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ANTIRICICLAGGIO: DAL 30 APRILE 2008 Nuove REGOLE PER ASSEGNI E CONTANTE
Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da attuazione alla terza direttiva 2005/60/Ce, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Evidenziamo di seguito alcune delle maggiori novità applicative che entreranno in vigore a partire dal giorno 30 aprile 2008.
A) NUOVI LIMITI PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE
L’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 dispone: “E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro”.
Il nuovo limite di euro 5.000 sostituisce – dal 30 aprile 2008 - il precedente limite di euro 12.500.
Dal 30 aprile 2008, i mezzi di pagamento in questione (denaro contante e titoli al portatore) potranno essere trasferiti senza vincoli solo se, di importo inferiore a 5.000 euro.
Il comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone: “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Analoga la previsione del successivo comma 7, per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari.
Come noto la clausola ‘non trasferibile’ impedisce la girata dell’assegno e lo rende titolo nominativo, consentendo l’incasso dello stesso al solo beneficiario.
Un’operazione unitaria di importo superiore a 5.000 euro non potrà essere artificiosamente frazionata in tante di importo inferiore: anche in questi casi resta impedito l’uso del contante e degli assegni trasferibili.
B) DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ‘OPERAZIONE FRAZIONATA’
Altra novità della nuova normativa è il concetto di operazione frazionata.
Viene definita operazione frazionata (art. 1, lett. m):
“un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Pertanto, la definizione di operazione frazionata ha un contenuto innovativo rispetto al sistema previgente: viene stabilito in sette giorni l’arco temporale per eseguire le cd. ‘operazioni frazionate’.
Ad esempio, una fattura di euro 12.000, del 30 giugno 2008, con modalità di pagamento per contanti: se il pagamento avviene per euro 4.000 al 10 luglio 2008, per euro 4.000 al 20 luglio 2008 e per euro 4.000 al 31 luglio 2008, l’operazione non si intende frazionata ed è quindi regolare per la nuova normativa.
Al contrario, una fattura di importo pari ad euro 6.000, del 30 giugno 2008, con modalità di pagamento per contanti: se il pagamento avviene per euro 3.000 al 10 luglio 2008 e per euro 3.000 al 15 luglio 2008, è da considerare operazione ‘frazionata’ e quindi non regolare.
Resta fermo comunque che può considerarsi ‘operazione frazionata’, quando sussistono elementi per ritenerla tale.
C) NUOVI MODULI DI ASSEGNI
Il comma 4, dell’art. 49 citato, prevede:
“I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni in forma libera”.
Il successivo comma 10, completa la previsione che scoraggia il ricorso ad assegni liberi disponendo:
“Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante”.
L’ulteriore disincentivo è contenuto nel successivo comma 11, il quale prevede la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di chiedere a banche e Poste i dati identificativi dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
Si sottolinea la previsione che ciascun girante sarà identificato univocamente, dall’obbligo previsto di inserimento del codice fiscale, a pena di nullità dell’operazione di girata: non sarà normativamente più possibile la cd. ‘girata in bianco’.
Gli assegni emessi all’ordine del traente (ad esempio con la formula ‘mio proprio’, ‘m.p.’ ‘a me medesimo’, ‘m.m.’, potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste (non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare “al portatore”).
D) LIBRETTI DI DEPOSITO
I libretti di deposito o postali al portatore, non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000 euro.
Gli eventuali libretti con un saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti al 30 aprile 2008, devono essere estinti, a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l’importo sopra menzionato, entro il 30 giugno 2009.
L’articolo 50 del D.Lgs. citato dispone: “L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata”.
E) SANZIONI
L’utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito. La sanzione è applicabile sia al soggetto che ha effettuato il trasferimento, che al soggetto che ha ricevuto la somma in contanti.
Va ricordato tra l’altro, che i destinatari del decreto – per esempio i professionisti e le banche – che “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni” ed attività, hanno notizia di infrazioni, alle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 dell’articolo 49, nonché a quelle di cui all’art. 50 (conti anonimi, con intestazioni fittizie o all’estero), ne devono riferire entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle finanze per la contestazione relativa: la violazione dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto, ovvero del conto.
E’ prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40%, ovvero tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto o del conto, a seconda che la violazione riguardi l’apertura o l’intestazione fittizia ovvero l’utilizzo in qualunque forma di analoghi titoli aperti all’estero.
F) OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI
La nuova normativa introduce una serie di obblighi a carico di ben individuati ‘professionisti’.
I professionisti interessati dalla nuova normativa sono individuati all’articolo 12 e 13 del D.Lgs. n. 231/2007, nei seguenti soggetti (relativamente allo svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria):
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- revisori contabili e società di revisione;
- consulenti del lavoro;
- notai ed avvocati (per l'attività di consulenza in relazione a transazioni economiche, transazioni finanziarie, al compimento di attività manageriali ed al compimento in nome e per conto del cliente di operazioni di natura finanziaria o immobiliare);
- prestatori di servizi relativi a società e trust, non ricompresi nei punti precedenti;
- ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti, altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.
I nuovi adempimenti posti a carico dei professionisti dal D.Lgs. n. 231/2007 risultano i seguenti:
1) – Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 5.000.
I professionisti devono segnalare le infrazioni al divieto, di cui sono a conoscenza, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.
L'omessa segnalazione è punita, con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione.
2) - Adeguata verifica della clientela. Registrazione delle prestazioni professionali nell'Archivio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 231/2007, consistono nelle seguenti attività:
a) - identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) - identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
c) - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
d) - svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.
I predetti obblighi vanno adempiuti:
- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Gli articoli 36 e 38 del Decreto citato regolamenta gli obblighi di registrazione e le relative modalità di istituzione dell’archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.
Gli obblighi di registrazione vanno adempiuti entro 30 giorni dal “compimento dell’operazione, ovvero dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale” (articolo 36, comma 3).
L'art. 57 del D.Lgs, n. 213/2007 punisce poi l’omessa istituzione dell'archivio con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
3) Segnalazione di operazioni sospette alla UIF
Ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007, i professionisti devono inviare alla U.I.F. (‘Unità di Informazione Finanziaria’ ossia “la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competente le informazioni che riguardano l’ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”), ovvero agli ordini professionali, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione pecuniaria che va dall'1 al 40% del valore dell'operazione.
Il comma 6, dell’articolo 41 dispone che: “le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale (…) e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo”.
Il comma 2 dell’articolo 41 dispone che: “Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia” delle operazioni.
In attesa della relativa emanazione riteniamo utile riportare, in calce alla presente, le precedenti istruzioni U.I.C. fornite, in riferimento alle operazioni interessate ed ai nuovi indicatori di anomalia delle operazioni, in riferimento alla previgente normativa, dal Provvedimento 24 febbraio 2006 (cfr.).
4) Formazione
Infine, l’articolo 54 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone che i professionisti “adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni” in materia di antiriciclaggio.
G) I M P O R T A N T E : SUGGERIMENTI OPERATIVI
Alla luce di quanto è stato appena evidenziato emerge come lo scopo della normativa in questione sia quello di evitare il ripetersi o il conformarsi di comportamenti suscettibili di censura da parte dei soggetti interessati.
Per fare questo coinvolge nel progetto una serie di entità operative tra le quali, oltre agli intermediari finanziari, spiccano i professionisti (dottori commercialisti, revisori, consulenti del lavoro, ecc.).
Il loro coinvolgimento è tanto pregnante che necessita una attività pervasiva e persuasiva da parte di costoro nel far capire la nuova procedura.
Va da sé quindi che il comportamento della clientela deve essere il più possibile aderente a questi obblighi, ciò al fine di evitare che i professionisti interessati, pur nel rispetto del mandato fiduciario ricevuto, alla luce delle incombenze loro imposte circa l’effettuazione delle infrazioni rilevate nel trasferimento di contanti e titoli (punto 1), sulla adeguata verifica della clientela (punto 2), nonché sulle segnalazioni delle operazioni sospette (punto 3), si trovino costretti ad intervenire.
Particolare attenzione deve essere posta, in attesa di conoscere la tipologia delle operazioni anomale:
i) sulla corretta tenuta della contabilità;
ii) sui regolamenti delle fatture riguardo agli incassi ed ai pagamenti;
iii) sui finanziamenti soci-società;
iv) sulla distribuzione di utili;
v) nonché su ogni altra operazione che possa presentare margini di anomalia.
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it
e prof. dott. Giuseppe Ripa - giuseppe@studioripa.it)
ultimo aggiornamento del 25 febbraio 2008
UFFICIO
ITALIANO DEI CAMBI - PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.
Istruzioni applicative in materia di
obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni
nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e
contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai,
dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del
lavoro, ragionieri e periti commerciali.
(GU n. 82 del 7-4-2006- Suppl. Ordinario n.86)
(…)
ALLEGATO A
Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione (1)
A.1 - Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai
- Trasferimento a qualsiasi
titolo di beni immobili
- Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
- Qualsiasi altra operazione immobiliare
- Gestione di denaro
- Gestione di strumenti finanziari
- Gestione di altri beni
- Apertura/chiusura di conti bancari
- Apertura/chiusura di libretti di deposito
- Apertura/chiusura di conti di titoli
- Gestione di conti bancari
- Gestione di libretti di deposito
- Gestione di conti di titoli
- Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
- Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
- Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di
società
- Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
- Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
A.2 - Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti e le società di revisione
- Accertamenti, ispezioni e
controlli
- Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori
dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
- Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine,
connessa e conseguente
- Amministrazione e liquidazione di aziende
- Amministrazione e liquidazione di patrimoni
- Amministrazione e liquidazione di singoli beni
- Apertura/chiusura di conti bancari
- Apertura/chiusura di conti di titoli
- Apertura/chiusura di libretti di deposito
- Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
- Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
- Assistenza in procedure concorsuali
- Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
- Assistenza per richiesta finanziamenti
- Assistenza societaria continuativa e generica
- Assistenza tributaria
- Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione
dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
- Certificazione di investimenti ambientali
- Consulenza aziendale
- Consulenza connessa a procedure contenziose
- Consulenza contrattuale
- Consulenza economico-finanziaria
- Consulenza in tema di controllo aziendale
- Consulenza in materia contributiva
- Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e
similari
- Consulenza tributaria
- Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
- Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
- Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
- Custodia e conservazione di aziende
- Custodia e conservazione di beni
- Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
- Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e
piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
- Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli
ulteriori adempimenti tributari
- Gestione di conti di titoli
- Gestione di conti bancari
- Gestione di altri beni
- Gestione di denaro
- Gestione di libretti di deposito
- Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
- Gestione di strumenti finanziari
- Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
- Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
- Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati
alle imprese
- Operazioni di finanza straordinaria
- Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del
progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, ex art. 2,
comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, conv. in legge n. 14
maggio 2005 n. 80.
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
- Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di
società
- Organizzazione ed impianto della Contabilità
- Organizzazione Contabile
- Tenuta paghe e contributi
- Piani di contabilità per aziende
- Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
- Qualsiasi altra operazione immobiliare
- Rappresentanza tributaria
- Redazione di bilanci
- Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di
sostenibilità
delle imprese e degli enti pubblici e privati
- Regolamenti e liquidazioni di avarie
- Relazioni di stima di cui al codice civile
- Revisione contabile
- Rilascio di visti di conformità per studi di settore
- Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
- Riordino della contabilità
- Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti
quotati
- Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
- Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
- Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
- Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti
- Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni
- Valutazione di singoli beni e diritti
- Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili
- Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci,
di conti, di
scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese
- Altro
Note:
(1) L’elenco delle prestazioni tiene conto, oltre che delle
indicazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche dei
regolamenti che disciplinano l’attività e le tariffe professionali dei soggetti
destinatari del provvedimento.
ALLEGATO C
INDICATORI DI ANOMALIA
Al fine di agevolare l’attività
di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto
delle operazioni oggetto dell’incarico professionale si forniscono di seguito
alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è
esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di
svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la
comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in
sub-indici che costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore a cui si
riferiscono.
Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia
soggettivi che oggettivi dell’operazione, in presenza dei quali, sulla base di
tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla
natura dell’operazione.
La casistica deve essere intesa come strumento operativo da utilizzare per le
verifiche, tenendo presente che l’assenza dei profili di anomalia suggeriti nel
presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione
sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte
IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.
Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto
nel quale l’operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni
disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con
accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più
indicatori.
Costituiscono indicatori della natura sospetta dell’operazione:
1. Indicatori di anomalia connessi al
comportamento del cliente:
1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire
le informazioni occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni professionali, a
dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di
altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a
fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita
nello svolgimento della prestazione professionale.
Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero
del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.
1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da
manifestare l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se
riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.
Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.
Il cliente fornisce informazioni palesemente false.
1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo
senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata
per questo comportamento.
1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della
prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme
di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte
del professionista.
Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con
bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.
1.5 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili
giustificazioni.
1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i
clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere
personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale
conferimento.
2. Indicatori di anomalia connessi al
profilo economico-patrimoniale del cliente:
2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo
svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o
non giustificate rispetto all’esercizio normale della loro professione o
attività.
2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l’attività
svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.
2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di
partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo
economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.
2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto,
acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di
elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.
3. Indicatori di anomalia relativi alla
dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle
prestazioni:
3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono
controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o
caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto
bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)
come non cooperativi, e che non siano giustificate dall’attività economica del
cliente o da altre circostanze.
Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su
immobili, effettuati nei predetti paesi.
Operazioni di conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale –
soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società
dislocate nei predetti paesi esteri.
Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.
Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti
paesi.
Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o
su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni
o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di
dissimulazione.
3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni
di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate
in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi
privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal
GAFI come non cooperativi.
3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da
titoli o certificati, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche
estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o
erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o
caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto
bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate
ragioni giustificatrici.
4. Indicatori di anomalia relativi a
tutte le categorie di operazioni:
4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in
contanti.
4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l’impiego di denaro
contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed
in considerazione della natura dell’operazione, non giustificate dall’attività
svolta o da altre circostanze.
4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente
diversi da quelli di mercato.
4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle
operazioni non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.
4.5 L’operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate
dal cliente.
Il cliente richiede una consulenza per l'organizzazione di operazioni di finanza
strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività
commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.
5. Indicatori di anomalia relativi ad
operazioni immobiliari:
5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili
effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo
economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento
con lo Stato.
5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di
terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi
ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.
5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di
denaro in contanti.
6. Indicatori di anomalia relativi alla
costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:
6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura
societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di
ostacolo all’identificazione della effettiva titolarità e della provenienza
delle disponibilità finanziarie coinvolte.
Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una
normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in
linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate
ragioni giustificatrici.
Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate,
anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione
all’estero di una o più società.
Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare
controllo o influenza significativa sull’attività della società.
6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali
figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili
giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.
6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più
di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali
società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle
seguenti circostanze:
- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,
- si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi
diversi,
- concorrano altri fattori che rendano sospetta l’operazione.
6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e
cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura
dell’attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.
6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società
prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.
6.7 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto
sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra
essere l’esercizio normale delle attività condotte dal cliente.
6.8 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con
modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico
o con le finalità della società o dell’ente conferitario.
6.9 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di
incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle
necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l’attività
decisionale dalla titolarità delle cariche (ad esempio, impiegati senza
specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di
studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio
conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti
come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo
fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).
7. Indicatori di anomalia relativi ad
operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:
7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili
aventi l’evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o
provenienza (ad esempio: attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione
di poste o cespiti).
7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al
pubblico risparmio (sollecitazione all’investimento, mediante offerte pubbliche
di vendita di prodotti finanziari;
sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di
scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino
chiaramente volte all’elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di
attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o
di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.
7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di
valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono
incoere