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Con l’articolo
7, comma 1, della Legge Regionale n. 31/1997, la Regione Marche mette a
disposizione delle PMI (Piccole e Medie Imprese), aiuti per la creazione di
nuovi posti di lavoro. Tale normativa risulta operativamente disciplinata dalla
delibera della Giunta Regionale n. 2330/2000.
Le Province marchigiane in attuazione
della suddetta normativa e del Programma Operativo Regionale per gli interventi
dell’Obiettivo 3 FSE 2000-2006 (P.O.R.), al fine di favorire la creazione di
nuovi posti di lavoro, concedono contributi in conto capitale alle imprese
che assumono a tempo indeterminato, occupati o inoccupati, nei periodi: gennaio-aprile
2001, maggio-agosto 2001 e settembre-dicembre 2001.
Entro il 30 aprile 2001 (per il periodo
gennaio-aprile 2001), 31 agosto 2001 (per il periodo maggio-agosto 2001)
e 31 dicembre 2001 (per il periodo settembre-dicembre 2001), le aziende
interessate possono inoltrare domanda di contributo, relativamente alle nuove
assunzioni effettuate, a mezzo lettera raccomandata AR, utilizzando l’apposita
modulistica allegata alla Delibera della Giunta Regionale n. 2330/2000), alla
Provincia nel cui ambito territoriale ricadono la sede legale e/o la sede
operativa, ai seguenti rispettivi indirizzi:
- Provincia Ascoli Piceno - Settore formazione
professionale e politiche attive del lavoro - Via Tibaldeschi n. 5 - 63100
ASCOLI PICENO;
- Provincia di Macerata – Settore Politiche formative e del
lavoro, Via Armaroli, 44 – 62100 Macerata;
- Provincia di Ancona – Settore VIII – Formazione
professionale, Corso Stamina, 60 – 60100 Ancona;
- Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio Formazione
professionale, Piazzale Moro, 13 – 61100 Pesaro.
La domanda di aiuto, presentata nei periodi gennaio-aprile,
maggio-agosto e settembre-dicembre, è riferita alle assunzioni effettuate in
ciascuno dei periodi medesimi.
SOGGETTI AMMISSIBILI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI:
Possono beneficiare dell'aiuto le Piccole e medie imprese (Imprese individuali, Sas, Srl, SpA, Cooperative, Piccole società cooperative) aventi sede operativa nella Regione Marche che abbiano assunto a tempo indeterminato, anche part-time, inoccupati o disoccupati - tranne i lavoranti a domicilio - residenti, all'atto dell'assunzione, nella Regione Marche e rientranti nelle categorie: Asse A - Misura 2; Asse A - Misura 3; Asse B - Misura 1; Asse E - Misura 1, sotto descritti.
CATEGORIA
ASSE A - Misura 2 e Misura 3:
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Soggetti |
Asse A – misura 2 |
Asse A – misura 3 |
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Soggetti
con età non superiore a 24 anni |
Assunti
entro i 6 mesi dall’inizio della ricerca della prima occupazione o
dall’inizio dello stato di disoccupazione |
Assunti
dopo i 6 mesi dall’inizio della ricerca della prima occupazione o dall’inizio
dello stato di disoccupazione |
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Soggetti
con età superiore a 24 anni |
Assunti
entro i 12 mesi dall’inizio della ricerca della prima occupazione o
dall’inizio dello stato di disoccupazione |
Assunti
dopo i 12 mesi dall’inizio della ricerca della prima occupazione o dall’inizio
dello stato di disoccupazione |
CATEGORIA ASSE B – Misura 1:
Soggetti
svantaggiati dal punto di vista dell’inserimento e del reinserimento sul
mercato del lavoro, ricadenti nelle seguenti categorie:
a)
disabili fisici e psichici riconosciuti dalla Commissione di
cui all’art. 4 della legge 5/2/1992, n. 104;
b)
nomadi;
c)
detenuti ammessi alle misure restrittive alternative alla
detenzione ed ex detenuti;
d)
tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, sieropositivi,
alcolisti ed ex alcolisti, risultanti da certificazione medica;
e)
immigrati extracomunitari, in possesso di permesso di
soggiorno in corso di validità o di documento equipollente.
CATEGORIA ASSE E – Misura 1:
a)
Donne.
Le assunzioni
riferite all’Asse A, misure 2 e 3, ed all’Asse E, misura 1, per essere
ammissibili agli aiuti, debbono comportare creazione netta di nuovi posti di
lavoro rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno
ovvero parziale, in forza presso l’impresa, alla data del 31 dicembre 2000 (relativamente
alla domanda presentata nel periodo gennaio-aprile 2001).
Per le
assunzioni riferite all’Asse B, misura 1, l’incremento non è necessario a
condizione che il posto occupato si sia reso vacante in seguito ad una partenza
naturale e non ad un licenziamento (sia pure per giusta causa).
Le imprese
debbono impegnarsi:
a)
per 24 mesi, a mantenere costante il numero di tutti i
dipendenti a tempo indeterminato in forza presso la sede legale e/o presso
tutte le sedi esistenti nel territorio della Provincia all’atto della domanda:
il temporaneo decremento è ammesso per un periodo massimo di 90 giorni;
b)
a non richiedere né ottenere altri benefici previsti da
leggi nazionali, regionali o norme comunitarie per le assunzioni dei medesimi
soggetti, fatta eccezione per i benefici previsti dalla Legge n. 381/1991 per i
disabili fisici e psichici riconosciuti dalla Commissione di cui all’articolo 4
della Legge n. 104/1992.
Relativamente
alle società cooperative ed alle piccole società cooperative, i soggetti
neo-assunti in qualità di soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori
dipendenti se iscritti nel libro paga e nel libro matricola.
Le
assunzioni di lavoratori a domicilio non sono considerate utili ai fini della
concessione dell’aiuto.
PROCEDURE:
Alle domande
di concessione degli aiuti, indirizzate alla Provincia competente, vanno
allegati i seguenti documenti:
a)
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (Allegato
2 del Bando) sottoscritte dai singoli lavoratori per i quali viene
richiesta la concessione dell’aiuto, unitamente alla copia fotostatica dei
documenti di riconoscimento, in corso di validità, di ciascuno di essi;
b)
copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in
corso di validità, del dichiarante.
Ciascuna
impresa può presentare domanda di aiuto per un massimo n. 10 assunzioni.
TIPO ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE:
Per
ciascuna assunzione a tempo indeterminato, è concesso alle imprese un
aiuto pari a Lit. 8.500.000, elevato a Lit. 10.000.000 per le assunzioni di
donne.
I
suddetti importi sono elevati di Lit. 1.000.000 per le
assunzioni effettuate da imprese le cui sedi operative ricadano nei comuni dei
territori dell’Obiettivo 2 (2000-2006), il cui elenco è riportato nell’Allegato
3 del Bando.
Nel
caso di assunzione part-time, l’aiuto è proporzionalmente ridotto in ragione
dell’orario di lavoro svolto.
ESCLUSIONI:
Sono escluse dagli aiuti, tra l’altro, le domande presentate dalle
imprese che operano nei settori della siderurgia, delle fibre ottiche, dei
trasporti, dell’agricoltura (produzione, trasformazione, commercializzazione di
prodotti) e della pesca.
RIFERIMENTI:
Delibera
della Giunta Regionale delle Marche n. 2330/2000, che precisa le modalità del Bando,
il modello di domanda, gli allegati, etc.
(a cura di Piergiorgio Ripa – piergiorgio@studioripa.it)