ultimo per la trasmissione telematica delle dichiarazioni è il 31 ottobre 2006.

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di versare l’importo del saldo IVA 2005 (cod. tributo: 6099) entro il termine odierno, devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese di ritardo.

La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2006 è pari al 99%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente, sia ai fini Irpef, che ai fini Irap.

L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.

Dichiarazione Redditi (Unico 2006): SOCIETà DI CAPITALI ED ENTI

Termine per le Società di Capitali e gli Enti soggetti ad IRES, per effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, del saldo per il 2005, e/o del primo acconto 2006 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006.

I codici tributo IRES sono: 2003 per il versamento del saldo e 2001 per il versamento dell’acconto.

La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2006 sia ai fini IRES che ai fini IRAP è pari al 100%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente.

L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.

INPS Artigiani e Commercianti: SALDO 2005 ED ACCONTO 2006

Gli artigiani e commercianti debbono versare il saldo dei contributi dovuti per il 2005, e la prima rata di acconto dovuto per il 2006, sui Mod. F24 recapitati dall’INPS, con maggiorazione dello 0,40%.

INPS PROFESSIONISTI: SALDO 2005 ED ACCONTO 2006

I professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, debbono versare il saldo del contributo dovuto per il 2005 ed il primo acconto per l’anno 2006, con maggiorazione 0,40%.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - RIVALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI D’IMPRESA

Ai sensi della L. n. 266/2005 è possibile procedere al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 6% o 12% della rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 (codice tributo 1811).

E’ inoltre possibile la rivalutazione delle aree fabbricabili d’impresa, procedendo al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 19% (codice tributo 1812).

AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO RIVALUTAZIONE

Ai sensi della L. n. 266/2005 è possibile versare l’imposta sostitutiva del 7% del saldo attivo di rivalutazione, da parte di coloro che, dopo aver rivalutato, intendono affrancare il ‘saldo’ stesso (codice tributo 1813).

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio va corrisposto su Mod. F24, codice tributo: 3850.

Il codice va indicato nella Sez. ‘ICI ed Altri Tributi Locali’, riportando la sigla della Provincia di riferimento della Camera di Commercio destinataria del versamento stesso e l’anno di riferimento 2006.

L’importo dovuto può essere compensato, con gli eventuali crediti per imposte o contributi vantati.

Il diritto va versato in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: pertanto il diritto annuale andrà versato entro il 20 luglio 2006, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Giugno 2006 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2006 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 150.000,00, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 200.000,00, nel corso dell’anno solare 2005. La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.

Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

CONAI - Liquidazione del Contributo

Liquidazione del contributo prelevato/dovuto per il mese e presentazione della dichiarazione periodica relativa.

 

Sabato 29 LUGLIO

Approvazione dei bilanci delle società di capitali

Scadenza del termine per il deposito dei Bilanci 2005 per le società di capitali che si sono avvalse della possibilità di convocare l'assemblea oltre i centoventi giorni, ed in ogni caso entro i centottanta giorni (ossia entro il 29 giugno 2006). Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente nei casi in cui ci sia congiuntamente: a) una previsione dello statuto sociale in tal senso; b) le ‘nuove’ particolari esigenze previste dall’art. 2364 c.c..

 

Lunedì 31 LUGLIO

I.V.A. – RIMBORSI TRIMESTRALI

Termine per la presentazione della domanda di rimborso infrannuale IVA, relativamente al secondo trimestre 2006 (Aprile-Giugno 2006), nelle ipotesi normativamente previste:

a) operazioni soggette ad IVA con aliquota inferiore a quella degli acquisti ed importazioni;

b) operazioni non imponibili per più del 25% del totale delle operazioni effettuate;

c) effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili di importo superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva.

L’istanza di rimborso prevista, va presentata direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, con utilizzo del nuovo modello a tal fine predisposto, per le dichiarazioni presentate a partire dall’anno 2006.

Possono essere chiesti a rimborso soltanto i crediti maturati nel corso del trimestre, di importo pari o superiore ad €. 2.582,28, con esclusione pertanto del riporto di crediti derivanti dalle precedenti liquidazioni.

In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA maturato nel periodo infrannuale, può essere utilizzato, in tutto od in parte, ai fini della compensazione sul Mod. F24, con altri tributi e contributi.

I rimborsi trimestrali sono richiesti direttamente agli uffici delle Entrate, che provvedono direttamente alla liquidazione (non si transita dal Concessionario della Riscossione).

Il modello può essere presentato, anche mediante spedizione con lettera raccomandata. Il codice da utilizzare sul Mod. F24 per l’eventuale utilizzo del credito IVA maturato nel secondo trimestre è : 6037.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RAVVEDIMENTO

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell’acconto ICI 2006 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 30 giugno 2006. Il versamento tardivo deve essere eseguito con le medesime modalità previste per il pagamento del tributo e, quindi, utilizzando i bollettini di c/c postale  ( o il mod. F24 per i Comuni che hanno aderito a detto sistema). L’importo complessivo deve comprendere, oltre all’imposta, gli interessi legali (2,5%) e la sanzione ridotta del 3,75%.

Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno esercitato l’opzione per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24:

a)      della terza rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno 2006;

b)      della seconda rata, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 luglio 2006.

IVA: adempimenti periodici

- Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Giugno 2006, di ammontare fino a €. 154,94.

- Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

- Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Maggio 2006, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Giugno 2006, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

- Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

- Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile.

Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.

Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Luglio 2006.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114T Imposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107T Imposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Giugno 2006.

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Giugno 2006. Il nuovo adempimento, sostituisce dal 2005 l’invio del modello GLA annuale.

DIHIARAZIONE I.V.A. Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale (I.V.A. 2006) cartacea, da parte dei contribuenti che non presentano dichiarazione annuale unificata.

INTRASTAT  Trimestrale

Gli operatori con cessioni intracomunitarie con obbligo trimestrale (cessioni intra-Cee nel 2004, da €. 40.000 ad €. 200.000), debbono presentare gli elenchi del secondo trimestre 2006 (Modelli INTRA).

DICHIARAZIONE ICI. Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione ICI, per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2005, salvo diversa disposizione da parte del Comune interessato.

AGENTI E RAPPRESENTANTI. Le case mandanti, hanno l’obbligo-onere di inviare a ciascun agente di commercio, della cui collaborazione si avvalgono, il conto provvigioni con l’ammontare delle stesse, relative al secondo trimestre 2006. Scade inoltre il termine di pagamento delle medesime provvigioni.