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ILLEGITTIMITà INTERESSI ANATOCISTICI
La Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000, ha dichiarato illegittimo l’art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 342 del 1999 (cd. decreto ‘salva interessi’).
La problematica affrontata dalla Corte Costituzionale, attiene l’illegittimità delle modalità di calcolo degli interessi adottati dalle Banche per il passato.
E’ noto infatti che fino alla recente Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (applicata dalle banche dal 1° luglio 2000), il comportamento delle Banche era quello di prevedere nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni 3 mesi, e quelli a favore del cliente annualmente.
Tale
clausola risultava indubbio vessatoria, poiché squilibrata a favore della
banca, e non trasparente poiché impediva al cliente di percepire l’effettivo
tasso di interesse pagato annualmente. Per tali motivazioni le suddette clausole
sono state dichiarate illegittime da una serie di sentenze della Corte di
Cassazione.
Le
sentenze anzidette sancivano la nullità delle clausole che rinviavano
agli “usi su piazza” per affermare il principio che gli interessi debbono
essere calcolati con la stessa periodicità sia a favore della banca che favore
del cliente, rendendo così illegale il calcolo trimestrale e relativa
capitalizzazione rispetto al calcolo annuo a favore del cliente.
Con
il cd. Decreto ‘truffa’ n. 342 del 1999, il Governo D’Alema - Amato aveva
tentato di realizzare una sanatoria a beneficio del sistema bancario, contro le
azioni giudiziarie promosse (o promuovibili) da parte dei clienti nei confronti
delle banche sulla scorta delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione.
Tale
Decreto (ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale) prevedeva che il
diritto riconosciuto dalle sentenze della Corte di Cassazione, doveva valere per
il futuro e non per il passato, rendendo di fatto impossibile recuperare gli
interessi dovuti al calcolo trimestrale.
La
Sentenza n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale, apre ora la via alle richieste
di rimborso dei maggiori interessi passivi indebitamente corrisposti a
beneficio del sistema bancario.
Possono presentare istanza di rimborso tutti coloro (privati ed imprese), che intrattenendo (o avendo intrattenuto) con una banca un rapporto di conto corrente, un affidamento o un fido, hanno operato in maniera tale da far maturare interessi passivi a favore della banca.
La richiesta di rimborso concerne sia i maggiori interessi passivi (cd. interessi anatocistici) che la maggiore commissione di massimo scoperto corrisposti per effetto della capitalizzazione trimestrale.
La
domanda interrompe il termine decennale di prescrizione e risulta possibile
relativamente ai 10 anni anteriori, che decorrono dalla richiesta (cd.
‘messa in mora’) presentata alla banca, fino al 30 giugno 2000.
L’istanza
può essere avanzata direttamente dai clienti (siano essi privati, che imprese),
senza ausilio di avvocato. Occorre inviare una raccomandata A/R alla propria
banca, utilizzando il modello che proponiamo di seguito (come elaborato
dalle Associazioni dei Consumatori più rappresentative).
In
caso di probabile non risposta da parte dell’Istituto di Credito, occorre
avviare un procedimento giudiziario.
In tal caso ci si può rivolgere al Giudice di Pace qualora la somma che si richiede sia inferiore a Lit. 5 milioni.
Al
riguardo si fa presente che per richieste fino a Lit. 1 milione si può stare in
giudizio senza ausilio di alcun avvocato. Ci si rivolgerà al Pretore se
la somma è tra i 5 milioni e i 50 milioni, ed infine al Tribunale se la
somma è superiore ai 50 milioni.
Si consiglia tuttavia, in questa prima fase, di limitarsi a presentare la raccomandata interruttiva dei termini prescrizionali, senza avviare nell’immediato procedure costose, attendendo l’evoluzione della problematica.
Ciò
in quanto:
a)
- l’incostituzionalità è basata su un vizio di forma (eccesso di delega):
questo non esclude che non possa seguire un ulteriore intervento del Governo e
del Parlamento data la rilevanza finanziaria del problema;
b) - il ricorso presuppone una stima delle somme da richiedere è questo è possibile o con la richiesta di un estratto conto decennale alla banca (servizio non gratuito) o attraverso il calcolo di un esperto (ad esempio lo scrivente Studio), avendo a disposizione tutti gli estratti conto degli ultimi 10 anni.
FAC-SIMILE:
Raccomandata
A.R.
Spett.le
BANCA ……………………
Agenzia
/ filiale n° ………………..
Via
………………………….. n. …
(………..)
………………………….
RIFERIMENTO:
c/c n° ………… intestato …………………………………
OGGETTO:
Richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite attraverso la
capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei correntisti.
Il
sottoscritto ………………………………. nato a
………………..il ……………..… residente in
………………………………… (in qualità di
………………….. della società ‘…………………………..’,
avente sede legale in ………………………. (…), Codice Fiscale:
………………………), titolare del conto corrente bancario nr.
……………..…in essere presso l’Agenzia Nr. ……. dell’Istituto
di Credito ………..………………….., sollecita il Vs. Istituto a
voler ricalcolare tutte le competenze dall’inizio del rapporto sino ad oggi,
eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli
interessi, poiché in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 c.c.
e conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del
17.10.2000, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 25 comma 3, del D.Lgs. n. 342 del 1999, nonché della
giurisprudenza della Suprema Corte che ha sancito la nullità delle clausole
contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi a
carico della clientela (Cass. 2374/99; Cass. 3096/99; Cass. 12507/99).
Il
sottoscritto chiede pertanto il rimborso delle somme indebitamente percepite
da codesta banca negli ultimi 10 anni, relative alla capitalizzazione
trimestrale degli interessi, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione
monetaria.
Attenderò
un vostro riscontro entro non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente,
ed in caso di mancata o negativa risposta sarò costretto a tutelare i miei
interessi nelle più opportune sedi competenti.
La
presente vale anche quale interruzione dei termini prescrizionali di
impugnazione dell' estratto conto decennale.
Data
…../…./….
Firma