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La presentazione della dichiarazione IVA periodica, relativa al trimestre (per i contribuenti trimestrali) o al terzo mese del trimestre relativamente ai contribuenti mensili), permetteva di richiedere il rimborso infrannuale del credito IVA maturato nel trimestre stesso.
Pertanto, fino all’abolizione disposta dal D.P.R. n. 435/2001, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione periodica IVA, potevano procedere con la stessa a richiedere il rimborso infrannuale:
a) entro il 30 aprile per il primo trimestre;
b) entro il 31 luglio per il secondo trimestre;
c) entro il 31 ottobre per il terzo trimestre.
Dal 1° gennaio 2002, i contribuenti che, in possesso dei requisiti previsti, intendono richiedere il rimborso dell’IVA trimestrale a credito, hanno l’obbligo di presentare all’Ufficio competente (Ufficio IVA o, se istituito, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate), sempre entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l’apposita istanza prevista dal D.M. 23 luglio 1975, come modificato dal D.M. 15 febbraio 1979.
Requisiti del Rimborso Trimestrale
La facoltà di presentare l'istanza di rimborso infrannuale IVA, relativamente a ciascun trimestre di riferimento, spetta ai seguenti soggetti per i quali ricorrono le ipotesi previste dall’art. 30, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72:
A) Operazioni soggette ad IVA con aliquota inferiore a quella degli acquisti ed importazioni (art. 30, 3° comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972): il rimborso compete nell'ipotesi che si abbia un'aliquota media su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, superiore a quella mediamente applicata su tutte le operazioni soggette ad IVA effettuate, maggiorata del 10%. Nel calcolo delle medie da mettere a confronto:
a) non si tiene conto degli acquisti e delle cessioni di beni ammortizzabili;
b) le percentuali vanno determinate con due decimali;
c) la percentuale media delle vendite va maggiorata del 10%;
d) nel determinare l'aliquota media delle vendite vanno comprese tutte le operazioni soggette ad IVA, con esclusione di quelle non imponibili (articolo 8, 8-bis e 9, del D.P.R. n. 633/1972, etc.; Risoluzione Ministeriale n. 17/E del 19 marzo 1998).
B) Operazioni non imponibili per più del 25% del totale delle operazioni effettuate (art. 30, 3° comma, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972): il rimborso può essere richiesto dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
A tal fine, concorrono a determinare la suddetta percentuale le seguenti operazioni non imponibili:
a) tutte le cessioni all'esportazione, sia dirette, che indirette, che a seguito di dichiarazione di intento (art. 8);
b) le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis);
c) i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9);
d) le operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (art. 71);
e) le operazioni effettuate nei confronti di determinati organismi internazionali (art. 72).
f) le operazioni intracomunitarie di beni (art. 41 e art. 58, del D.L. n. 331/1993) e prestazioni di servizi intracomunitari (art. 40, commi 4bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993);
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato Cee o al di fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) ed f) del D.L. n. 331/1993);
h) le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.
C) Effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili di importo superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva (art. 52, Legge n. 342/2000, di modifica del 2° comma, dell'art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972): il rimborso può essere richiesto dai soggetti che hanno effettuato nel trimestre acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'IVA. In tale ipotesi è possibile richiedere il rimborso della sola IVA relativa all'acquisto di tali beni ammortizzabili.
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 9 aprile 2002 n. 111, precisa che l'Iva corrisposta sulle fatture di acconto per gli acquisti di beni strumentali, rientra nella fattispecie disciplinata dall'articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 e quindi sia oggetto di rimborso infrannuale.
Istanza di Rimborso ai sensi del D.M. 23 luglio 1975
Come detto, i contribuenti che, in possesso dei requisiti previsti, intendono richiedere il rimborso dell’IVA trimestrale a credito, debbono presentare l’apposita istanza prevista dal D.M. 23 luglio 1975, come modificato dal D.M. 15 febbraio 1979.
La
suddetta istanza
di rimborso va presentata direttamente all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate competente, unitamente alla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla lettera c) del settimo comma, del
predetto articolo 38-bis (se ricorrono le condizioni per l’esonero dalla
prestazione di garanzie): cd. contribuenti ‘solvibili’ e ‘virtuosi’,
esonerati dal D.Lgs. n. 422/1998.
In
alternativa, occorre presentare congiuntamente le garanzie previste dal comma 1,
del predetto art. 38-bis (si tratta delle stesse garanzie richieste nel caso di
rimborso in sede di dichiarazione annuale).
Possono
essere chiesti a rimborso soltanto i crediti maturati nel corso del trimestre,
di importo non inferiore ad €. 2.582,28 (Lit. 5.000.000), con
esclusione pertanto del riporto di crediti derivanti dalle precedenti
liquidazioni.
Le istanze di rimborso vanno prodotte nei termini sopra indicati.
I termini di presentazione scadenti di sabato o di giorno festivo, risultano prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
La Risoluzione Ministeriale n. 571164 del 24 novembre 1988, ha precisato che le richieste presentate in ritardo sono considerate inammissibili, anche se prodotte entro trenta giorni dalla scadenza naturale.
Il D.M. 23 luglio 1975, come modificato dal D.M. 15 febbraio 1979, prevede che l'istanza di rimborso trimestrale deve contenere le seguenti indicazioni:
ditta,
denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica;
residenza
o domicilio;
numero di partita IVA;
numero di codice fiscale;
dichiarazione
di sussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio della facoltà di
richiesta del rimborso infrannuale, con la specificazione dei dati contabili
giustificativi;
ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nel trimestre solare di riferimento, distinto secondo l'aliquota applicabile, e ammontare delle relative imposte, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972;
ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nel trimestre di riferimento, distinto secondo l'aliquota applicabile, e ammontare delle relative imposte, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26, del D.P.R. n. 633 del 1972;
ammontare
dell'eccedenza d'imposta richiesta a rimborso, risultante dalla differenza
tra l'ammontare dell'Iva detraibile sugli acquisti del trimestre di
riferimento, e quello dell'imposta a debito sulle vendite del medesimo
periodo.
Istanza per utilizzo del credito IVA in compensazione
In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA maturato nel periodo infrannuale, può essere utilizzato, in tutto od in parte, ai fini della compensazione sul Mod. F24, con altri tributi e contributi (art. 8, comma 3, della Legge n. 542 del 1999).
Come per il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale, il suddetto credito Iva trimestrale può essere gestito come credito IVA compensabile, al di fuori della contabilità IVA.
Anche in tale ipotesi, il credito massimo utilizzabile in compensazione è pari all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. In altri termini, il rimborso (o la compensazione) può essere ottenuto dalla contabilizzazione del solo credito maturato nel periodo di riferimento (non potendo comprendere nel 'recupero' il credito sorto in periodi precedenti).
Anche a tal fine il contribuente deve presentare all’ufficio competente (Ufficio IVA o, se istituito, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate) una dichiarazione contenente i dati richiesti per l’istanza di cui al D.M. 23 luglio 1975.
Anche se non ancora ‘ufficializzato’, dovrebbe restare confermato che la compensazione continui ad avvenire a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento e, quindi, già con effetto dai versamenti di tributi e contributi dovuti per l’ultimo mese del trimestre.
Ad esempio, in caso di
credito relativo al primo trimestre 2002, il predetto credito può essere
utilizzato in compensazione a partire dal 1° aprile 2002, anche se l’istanza
di cui al D.M. 23 luglio 1975, viene presentata entro il 30 aprile 2002.
Un fac-simile del modello di istanza di rimborso, da presentare sia per il caso di richiesta di rimborso del credito Iva vantato che per il caso di utilizzo dello stesso in compensazione, è disponibile nella sezione Modulistica e prelevabile dal sito, in formato 'Acrobat Reader' (con estensione .pdf).
Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6(E del 2002, l'istanza di rimborso ha forma libera.
I Codici Tributo da indicare sul Modello F24, per indicare il credito che si utilizza in compensazione, sono rispettivamente i seguenti:
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Codici tributo |
Descrizione Codici tributo |
| 6036 | CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 1° TRIMESTRE |
| 6037 | CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 2° TRIMESTRE |
| 6038 | CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 3° TRIMESTRE |
| 6099 | VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE |
L'anno di riferimento da indicare sul Modello F24, è quello in riferimento al quale si è maturato il diritto relativo.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei tributi rimborsabili (o compensabili) è fissato in €. 516.456,90 (Lit. 1 miliardo) per ciascun anno solare.
(di Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)