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CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI - anno 2003

La Circolare INPS n. 34, dell'11 febbraio 2003 stabilisce le misure dei contributi I.V.S. dovuti dagli artigiani e dai commercianti per il corrente anno 2003.

 

Minimale e Contributi Fissi IVS relativi

Per l’anno 2003, il reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS è pari ad Euro 12.590,00.

Sul minimale risultano dovuti i contributi fissi (sui modelli F24 prestampati all’uopo recapitati direttamente dall’INPS), secondo le percentuali e le misure evidenziate nella Tabella seguente:

 

 CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DEL REDDITO

fino a un reddito di € 12.590,00

 

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

 

Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori di età non superiore a 21 anni

Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori di età non superiore a 21 anni

ALIQUOTA %

16,80%

13,80%

17,19%

14,19%

CONTRIBUTO MINIMO ANNUO

€. 2.115,12

€. 1.737,42

€. 2.164,22

€. 1.786,52

         

La riduzione contributiva a beneficio dei collaboratori di età non superiore a 21 anni, si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese. In tale ipotesi, i contributi minimi mensili sono pari rispettivamente ad €. 176,26 per gli artigiani (€. 144,79 collaboratori) e ad €. 180,35 per i commercianti (€. 148,88 per i collaboratori).

Come noto, i contributi fissi INPS calcolati sul minimale, risultano dovuti da ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Per i soci di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei  massimali stabiliti.

 

Contributi Percentuali IVS dovuti per l'anno 2003

Per l’anno 2003 il contributo risulta dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2002, per la quota eccedente il minimale di Euro 12.590,00.

Le aliquote contributive per l’anno 2003 risultano le seguenti:

 CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

ANNO 2003

da €. 12.590,00 ad €. 61.598,00

 

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

 

Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori

di età non superiore a 21 anni

Titolari

e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori

di età non superiore a 21 anni

REDDITO

TRA €. 12.590,00

ED €. 36.959,00

16,80%

13,80%

17,19%

14,19%

reddito

tra €. 36.959,01

 ed 61.598,00

17,80%

14,80%

18,19%

15,19%

Contributo massimo annuo

€ 10.594,85

€ 8.746,91

€ 10.835.09

€ 8.987,15

 Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

 

Contributi Percentuali IVS dovuti per l'anno 2002

Si ricorda infine che per il precedente anno 2002, i contributi in percentuale (da considerare per il Saldo per l’anno 2002), erano i seguenti:  

 CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

ANNO 2002

da €. 12.312,00 ad €. 60.155,00

 

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

 

Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori

di età non superiore a 21 anni

Titolari

e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori

di età non superiore a 21 anni

REDDITO

TRA €. 12.312,00

ED €. 36.093,00

16,60%

13,60%

16,99%

13,99%

reddito

tra €. 36.093,01

 ed 60.155,00

17,60%

14,60%

17,99%

14,99%

Contributo massimo annuo

€ 10.226,35

€ 8.421,70

€ 10.460.95

€ 8.656,30

 

Massimale di reddito assoggettato a contributo IVS

Per l’anno 2003 il massimale di reddito annuo entro il quale è dovuto il contributo IVS è pari ad Euro 61.598,00.

 

Base Imponibile per il calcolo dei contributi IVS dovuti

I contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, vanno calcolati:

a) sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non soltanto sul reddito che deriva dall'attività che dà titolo  all'iscrizione nella gestione di appartenenza). Occorre fare pertanto riferimento alla totalità dei redditi "di impresa" propriamente detti (capo VI del T.U.I.R. n. 917 del 1986, articoli da 51 a 80) ed a quelli considerati tali dalle disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del TUIR n. 917 del 1986.

b) sono rapportati ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno cui i contributi sono riferiti (per i contributi del 2003, vanno presi in considerazione i redditi 2003, da indicare in dichiarazione dei redditi presentata nel 2004).

Nella determinazione della base imponibile di riferimento, le perdite conseguite nell'anno,  vanno considerate nella loro interezza quale elemento di natura sottrattiva. In ipotesi i contribuenti interessati siano percettori di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e quelli a saldo vanno calcolati sull'importo risultante dalla sottrazione del reddito negativo da quello di segno positivo.

 

Contributo di Maternità

Il contributo per le prestazioni di maternità rimane fissato in Euro 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei modelli F24 recapitati dall'INPS, tale importo risulta ricompreso nell'importo dei contributi fissi (contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito).

 

Agevolazioni contributive:

A) Pensionati con più di 65 anni d'età

Gli artigiani e commercianti già pensionati presso le gestioni INPS, che hanno più di 65 anni d'età, beneficiano della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

B) Soggetti di età inferiore a 32 anni, che si iscrivono per la prima volta

I soggetti di età inferiore a trentadue anni che sono iscritti per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, hanno diritto, per i tre anni successivi all’iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le predette gestioni. 

Tale sgravio è automatico, senza bisogno di alcun adempimento da parte degli aventi diritto.

 

Calendario dei versamenti previdenziali per il 2003

Si ricorda che il calendario, per l’anno 2003, relativo al versamento dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti, è il seguente:

16/5/2003: termine di versamento dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito (1° trimestre 2003);

20/6/2003: termine di versamento dei contributi percentuali dovuti sul reddito eccedente il minimale, a saldo 2001 e quale 1° acconto 2003;

18/8/2003: termine di versamento dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito (2° trimestre 2003);

17/11/2003: termine di versamento dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito (3° trimestre 2003);

30/11/2003: termine di versamento dei contributi percentuali dovuti sul reddito eccedente il minimale, quale 2° acconto 2003;

16/2/2004: termine di versamento dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito (4° trimestre 2003).

 

(a cura di Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)