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Con Deliberazione della Giunta Regionale Marche del 27 febbraio 2001 è stato approvato il quadro attuativo 2001 della Legge n. 13, del 23 febbraio 2000, relativamente agli “Interventi per lo sviluppo della qualità e della innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese”.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 1/3/2000 è stato pubblicato il testo della suddetta Legge n. 13 del 2000.
Sul B.U.R. Marche n. 31 del 7 marzo 2001, risulta pubblicato il quadro attuativo per l'anno 2001 ed i modelli di domanda (scaricabile dal sito in formato compresso '.zip' e successivamente utilizzabile in formato word) da predisporre per poter beneficiare delle agevolazioni previste.
Per l'anno 2001 il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 maggio 2001. Entro tale termine le domande debbono pervenire (anche tramite il servizio postale: in tal caso la data di presentazione è stabilita dalla data del timbro di spedizione apposto) all'indirizzo:
Giunta Regionale - Servizio Artigianato e Industria - Via Tiziano, 44 - 60125 - Ancona.
Soggetti beneficiari delle agevolazioni: Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate, aventi sedi o stabilimenti localizzati nel territorio delle Marche ed appartenenti alle sezioni C (Estrazione di Minerali), D (Attività Manifatturiere), E (Produzione e distribuzione Elettricità Gas e Acqua), F (Costruzioni), H (Alberghi e Ristoranti), I (Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni), K (Noleggio, Informatica, Ricerca, Altre attività professionali ed imprenditoriali) ed O (Altri Servizi Pubblici Sociali e Personali) della classificazione ISTAT 1991 (cfr. allegato F del quadro attuativo 2001).
A) Imprese industriali: meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU oppure totale dello stato patrimoniale di bilancio non superiore a 27 milioni di ECU; infine non debbono essere controllate per più del 25% del capitale sociale da imprese di grandi dimensioni.
B) Imprese di servizi: meno di 95 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU oppure totale dello stato patrimoniale di bilancio non superiore a 10,1 milioni di ECU; infine non debbono essere controllate per più del 25% del capitale sociale da imprese di grandi dimensioni.
Attività
agevolabili:
La tipologia
di attività agevolabili, definita
dall'art. 2, distingue le seguenti diverse fattispecie:
art. 2, lettera
a),
prevede per gli interventi di certificazione
dei sistemi di qualità aziendale, conformi alle norme
ISO 9000 e rilasciata da organismi accreditati, per una spesa minima
ammissibile di Lit. 10 milioni, contributi pari al 30% delle spese ammissibili fino a un massimo di
100 milioni, oppure, in alternativa,
un “contributo fisso“ variabile
da un minimo di 8 milioni ad un massimo di 80 milioni. L'intervento deve
risultare già realizzato alla data di presentazione della domanda. Sono
ammissibili le spese sostenute fino a 18 mesi anteriori la data di rilascio
della certificazione, a condizione che tale data sia successiva al 1° gennaio
2000.
art. 2, lettera
b),
prevede per gli interventi di attestazione
delle specifiche tecniche dei prodotti, a seguito di prove svolte presso
laboratori esterni competenti, per una spesa minima ammissibile di Lit. 30
milioni, un
contributo pari al 30% delle spese ammissibili fino a un massimo di 30
milioni. L'intervento deve risultare già realizzato alla data di presentazione
della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute fino a 18 mesi anteriori la
data di rilascio della certificazione, a condizione che tale data sia successiva
al 1° gennaio 2000.
art. 2, lettera
c),
prevede per gli interventi di marcatura
CE dei prodotti, conseguita mediante autocertificazione o certificazione
rilasciata da organismi notificati, per una spesa minima ammissibile di Lit. 6
milioni, contributi
pari al 3 milioni per ogni intervento fino a un massimo di 12 milioni per
azienda. L'intervento deve essere già realizzato alla data di presentazione
della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute nei 6 mesi anteriori la data
di rilascio della certificazione per la marcatura CE, a condizione che tale data
non sia anteriore al 16 maggio 2000.
art. 2, lettera
d),
prevede per gli interventi di informatizzazione
di processi produttivi, di gestione e di magazzino, per una spesa
minima ammissibile di Lit. 20 milioni, un contributo
pari al 30% delle spese ammissibili rendicontate fino a un massimo di 20 milioni.
Intervento già realizzato oppure ancora da realizzare alla data di
presentazione della domanda.
art. 2, lettera
e),
prevede per gli interventi di certificazione
dei sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme
ISO 14000 e rilasciata da organismi accreditati, nonché per l'adesione
ai sistemi di ecogestione, ecoaudit ed ecolabel ai sensi dei Regolamenti
Comunitari vigenti, per una spesa minima ammissibile di Lit. 10 milioni, contributi pari al
30% delle spese ammissibili rendicontate fino a un massimo
di 100 milioni.
art. 2, lettera
f),
prevede per gli interventi di trasferimento
di tecnologie relative a materiali, processi produttivi, prodotti e
collaudi, per una spesa minima ammissibile di Lit. 30 milioni, un contributo pari al 30%
delle spese ammissibili rendicontate, fino a un massimo di 100 milioni.
art. 2, lettera
g),
prevede per gli interventi di acquisizione
di tecnologie e servizi relativi al commercio elettronico, per una
spesa minima ammissibile di Lit. 30 milioni, contributi pari al 30% delle spese ammissibili fino a un massimo di
100 milioni.
art. 2, lettera
h),
prevede per gli interventi di innovazione tecnologica consistente in attività
di progettazione, prototipazione rapida e produzione di prova, per una
spesa minima ammissibile di Lit. 30 milioni, un contributo
pari al 50% delle spese ammissibili rendicontate, fino a un massimo di 50
milioni.
art. 2, lettera
i),
prevede per gli interventi di accreditamento
di laboratori o di organismi di certificazione presso enti nazionali e
stranieri di accreditamento, per una spesa minima ammissibile di Lit. 30
milioni, un contributo
pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 30 milioni.
Le graduatorie per la concessione dei contributi sono approvate dalla Regione Marche entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
I contributi previsti dalla legge in oggetto sono assoggettati al regime comunitario c.d. "de minimis" (l’entità dei contributi fruibili da ogni azienda non potrà eccedere il limite di 100.000 Euro per un periodo di tre anni).
RIFERIMENTI:
Legge Regione Marche 23 febbraio 2000, n. 13
Quadro Attuativo per l'anno 2001 della L.R. n. 13 del 2000
(a cura di Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)