SCADENZE
ed ADEMPIMENTI:
GIUGNO
2006
|
Lunedì 12 GIUGNO |
C.V.S.
Termine di presentazione all’U.I.C. della Comunicazione valutaria statistica (CVS) per le operazioni decanalizzate di Maggio 2006, superiori ad €. 12.500,00.
|
Giovedì 15 GIUGNO |
I.V.A.
- Adempimenti Periodici
Fatturazione
Differita:
termine
per emettere e registrare le fatture per cessioni di beni, la cui consegna
risulti da DDT emessi a Maggio 2006: l’IVA relativa
è liquidata ad Maggio 2006.
Contribuenti
minori e forfettari:
i contribuenti IVA ‘minori’ o ‘minimi’, debbono procedere alle
annotazioni delle operazioni di Maggio 2006.
Registro
Corrispettivi – annotazione riepilogativa:
i commercianti al minuto possono annotare entro la data odierna, con unica
registrazione, le operazioni di Maggio 2006 con rilascio di scontrino o
ricevuta. In tale ipotesi, al Registro dei Corrispettivi si allegano gli
scontrini di chiusura giornalieri.
Annotazione
documento riepilogativo vendite,
per le fatture emesse a Maggio 2006, di ammontare unitario inferiore ad €.
154,94.
Associazioni
sportive dilettantistiche:
i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L. n. 398/91 annotano
l’ammontare dei corrispettivi conseguiti da attività commerciali, a Maggio
2006.
Ravvedimento
operoso
E’
possibile regolarizzare il mancato versamento su Mod. F24, delle imposte in
scadenza al 16 Maggio scorso, con versamento dell’imposta dovuta, degli
interessi di mora al tasso legale del 2,5% (dal 16/5/2006 alla data di
effettivo versamento), versati cumulativamente sul Mod. F24, e di una
soprattassa del 3,75% (= 1/8 del minimo, pari al 30%). Periodo di
riferimento: 2006.
Codici
tributo sanzioni: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 8904
– Sanzione pecuniaria IVA.
MODELLO
730
Termine
per la consegna dello stesso Mod. 730, del 730 – 1 e della busta contenente la
scelta della destinazione sia dell’otto per mille che del cinque per mille al
CAF.
|
Venerdì 16 GIUGNO |
Versamenti
Unitari - Modello F24:
I.V.A.
Mensile: Versamento - Maggio 2006:
Sezione: Erario; Cod. tributo: 6005; Anno di rif.: 2006.
Se l’I.V.A. a debito non supera
€. 25,82, il
versamento si effettua con quello del mese successivo.
IRPEF:
Versamento ritenute alla fonte,
operate a Maggio 2006
su redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi di capitale. Sezione Erario;
Anno di rif.: 2006. Versamento minimo: €. 1,03.
Addizionali
IRPEF:
termine di versamento per il sostituto di imposta dell’addizionale regionale e
comunale trattenuta. Cod. Tributo: 3802
- Addizionale Regionale Irpef; 3816
- Addizionale Comunale Irpef.
INPS:
Versamento contributi previdenziali dipendenti Aprile 2006.
I datori di lavoro versano i contributi per le retribuzioni del mese di Maggio
2006 e risultanti dai modelli DM10. Sezione: INPS. Causale: DM10.
INPS:
Versamento Gestione separata sui
compensi pagati a Maggio 2006. Sezione: INPS. Cod. Sede: 0600
(AP) o 4400 (MC). Causale: C10 (per coloro per i quali
si rende dovuto il contributo del 10%) o CXX (per i soggetti per i quali
è dovuto il contributo del 15% e 18,20%/19,20%).
Filiale
azienda: CAP e Comune, dell’impresa che paga il
compenso. Periodo: da: 5/2006; a: non compilare.
ENPALS
– Aziende dello spettacolo e sport:
versamento
contributi previdenziali di Maggio
2006.
La denuncia mensile scade il 25
Giugno 2006.
INPDAI:
versamento
contributi previdenziali di Maggio
2006
per dirigenti di imprese industriali.
Comunicazione
relativa alle Dichiarazioni d’Intento Ricevute
Termine per la comunicazione
in via telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai
clienti ‘esportatori abituali’
a
Maggio 2006.
Liquidazione
IVA
I contribuenti IVA mensili determinano la differenza tra IVA esigibile nel mese di Maggio 2006 (risultante dalle annotazioni eseguite o da effettuare) ed IVA risultante dalle annotazioni eseguite relative ai beni e servizi acquisiti, per i quali, in base ai documenti di acquisto di cui sono in possesso, il diritto alla detrazione viene esercitata a Maggio 2006. I contribuenti non hanno più l’obbligo di annotare sui registri gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione; tali elementi dovranno essere comunque forniti in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria, qualora la stessa ne faccia richiesta.
|
Martedì 20 GIUGNO |
Dichiarazione
Redditi (Unico 2006): Persone Fisiche, Società di Persone
Le
Persone fisiche e
le Società di Persone, debbono effettuare il versamento senza
maggiorazione, del saldo
per il 2005,
e/o del 1° acconto 2006 delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione
dei redditi Unico 2006.
Il
versamento a saldo e/o della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, può
essere effettuato:
a)
fino
al 20 giugno 2006, senza
maggiorazione;
b)
dal
21 giugno 2006 fino al 20 luglio
2006, con maggiorazione 0,40%.
I
codici tributo da utilizzare per i versamenti sono reperibili nel sito
www.agenziaentrate.it.
In
caso di scelta per la rateizzazione
degli importi dovuti si procede al versamento della prima rata.
Le
rate successive vanno corrisposte entro il giorno 16 di ciascun mese,
relativamente ai titolari di partita IVA; i contribuenti non titolari di partita
Iva, debbono versare le rate successive entro la fine di ciascun mese.
Sulle
somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per mese o
frazione di mese (tasso 6% annuo).
I
codici tributo IRPEF sono: 4001 per il versamento del saldo e 4033 per
il versamento del primo acconto.
I
codici tributo IRAP sono: 3800 per il versamento del saldo e 3812 per
il versamento del primo acconto.
Per
l’addizionale regionale si utilizzerà il codice 3801, mentre
per l’addizionale comunale il codice 3817.
Il
termine ultimo per la trasmissione telematica delle dichiarazioni
è il 31 ottobre 2006.
I
soggetti che si sono avvalsi della possibilità di versare l’importo del saldo
IVA 2005 (cod. tributo: 6099) entro il termine odierno, devono
maggiorare tale importo dello 1,60% (0,40% per mese o frazione di mese
dal 16/3).
E’
infine dovuto il versamento in acconto del 20% dell’imposta dovuta sui
redditi a tassazione separata.
La
misura dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2006 è
pari al 99%,
dell’imposta dovuta nel periodo precedente, sia ai fini Irpef, che ai fini
Irap.
L’acconto
è dovuto in due rate: la prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.
Dichiarazione
Redditi (Unico 2006): SOCIETà DI CAPITALI ED ENTI
Le Società di Capitali e gli Enti
soggetti ad IRES, debbono effettuare il versamento senza maggiorazione, del saldo per il 2005, e/o del primo acconto 2006
delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006:
a) entro il giorno 20 del sesto
mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
b) entro i trenta giorni successivi,
con la maggiorazione dello 0,40% per cento.
Pertanto, per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare, il versamento delle imposte scade:
a) il 20 giugno 2006, senza maggiorazione;
b) il 20 luglio 2006, con maggiorazione 0,40%.
I codici tributo IRES sono: 2003
per il versamento del saldo e 2001 per il versamento dell’acconto.
La misura dell’acconto dovuto
per il periodo d’imposta 2006 sia ai fini IRES che ai fini IRAP è pari
al 100%,
dell’imposta dovuta nel periodo precedente.
L’acconto è dovuto in due rate: la
prima rata è pari al 40% dell’acconto complessivo.
Termine di versamento dell’IVA dovuta
sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di
settore per il 2005 (cod. tributo: 6494).
Gli artigiani e commercianti debbono
versare il saldo dei
contributi dovuti per il 2005,
e la prima rata di acconto dovuto per il 2006,
sui Mod. F24 recapitati dall’INPS. I versamenti possono essere
altresì effettuati entro il 20 luglio
2006 con maggiorazione dello 0,40%.
INPS PROFESSIONISTI:
SALDO 2005 ED ACCONTO 2006
I professionisti titolari di partita IVA, iscritti
alla gestione separata INPS, debbono versare il saldo del contributo dovuto per
il 2005 ed il primo acconto per l’anno 2006, con utilizzo del Mod.
F24. Il versamento può essere differito al 20
luglio 2006, con maggiorazione 0,40%.
RIVALUTAZIONE
BENI D’IMPRESA
Ai sensi della L. n.
266/2005 è possibile procedere al versamento dell’imposta sostitutiva pari al
6% o 12% della rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2005 (codice tributo 1811).![]()
AFFRANCAMENTO
SALDO ATTIVO RIVALUTAZIONE
Ai sensi della L. n.
266/2005 è possibile procedere al versamento dell’imposta sostitutiva, pari
al 7% del saldo attivo di rivalutazione, da parte di coloro che, dopo aver
rivalutato, intendono affrancare il ‘saldo’ stesso (codice tributo 1813).
RIVALUTAZIONE
AREE FABBRICABILI D’IMPRESA
Versamento
dell’imposta sostitutiva (prima rata o unica soluzione) pari al 19% della
rivalutazione delle aree fabbricabili d’impresa, effettuata nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2005, ex Legge n. 266/2005 (codice tributo 1812).
Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio va corrisposto su Mod. F24, codice tributo: 3850.
Il codice va indicato nella Sez. ‘ICI ed Altri Tributi Locali’,
riportando la sigla della Provincia di riferimento della Camera di
Commercio destinataria del versamento stesso e l’anno di riferimento 2006.
L’importo dovuto può essere compensato, con gli eventuali
crediti per imposte o contributi vantati.
Il diritto va versato in unica soluzione, entro il termine previsto
per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: pertanto il
diritto annuale andrà versato entro il 20 giugno 2006. Il suddetto
termine è prorogabile al 20 luglio 2006, maggiorando l’importo dovuto
dello 0,40%.
Il
vigente sistema di determinazione del diritto annuale prevede
per il 2006 diritti invariati rispetto al
2005:
a)
diritto annuale dovuto in misura fissa, per le imprese individuali,
società di persone, cooperative e consorzi:
|
Soggetto |
Diritto
Sede |
Diritto
Un.Locali |
|
Impresa
individuale (sez. speciale) |
€. 80,00 |
€. 16,00 |
|
Impresa
individuale (sez. ordinaria) |
€. 93,00 |
€. 19,00 |
|
Cooperative
e consorzi |
€. 93,00 |
€. 19,00 |
|
Società
di persone (Snc e Sas) |
€. 170,00 |
€. 34,00 |
b)
diritto annuale dovuto in misura variabile in percentuale sul
fatturato IRAP per le società di capitali.
Per ‘fatturato’ si intende la somma
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (rigo IQ1 del quadro IQ di
Unico 2006) e degli altri ricavi e proventi ordinari (rigo IQ5 del quadro
IQ di Unico 2006), come dichiarati ai fini dell'IRAP. Gli
scaglioni di fatturato risultano i seguenti:
Da
|
Ad |
Misure
fisse ed Aliquote |
|
€. 0 |
€.
516.456,00 |
€. 373 in misura fissa |
|
€.
516.456,00 |
€.
2.582.284,00 |
0,0070% |
|
€.
2.582.284,00 |
€.
51.645.689,00 |
0,0015% |
|
€.
51.645.689,00 |
e oltre |
0,0005% (fino a max. €. 77.500) |
Nel 2006
l’importo del diritto annuale non può comunque essere superiore quello
corrisposto per il 2005.
L’importo dovuto può risultare di
entità anche inferiore a quello versato nel precedente anno 2005.
Per le unità
locali si rende dovuto un diritto pari al 20% di quello relativo alla sede
principale, fino ad un massimo di €. 120,00.
L’avvenuto pagamento del diritto annuale alla
Camera di Commercio è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte
del Registro delle Imprese, dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Via internet è possibile il calcolo del diritto annuale dovuto,
le imprese potranno avvalersi di un aiuto al calcolo, reso disponibile on line,
al sito di Infoimprese all’indirizzo seguente: http://www.infoimprese.it.
Intrastat Mensili
Gli
operatori con scambi CEE (cessioni e/o acquisti), con obbligo mensile,
presentano gli elenchi del mese di Maggio
2006 (Modelli INTRA). Si raccomanda di procedere al controllo della
correttezza delle partite IVA CEE e di reperire i codici di nomenclatura
combinata al sito www.agenziadogane.it.
La
periodicità di presentazione dei modelli Intra, per l’anno
2006 è mensile in caso di
acquisti intracomunitari superiori ad €. 150.000,00, o vendite
intracomunitarie superiori ad €. 200.000,00, nel corso dell’anno solare
2005. La periodicità
può essere diversa per gli acquisti,
rispetto alle cessioni.
L’ammontare
delle cessioni di beni verso
operatori della Repubblica di San Marino,
non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai
fini della periodicità degli elenchi Intrastat.
Si ricorda che la presentazione degli
elenchi Intrastat può avvenire anche mediante raccomandata, o supporti
magnetici o per trasmissione telematica.
CONAI - Liquidazione del Contributo
Liquidazione
del contributo prelevato/dovuto per il mese e presentazione della dichiarazione
periodica relativa.
|
Venerdì 30 GIUGNO |
IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): VERSAMENTO PRIMA RATA
I
contribuenti titolari di immobili nel 2006 devono effettuare il versamento
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta al Comune. La prima
rata di acconto I.C.I. per il 2006 è pari al 50% dell’imposta
dovuta. La seconda rata, a saldo dell’I.C.I. dovuta per l’intero anno
2006, deve essere versata entro il 20 dicembre 2006.
In
alternativa il versamento può essere effettuato in unica soluzione per
l’intero ammontare (entro la data odierna). Vanno utilizzati tanti bollettini
quanti sono i Comuni in cui sono ubicati i terreni ed i fabbricati posseduti. I
Comuni hanno la possibilità di prevedere particolari modalità di versamento ai
fini ICI: si consiglia quindi di rivolgersi agli Uffici Tributi dei singoli
Comuni per verificare le modalità di versamento previste per l’anno 2005
(oltre che per verificare l’esistenza di aliquote differenziate per le diverse
tipologie immobiliari).
Le
persone fisiche non residenti in Italia possono versare l’ICI in unica
soluzione entro il 20 dicembre 2006, con applicazione degli interessi.
In
caso di versamento su F24, occorre fare utilizzo dei seguenti Codici
Tributo: Cod. 3901 (abitazione principale), 3902 (terreni
agricoli) 3903 (aree fabbricabili), 3904 (altri fabbricati).
Fatta
salva l’adozione di apposita norma regolamentare, l’importo minimo da
pagare è pari ad €. 2,58: se l’ammontare della prima rata non supera
l’importo minimo, lo stesso va versato cumulativamente con l’importo dovuto
a saldo.
Dichiarazione dei Redditi: Rateizzazione Non titolari di partita IVA
I
contribuenti non titolari di partita IVA che, in sede di dichiarazione
unificata, hanno optato per il pagamento rateale, debbono procedere al
versamento, sul Mod. F24, della seconda rata con applicazione della
maggiorazione per interessi, se hanno posto in essere il versamento della prima
rata entro il 20 giugno 2006.
RIVALUTAZIONE
DI PARTECIPAZIONI
Per
la determinazione delle plusvalenze da partecipazioni (art. 67 TUIR) possedute
al 1° gennaio 2005, in luogo del valore di acquisto si può
assumere il valore alla stessa data della corrispondente frazione di patrimonio
netto risultante da perizia giurata di stima e assoggettato ad imposta
sostitutiva 4% (partecipazione qualificata) o 2%
(partecipazione non qualificata). L’imposta sostitutiva può essere versata in
unica soluzione o in tre rate (la prima entro l’odierna scadenza). La
redazione ed il giuramento della perizia di stima vanno effettuate entro
la data odierna (cfr. art. 6-bis D.L. 355/2003 conv. con modif. in L. n.
311/2004).
E’
possibile inoltre rivalutare i terreni posseduti alla data del 1° gennaio
2005. In data odierna scade il termine per la redazione e giuramento della
necessaria perizia di stima. Sempre entro l’odierna scadenza occorre
effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva 4% (o delle prima
rata).
Approvazione dei bilanci delle società di capitali
Scadenza
del termine per l’approvazione dei Bilanci delle società di capitali che si
sono avvalse della possibilità di convocare l'assemblea oltre i centoventi
giorni, ed in ogni caso entro i centottanta giorni.
Tale
possibilità è riconosciuta esclusivamente nei casi in cui ci sia
congiuntamente: a) una previsione dello statuto sociale in tal senso; b) le
‘nuove’ particolari esigenze previste dall’art. 2364 c.c..
Il
deposito del bilancio, vanno effettuati entro 30 giorni dall’approvazione del
bilancio.
Imposta di registro - Contratti di
locazione
Versamento sul Mod. F23 dell’imposta
di registro dovuta su contratti di locazione ed affitto di beni immobili,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con rinnovo al 1°
Giugno 2006.
L’imposta di registro è pari al 2%
(0,50% per i fondi rustici) del corrispettivo annuo.
In caso di prima registrazione il nuovo
importo minimo dovuto è pari ad €. 67,00.
Cod.
Ufficio: R9K (A.E. Macerata), R9M (per A.E.
Tolentino), R9L (per A.E. Recanati), R9H (per A.E.
Fermo). Causale: RP. Codici Tributo:
|
115T –
Imposta di
registro, prima annualità |
114T – Imposta di registro per proroghe |
|
112T
–
Imposta di
registro, annualità successive |
113T – Imposta di registro per risoluzioni |
|
107T – Imposta di registro, intero periodo |
964T – Diritti di registrazione €. 4,13 |
IVA: adempimenti periodici
Documento
riepilogativo acquisti: annotazione sul Registro IVA Acquisti,
del documento riepilogativo delle fatture ricevute, a
Maggio 2006, di ammontare fino a €.
154,94.
Annotazione
fatture intracomunitarie: le fatture per acquisti
intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti ed in quello delle
vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni
dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
Acquisti
intracomunitari – emissione di autofattura:
nel caso di acquisti di Aprile
2006, per i quali il fornitore intracomunitario non ha emesso la fattura
entro Maggio 2006, occorre
provvedere ad emettere autofattura entro la data odierna.
Annotazione
fatture di acquisto e schede carburanti (pro-memoria): l’annotazione nel Registro IVA Acquisti delle fatture di
acquisto, deve essere effettuata prima della liquidazione periodica (o della
dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto alla detrazione
della relativa imposta.
Le
imprese rilevano – a fine periodo – il
numero di chilometri da riportare sulla scheda carburanti.
Acquisti
in sospensione d’imposta: l’articolo 19, comma 7, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ha soppresso
l’obbligo - in precedenza previsto per gli ‘esportatori abituali’ che si
avvalgono della facoltà di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento
di imposta - di annotare mensilmente nei registri IVA i dati riferiti
all’andamento del plafond mobile.
Peraltro l’Amministrazione Finanziaria potrà avere conoscenza di tali
dati o attraverso la dichiarazione annuale IVA (compilazione apposito quadro
VC), o attraverso una richiesta specifica rivolta al contribuente.
Permane l’obbligo di annotare la dichiarazione d’intento e le modalità
di costituzione ed utilizzo del plafond (alla cui costituzione, come noto, non
concorrono le cessioni di cui alla lett. c), dell’art. 8, del DPR n. 633/72).
AssistenZa fiscale del C.A.F. - Modello 730
Termine
per la consegna da parte del CAF al dipendente o pensionato del modello 730 e
del prospetto di liquidazione modello 730-3 e al sostituto d’imposta il
risultato contabile del modello 730 con modello 730-4
INPS: Denuncia telematica delle
retribuzioni mensili: DM 10/2
Scade
il termine per l'invio telematico del mod. DM 10/2 relativo al mese di Maggio
2006.
INPS: Denuncia MODELLO EMens
Termine di presentazione delle comunicazioni (modello Emens) relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione nel mese di Maggio 2006.