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REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO: INNALZATI I LIMITI

Il Decreto Legislativo 27 aprile 2001, n. 203, ha innalzato i limiti di importo che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata, nonché i limiti per la nomina del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore a Lit. 200.000.000.

La nuova formulazione dell’articolo 2435-bis, codice civile, risulta la seguente:

“Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1)       totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;

2)       ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;

3)       dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità”.

Il medesimo Decreto modifica altresì l’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991, relativo ai casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Il nuovo testo normativo risulta il seguente:

“Non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a)       12.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b)       25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c)       250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio”.