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TREMONTI-BIS:     DETASSAZIONE    REDDITO     DIMPRESA REINVESTITO

 

Gli articoli 4 e 5 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (cd. ‘legge dei cento giorni’),  reintroducono l’agevolazione relativa agli investimenti in beni strumentali di nuova costruzione, o comunque mai utilizzati (meglio nota come ‘Tremonti-bis’)..

Tale agevolazione prevede l’esclusione dall’imposizione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di un ammontare pari al 50% del volume degli investimenti effettuati (al netto delle cessioni), in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque esercizi precedenti, con facoltà di escludere dal predetto calcolo il periodo nel quale l’investimento è stato più elevato.

L’agevolazione compete per gli acquisti fatti nell’anno 2001 – nel periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001 - e nell’anno 2002, e riguarda sia i titolari di reddito di impresa che di lavoro autonomo, qualunque sia il regime contabile adottato (ordinario, semplificato o forfettario).

Per l’anno 2001, occorrerà fare riferimento alla media degli anni 1996-2000, mentre per l’anno 2002 si farà riferimento alla media degli anni 1997-2001 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’agevolazione risulta applicabile anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni: ai fini del calcolo della media verranno presi a riferimento gli anni precedenti a quello agevolato, con esclusione di quello nel quale risultano effettuati i maggiori investimenti.

L’agevolazione compete anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2001, purché prima dell’entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001); agli stessi competerà l’agevolazione sul valore complessivo degli investimenti effettuati sia nel 2001 che nel 2002. L’agevolazione non si applica ai soggetti la cui attività è cessata prima del 25 ottobre 2001, o costituiti dopo la stessa data.

L’agevolazione compete solo ai fini IRPEF o IRPEG (non per l’IRAP) e potrà essere ususfruita anche in caso di perdita.

Il beneficio sarà revocato nel caso i beni vengano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione; entro il quinto periodo di imposta, in caso di beni immobili.

Determinazione dell’ammontare degli Investimenti e della Media di riferimento

Gli investimenti rilevano al momento della consegna o spedizione (beni mobili) o al momento della stipula dell’atto (beni immobili); le prestazioni di servizi direttamente connesse all’investimento, rilevano alla data di ultimazione.

Nel caso l’investimento venga realizzato mediante contratto di appalto a terzi, si considerano i corrispettivi risultanti dagli stati di avanzamento dei lavori.

Nel caso il bene venga acquisito mediante contratto di leasing, l’agevolazione compete nel periodo di imposta in cui il bene viene consegnato e rileva in base al costo sostenuto dal concedente.

Il costo del bene va aumentato dell’IVA, ove la stessa sia indeducibile sui canoni pagati dall’utilizzatore.

Nel caso in cui la società di leasing realizza in appalto un immobile  da concedere in locazione, al futuro utilizzatore spetta l’agevolazione in base ai costi sostenuti dal concedente, nei vari esercizi, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Nella ipotesi del cd. ‘lease back’ non rileva ai fini della agevolazione né la cessione alla società di leasing, né la successiva acquisizione in locazione.

Beni a deducibilità limitata: l’agevolazione va riferita all’importo deducibile fiscalmente.

Beni immateriali:  sono agevolabili i costi sostenuti per diritti di brevetto, concessioni, licenze, marchi, software.

Disinvestimenti: il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta agevolato, deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti. Le cessioni vanno considerate in misura pari al valore fatturato al momento della vendita, e riguardano tutti i beni, anche quelli a suo tempo acquistati usati.

Nella determinazione della media occorre seguire gli stessi criteri utilizzati nel calcolo degli investimenti:non si considerano i beni acquistati usati, il valore delle autovetture viene considerato sulla base della deducibilità fiscale attualmente vigente, ecc. Anche nel calcolo della media, gli investimenti effettuati nei periodi di riferimento devono essere considerati al netto dei disinvestimenti: se in un periodo le cessioni superano gli acquisti, il valore da prendere a base per la media, va considerato pari a zero.

Fabbricati: i beni immobili sono agevolabili solo se risultano “strumentali per natura” sono cioè classificati catastalmente nei gruppi B, C, D, E, A10. L’agevolazione compete anche se non utilizzati direttamente, ma dati in locazione o comodato.

Si riconosce il requisito della novità e quindi l’agevolazione, anche al fabbricato, acquistato da una impresa di costruzioni, e ceduto dopo interventi di radicale trasformazione, a condizione che l’importo complessivo dei lavori sia superiore al costo di acquisto dell’immobile ristrutturato.

Terreni: possono usufruire dell’agevolazione soltanto quelli acquistati nel periodo agevolato (1 luglio 2001 – 31 dicembre 2002) e rilevano solamente al momento della effettiva utilizzazione edificatoria.

Il valore da considerare per l’agevolazione sarà individuato percentualmente sulla base del rapporto tra i lavoro di costruzione già eseguiti e quelli interamente preventivati.  Secondo le risposte fornite dal Ministero nella Video conferenza del 24 ottobre 2001, i terreni acquistati anteriormente al periodo agevolato, entrano a far parte della media; non è precisato però in quale misura.

Territorialità: l’investimento deve essere realizzato nel territorio dello stato, cioè deve appartenere a strutture aziendali situate nel territorio dello stato (anche di società estere).  Gli impianti e gli immobili devono quindi essere situati nel territorio dello stato, mentre gli altri beni possono essere utilizzati anche all’estero. 

I beni  possono essere acquistati anche in paesi diversi dall’Italia.

Spese per servizi di assistenza negli asili nido: l’agevolazione compete anche per le spese sostenute dall’imprenditore, per i servizi, utilizzabili dal personale dipendente,   di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai tre anni. Non essendoci una media di spese a cui far riferimento l’agevolazione comporta la esenzione da imposta di un reddito pari al 50% delle spese sostenute.

Spese di formazione ed aggiornamento del personale: sono oggetto di agevolazione le spese sostenute per il personale docente, i servizi di consulenza e le spese varie per materiale didattico, attinenti la formazione stessa. Possono essere agevolate anche le spese relative al personale interno impegnato nell’attività di formazione, fino a concorrenza del 20% del totale  delle retribuzioni corrisposte dall’impresa nell’esercizio. Le spese del personale sono comprensive dei relativi oneri previdenziali.

 

(Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)