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Interventi QUALITà ED INNovazione tecnologica p.m.i.

(Legge Regionale n. 13/2000)

Con Deliberazione della Giunta Regionale Marche del 27 febbraio 2001 è stato approvato il quadro attuativo 2001 della Legge n. 13, del 23 febbraio 2000, relativamente agli “Interventi per lo sviluppo della qualità e della innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese”.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 1/3/2000 è stato pubblicato il testo della suddetta Legge n. 13 del 2000. 

Sul B.U.R. Marche n. 31 del 7 marzo 2001, risulta pubblicato il quadro attuativo per l'anno 2001 ed i modelli di domanda (scaricabile dal sito in formato compresso '.zip' e successivamente utilizzabile in formato word) da predisporre per poter beneficiare delle agevolazioni previste. 

Per l'anno 2001 il termine di presentazione delle domande è fissato  al 15 maggio 2001. Entro tale termine le domande debbono pervenire (anche tramite il servizio postale: in tal caso la data di presentazione è stabilita dalla data del timbro di spedizione apposto) all'indirizzo: 

Giunta Regionale - Servizio Artigianato e Industria - Via Tiziano, 44 - 60125 - Ancona.

Soggetti beneficiari delle agevolazioni: Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate, aventi sedi o stabilimenti localizzati nel territorio delle Marche ed appartenenti alle sezioni C (Estrazione di Minerali), D (Attività Manifatturiere), E (Produzione e distribuzione Elettricità Gas e Acqua), F (Costruzioni), H (Alberghi e Ristoranti), I (Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni), K (Noleggio, Informatica, Ricerca, Altre attività professionali ed imprenditoriali) ed O (Altri Servizi Pubblici Sociali e Personali) della classificazione ISTAT 1991 (cfr. allegato F del quadro attuativo 2001).

Le PMI suddette debbono rientrare nei parametri dimensionali stabiliti dalla Commissione dell'Unione Europea:

A) Imprese industriali: meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU oppure totale dello stato patrimoniale di bilancio non superiore a 27 milioni di ECU; infine non debbono essere controllate per più del 25% del capitale sociale da imprese di grandi dimensioni.

B) Imprese di servizi: meno di 95 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU oppure totale dello stato patrimoniale di bilancio non superiore a 10,1 milioni di ECU; infine non debbono essere controllate per più del 25% del capitale sociale da imprese di grandi dimensioni.

Attività agevolabili: La tipologia di attività agevolabili, definita dall'art. 2, distingue le seguenti diverse fattispecie:

freccia.gif (68 byte)   art. 2, lettera a), prevede per gli interventi di certificazione dei sistemi di qualità aziendale, conformi alle norme ISO 9000 e rilasciata da organismi accreditati, per una spesa minima ammissibile di Lit. 10 milioni, contributi pari al 30% delle spese ammissibili fino a un massimo di 100 milioni, oppure, in alternativa, un “contributo fisso“ variabile da un minimo di 8 milioni ad un massimo di 80 milioni. L'intervento deve risultare già realizzato alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute fino a 18 mesi anteriori la data di rilascio della certificazione, a condizione che tale data sia successiva al 1° gennaio 2000.

freccia.gif (68 byte)   art. 2, lettera b), prevede per gli interventi di attestazione delle specifiche tecniche dei prodotti, a seguito di prove svolte presso laboratori esterni competenti, per una spesa minima ammissibile di Lit. 30 milioni, un contributo pari al 30% delle spese ammissibili fino a un massimo di 30 milioni. L'intervento deve risultare già realizzato alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute fino a 18 mesi anteriori la data di rilascio della certificazione, a condizione che tale data sia successiva al 1° gennaio 2000.

freccia.gif (68 byte)   art. 2, lettera c), prevede per gli interventi di marcatura CE dei prodotti, conseguita mediante autocertificazione o certificazione rilasciata da organismi notificati, per una spesa minima ammissibile di Lit. 6 milioni, contributi pari al 3 milioni per ogni intervento fino a un massimo di 12 milioni per azienda. L'intervento deve essere già realizzato alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute nei 6 mesi anteriori la data di rilascio della certificazione per la marcatura CE, a condizione che tale data non sia anteriore al 16 maggio 2000.

freccia.gif (68 byte)   art. 2, lettera d), prevede per gli interventi di informatizzazione di processi produttivi, di gestione e di magazzino, per una spesa minima ammissibile di Lit. 20 milioni, un contributo pari al 30% delle spese ammissibili rendicontate fino a un massimo di 20 milioni. Intervento già realizzato oppure ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda. Le spese ammissibili sono quelle sostenute con decorrenza dal 16 maggio 2000.

freccia.gif (68 byte)   art. 2, lettera e), prevede per gli interventi di certificazione dei sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme ISO 14000 e rilasciata da organismi accreditati,  nonché per l'adesione ai sistemi di ecogestione, ecoaudit ed ecolabel ai sensi dei Regolamenti Comunitari vigenti, per una spesa minima ammissibile di Lit. 10 milioni, contributi pari al 30% delle spese ammissibili rendicontate fino a un massimo di 100 milioni. Intervento già realizzato alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute fino a 18 mesi anteriori la data di rilascio della certificazione, a condizione che tale data sia successiva al 1° gennaio 2000.

freccia.gif (68 byte)   art. 2, lettera f), prevede per gli interventi di trasferimento di tecnologie relative a materiali, processi produttivi, prodotti e collaudi, per una spesa minima ammissibile di Lit. 30 milioni, un contributo pari al 30% delle spese ammissibili rendicontate, fino a un massimo di 100 milioni. Intervento ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le sole spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

freccia.gif (68 byte)   art. 2, lettera g), prevede per gli interventi di acquisizione di tecnologie e servizi relativi al commercio elettronico, per una spesa minima ammissibile di Lit. 30 milioni, contributi pari al 30% delle spese ammissibili fino a un massimo di 100 milioni. Intervento ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le sole spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

freccia.gif (68 byte)   art. 2, lettera h), prevede per gli interventi di innovazione tecnologica consistente in attività di progettazione, prototipazione rapida e produzione di prova, per una spesa minima ammissibile di Lit. 30 milioni, un contributo pari al 50% delle spese ammissibili rendicontate, fino a un massimo di 50 milioni. Intervento ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le sole spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

freccia.gif (68 byte)   art. 2, lettera i), prevede per gli interventi di accreditamento di laboratori o di organismi di certificazione presso enti nazionali e stranieri di accreditamento, per una spesa minima ammissibile di Lit. 30 milioni, un contributo pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 30 milioni. Intervento da realizzare o già realizzato alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute fino a 18 mesi anteriori la data di rilascio dell'accreditamento, a condizione che tale data sia successiva al 1° gennaio 2000.

Le graduatorie per la concessione dei contributi sono approvate dalla Regione Marche entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

I contributi previsti dalla legge in oggetto sono assoggettati al regime comunitario c.d. "de minimis" (l’entità dei contributi fruibili da ogni azienda non potrà eccedere il limite di 100.000 Euro per un periodo di tre anni).

RIFERIMENTI:

Legge Regione Marche 23 febbraio 2000, n. 13

Quadro Attuativo per l'anno 2001 della L.R. n. 13 del 2000

(a cura di Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)