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SOPPRESSIONE IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI

Gli articoli da 13 a 17 della cd. ‘Legge dei 100 giorni’, prevedono la totale soppressione a far data dal 25 ottobre 2001 dell’imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, per i beni caduti in successione l’imposta non è più dovuta in alcun caso, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto ed i beneficiari. 

Per i beni immobili ricompresi nell’attivo ereditario vanno corrisposte le sole imposte ipotecarie e catastali.

L’imposta è abolita anche per donazioni ed altre liberalità a favore del coniuge, parenti in linea retta e parenti fino al quarto grado, nonché in tutti i casi in cui il valore della quota non superi Lit. 350.000.000.

Negli altri casi il donante deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedenti Lit. 350 milioni, l’imposta di registro stabilita per le diverse tipologie di beni per le operazioni a titolo oneroso.

La dichiarazione di successione va presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili e diritti immobiliari: ulteriore semplificazione prevista è data dal fatto che l’erede è eonerato, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, a presentare la dichiarazione ai fini ICI.

Se l’azienda viene trasferita per successione o per donazione, con prosecuzione dell’attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

(Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)