Informative

 

ti trovi in: Studio Ripa e Commercialisti Associati: www.studioripa.it:  

Home > Informative >

INVIM DECENNALE - semplificazione

L'articolo 20 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto una semplificazione negli adempimenti relativi all'INVIM decennale, con introduzione della facoltà di pagamento di un'imposta sostitutiva dello 0,10%, calcolata sul valore dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 .

Sono interessati a valutare l'opportunità offerta da tale provvedimento, i soggetti di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 643 del 1972, relativamente agli immobili, agli stessi appartenenti a titolo di proprietà od enfiteusi, per i quali il versamento dell'INVIM decennale viene a scadere entro il 31 dicembre 2002.

Il valore dell'immobile determinato con applicazione alla rendita catastale riferita al 31 dicembre 1992 (anche presunta), dei seguenti moltiplicatori previsti dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991:

75 Terreni,   esclusi  quelli  per  i  quali  gli  strumenti  urbanistici prevedono  la destinazione  edificatoria
100 Fabbricati, esclusi quelli classificati nelle categorie A/10 e C/1
50 Fabbricati classificati nella categoria A/10 ed unità immobiliari del gruppo D
34 Fabbricati classificati nella categoria C/1 ed unità immobiliari del gruppo E

Il valore degli immobili suscettibili di destinazione edificatoria è dato dal valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l’INVIM, applicata in occasione del trasferimento con il quale è stato acquistato l’immobile ovvero del compimento del precedente decennio.

Il valore degli immobili assoggettati all’INVIM straordinaria di cui al decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è costituito dal valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l’imposta straordinaria.

Modalità di liquidazione dell'imposta: l’imposta sostitutiva è liquidata utilizzando il modello allegato al Decreto Ministeriale 14 marzo 2001 (reso disponibile al sito del Ministero delle Finanze).

Tale modello di liquidazione (direttamente scaricabile in formato word), è presentato o inviato tramite il servizio postale in plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro il 31 maggio 2001, all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (o, in mancanza, all'Ufficio del Registro) competente in ragione del luogo in cui l'immobile è ubicato.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 30 marzo 2001, mediante modello F23, utilizzando il codice tributo 722T.

 

(Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)

 

 

Appendice Normativa:

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 643 - Articolo 3.

Per   gli  immobili   appartenenti  a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società  di ogni  tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società,  compresi  i   consorzi,  le  associazioni  non  riconosciute  e  le organizzazioni   di cui  all' art.  2 del D.P.R.  29 settembre 1973,  n.  598, l'imposta  si applica,   oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data di acquisto.                    
Qualora   successivamente  all'acquisto   venga  costituito  sull'immobile  un diritto   di  usufrutto,   uso,  abitazione  o superficie l'imposta si liquida sull'incremento  di valore  della piena proprietà al compimento del  decennio diminuito   della  parte   sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del  diritto.  Nei  casi di fusione tra più società si tiene conto,  per  il computo   del  decennio,   anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti  alle  società  fuse  o  incorporate. La  stessa disposizione  si applica  in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano dal 1 gennaio 1974.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991

Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro dell'imposta di successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'Invim.

Articolo 1 - Coefficienti moltiplicatori degli estimi catastali.

Il   moltiplicatore  di  cento volte di cui all'art.  52,  quarto comma,  del decreto  del Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 34, quinto  comma, del  decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  346,  e all'art. 12,   primo comma,   del decreto legge 14 marzo 1988,  n.  70, convertito, con modificazioni  ed integrazioni,   nella legge  13  maggio  1988,  n.  154,  si applica   all'ammontare  delle  rendite catastali determinate sulla base delle nuove  tariffe d'estimo  recate dal decreto ministeriale  27  settembre  1991, nella   stessa  misura   per  le  unita'  immobiliari  classificate nei gruppi catastali  A, B  e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10  e C/1,   alle quali si applica,  rispettivamente,  nella misura  pari  a cinquanta ed a trentaquattro.
Per   le  unità   immobiliari  classificate  nei  gruppi  D  ed  E si applica all'ammontare  della nuova  rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a cinquanta ed a trentaquattro.
Per  i  terreni,   esclusi  quelli  per  i  quali  gli  strumenti  urbanistici prevedono  la destinazione  edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del   reddito  dominicale   risultante  in  catasto  il  moltiplicatore pari a settantacinque.