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 Versamento Seconda Rata Di Acconto: Irpef - Irpeg - Irap

Venerdì 30 Novembre 2001 scade il termine di versamento della seconda (o unica) rata di Acconto per Irpef, Irpeg ed Irap, dovuti da persone fisiche, società di persone e società di capitali per il 2001.

Per il 2001, la misura dell’acconto Irpef è del 95%, mentre l’acconto Irpeg è fissato nel 93,5%.

L’acconto Irap è del 93,5% per i soggetti Irpeg, mentre è del 95% per società di persone e persone fisiche.

L’importo da versare è pari all’acconto determinato utilizzando le suddette aliquote stabilite per l’anno 2001, al netto della (eventuale) prima rata di acconto già pagata in sede di dichiarazione dei redditi.

L’acconto per IRPEF delle persone fisiche non è dovuto se il rigo RN29 (Differenza) del Mod. Unico 2001 – Persone fisiche, evidenzia un importo pari od inferiore a Lit. 100.000.

L’acconto IRPEG dovuto dalle società di capitali, va versato solo se, al rigo RN21 del Mod. Unico 2001 – Società di capitali, risulti un importo superiore a Lit. 40.000.

L’acconto IRAP non è dovuto se l’importo complessivo che scaturisce dalla dichiarazione è inferiore a Lit. 100.000. Per il calcolo dell’acconto IRAP, va preso in cosiderazione il rigo IQ91 (Imposta dovuta) del quadro IQ della dichiarazione 2000.

Ai fini Irpef, Irpeg ed Irap è possibile effettuare un versamento ridotto, nel caso di previsione di redditi 2001, effettivamente inferiori a quelli del precedente anno 2000. 

In tale ipotesi occorre fare attenzione a che la stima tenga conto di tutti i redditi presunti (oltre che di detrazioni, oneri deducibili, riduzioni di aliquota e ritenute) del 2001. Si invita inoltre a voler predisporre idonea Situazione Contabile, allo scopo di procedere concordemente allo scrivente Studio, alla valutazione in ordine all’opportunità di effettuare degli Acconti di imposta ridotti

Ciò potrà avvenire anche in relazione alla valutazione di eventuale esistenza di reddito detassato, per investimenti realizzati o da realizzare nel corrente anno 2001, in relazione alla cd. ‘Tremonti-bis’ (cfr. più oltre la sintesi relativa).

Per gli eventuali versamenti insufficienti, si applica:

a)       la sanzione amministrativa 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (art. 13, D.Lgs. n. 471/97);

b)       l’interesse del 3,5% annuo (di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 602/73).

Si segnala peraltro, la possibilità di Ravvedimento, con riduzione delle sanzioni nelle seguenti misure:

a)       tardivo versamento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta al 3,75% (1/8 del minimo del 30%);

b)       tardivo versamento oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2000: sanzione ridotta al 6% (1/5 del minimo del 30%).

Per il ravvedimento, sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale (3,5% annuo).

Per la determinazione degli acconti IRPEF ed IRPEG, possono essere utilizzate le Tabelle seguenti:

 

Unico 2001 – Persone fisiche

IRPEF (Quadro RN)

1° rata - entro term. Unico 2001

entro 30/11/2001

se rigo RN29 è superiore a L. 527.000

Rigo RN29 x 95% x 40%

Rigo RN29 x 95% meno prima rata

se RN29 è da L. 101.000 a L. 527.000

non si versa la prima rata

rigo RN29 x 95%

se RN21 è fino a L. 100.000 o negativo

non si versa acconto

non si versa acconto

 

Unico 2001 – Società di capitali ed Enti commerciali

IRPEG (Quadro RN)

1° rata - entro term. Unico 2001

2° rata - entro l'11° mese eser.

se rigo RN21 è superiore a L. 536.000

Rigo RN21 x 93,5% x 40%

Rigo RN21 x 93,5% meno prima rata

se RN21 è da L. 41.000 a L. 536.000

non si versa la prima rata

rigo RN21 x 93,5%

se RN21 è fino a L. 40.000 o negativo

non si versa acconto

non si versa acconto

 

Unico 2001 – Enti non commerciali

IRPEG (Quadro RN)

1° rata - entro term. Unico 2001

2° rata - entro l'11° mese eser.

se rigo RN28 è superiore a L. 536.000

Rigo RN21 x 93,5% x 40%

Rigo RN21 x 93,5% meno prima rata

se RN28 è da L. 41.000 a L. 536.000

non si versa la prima rata

rigo RN21 x 93,5%

se RN28 è fino a L. 40.000 o negativo

non si versa acconto

non si versa acconto

Il versamento degli acconti si effettua sul Mod. F24

I contribuenti possono compensare, su Mod. F24, i crediti Irpef (o Irpeg), Irap ed Iva vantati. 

Le somme relative agli acconti di Novembre, non sono rateizzabili

I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono:

freccia.gif (68 byte)       4034 – IRPEF Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2001);

freccia.gif (68 byte)       2113 – IRPEG Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2001);

freccia.gif (68 byte)       3813 – IRAP Acconto – secondo acconto (Periodo di riferimento: 2001);

Nella determinazione dell’acconto non si deve tener conto del beneficio apportato nella determinazione delle imposte 2000, dalla cd. ‘Legge Visco’.

(Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)