|
Informative |
|
ti trovi in: Studio Ripa e Commercialisti Associati: www.studioripa.it: Home > Informative > |
|
INTRASTAT – Novità dal 1° gennaio 2007
Dal 1° gennaio 2007 la ROMANIA e la BULGARIA sono entrate a far parte dell’Unione Europea. Pertanto, dal 1° gennaio 2007, le merci che provengono o che sono dirette verso uno di questi Stati non sono più considerate importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitarie, soggetti, pertanto, alla disciplina di cui al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Gli operatori economici che effettuano scambi con la ROMANIA e la BULGARIA, dal 1° gennaio 2007, devono quindi adempiere tutti gli obblighi attualmente vigenti (integrazione e registrazione delle fatture, dichiarazione Iva, etc.).
Gli stessi sono inoltre obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.
Come noto, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie devono essere redatti utilizzando i modelli Intra-1 (cessioni) ed Intra-2 (acquisti), approvati con decreto ministeriale 27 ottobre 2000.
Per quanto riguarda le LAVORAZIONI fatte con tali Paesi, si applica dal 1° gennaio 2007 la normativa fissata per le lavorazioni intracomunitarie, per le quali è prevista la imponibilità ai fini IVA nello Stato di identificazione fiscale del committente (art. 40, comma 4-bis del D.L. 30 agosto 1993 n. 331).
Nello specifico, l’impresa romena (o bulgara) che effettua la lavorazione, emetterà fattura senza addebito dellIVA, mentre il committente italiano, integrerà la fattura mediante annotazione dell’IVA, ex art. 46 del D.L. n. 331/1993, ed effettuerà la doppia registrazione come per i normali acquisti CEE.
Al fine di agevolare la successiva compilazione della dichiarazione annuale Iva, in cui bisogna tenere distinti gli acquisti dei beni da quelli dei servizi, sarà opportuno attribuire un codice IVA distinto da quello utilizzato per gli acquisti di beni CEE.
Al fine di comprovare che il trasferimento delle merci in uscita dall’Italia viene effettuato in conto lavorazione, sarà necessario che le medesime siano accompagnate da “Documento di trasporto” (D.d.t.) attestante la natura non traslativa dell’operazione.
Sarà opportuno, anche se non più obbligatorio, (visto che non esistono più vincoli doganali) che venga compilata idonea lista valorizzata, al fine di consentire una più agevole compilazione dei modelli Intra.
Per le lavorazioni CEE, infatti, va comunque compilato il modello Intrastat, sia dal committente che dal prestatore, ancorché per la sola parte statistica.
Il committente italiano indicherà quale valore statistico, il valore delle merci trasferite in lavorazione (come riportato nella lista valorizzata) ed il prestatore romeno, indicherà il valore complessivo dei materiali e della lavorazione.
La periodicità degli elenchi è diversa a seconda del tipo di elenco, in relazione all'ammontare delle operazioni intracomunitarie effettuate.
Con il Decreto del ministero dell’Economia del 20 dicembre 2006 (G.U. n. 302, del 30 dicembre 2006) risultano innalzate le soglie che determinano la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat, nel modo seguente:
A) CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Modello INTRA 1
|
CESSIONI INTRACOMUNITARIE |
|||
|
Ammontare Cessioni |
Periodicità |
Termine |
Dati |
|
Fino ad €. 40.000 |
Annuale |
Entro il 31/1 dell’anno successivo |
Fiscali |
|
Da €. 40.000 fino ad €. 250.000 |
Trimestrale |
Entro la fine del mese successivo al trimestre (1° trim. entro 30/4) |
Fiscali |
|
Oltre €. 250.000 |
Mensile |
Entro il giorno 20 del mese successivo |
Fiscali e statistici |
B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI – Modello INTRA 2
|
ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
|||
|
Ammontare Cessioni |
Periodicità |
Termine |
Dati |
|
Fino ad €. 180.000 |
Annuale |
Entro il 31/1 dell’anno successivo |
Fiscali |
|
Oltre €. 180.000 |
Mensile |
Entro il giorno 20 del mese successivo |
Fiscali e statistici |
Per la determinazione della corretta periodicità da adottare per l’anno 2007, occorre determinare l’ammontare delle vendite intracomunitarie e degli acquisti intracomunitari effettuati nel corso del precedente anno 2006.
La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni. Inoltre, l’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.
A proposito della periodicità che gli operatori dovranno prendere a base dal 2007, si può fare utile riferimento alle circolari emesse in occasione dell'ultimo allargamento a 25 dell'Unione Europea dall'Agenzia delle Entrate.
In particolare la Circolare 4 febbraio 2005, n. 5, dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che a partire dall’anno 2005, al fine di determinare la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitarie, gli operatori dovevano tenere conto del volume degli scambi intercorsi con tutti i 25 Paesi membri aderenti all’Unione durante l’intero corso dell’anno 2004 (e, dunque, anche con i 10 Paesi entrati dal 1° maggio 2004).
Mutatis mutandis, con il passaggio a 27 dei Paesi membri dell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2007, la periodicità andrà determinata tenendo conto delle operazioni realizzate nello stesso 2006 con i 2 nuovi Paesi aderenti, e definiranno la periodicità sommando questi scambi a quelli realizzati con i 25 Paesi per tutto il 2006.
Dal 2007 cambia il meccanismo di adeguamento infrannuale.
In particolare, il Decreto 20 dicembre 2006 ha anche modificato le regole da seguire dal 1° gennaio 2007, per i soggetti che nel corso dell’anno superano la soglie stabilite per determinare la periodicità di presentazione. In particolare, relativamente alle cessioni intracomunitarie, il soggetto che supera la soglia dei 250.000 euro, passa dalla periodicità trimestrale a quella mensile, a decorrere dal mese successivo al trimestre in cui la soglia verrà superata.
Fino al 31 dicembre 2006 invece, chi superava la soglia manteneva la periodicità originaria per tutto l’anno e la modificava solo a decorrere dall’anno successivo.
Analogo principio vale anche per i soggetti tenuti all’obbligo annuale, che durante l’anno 2007 superino le soglie di 40.000 e 250.000 euro: la periodicità diventa rispettivamente trimestrale e mensile “a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è superata”.
Per gli acquisti intracomunitari i soggetti che superano nel corso del 2007 la nuova soglia di euro 180.000, presentano gli elenchi con cadenza mensile dal mese successivo “al trimestre nel corso del quale la soglia è superata”. In questo caso devono presentare insieme al primo elenco mensile, un elenco riepilogativo dei mesi precedenti.
Un’ulteriore novità introdotta dal Decreto 20 dicembre 2006 riguarda la proroga di cinque giorni della scadenza per la presentazione dei modelli Intrastat per chi utilizza il sistema di trasmissione elettronica dei dati EDI (Electronic Data Interchange).
Si ricorda che per la presentazione degli Intrastat in via telematica è necessaria una preventiva richiesta al Dipertimento delle Dogane attraverso il sistema doganale EDI.
Il D.M. 20 dicembre 2002, ha introdotto alcune semplificazioni alle disposizioni in materia di Intrastat, con decorrenza dal 1° gennaio 2003.
La Nomenclatura Combinata non è più obbligatoria ai fini fiscali, ma solo ai fini statistici per gli operatori mensili.
Il Valore Statistico, le Condizioni di consegna, ed il Modo di Trasporto vanno compilati solo dagli operatori mensili con cessioni intracomunitarie superiori ad €. 4.300.000 o acquisti intracomunitari superiori ad €. 2.500.000.
La Natura della transazione è obbligatoria solo per gli operatori mensili (l’obbligo ai fini fiscali permane nel caso in cui l’Intrastat si riferisca ad un’operazione triangolare).
Più in generale, la compilazione dei Dati Statistici è obbligatoria solo per gli operatori mensili o per i trimestrali ed annuali che sono mensili per opzione.
I nuovi codici identificativi Europei attribuiti agli operatori di Bulgaria e Romania, per la compilazione dei modelli Intrastat, saranno composti:
- Bulgaria codice ISO - BG seguito da 9 o 10 caratteri;
- Romania codice ISO RO seguito da 10 caratteri.
Si segnala che per il controllo della validità dei numeri identificativi Iva degli operatori CEE (inclusi quelli della Romania e della Bulgaria) è possibile consultare il sito:
www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/it/vieshome.htm.
Nella tabella seguente riportiamo la struttura dei numeri identificativi Iva nei 27 Paesi membri.
CodiFICAZIONE DEI PAESI MEMBRI UE AI FINI DEL MOD. Intrastat
|
Codice ISO |
Stato Membro |
N.ro caratteri codice Iva |
|
AT |
AUSTRIA |
9 |
|
BE |
BELGIO |
9 |
|
BG |
BULGARIA |
9 ovvero 10 |
|
CY |
CIPRO |
9 |
|
DK |
DANIMARCA |
8 |
|
EE |
ESTONIA |
9 |
|
DE |
GERMANIA |
9 |
|
EL |
GRECIA |
9 |
|
FI |
FINLANDIA |
8 |
|
FR |
FRANCIA |
11 |
|
GB |
GRAN BRETAGNA |
5 ovvero 9 ovvero 12 |
|
IE |
IRLANDA |
8 |
|
IT |
ITALIA |
11 |
|
LV |
LETTONIA |
9 ovvero 11 |
|
LT |
LITUANIA |
9 ovvero 12 |
|
LU |
LUSSEMBURGO |
8 |
|
MT |
MALTA |
8 |
|
NL |
OLANDA |
12 |
|
PL |
POLONIA |
10 |
|
PT |
PORTOGALLO |
9 |
|
CZ |
REPUBBLICA CECA |
8 ovvero 9 ovvero 10 |
|
SK |
REPUBBLICA SLOVACCA |
9 ovvero 10 |
|
RO |
ROMANIA |
10 |
|
SI |
SLOVENIA |
8 |
|
ES |
SPAGNA |
9 |
|
SE |
SVEZIA |
12 |
|
HU |
UNGHERIA |
8 |
SAN MARINO: per quanto riguarda la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni verso la Repubblica di San Marino, il codice ISO da utilizzare è “SM” e la lunghezza del codice IVA degli acquirenti sammarinesi è di 5 caratteri.
pubblicato il 5/1/2007
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it
e dott. Enzo Marinozzi - enzo@studioripa.it)