SCADENZE ed ADEMPIMENTI: GIUGNO 2006

 

Lunedì 12 GIUGNO

C.V.S. 

Termine di presentazione all’U.I.C. della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Maggio 2006, superiori ad €. 12.500,00.

Giovedì 15 GIUGNO

I.V.A. - Adempimenti Periodici

Fatturazione Differita: termine per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna risulti da DDT emessi a Maggio 2006: l’IVA relativa è liquidata ad Maggio 2006.

Contribuenti minori e forfettari: i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle annotazioni delle operazioni di Maggio 2006.

Registro Corrispettivi – annotazione riepilogativa: i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica registrazione, le operazioni di Maggio 2006 con rilascio di scontrino o ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli scontrini di chiusura giornalieri.

Annotazione documento riepilogativo vendite, per le fatture emesse a Maggio 2006, di ammontare unitario inferiore ad €. 154,94.

Associazioni sportive dilettantistiche: i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Maggio 2006.

Ravvedimento operoso

E’ possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in scadenza al 16 Maggio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/5/2006 alla data di effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di riferimento: 2006.

Codici tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.

MODELLO 730 

Termine per la consegna dello stesso Mod. 730, del 730 – 1 e della busta contenente la scelta della destinazione sia dell’otto per mille che del cinque per mille al CAF.

 

Venerdì 16 GIUGNO

Versamenti Unitari - Modello F24:

I.V.A. Mensile: Versamento - Maggio 2006: Sezione: Erario; Cod. tributo: 6005; Anno di rif.: 2006. Se l’I.V.A. a debito non supera  €. 25,82,  il versamento si effettua con quello del mese successivo.

IRPEF: Versamento ritenute alla fonte, operate a Maggio 2006 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario; Anno di rif.: 2006. Versamento minimo: €. 1,03.

Addizionali IRPEF: termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802 - Addizionale Regionale Irpef; 3816 - Addizionale Comunale Irpef.

INPS: Versamento contributi previdenziali dipendenti Aprile 2006. I datori di lavoro versano i contributi per le retribuzioni del mese di Maggio 2006 e risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.

INPS: Versamento Gestione separata sui compensi pagati a Maggio 2006. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600 (AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per coloro per i quali si rende dovuto il contributo del 10%) o CXX (per i soggetti per i quali è dovuto il contributo del 15% e 18,20%/19,20%).

Filiale azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il compenso. Periodo: da: 5/2006; a: non compilare.

ENPALS – Aziende dello spettacolo e sport: versamento contributi previdenziali di Maggio 2006. La denuncia mensile scade il 25 Giugno 2006.

INPDAI: versamento contributi previdenziali di Maggio 2006 per dirigenti di imprese industriali.

Comunicazione relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute

Termine per la comunicazione in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti ‘esportatori abituali’  a Maggio 2006.

Liquidazione  IVA

I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Maggio 2006 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Maggio 2006. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

Martedì 20 GIUGNO

 

Dichiarazione Redditi (Unico 2006): Persone Fisiche, Società di Persone

Le Persone fisiche  e le Società di Persone, debbono effettuare il versamento senza maggiorazione, del saldo per il 2005, e/o del 1° acconto 2006 delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006.

Il versamento a saldo e/o della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, può essere effettuato:

a)      fino al 20 giugno 2006, senza maggiorazione;

b)      dal 21 giugno 2006 fino al 20 luglio 2006, con maggiorazione 0,40%.

I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono reperibili nel sito www.agenziaentrate.it.

In caso di scelta per la rateizzazione degli importi dovuti si procede al versamento della prima rata.

Le rate successive vanno corrisposte entro il giorno 16 di ciascun mese, relativamente ai titolari di partita IVA; i contribuenti non titolari di partita Iva, debbono versare le rate successive entro la fine di ciascun mese.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per mese o frazione di mese (tasso 6% annuo).

I codici tributo IRPEF sono: 4001 per il versamento del saldo e 4033 per il versamento del primo acconto.

I codici tributo IRAP sono: 3800 per il versamento del saldo e 3812 per il versamento del primo acconto.

Per l’addizionale regionale si utilizzerà il codice 3801, mentre per l’addizionale comunale il codice 3817.

Il termine ultimo per la trasmissione telematica delle dichiarazioni è il 31 ottobre 2006.

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di versare l’importo del saldo IVA 2005 (cod. tributo: 6099) entro il termine odierno, devono maggiorare tale importo dello 1,60% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16/3).

E’ infine dovuto il versamento in acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata.

La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2006 è pari al 99%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente, sia ai fini Irpef, che ai fini Irap.

L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.

 

Dichiarazione Redditi (Unico 2006): SOCIETà DI CAPITALI ED ENTI

Le Società di Capitali e gli Enti soggetti ad IRES, debbono effettuare il versamento senza maggiorazione, del saldo per il 2005, e/o del primo acconto 2006 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006:

a) entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

b) entro i trenta giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40% per cento.

Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il versamento delle imposte scade:

a) il 20 giugno 2006, senza maggiorazione;

b) il 20 luglio 2006, con maggiorazione 0,40%.

I codici tributo IRES sono: 2003 per il versamento del saldo e 2001 per il versamento dell’acconto.

La misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2006 sia ai fini IRES che ai fini IRAP è pari al 100%, dell’imposta dovuta nel periodo precedente.

L’acconto è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.

 

STUDI DI SETTORE: ADEGUAMENTO

Termine di versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2005 (cod. tributo: 6494).

 

INPS Artigiani e Commercianti: SALDO 2004 ED ACCONTO 2005

Gli artigiani e commercianti debbono versare il saldo dei contributi dovuti per il 2005, e la prima rata di acconto dovuto per il 2006, sui Mod. F24 recapitati dall’INPS. I versamenti possono essere altresì effettuati entro il 20 luglio 2006 con maggiorazione dello 0,40%.

 

INPS PROFESSIONISTI: SALDO 2005 ED ACCONTO 2006

I professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, debbono versare il saldo del contributo dovuto per il 2005 ed il primo acconto per l’anno 2006, con utilizzo del Mod. F24. Il versamento può essere differito al 20 luglio 2006, con maggiorazione 0,40%.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

Ai sensi della L. n. 266/2005 è possibile procedere al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 6% o 12% della rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 (codice tributo 1811).

 

AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO RIVALUTAZIONE

Ai sensi della L. n. 266/2005 è possibile procedere al versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 7% del saldo attivo di rivalutazione, da parte di coloro che, dopo aver rivalutato, intendono affrancare il ‘saldo’ stesso (codice tributo 1813).

 

RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI D’IMPRESA

Versamento dell’imposta sostitutiva (prima rata o unica soluzione) pari al 19% della rivalutazione delle aree fabbricabili d’impresa, effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, ex Legge n. 266/2005 (codice tributo 1812).

 

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio va corrisposto su Mod. F24, codice tributo: 3850.

Il codice va indicato nella Sez. ‘ICI ed Altri Tributi Locali’, riportando la sigla della Provincia di riferimento della Camera di Commercio destinataria del versamento stesso e l’anno di riferimento 2006.

L’importo dovuto può essere compensato, con gli eventuali crediti per imposte o contributi vantati.

Il diritto va versato in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: pertanto il diritto annuale andrà versato entro il 20 giugno 2006. Il suddetto termine è prorogabile al 20 luglio 2006, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.

Il vigente sistema di determinazione del diritto annuale prevede per il 2006 diritti invariati rispetto al 2005:

a) diritto annuale dovuto in misura fissa, per le imprese individuali, società di persone, cooperative e consorzi:

Soggetto

Diritto Sede

Diritto Un.Locali

Impresa individuale (sez. speciale)

€. 80,00

€. 16,00

Impresa individuale (sez. ordinaria)

€. 93,00

€. 19,00

Cooperative e consorzi

€. 93,00

€. 19,00

Società di persone (Snc e Sas)

€. 170,00

€. 34,00

b) diritto annuale dovuto in misura variabile in percentuale sul fatturato IRAP per le società di capitali.

Per ‘fatturato si intende la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (rigo IQ1 del quadro IQ di Unico 2006) e degli altri ricavi e proventi ordinari (rigo IQ5 del quadro IQ di Unico 2006), come dichiarati ai fini dell'IRAP. Gli scaglioni di fatturato risultano i seguenti:

Da

Ad

Misure fisse ed Aliquote

€. 0

€. 516.456,00

€. 373 in misura fissa

€. 516.456,00

€. 2.582.284,00

0,0070%

€. 2.582.284,00

€. 51.645.689,00

0,0015%

€. 51.645.689,00

e oltre

0,0005% (fino a max. €. 77.500)

Nel 2006 l’importo del diritto annuale non può comunque essere superiore quello corrisposto per il 2005.

L’importo dovuto può risultare di entità anche inferiore a quello versato nel precedente anno 2005.

Per le unità locali si rende dovuto un diritto pari al 20% di quello relativo alla sede principale, fino ad un massimo di €. 120,00.

L’avvenuto pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese, dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Via internet è possibile il calcolo del diritto annuale dovuto, le imprese potranno avvalersi di un aiuto al calcolo, reso disponibile on line, al sito di Infoimprese all’indirizzo seguente: http://www.infoimprese.it.

 

Intrastat Mensili

Gli operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile, presentano gli elenchi del mese di Maggio 2006 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura combinata al sito www.agenziadogane.it.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno 2006 è mensile in caso di acquisti intracomunitari superiori ad €. 150.000,00, o vendite intracomunitarie superiori ad €. 200.000,00, nel corso dell’anno solare 2005. La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni.

L’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.

Si ricorda che la presentazione degli elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti magnetici o per trasmissione telematica.

 

CONAI - Liquidazione del Contributo

Liquidazione del contributo prelevato/dovuto per il mese e presentazione della dichiarazione periodica relativa.  

 

Venerdì 30 GIUGNO

 

  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): VERSAMENTO PRIMA RATA

I contribuenti titolari di immobili nel 2006 devono effettuare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta al Comune. La prima rata di acconto I.C.I. per il 2006 è pari al 50% dell’imposta dovuta. La seconda rata, a saldo dell’I.C.I. dovuta per l’intero anno 2006, deve essere versata entro il 20 dicembre 2006.

In alternativa il versamento può essere effettuato in unica soluzione per l’intero ammontare (entro la data odierna). Vanno utilizzati tanti bollettini quanti sono i Comuni in cui sono ubicati i terreni ed i fabbricati posseduti. I Comuni hanno la possibilità di prevedere particolari modalità di versamento ai fini ICI: si consiglia quindi di rivolgersi agli Uffici Tributi dei singoli Comuni per verificare le modalità di versamento previste per l’anno 2005 (oltre che per verificare l’esistenza di aliquote differenziate per le diverse tipologie immobiliari).

Le persone fisiche non residenti in Italia possono versare l’ICI in unica soluzione entro il 20 dicembre 2006, con applicazione degli interessi.

In caso di versamento su F24, occorre fare utilizzo dei seguenti Codici Tributo: Cod. 3901 (abitazione principale), 3902 (terreni agricoli) 3903 (aree fabbricabili), 3904 (altri fabbricati).

Fatta salva l’adozione di apposita norma regolamentare, l’importo minimo da pagare è pari ad €. 2,58: se l’ammontare della prima rata non supera l’importo minimo, lo stesso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

 

Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione unificata, hanno optato per il pagamento rateale, debbono procedere al versamento, sul Mod. F24, della seconda rata con applicazione della maggiorazione per interessi, se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno 2006.

  RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI

Per la determinazione delle plusvalenze da partecipazioni (art. 67 TUIR) possedute al 1° gennaio 2005, in luogo del valore di acquisto si può assumere il valore alla stessa data della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante da perizia giurata di stima e assoggettato ad imposta sostitutiva 4% (partecipazione qualificata) o 2% (partecipazione non qualificata). L’imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione o in tre rate (la prima entro l’odierna scadenza). La redazione ed il giuramento della perizia di stima vanno effettuate entro la data odierna (cfr. art. 6-bis D.L. 355/2003 conv. con modif. in L. n. 311/2004).

  RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

E’ possibile inoltre rivalutare i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2005. In data odierna scade il termine per la redazione e giuramento della necessaria perizia di stima. Sempre entro l’odierna scadenza occorre effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva 4% (o delle prima rata).

 

Approvazione dei bilanci delle società di capitali

Scadenza del termine per l’approvazione dei Bilanci delle società di capitali che si sono avvalse della possibilità di convocare l'assemblea oltre i centoventi giorni, ed in ogni caso entro i centottanta giorni.

Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente nei casi in cui ci sia congiuntamente: a) una previsione dello statuto sociale in tal senso; b) le ‘nuove’ particolari esigenze previste dall’art. 2364 c.c..

Il deposito del bilancio, vanno effettuati entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

 

Imposta di registro - Contratti di locazione

Versamento sul Mod. F23 dell’imposta di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili, relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1° Giugno 2006.

L’imposta di registro è pari al 2% (0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.

In caso di prima registrazione il nuovo importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.

Cod. Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E. Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E. Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:

115T Imposta di registro, prima annualità

114TImposta di registro per proroghe

112T Imposta di registro, annualità successive

113T – Imposta di registro per risoluzioni

107TImposta di registro, intero periodo

964T Diritti di registrazione €. 4,13

 

IVA: adempimenti periodici

Documento riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti, del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a Maggio 2006, di ammontare fino a €. 154,94.

Annotazione fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

   Acquisti intracomunitari – emissione di autofattura: nel caso di acquisti di Aprile 2006, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura entro Maggio 2006, occorre provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.

Annotazione fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Le imprese rilevano – a fine periodo – il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.

Acquisti in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond mobile.

Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.

Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).

 

AssistenZa fiscale del C.A.F. - Modello 730

Termine per la consegna da parte del CAF al dipendente o pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3 e al sostituto d’imposta il risultato contabile del modello 730 con modello 730-4

 

INPS: Denuncia telematica delle retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Maggio 2006.

 

INPS: Denuncia MODELLO EMens

Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Maggio 2006.