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La Circolare
INPS n. 70, del 21 marzo 2001 stabilisce le misure dei contributi I.V.S.
dovuti dagli artigiani e dai commercianti per l'anno anno 2001.
Minimale e Contributi Fissi IVS relativi
Per l’anno 2001, il reddito minimo annuo per il calcolo del
contributo IVS è pari a Lit. 23.243.896 (€. 12.004,47).
Sul minimale risultano dovuti i contributi fissi (sui modelli
F24 prestampati all’uopo recapitati direttamente dall’INPS), secondo le
seguenti percentuali:
Artigiani:
- 16,40% per
i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 13,40% per i collaboratori di età non superiore a 21
anni.
Commercianti:
- 16,70% per i titolari di qualunque età e per i
collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 13,70% per i collaboratori di età non superiore a 21
anni.
La riduzione contributiva a beneficio dei
collaboratori di età non superiore a 21 anni, si applica fino a tutto il mese
in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In definitiva la misura dei Contributi Fissi
dovuti per l’anno 2001, risulta la seguente:
Artigiani:
- Lit. 3.811.999 (€.
1.968,74) annue, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età
superiore a 21 anni;
- Lit. 3.114.682
(€. 1.608,60) annue, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Commercianti:
- Lit. 3.881.731
(€. 2.004,75) annue, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di
età superiore a 21 anni;
- Lit. 3.184.414
(€. 1.644,61) annue, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Per i periodi inferiori all’anno solare, i
contributi sono rapportati a mese.
Come noto, i contributi fissi INPS calcolati sul
minimale, risultano dovuti da ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Contributi Percentuali IVS dovuti per l'anno 2001
Per l’anno 2001 il contributo risulta dovuto
sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2000, per la quota
eccedente il minimale di Lit.
23.243.896 (€.
12.004,47).
Le aliquote contributive per l’anno 2001 (cioè
da considerare per gli acconti che si andranno a versare per l’anno 2001),
risultano le seguenti:
Artigiani:
- 16,40% sul reddito compreso tra Lit. 23.243.896 (
€.12.004,47) e Lit. 68.048.000 (€.35.143,85) (13,40% per i
collaboratori di età non superiore a 21 anni);
-17,40% sul reddito compreso tra Lit.
68.048.001 (€.35.143,86) e fino al massimale di Lit.113.413.333 (€.
58.573,10) (14,40% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).
Commercianti:
- 16,70% sul reddito compreso tra Lit. 23.243.896
(€.12.004,47) e Lit. 68.048.000 (€.35.143,85) (13,70% per i
collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- 17,70% sul reddito compreso tra Lit.68.048.001 (€.35.143,86) e fino al massimale di Lit.113.413.333 (€. 58.573,10) (14,70% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).
Contributi Percentuali IVS dovuti per l'anno 2000
Si ricorda infine che per il precedente anno
2000, i contributi in percentuale (da considerare per il Saldo per
l’anno 2000), erano i seguenti:
Artigiani:
- 16,20% sul reddito tra Lit. 22.688.225 e Lit. 66.324.000
(13,20% per collaboratori di età superiore a 21 anni);
- 17,20% sui redditi da Lit. 66.324.001, fino a Lit.
110.540.000 (14,20% per collaboratori di età superiore a 21 anni).
Commercianti:
- 16,59% sul reddito tra Lit. 22.351.889 e Lit.
66.324.000 (13,39% per collaboratori di età superiore a 21 anni);
- 17,59% sui redditi da Lit. 66.324.001, fino a Lit.
110.540.000 (14,39% per collaboratori di età superiore a 21 anni).
Massimale di reddito assoggettato a contributo IVS
Per l’anno 2001 il massimale di reddito annuo entro il
quale è dovuto il contributo IVS è pari a Lit. 113. 413.333 (€.
58.573,10).
Base Imponibile per il calcolo dei contributi IVS dovuti
I contributi IVS dovuti da artigiani e
commercianti, vanno calcolati:
a)
sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non
soltanto sul reddito che deriva dall'attività che dà titolo
all'iscrizione nella gestione di appartenenza). Occorre fare pertanto
riferimento alla totalità dei redditi "di impresa" propriamente detti
(capo VI del T.U.I.R. n. 917 del 1986, articoli da 51 a 80) ed a quelli
considerati tali dalle disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del TUIR n. 917
del 1986.
b) sono rapportati ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno cui i contributi sono riferiti (per i contributi del 2001, vanno presi in considerazione i redditi 2001, da indicare in dichiarazione dei redditi presentata nel 2002).
Nella determinazione della base imponibile di riferimento, le perdite conseguite nell'anno, vanno considerate nella loro interezza quale elemento di natura sottrattiva. In ipotesi i contribuenti interessati siano percettori di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e quelli a saldo vanno calcolati sull'importo risultante dalla sottrazione del reddito negativo da quello di segno positivo.
Contributo di Maternità
Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in Lit. 1.208,33 (€.0,62) mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei modelli F24 recapitati dall'INPS, tale importo risulta ricompreso nell'importo dei contributi fissi (contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito).
Agevolazioni contributive:
A)
Pensionati con più di 65 anni d'età
Gli artigiani e commercianti già pensionati presso le gestioni INPS, che hanno più di 65 anni d'età, beneficiano della riduzione del 50% dei contributi dovuti.
B) Soggetti di età inferiore a 32 anni, che si iscrivono per la prima volta
I soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, hanno diritto, per i tre anni successivi all’iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le predette gestioni. Tale sgravio è automatico, senza bisogno di alcun adempimento da parte degli aventi diritto.
Calendario dei versamenti previdenziali per il 2001
Si ricorda che il calendario, per l’anno
2001, relativo al versamento dei contributi previdenziali dovuti da artigiani
e commercianti, è il seguente:
16/5/2001:
termine di
versamento dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito (1° trimestre
2001);
20/6/2001:
termine di
versamento dei contributi percentuali dovuti sul reddito eccedente il minimale,
a saldo 2000 e quale 1° acconto 2001 (è possibile effettuare il versamento
entro il 20/7/2001, con maggiorazione di interessi dello 0,40%);
16/8/2001:
termine di
versamento dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito (2° trimestre
2001);
16/11/2001:
termine
di versamento dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito (3° trimestre
2001);
30/11/2001:
termine di
versamento dei contributi percentuali dovuti sul reddito eccedente il minimale,
quale 2° acconto 2001;
16/2/2002:
termine di
versamento dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito (4° trimestre
2001).
(a cura di Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)