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COllaborazioni coordinate e continuative dal 1° GENNAIO 2001

Dal 1° gennaio 2001, le somme ed i valori percepiti a qualsiasi titolo nel periodo d’imposta, in relazione a collaborazioni coordinate e continuative, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del TUIR e non più tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 49 del TUIR.

freccia.gif (68 byte)    Programma per il calcolo dei compensi da rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa: rendiamo disponibile una piccola utilità elaborata dal ns. Studio (a cura di Piergiorgio Ripa), allo scopo di permettere una simulazione del calcolo dei nuovi compensi di collaborazione coordinata e continuativa. Il programma può essere aperto da coloro che dispongono del programma 'Excel'. Può essere altresì utilizzato, facendo il preventivo download del programma gratuito 'MS EXCEL Viewer', all'indirizzo: http://officeupdate.com/italy/downloaddetails/xlviewer.htm, oppure cliccando sopra l'icona seguente:

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Vediamo inoltre brevemente cosa è cambiato sotto il profilo operativo, a far data dallo scorso 1° gennaio 2001:

freccia.gif (68 byte)    Adempimenti del sostituto d’imposta: la ritenuta di acconto andrà applicata con le aliquote IRPEF per scaglioni progressivi di reddito, sull’ammontare complessivo delle somme e valori percepiti nel periodo di paga (in precedenza veniva operata una ritenuta fissa del 20%).

Al collaboratore competeranno le detrazioni previste per il lavoro dipendente e quelle per carichi di famiglia.

Il committente che effettua le ritenute, entro il 28 febbraio dell’anno successivo (o alla data di cessazione del rapporto), effettuerà il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo dei compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti.

Dovrà inoltre rilasciare una certificazione (Cud).

Infine, in sede di conguaglio, si applicheranno le aliquote di compartecipazione all’addizionale regionale all’IRPEF e l’addizionale comunale all’IRPEF, trattenute a partire dal primo periodo di paga utile successivo.

freccia.gif (68 byte)   Regime contributivo: il committente continuerà ad applicare il contributo del 10% o 13% (a seconda che il collaboratore abbia o meno altra copertura previdenziale obbligatoria) e versarlo all’INPS, trattenendo un terzo dell’importo sui compensi da corrispondere al collaboratore.

Cambia però la base imponibile: la parte di contributo (1/3) rimasto a carico del collaboratore – trattandosi di contributi obbligatori – costituisce onere deducibile per il collaboratore.

Pertanto, sembrerebbe che il committente debba procedere nel modo seguente:

a)       determina il reddito del collaboratore, con applicazione delle regole previste dall’art. 48 del TUIR;

b)       applica sul reddito così determinato il contributo previdenziale del 10% o 13%;

c)       esclude quindi dall’imponibile Irpef, 1/3 di tale contributo, in quanto onere deducibile per il lavoratore;

d)       applica le ritenute Irpef progressive, tenendo in considerazione le detrazioni spettanti.

freccia.gif (68 byte)    Attività manuali ed operative: la Circolare n. 207/E del 16/11/2000 evidenzia che, l’attuale previsione normativa, non prevede più tra i caratteri essenziali della collaborazione coordinata e continuativa, la natura intrinsecamente artistica e professionale della prestazione, con la conseguenza che “potranno rientrare nell’ambito delle collaborazioni anche attività manuali e operative”.  Occorre però che siano veramente contratti di collaborazione coordinata e continuativa e non invece rapporti di lavoro dipendente ‘camuffati’.

freccia.gif (68 byte)    Non residenti: per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a soggetti non residenti, continua ad essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%.

freccia.gif (68 byte)    Indennità percepite per la cessazione dei rapporti: si rende applicabile una ritenuta d’acconto del 20%.