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L'articolo 20 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto una semplificazione negli adempimenti relativi all'INVIM decennale, con introduzione della facoltà di pagamento di un'imposta sostitutiva dello 0,10%, calcolata sul valore dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 .
Sono interessati a valutare l'opportunità offerta da tale provvedimento, i soggetti di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 643 del 1972, relativamente agli immobili, agli stessi appartenenti a titolo di proprietà od enfiteusi, per i quali il versamento dell'INVIM decennale viene a scadere entro il 31 dicembre 2002.
Il valore dell'immobile determinato con applicazione alla rendita catastale riferita al 31 dicembre 1992 (anche presunta), dei seguenti moltiplicatori previsti dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991:
| 75 | Terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria |
| 100 | Fabbricati, esclusi quelli classificati nelle categorie A/10 e C/1 |
| 50 | Fabbricati classificati nella categoria A/10 ed unità immobiliari del gruppo D |
| 34 | Fabbricati classificati nella categoria C/1 ed unità immobiliari del gruppo E |
Il
valore degli immobili suscettibili di destinazione edificatoria è dato
dal valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l’INVIM,
applicata in occasione del trasferimento con il quale è stato acquistato
l’immobile ovvero del compimento del precedente decennio.
Il valore degli immobili assoggettati all’INVIM straordinaria di cui al decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è costituito dal valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l’imposta straordinaria.
Modalità di liquidazione dell'imposta: l’imposta sostitutiva è liquidata utilizzando il modello allegato al Decreto Ministeriale 14 marzo 2001 (reso disponibile al sito del Ministero delle Finanze).
Tale modello di liquidazione (direttamente scaricabile in formato word), è presentato o inviato tramite il servizio postale in plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro il 31 maggio 2001, all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (o, in mancanza, all'Ufficio del Registro) competente in ragione del luogo in cui l'immobile è ubicato.
Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 30 marzo 2001, mediante modello F23, utilizzando il codice tributo 722T.
(Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)
Appendice Normativa:
Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 643 - Articolo 3.
Per
gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di
enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici
e privati diversi dalle società, compresi i
consorzi, le associazioni non riconosciute e
le organizzazioni di cui all' art. 2 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica,
oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun
decennio dalla data di
acquisto.
Qualora successivamente all'acquisto venga
costituito sull'immobile un diritto di
usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si
liquida sull'incremento di valore della piena proprietà al
compimento del decennio diminuito della
parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del
diritto. Nei casi di fusione tra più società si tiene conto,
per il computo del decennio, anche del
periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società
fuse o incorporate. La stessa disposizione si
applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza
alla società scissa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano dal 1 gennaio 1974.
Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991
Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro dell'imposta di successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'Invim.
Articolo 1 - Coefficienti moltiplicatori degli estimi catastali.
Il moltiplicatore di cento volte di cui
all'art. 52, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 34,
quinto comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, e all'art. 12, primo comma, del
decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni ed integrazioni, nella legge 13
maggio 1988, n. 154, si applica
all'ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle
nuove tariffe d'estimo recate dal decreto ministeriale
27 settembre 1991, nella stessa misura
per le unita' immobiliari classificate nei gruppi
catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle
categorie A/10 e C/1, alle quali si applica,
rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.
Per le unità immobiliari classificate
nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della
nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari,
rispettivamente, a cinquanta ed a trentaquattro.
Per i terreni, esclusi quelli per
i quali gli strumenti urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare
del reddito dominicale risultante in
catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.