Informative
Accordo Economico Collettivo 20 marzo
2002
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
NEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA
COOPERAZIONE
Art. 1 - (Definizione dell'agente - Sfera di applicazione)
Il presente accordo regola i rapporti fra gli
agenti e i rappresentanti di commercio, rappresentati dalle Associazioni
sindacali contraenti e le aziende industriali rappresentate dalle Associazioni
aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria),
nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative
Italiane (Confcooperative).
Agli
effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del codice civile,
indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:
a) è agente di
commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere
la conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è rappresentante di commercio il
soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in
nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente
o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente,
nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art.
1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari
predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del codice civile devono
tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale,
tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato
in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata
sulla esecuzione delle sue attività.
Il
presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe
espressamente previste nell'accordo stesso, nonchè a coloro che, in qualità di
agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo
quelle di cui agli artt. 10 e 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento
di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio
in proprio nello stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che nella
definizione di cui al secondo comma, lett. a) e b), rientrano anche gli agenti
e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita", a
condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello
svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro
e di itinerari predeterminati.
Art. 2
- (Zona ed esclusiva - Variazioni)
Ferma restando
la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può
valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio
di più agenti o rappresentanti, nè l'agente o rappresentante può assumere
l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di
loro.
Il
divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola
ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di
trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in
cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una
sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non
siano in concorrenza.
Le
variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle
provvigioni, esclusi i casi di lieve entità (intendendosi per lieve entità le
riduzioni, che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni
di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile precedente la
variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno
precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate previa
comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi
prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad
esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo
accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.
Qualora
queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto
economico del rapporto (intendendosi per varazione sensibile le riduzioni
superiori al venti per cento del volore delle provvigioni di competenza
dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi
antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per
intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per
la risoluzione del rapporto.
Qualora
l'agente o rappresentante comunichi, entro trenta giorni, di non accettare le
variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto,
la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del
rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
L'insieme
delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di dodici mesi sarà da
considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del
preavviso di due o quattro mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il
rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.
In
relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo del presente articolo, le
parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando
l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti
che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di
loro.
Art. 3
- (Documenti -
Campionario)
All'atto del conferimento dell'incarico,
all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico
documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da
trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non
sia a tempo indeterminato.
In ogni
contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme
dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
Nel
caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello
stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o
parziale restituzione o di danneggiamento.
Art. 4
- (Tempo
determinato)
Le
norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo
determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione,
comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.
Nei
contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante
comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza
del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
Art. 5
- (Diritti e
doveri delle parti)
L'agente
o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi
del preponente ed agire con lealtà e buona fede.
In
particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle
istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le
condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione
utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari.
L'agente
o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, nè di concedere
sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Il
preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.
Egli
deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria, relativa
ai beni o servizi trattati e fornire all'agente o rappresentante le notizie
utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente
informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e
sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l'agente, allorché preveda che il
volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che
l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.
Nei
contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il
rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine
trasmesse dall'agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione
del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai
soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
Art. 6
- (Provvigioni)
Ai sensi
dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla
provvigione, determinta di norma in misura percentuale, su tutti gli affari
conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per
effetto del suo intervento.
I criteri
per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le
parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è
ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di
pagamento.
Nel
caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di
riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore
contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli
affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire
la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui
l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola
attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state
rispettate le scadenze di pagamento..
Nel
caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di
coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato
nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso
aggiuntivo, in forma non provvigionale.
Salvo
quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si
effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la
provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne.
In
qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita
dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la
ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora
l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del
venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota
soluta.
La
provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non
hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una
ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo
intervento, semprechè rientranti nell'ambito del mandato affidatogli.
Qualora
la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati
in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia
effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per
un'equa ripartizione della provvigione stessa.
In caso
di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante
ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o
cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo,
in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo,
per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di
sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.
L'agente
o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi
anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto
soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine
ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della
cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente
la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa
dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di
quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative
vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra
regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine,
inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata
conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna
provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano
un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti
succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione
dell'affare.
Art. 7 -
(Liquidazione delle provvigioni)
Le
ditte cureranno la liquidazione delle
provvigioni alla fine di ogni trimestre.
Entro
30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno
all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonchè il relativo
importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali.
In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non
oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.
Qualora
la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici
giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare
su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al
tasso ufficiale di riferimento.
Se per
consuetudine la ditta non spedisce le fatture tramite l'agente o
rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o
rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Sulle
provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel
corso del trimestre, nella misura del 70 per cento del suo credito per tale
titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine
dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante all'atto del conferimento
del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la
liquidazione di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni, che
si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del
35 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento
oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante
non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
Art. 8
- (Rimborso
spese)
L'agente
o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua
attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto in
contrario.
Resta
fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di
rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell'attività di agenzia e di
rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti
contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco.
Art. 9 - (Termini di preavviso)
In caso
di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà
darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente
misura:
A -
Agente o
rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta
-
tre mesi per i primi tre anni di durata
del rapporto;
-
quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque
mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- sei
mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B -
Agente o
rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta
- cinque
mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei
mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto
mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
|
TERMINI DI PREAVVISO PER RECESSO DELLA MANDANTE (art. 9) |
||
|
Durata del Rapporto |
Monomandato (esclusiva per una sola ditta) |
Plurimandato (non esclusiva per una sola ditta) |
|
Per i primi 3 anni |
3 mesi |
5 mesi |
|
Quarto anno |
4 mesi |
5 mesi |
|
Quinto anno |
5 mesi |
5 mesi |
|
Dal sesto all’ottavo anno |
6 mesi |
6 mesi |
|
Dal nono anno in poi |
6 mesi |
8 mesi |
In caso
di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del
preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia
impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta,
indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
Ai fini
del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata
complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del
contratto fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti
convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno
qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva
ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata
del preavviso di cui ai commi che precedono.
Ove la
parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato
al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del
preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni
liquidate nell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i
mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di
esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel
corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi
dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più
favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità di cui
trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la
comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore
a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle
provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del
preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del
contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
La
parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in
parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che
precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Durante
la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente,
con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.
Art. 10
- (Indennità per
lo scioglimento del contratto)
Con la presente
normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751
cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE
n. 86/653, individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi,
particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura
dell'indennità in caso di cessazione del rapporto, e introducendo nel contempo
condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia
per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, sia per
ciò che attiene al limite massimo dell'indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ.
A tal fine si conviene
che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due
emolumenti: l'uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene
riconosciuto all'agente o rappresentante
anche se non ci sia stato da parte sua
alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde
principalmente al criterio dell'equità; l'altro, denominato indennità
suppletiva di clientela, è invece collegato all'incremento della clientela e/o
del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente
o rappresentante.
L'indennità in caso di
scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sarà computata su
tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto,
nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia
sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se
le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.
In caso di decesso
dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.
I)
indennità di
risoluzione del rapporto:
all’atto
della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità,
calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure
di seguito riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON
OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA
4%
sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
2% sulla
quota di provvigioni compresa tra Euro
12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui;
1%
sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA
OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:
4%
sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
2%
sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00
annui;
1%
sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.
|
INDENNITà DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (art. 10 – punto I)) |
||
|
Provvigioni annue maturate |
Monomandato (esclusiva per una sola ditta) |
Plurimandato (non esclusiva per una sola ditta) |
|
Fino ad €. 12.400,00 |
4% |
4% |
|
Da €. 12.400,00 ad €.
18.600,00 |
2% |
2% |
|
Oltre €. 18.600,00 |
1% |
1% |
L’indennità
di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione
del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della
casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:
- ritenzione
indebita di somme di spettanza della preponente;
-
concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Le
somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente
nell'apposito fondo costituito presso la
Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui
al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le
procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi
eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all’agente
per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.
Le
parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà
dell'accantonamento del Firr presso la Fondazione Enasarco,
concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica,
incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso
previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei
lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti
per le determinazioni di competenza entro il 30 aprile 2003.
II) Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto dello scioglimento del contratto di
agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta
preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di
risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva
di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle
altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla
data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:
- 3 per cento
sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo
sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di
Euro 45.000,00 di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno
compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).
B) In
aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A), sarà
riconosciuto all'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di
indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del
contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente
sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al
preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi
derivanti dagli affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle
seguenti misure:
- 1 per cento sul valore annuo dell'incremento delle
provvigioni, come determinato ai sensi del successivo articolo 11;
- 2 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 100%;
- 3 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 150%;
- 4 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 200%;
- 5 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al
250%;
- 6 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 300%;
- 7 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 350%.
L'importo in questione
non può comunque essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo
previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ. e la somma degli
emolumenti del capo I e del capo II, lett. A).
Per gli agenti e
rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati
consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12%
viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di
clientela, nel limite del 65%.
Il
trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie
per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto
imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità
permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO),
sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un
anno.
Il
trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle
condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che
sia stato rinnovato o prorogato.
Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ.
Le
parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di
indennità per la cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della
Direttiva CEE n. 86/653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo
spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e
costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla
disciplina di legge. Esse sono correlative ed inscindibili tra di loro e non
sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 11
- (Individuazione del valore dell'incremento e del relativo tasso).
Per individuare il
valore reale dell'incremento della clientela e/o del fatturato, di cui al punto
II), lett. B), dell’articolo 10, da parte dell'agente o rappresentante, sarà
preso in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di
ogni altro compenso percepito dall'agente e rappresentante.
Il valore reale
dell'incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo
II, lett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi
risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti
dalle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi ultimi i
coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro).
Il tasso reale
dell'incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l'aliquota
applicabile, si determina commisurando
percentualmente all'importo
rivalutato delle prime quattro liquidazioni trimestrali il valore differenziale
calcolato secondo quanto disposto dal
comma precedente.
In alternativa a quanto
previsto dal comma precedente, le parti direttamente interessate possono
concordare di assumere, come base di calcolo per la determinazione del tasso di
incremento, il fatturato sul quale sono state conteggiate le prime quattro
liquidazioni trimestrali e il fatturato sul quale sono state calcolate le
ultime quattro liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso finale di incremento reale, di cui
al precedente comma, è determinato in base alla differenza tra il fatturato
relativo alle ultime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato relativo
alle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a quest'ultimo i coefficienti
di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro), commisurata percentualmente al
fatturato relativo alle prime quattro liquidazioni trimestrali rivalutato come
sopra.
Nel caso di rapporti di
agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in
corso da più di cinque anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento
per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà
determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente
o rappresentante nei primi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni
trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al comma quarto
- con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il
valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle
provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi due anni di
durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo
fatturato.
Nel caso di rapporti di
agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in
corso da oltre dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento
per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà
determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante nei primi tre anni di durata del rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al
quarto comma - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di
lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua
delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi tre
anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero del
relativo fatturato.
Il raffronto tra dati
iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini
omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione
intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i
prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati,
non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini
specifici qui considerati.
I nuovi valori massimi
annui di cui al capo I e al capo II, lettera A), dell'articolo 10, si applicano
sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1^
gennaio 2002 in poi.
Per i contratti di
agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e
stipulati prima del gennaio 2001, come
dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale
differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett.
B), dell'art. 10, ed ai fini della determinazione del tasso reale finale di
incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima
disposizione, si prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri
proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza
dell'anno 2001 (o le otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni
2000 e 2001, nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 11, o le dodici
liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001,
nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 11)
ovvero i relativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto
dal quarto comma dell’articolo 11.
Art. 12
- (Malattia ed
infortunio)
In caso
di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di
svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a
richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato,
resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno
solare dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi
che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del
rapporto.
Alla
ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il
periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.
Il
titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve
consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della
organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto
a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo
pattuizioni individuali più favorevoli.
A
favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che
siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia
e di rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza
assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da
infortunio e ricovero ospedaliero.
La
polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti
delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del
presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente
e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO
con la propria assicurazione:
a) in
caso di morte per infortunio:
liquidazione
di un capitale di Euro 40.000,00;
b) in
caso di invalidità permanente totale per infortunio:
liquidazione
di un capitale di Euro 50.000,00.
Tale
importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'81
per cento, in relazione alla percentuale riconosciuta seconda la tabella INAIL,
purchè superiore al minimo del 6 per cento;
c) in
caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici
ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o
a ricovero per infortunio, che abbia comportato l'applicazione di ingessatura:
corresponsione
di una diaria giornaliera di Euro 13,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un
massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale
della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Gli
oneri per stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della
Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con
l'utilizzo di una quota parte dell'interesse del 4 per cento di spettanza delle
case mandanti, di cui all'art. 16, comma 3, del presente accordo.
Norma transitoria
Le
nuove misure delle prestazioni previste dal quinto comma dell'art. 12, lett.
a), b) e c), avranno effetto dal momento in cui l'Enasarco avrà provveduto
all'adeguamento della polizza assicurativa in atto. Fino a quella data, restano
valide le misure stabilite dall'articolo 12 dell'accordo economico collettivo 16
novembre 1988.
Art. 13
- (Gravidanza e puerperio)
In caso
di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà
sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante medesima,
per un periodo di otto mesi, all’interno dei quali deve collocarsi la data del
parto, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla
risoluzione del rapporto.
Alla
ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il
periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.
La
titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso di
predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla
provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli
affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente
dall'azienda o dal sostituto nel periodo stesso, fermo restando il diritto alla
provvigione per quegli ordini pervenuti durante il periodo di astensione per
effetto dell’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante.
Con riferimento all'art.
1751 bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l'agente o rappresentante,
operante in forma individuale
o di società
di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una
specifica indennità.
Salvo diversi, più
favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura
dell'indennità spettante all'agente o rappresentante per l'intera durata
massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base
della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non
concorrenza di durata inferiore ai due anni, l'ammontare dell'indennità
indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all'effettiva durata del
patto, sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il
secondo anno.
La base di calcolo
dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli
ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media
annua calcolata sull'intero rapporto, se questo abbia avuto una durata
inferiore a cinque anni.
In caso di
dimissioni dell'agente o rappresentante,
non motivate da inadempimento del preponente né da pensionamento di vecchiaia
(Enasarco) né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento
dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso
dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti
più del 25% dei suoi introiti.
In caso di agente o
rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in esclusiva per una
sola ditta, per il quale il rapporto cessato valga almeno l'80% (ottanta per
cento) del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al
precedente terzo comma, si applicheranno le misure previste dalla tabella per
l'indennità del monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che
intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento
della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali,
dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in
ciascuno degli anni presi a riferimento.
In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al prepoonente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell’indennità di cui alla Tabella allegata.
|
Ammontare totale dell’indennità |
||
|
Anni di durata del rapporto |
Monomandato (esclusiva per una sola ditta) |
Plurimandato (non esclusiva per una sola ditta) |
|
Oltre 10 anni |
12 mensilità |
10 mensilità |
|
Oltre 5 e fino a 10 |
10 mensilità |
8 mensilità |
|
Fino a 5 anni |
8 mensilità |
6 mensilità |
Le
Organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non
concorrenza previsto dall’art. 1751 bis del
codice civile è complementare per l’agente di commercio alla natura di
indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile.
Art. 15
- (Trattamento
di previdenza)
In relazione a quanto
previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme
dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco,
deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e
approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24
settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e
rappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente accordo, viene
attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del
5,75% sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari
contributo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle
ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui
sopra dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di Euro
12.394,97, ovvero nel limite di Euro 21.691,19, se l'agente o rappresentante
sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di ag