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INTERESSI LEGALI: 3% DAL 1° GENNAIO 2008

L'articolo 1284 del codice civile prevede che il Ministero dell'Economia (ex Ministero del Tesoro) può modificare annualmente, con proprio decreto, la misura del saggio degli interessi legali, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno precedente

Il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 dicembre 2007 (G.U. 15 dicembre 2007, n. 291), modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Fino al 31 dicembre 2007, gli interessi legali restano fissati nella misura del 2,5%.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, gli interessi legali risultano fissati al 3%.

Di seguito riepiloghiamo la successione temporale della varie misure del saggio di interesse legale:

Misura

Decorrenza

Provvedimento

5 %

Dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990

Art. 1284 codice civile

10%

Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996

Art. 1, Legge n. 353/1990

5%

Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998

Art. 2, co. 185, Legge n. 662/1996

2,5%

Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000

D.M. 10 dicembre 1998

3,5%

Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001

D.M. 11 dicembre 2000

3%

Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003

D.M. 11 dicembre 2001

2,5%

Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007

D.M. 1 dicembre 2003

3 %

Dal 1° gennaio 2008

D.M. 12 dicembre 2007

 

 

La modifica del saggio degli interessi legali ha effetto diretto sul prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni.

La nuova Tabella in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2008 è disponibile in altra pagina del sito, cui si rimanda.

Al riguardo si ricorda che le nuove disposizioni trovano applicazione agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Di seguito riepiloghiamo il testo dell'articolo 1224 del codice civile, il quale in tema di Interessi di Mora, così dispone:

"Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. 

Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. 

Al creditore che dimostra di aver subìto un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. 

Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori".

Riferimenti Normativi:

CODICE CIVILE - Articolo 1284 - Saggio degli Interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione di anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo (1).
     Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
     Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (2).

(1) Comma così sostituito, da ultimo - con decorrenza dal 1° gennaio 1997 - dall'articolo 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(2) Al riguardo si ritiene opportuno riportare di seguito il testo dell'articolo 1815 del codice civile:

CODICE CIVILE - Articolo 1815 - Interessi

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (1).

(a cura di Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)

ultimo aggiornamento del 18 dicembre 2007