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INFORMATIVA TESTO UNICO SICUREZZA

 

 

In attuazione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, secondo il disposto di cui all’art. 18 comma 1,  entro il 16 maggio 2009 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare all’INAIL la comunicazione del nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls).

 

Il D.Lgs. 81/2008 rafforza ed amplia i poteri dei rappresentanti per la sicurezza per i lavoratori attribuendo a questa figura importanti compiti in materia di valutazione  e prevenzione dei rischi  sui luoghi di lavoro prevedendo appositi corsi di formazione.

La comunicazione all’INAIL dovrà essere effettuata annualmente per via  telematica con una procedura informatica presente sul sito Inail e per il cui accesso occorre una specifica password.

 

Lo Studio, essendo già depositario di un codice di accesso INAIL può effettuare tale comunicazione.

 

Si chiede,  pertanto alla clientela, al fine di adempiere a questo nuovo obbligo , previa consultazione  con il proprio “ consulente della sicurezza” di:

 

§   Per le ditte presso le quali è stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza entro il 31/12/2008: fornire il documento di nomina del rappresentante della sicurezza dei lavoratori attestante oltre ai dati anagrafici anche la data di decorrenza della nomina;

 

§   Per le ditte dove non è stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che occupano  fino a 15 dipendenti:

 

a)   per le sole aziende artigiane , che applicano un  C.C.N.L. del settore artigiano o che aderiscono ad una delle  quattro confederazioni artigiane (Confartigianato- C.N.A.-Casa-Claai),:  comunicare all’EBAM (Ente Bilaterale Artigianato Marche)  l’intento di aderire al responsabile territoriale tramite i modd. Sic.01 e allegato E (entrambi scaricabili dal sito EBAM) , ed  effettuare un versamento di 9, 00 € per ogni lavoratore in forza alla data del 31 gennaio di ogni anno; tale adesione esonera l’azienda dalla comunicazione annuale al’INAIL.

 

b)   Per le aziende di settori diversi dall’artigianato ( commercio, vari servizi del terziario, turismo, studi professionali, cooperative ecc.):  allo stato attuale sarebbero possibili le seguenti due opzioni:

 

-   pagare un contributo, a carico azienda,  pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore in forza,  al Fondo di Sostegno istituito presso l’INAIL;  si precisa però che per tale adempimento le disposizioni dovranno essere dettate da un decreto ministeriale (DM) ancora non emanato e che nel periodo transitorio sarebbe consigliabile una semplice comunicazione all’associazione di categoria ( es. Concommercio, Federfarma, Sna, Confprofessioni ecc.)  che attesti che “nella propria azienda i lavoratori  non hanno nominato un Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza  e pertanto dispongono la prevista figura esterna del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza”; anche in questo caso la mancata nomina esonera dalla comunicazione all’INAIL;

 

-   previa adesione ad una delle Associazioni di categoria di cui al punto a) stessi adempimenti  elencati nel medesimo punto.

Per le ditte che occupano più di 15 dipendenti ( di tutti i settori)  e che non hanno ancora nominato il rappresentante della sicurezza dei lavoratori: contattare con la massima urgenza un consulente della sicurezza per avere immediate istruzioni.

 

Per le ditte che occupano meno  di 15 dipendenti ( di tutti i settori) e che intendono nominare  il rappresentante della sicurezza dei lavoratori: contattare con la massima urgenza un consulente della sicurezza per avere immediate istruzioni .

 

Si sottolinea che la mancata comunicazione è sanzionata con una sanzione amministrativa di €.500, 00.

 

Si ricorda, inoltre, che il 16 maggio 2009 scade anche al possibilità di dare data certa al documento di  valutazione dei rischi o all’autocertificazione sostitutiva.

A tal proposito si ribadisce la necessità che ogni Azienda si avvalga di un consulente della sicurezza per adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.L.81/08. Si comunica che per le sole aziende che occupano meno di 10 (dieci) addetti (per addetto deve intendersi qualsiasi persona che lavori presso l’azienda comprese le figure particolari dei soci , dei collaboratori, degli associati in partecipazione, ecc.) entro il 16 maggio 2009, in attesa della consultazione con il consulente della sicurezza,  è possibile predisporre ,  un’autocertificazione da timbrare alle Poste (per la data certa)  sulla quale apporre un francobollo di € 0,60.

 

Per quanto sopra specificato, si ritiene opportuno, alla luce della revisione del sistema sanzionatorio che ha previsto con il D.Lgs. 81/2008 un aggravio delle pene e delle ammende nonché l’introduzione di nuove sanzioni, allegare a titolo esemplificativo e non esaustivo un riepilogo delle principali sanzioni previste dalla nuova normativa:

 

OBBLIGO

SANZIONE PENALE

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Mancata effettuazione della valutazione dei rischi

4-8 mesi

5.000-15.000 €

 

Mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi o documento non conforme *

 

3.000-9.000 €

Mancata definizione del programma  delle misure ritenute opportune  per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza

 

3.000-9.000 €

Mancata predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

2-4 mesi

800-2.000 €

Mancata consegna dei tesserini di riconoscimento

 

2.500-10.000 €

Mancata nomina del R.S.P.P. *

4-8 mesi

5.000-15.000 €

Mancato coinvolgimento del R.L.S.

2-4 mesi

800-2.000 €

Mancata comunicazione annuale INAIL del nominativo del R.L.S.

 

500 €

Mancata informazione e formazione del R.L.S.

3-6 mesi

2.000-10.000 €

Mancata designazione degli addetti alle misure di pronto soccorso, prevenzione incendi e gestione delle emergenze

2-4 mesi

800-2.000 €

Mancata nomina del Medico competente

3-6 mesi

3.000-10.000

Mancata vigilanza sull’operato del Medico competente

2-4 mesi

800-2.000 €

Mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori finalizzata all’ottenimento dell’idoneità alla mansione

 

1.500-4.500 €

Mancata informazione dei lavoratori *

2-4 mesi

800-2.000 €

Mancata fornitura ai lavoratori dei necessari D.P.I.

3-6 mesi

2.000-5.000 €

Mancata convocazione della riunione periodica

3-6 mesi

2.000-5.000 €

Mancata definizione di una procedura per la gestione delle emergenze *

3-6 mesi

2.000-5.000 €

Mancata formazione ed addestramento dei lavoratori *

4-8 mesi

2.000-4.000 €

Mancata comunicazione annuale INAIL andamento infortuni

 

1.000-7.500 €

 

 

Considerato che le violazioni segnalate da un asterisco espongono anche alla sospensione dell’attività imprenditoriale si  ribadisce alla clientela l’opportunità  di verificare con il proprio “consulente della sicurezza”  l’attivazione di tutti gli adempimenti sopra richiamati ricordando che  l’inesistenza di procedimenti giurisdizionali e/o amministrativi  sulla sicurezza è anche il presupposto dell’autocertificazione già presentata alla D.P.L(scadente il 30 aprile 2009) utile alla fruizione dei benefici contributivi e fiscali.

 

 

 

pubblicato il 12/5/2009

 

(a cura dello Staff Paghe dello Studio - lavoro@studioripa.it)