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ESIGIBILITà IVA al MOMENTO DELLA RISCOSSIONE

La Circolare n. 20/E del 30 aprile 2009 fornisce chiarimenti in riferimento alla nuova possibilità - introdotta dall’art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cd. ‘decreto anticrisi’) come convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di rendere esigibile l’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo.

Con D.M. 26 marzo 2009 (G.U. 27 aprile 2009) sono state emanate disposizioni attuative.

Il momento di insorgenza del debito IVA nei confronti dell’Erario è collegato con il pagamento del corrispettivo da parte del cliente/committente, anziché con il momento di effettuazione dell’operazione.

Il differimento dell’esigibilità è comunque limitato nel tempo: l’IVA diviene comunque ‘a debito’ dopo un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 

Soggetti interessati: possono differire l’esigibilità dell’IVA, i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili, nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni: sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Inoltre, sono ammessi ad emettere fatture con IVA differita, solo i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore ad euro 200.000.

Il sistema dell’IVA ‘per cassa’ è opzionale: il contribuente (con volume d’affari non superiore a 200.000 euro) può scegliere per ciascuna operazione, se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita. La facoltà non può più essere esercitata se in corso d’anno viene superato il volume d’affari di euro 200.000: in tale ultima ipotesi, le operazioni effettuate prima del supero del limite, restano vincolate al pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente o, comunque, al decorso del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 

LIMITE TEMPORALE: Per la singola operazione per la quale sia stata effettuata l’opzione di differimento: “l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”.

Il predetto termine di un anno decorre pertanto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972:

a) per le cessioni di beni immobili nel momento della stipulazione;

b) per le cessioni di beni mobili, all’atto della consegna/spedizione.

Se prima del verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata nel limite dell’importo fatturato: da tale data decorre l’esigibilità.

Il limite annuale non si applica per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti, che prima del decorso di un anno, siano assoggettati a procedure concorsuali o esecutive.

 

ESCLUSIONI: L’applicazione del meccanismo dell’IVA ‘per cassa’ è esclusa per le operazioni rese da soggetti che si avvalgono dei cd. ‘regimi speciali’ di determinazione dell’IVA (regime monofase come ad es. il regime dell’editoria, regime del margine dei beni usati, regime delle agenzie di viaggio) e per le operazioni rientranti nel meccanismo del ‘reverse charge’.

 

ADEMPIMENTI OPERATIVI:

A) Adempimenti per il Cedente/Prestatore: La scelta di valersi della possibilità dell’esigibilità differita dell’IVA addebitata, si manifesta indicando tale circostanza espressamente sulla fattura, mediante l’annotazione che si tratta di:

“Operazione ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009”

In mancanza di tale annotazione, l’IVA si considera esigibile secondo le regole ordinarie.

Il regime dell’IVA ‘per cassa’ incide sul momento in cui l’imposta diviene esigibile, ma non riguarda gli altri adempimenti procedurali. Occorrerà pertanto procedere alla ordinaria emissione della fattura, alla sua registrazione ed al suo computo nel volume d’affari dell’anno di emissione (a prescindere dal momento di esigibilità.

Come precisato nella Circolare n. 20/E del 2009: “per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA., RID, bonifico bancario)”.

In caso di incasso parziale del corrispettivo, l’IVA va conteggiata a debito in proporzione al rapporto esistente tra l’importo incassato ed il totale dell’importo totale del corrispettivo.

B) Adempimenti per il Cessionario/Committente: Il cessionario/committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla, e, ai fini della detrazione, annotarla sul Registro IVA Acquisti. Il diritto ad operare la detrazione, tuttavia sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo addebitato con la fattura viene pagato.

Inoltre, in caso di pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’IVA, viene riconosciuto “nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”.

In ogni caso, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, anche nel caso in cui, dopo il decorso di un anno, non sia stato ancora effettuato il pagamento.

 

ENTRATA IN VIGORE: L’opzione per la cd. ‘IVA di cassa’ può essere esercitata, al ricorrete di tutte le condizioni sopra illustrate, per le operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009.

 

(a cura di Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)

ultimo aggiornamento del 11 maggio 2009