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SCUDO FISCALE: RIENTRO O EMERSIONE DI ATTIVITà DETENUTE ALL'ESTERO
Gli articoli da 11 a 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001, hanno introdotto uno
speciale regime di favore per l’emersione delle attività illegalmente detenute all’estero da contribuenti residenti in Italia; in particolare, per le attività
detenute in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale.
La disciplina consente, in particolare, al contribuente di far emergere
disponibilità irregolarmente costituite e/o detenute all’estero,
regolarizzando la propria posizione, sotto il profilo fiscale e contributivo,
con il pagamento - in contanti o mediante sottoscrizione di titoli di Stato ad
hoc - di una somma pari
al 2,5 per cento del valore dell’attività
oggetto di emersione; e ciò sulla base di una apposita
dichiarazione riservata, da presentare in
banca o altro intermediario autorizzato
tra il 1° novembre 2001 ed il 15 maggio 2002 (termine così prorogato,
dall'articolo 1, comma1, del D.L. n. 12 del 22 febbraio 2002, rispetto
all'iniziale scadenza del 28 febbraio 2002).
L’emersione delle attività detenute all’estero può avvenire
attraverso due modalità
alternative, a seconda che il contribuente intenda, come accennato, “rimpatriare” i capitali detenuti all’estero ovvero più semplicemente “regolarizzarne” la detenzione all’estero.
In entrambe le fattispecie di emersione, particolare rilievo assume la
funzione degli intermediari finanziari, ai quali viene affidata la gestione
delle procedure di rimpatrio o regolarizzazione: in particolare, la ricezione
delle dichiarazioni di emersione da parte dei contribuenti interessati e
l’assolvimento dei successivi obblighi di versamento delle somme dovute e di
comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Il vantaggio per i
contribuenti che se ne avvalgono consiste
nell’escludere, con riferimento alle attività “emerse”, per i periodi di imposta
per i quali sono ancora pendenti i termini di accertamento, gli
effetti, anche sanzionatori, di eventuali evasioni fiscali o previdenziali.
Nella relazione al disegno di legge di conversione si precisa, in
particolare, che “coloro che presentano la dichiarazione riservata, quindi,
facendo emergere disponibilità possedute all’estero, senza, peraltro, dover
rendere palese se tale reddito sia stato tassato o sia sfuggito a tassazione né
l’anno in cui si è formato, si costituiscono uno scudo contro gli eventuali futuri
accertamenti fiscali e previdenziali relativi a
periodi precedenti la dichiarazione con riferimento agli imponibili
rappresentati dalle somme o dalle altre attività finanziarie rimpatriate e
limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione stessa”.
L’emersione
tramite rimpatrio attribuisce, inoltre, l’ulteriore vantaggio di garantire la riservatezza
dei dati contenuti nella dichiarazione di emersione, nel senso che
tali dati non saranno resi noti all’Amministrazione finanziaria.
In particolare, gli intermediari sono tenuti a comunicare
all’Amministrazione finanziaria solo l’ammontare complessivo delle attività
rimpatriate e delle somme versate senza indicazione dei nominativi dei soggetti
che hanno presentato la dichiarazione riservata.
In sostanza gli intermediari non devono comunicare all’amministrazione
finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le
dichiarazioni riservate.
Analogo profilo di anonimato
non è, ovviamente, previsto per le attività delle quali il contribuente intende
regolarizzare la detenzione all’estero, in
considerazione della necessità dell’Amministrazione finanziaria di monitorare
i redditi di fonte estera che tali attività continueranno eventualmente a
produrre in futuro.
La disciplina in esame non prevede alcuna possibilità di sanare la
detenzione di capitali esteri riconducibili a condotte criminose che esulano
dall’ambito tributario e previdenziale; condotte per le quali, quindi, restano
fermi gli ordinari strumenti di repressione dell’ordinamento, tra cui quelli
finalizzati alla repressione del riciclaggio.
Il provvedimento di proroga (art. 1, del D.L. n. 12/2002 citato) ha inoltre stabilito che, se al 15 maggio 2002, il "rimpatrio" o la "regolarizzazione" non sono stati possibili, per cause oggettive, indipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti dello "scudo fiscale" si producono se:
a) la dichiarazione è presentata entro il 15 maggio 2002, con l'indicazione delle cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione vengono effettuati entro il 30 giugno 2002 (prorogato al 1° luglio 2002) e la dichiarazione riservata è conseguentemente integrata.
Con riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione
riservata si fa presente che il
nuovo modello (in
formato '.pdf') - disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, e reso disponibile anche alla
Sezione 'Modulistica' del sito, con
le relative Istruzioni
- è stato predisposto in conformità alle modifiche introdotte dalla legge
di conversione n. 409/2001 e deve essere utilizzato dal 25 novembre 2001, in
sostituzione del precedente modello.
In ogni caso i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione
riservata ad un intermediario abilitato e per la quale risultano essere
completati entro il 24 novembre 2001 tutti gli adempimenti a loro carico secondo
le disposizioni in vigore a tale data non sono tenuti a ripresentare la
dichiarazione riservata utilizzando il nuovo modello né sono tenuti ad
integrare con la suddetta attestazione quella già presentata.
Tuttavia qualora alla data del 25 novembre – giorno successivo a quello
di pubblicazione della legge – il soggetto interessato, pur avendo presentato
la dichiarazione riservata, non abbia ottenuto dall’intermediario prescelto il
rilascio della copia della dichiarazione stessa, è tenuto a ripresentare la
dichiarazione compilando il modello da ultimo approvato.
(a cura di Alessandro Felicioni - alessandro@studioripa.it
e Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)