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COllaborazioni coordinate e continuative dal 1° GENNAIO 2001
Dal 1° gennaio 2001, le somme ed i valori percepiti a qualsiasi titolo nel periodo d’imposta, in relazione a collaborazioni coordinate e continuative, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del TUIR e non più tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 49 del TUIR.
Programma
per il calcolo dei compensi da rapporti di Collaborazione Coordinata e
Continuativa:
rendiamo disponibile una piccola utilità elaborata dal ns. Studio (a cura di
Piergiorgio Ripa), allo scopo di permettere una simulazione del calcolo dei
nuovi compensi di collaborazione coordinata e continuativa. Il programma può
essere aperto da coloro che dispongono del programma 'Excel'. Può essere
altresì utilizzato, facendo il preventivo download del programma gratuito 'MS
EXCEL Viewer', all'indirizzo: http://officeupdate.com/italy/downloaddetails/xlviewer.htm,
oppure cliccando sopra l'icona seguente:
Vediamo
inoltre brevemente cosa è cambiato sotto il profilo operativo, a far
data dallo scorso 1° gennaio 2001:
Adempimenti del sostituto d’imposta: la ritenuta di
acconto andrà applicata con le aliquote IRPEF per scaglioni progressivi di
reddito, sull’ammontare complessivo delle somme e valori percepiti nel periodo
di paga (in precedenza veniva operata una ritenuta fissa del 20%).
Al collaboratore competeranno le detrazioni previste per il lavoro dipendente e quelle per carichi di famiglia.
Il committente che effettua le ritenute, entro il 28 febbraio dell’anno successivo (o alla data di cessazione del rapporto), effettuerà il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo dei compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti.
Dovrà inoltre rilasciare una certificazione (Cud).
Infine,
in sede di conguaglio, si applicheranno le aliquote di compartecipazione
all’addizionale regionale all’IRPEF e l’addizionale comunale all’IRPEF,
trattenute a partire dal primo periodo di paga utile successivo.
Regime
contributivo: il committente continuerà ad applicare il contributo del 10%
o 13% (a seconda che il collaboratore abbia o meno altra copertura previdenziale
obbligatoria) e versarlo all’INPS, trattenendo un terzo dell’importo sui
compensi da corrispondere al collaboratore.
Cambia però la base imponibile: la parte di contributo (1/3) rimasto a carico del collaboratore – trattandosi di contributi obbligatori – costituisce onere deducibile per il collaboratore.
Pertanto,
sembrerebbe che il committente debba procedere nel modo seguente:
a)
determina il reddito del collaboratore, con applicazione delle regole
previste dall’art. 48 del TUIR;
b)
applica sul reddito così determinato il contributo previdenziale del 10%
o 13%;
c)
esclude quindi dall’imponibile Irpef, 1/3 di tale contributo, in quanto
onere deducibile per il lavoratore;
d)
applica le ritenute Irpef progressive, tenendo in considerazione le
detrazioni spettanti.
Attività
manuali ed operative: la Circolare n. 207/E del 16/11/2000 evidenzia che,
l’attuale previsione normativa, non prevede più tra i caratteri essenziali
della collaborazione coordinata e continuativa, la natura intrinsecamente
artistica e professionale della prestazione, con la conseguenza che “potranno
rientrare nell’ambito delle collaborazioni anche attività manuali e
operative”. Occorre però
che siano veramente contratti di collaborazione coordinata e continuativa e non
invece rapporti di lavoro dipendente ‘camuffati’.
Non residenti:
per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a soggetti
non residenti, continua ad essere operata una ritenuta a titolo d’imposta
nella misura del 30%.
Indennità
percepite per la cessazione dei rapporti: si rende applicabile una ritenuta
d’acconto del 20%.