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INDIVIDUAZIONE AUTOCARRI CD. 'DI COMODO' UTILIZZATI DA IMPRESE
Con Provvedimento del 6 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate individua i veicoli che - a prescindere dalla categoria di omologazione - ai fini fiscali non possono essere considerati 'autocarri' e per i quali pertanto non è più consentita la completa detrazione ai fini IVA e l'integrale deducibilità dei costi di acquisto (in termini di ammortamenti e canoni leasing) e di utilizzo (bollo, assicurazione, carburanti, manutenzioni, etc.).
Tale provvedimento fa seguito a quanto espressamente previsto dalla cd. 'Manovra Prodi' (D.L. n. 223/2006), a mezzo della quale si era fatto espresso rinvio ad un Provvedimento di successiva emanazione per la concreta individuazione degli autoveicoli, le cui immatricolazioni sono da considerarsi 'di comodo'.
In altri termini, il Provvedimento individua alcuni autoveicoli all'interno della categoria 'autocarri' che per le loro caratteristiche vengono assimilati - ai fini del relativo trattamento fiscale - alle autovetture: ossia, il nuovo regime (introdotto dalla 'Manovra Finanziaria 2007') di integrale indeducibilità dei costi relativi e la limitazione della detrazione ai fini IVA.
Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, individua i criteri da utilizzare per verificare - si ripete ai soli fini fiscali - se un veicolo immatricolato quale autocarro, debba essere 'equiparato' alle autovetture (in quanto "risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone").
Gli elementi di tale verifica vanno ritratti dalla lettura di quanto indicato nel libretto di circolazione dell'autocarro; l'equiparazione dell'autocarro all'autovettura 'scatta' solo nell'ipotesi in cui il libretto di circolazione reca congiuntamente tutte e tre le seguenti indicazioni:
a) abbiano immatricolazione o reimmatricolazione come N1;
b) abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero);
c) abbiano quattro o più posti.
In presenza dei tre elementi precedenti l'assimilazione dell'autocarro all'autovettura ai fini delle limitazioni di natura fiscale opera se il risultato della formula seguente è pari o superiore a 180.
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l =
Pt (in kw) |
Pt (in kw) = potenza motore in
kilowatt P = portata del veicolo Mc = massa complessiva T = tara (espressa in tonnellate) P = Mc – T |
Il Provvedimento 6 dicembre 2006 in ultimo stabilisce che con successivi provvedimenti potranno essere individuati veicoli:
A) per i quali si disapplica il Provvedimento, nei casi in cui comunque gli stessi non consentono il trasporto privato di persone;
B) ai quali si estende l'applicazione del Provvedimento stesso, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Infine, ne la Manovra 'Prodi' (D.L. n. 223/2006), ne il Provvedimento 6 dicembre 2006 individuano la decorrenza delle nuove disposizioni: in attesa di auspicabili chiarimenti, a nostro avviso le stesse trovano applicazione già a partire dall'esercizio 2006 (correlativamente a quanto disposto in tema di limitazioni alla deducibilità dalla cd. 'Manovra Finanziaria 2007').
pubblicato il 22/1/2007
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)