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CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO

Legge Regionale n. 31/1997, articolo 7, comma 1

Con l’articolo 7, comma 1, della Legge Regionale n. 31/1997, la Regione Marche mette a disposizione delle PMI (Piccole e Medie Imprese), aiuti per la creazione di nuovi posti di lavoro. Tale normativa risulta operativamente disciplinata dalla delibera della Giunta Regionale n. 2330/2000.

Le Province marchigiane in attuazione della suddetta normativa e del Programma Operativo Regionale per gli interventi dell’Obiettivo 3 FSE 2000-2006 (P.O.R.), al fine di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, concedono contributi in conto capitale alle imprese che assumono a tempo indeterminato, occupati o inoccupati, nei periodi: gennaio-aprile 2001, maggio-agosto 2001 e settembre-dicembre 2001.

Entro il 30 aprile 2001 (per il periodo gennaio-aprile 2001), 31 agosto 2001 (per il periodo maggio-agosto 2001) e 31 dicembre 2001 (per il periodo settembre-dicembre 2001), le aziende interessate possono inoltrare domanda di contributo, relativamente alle nuove assunzioni effettuate, a mezzo lettera raccomandata AR, utilizzando l’apposita modulistica allegata alla Delibera della Giunta Regionale n. 2330/2000), alla Provincia nel cui ambito territoriale ricadono la sede legale e/o la sede operativa, ai seguenti rispettivi indirizzi:

- Provincia Ascoli Piceno - Settore formazione professionale e politiche attive del lavoro - Via Tibaldeschi n. 5 - 63100 ASCOLI PICENO;

- Provincia di Macerata – Settore Politiche formative e del lavoro, Via Armaroli, 44 – 62100 Macerata;

- Provincia di Ancona – Settore VIII – Formazione professionale, Corso Stamina, 60 – 60100 Ancona;

- Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio Formazione professionale, Piazzale Moro, 13 – 61100 Pesaro.

La domanda di aiuto, presentata nei periodi gennaio-aprile, maggio-agosto e settembre-dicembre, è riferita alle assunzioni effettuate in ciascuno dei periodi medesimi.

SOGGETTI AMMISSIBILI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI:

Possono beneficiare dell'aiuto le Piccole e medie imprese (Imprese individuali, Sas, Srl, SpA, Cooperative, Piccole società cooperative) aventi sede operativa nella Regione Marche che abbiano assunto a tempo indeterminato, anche part-time, inoccupati o disoccupati - tranne i lavoranti a domicilio - residenti, all'atto dell'assunzione, nella Regione Marche e rientranti nelle categorie: Asse A - Misura 2; Asse A - Misura 3; Asse B - Misura 1; Asse E - Misura 1, sotto descritti.

 

CATEGORIA ASSE A - Misura 2 e Misura 3:

Soggetti

Asse A – misura 2

Asse A – misura 3

Soggetti con età non superiore a 24 anni

Assunti entro i 6 mesi dall’inizio della ricerca della prima occupazione o dall’inizio dello stato di disoccupazione

Assunti dopo i 6 mesi dall’inizio della ricerca della prima occupazione o dall’inizio dello stato di disoccupazione

Soggetti con età superiore a 24 anni

Assunti entro i 12 mesi dall’inizio della ricerca della prima occupazione o dall’inizio dello stato di disoccupazione

Assunti dopo i 12 mesi dall’inizio della ricerca della prima occupazione o dall’inizio dello stato di disoccupazione

CATEGORIA ASSE B – Misura 1:

Soggetti svantaggiati dal punto di vista dell’inserimento e del reinserimento sul mercato del lavoro, ricadenti nelle seguenti categorie:

a)       disabili fisici e psichici riconosciuti dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge 5/2/1992, n. 104;

b)       nomadi;

c)       detenuti ammessi alle misure restrittive alternative alla detenzione ed ex detenuti;

d)       tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, sieropositivi, alcolisti ed ex alcolisti, risultanti da certificazione medica;

e)       immigrati extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o di documento equipollente.

CATEGORIA ASSE E – Misura 1:

a)       Donne.

 

Le assunzioni riferite all’Asse A, misure 2 e 3, ed all’Asse E, misura 1, per essere ammissibili agli aiuti, debbono comportare creazione netta di nuovi posti di lavoro rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno ovvero parziale, in forza presso l’impresa, alla data del 31 dicembre 2000 (relativamente alla domanda presentata nel periodo gennaio-aprile 2001).

Per le assunzioni riferite all’Asse B, misura 1, l’incremento non è necessario a condizione che il posto occupato si sia reso vacante in seguito ad una partenza naturale e non ad un licenziamento (sia pure per giusta causa).

Le imprese debbono impegnarsi:

a)       per 24 mesi, a mantenere costante il numero di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza presso la sede legale e/o presso tutte le sedi esistenti nel territorio della Provincia all’atto della domanda: il temporaneo decremento è ammesso per un periodo massimo di 90 giorni;

b)       a non richiedere né ottenere altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme comunitarie per le assunzioni dei medesimi soggetti, fatta eccezione per i benefici previsti dalla Legge n. 381/1991 per i disabili fisici e psichici riconosciuti dalla Commissione di cui all’articolo 4 della Legge n. 104/1992.

Relativamente alle società cooperative ed alle piccole società cooperative, i soggetti neo-assunti in qualità di soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti se iscritti nel libro paga e nel libro matricola.

Le assunzioni di lavoratori a domicilio non sono considerate utili ai fini della concessione dell’aiuto.

PROCEDURE:

Alle domande di concessione degli aiuti, indirizzate alla Provincia competente, vanno allegati i seguenti documenti:

a)       dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (Allegato 2 del Bando) sottoscritte dai singoli lavoratori per i quali viene richiesta la concessione dell’aiuto, unitamente alla copia fotostatica dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, di ciascuno di essi;

b)       copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Ciascuna impresa può presentare domanda di aiuto per un massimo n. 10 assunzioni.

 

TIPO ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE:

Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato, è concesso alle imprese un aiuto pari a Lit. 8.500.000, elevato a Lit. 10.000.000 per le assunzioni di donne.

I suddetti importi sono elevati di Lit. 1.000.000 per le assunzioni effettuate da imprese le cui sedi operative ricadano nei comuni dei territori dell’Obiettivo 2 (2000-2006), il cui elenco è riportato nell’Allegato 3 del Bando.

Nel caso di assunzione part-time, l’aiuto è proporzionalmente ridotto in ragione dell’orario di lavoro svolto.

ESCLUSIONI:

Sono escluse dagli aiuti, tra l’altro, le domande presentate dalle imprese che operano nei settori della siderurgia, delle fibre ottiche, dei trasporti, dell’agricoltura (produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti) e della pesca.

RIFERIMENTI:  

Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 2330/2000, che precisa le modalità del Bando, il modello di domanda, gli allegati, etc.

 

(a cura di Piergiorgio Ripa – piergiorgio@studioripa.it)