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Il
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, (G.U. 13 giugno
2001, n. 135), prevede l’aumento da Lit. 360 milioni a Lit. 600 milioni,
della soglia di volume d’affari e ricavi rilevanti per le imprese aventi ad
oggetto la prestazione di servizi, per optare per il regime di contabilità
semplificata e per la liquidazione IVA trimestrale. Il decreto è in
vigore dal 28 giugno 2001.
Rimane
immutata ad 1 miliardo di lire annuo, la soglia per le imprese che hanno
per oggetto attività di commercio, produzione o comunque che operano in settori
diversi da quello delle prestazioni di servizi.
Per tutti i soggetti IRPEG resta comunque sempre obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria e l’applicazione del regime ordinario di calcolo del reddito.