Informative

ti trovi in: Studio Ripa e Commercialisti Associati: www.studioripa.it:  Home > Informative >

 

 

FINANZIARIA 2007 - Le nuove regole per il calcolo dell'Irpef

 

FINANZIARIA 2007 - nuove regole per il calcolo dell'Irpef

La Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), opera una marcata revisione della disciplina IRPEF: oltre alla rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote, vi è la trasformazione delle deduzioni da lavoro e pensione in detrazione di imposta (così come era prima della Riforma Tremonti). Le novità introdotte alle regole per il calcolo dell'Irpef (art.1 comma 6 e ss.), sono riepilogabili nel modo seguente:

A)     Nuovi scaglioni di reddito e nuove aliquote IRPEF

Nella Tabella  evidenziamo scaglioni di reddito ed aliquote in vigore per il 2006 e quelli stabiliti dalla Finanziaria a partire dal 2007: 

A PARTIRE DAL 2007
(Finanziaria 2007)

FINO AL 31 dicembre 2006

   Scaglione di Reddito

Aliquota

   Scaglione di Reddito

Aliquota

fino ad € 15.000

23%

fino ad €. 26.000

23%

oltre €. 15.000 fino ad €. 28.000

27%

oltre €. 26.000 fino ad €. 33.500

33%

oltre €. 28.000 fino ad €. 55.000

38%

oltre €. 33.500 fino a €. 100.000

39%

oltre €. 55.000 fino ad €. 75.000

41%

oltre €. 100.000

39% + contributo di solidarietà del 4% = 43%

oltre €. 75.000

43%

In particolare con la Finanziaria, l’Irpef 2007 (modelli 730/2008 ed Unico 2008) è la seguente:

Scaglione di Reddito

Aliquota

Dettaglio degli scaglioni

fino ad € 15.000

23%

23% sull’intero importo

oltre €. 15.000 fino ad €. 28.000

27%

€. 3.450 + 27% parte eccedente €. 15.000

oltre €. 28.000 fino ad €. 55.000

38%

€. 6.960 + 38% parte eccedente €. 28.000

oltre €. 55.000 fino ad €. 75.000

41%

€. 17.220 + 41% parte eccedente €. 55.000

oltre €. 75.000

43%

€. 25.420 + 43% parte eccedente €. 75.000

 

L’IRPEF non è dovuta  se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori ad €. 7.500 (goduti per l’intero anno), redditi di terreni per un importo non superiore ad €. 185,92 ed il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

B)     Detrazioni per familiari a carico

La Finanziaria 2007 reintroduce il ‘meccanismo’ delle detrazioni dall’imposta lorda (con decorrenza dai redditi del 2007), con nuovi calcoli e formule dipendenti dal tipo e dall'ammontare del reddito. Un familiare è considerato ‘a carico’ se possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) non superiore ad €. 2.840,51.

Detrazioni per carichi di famiglia

Detrazione

Per il coniuge
(non legalmente ed effettivamente separato)

 

·         €. 800, diminuiti del prodotto tra €. 110 e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo ed €. 15.000, se il reddito complessivo non supera €. 15.000;

·         €. 690, se il reddito complessivo è superiore ad €. 15.000 ma non ad €. 40.000;

·         €. 690, se il reddito complessivo è superiore ad €. 40.000 ma non ad €. 80.000. In questo caso la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di €. 80.000, diminuito del reddito complessivo, ed €. 40.000.

Ulteriori aumenti (da €. 10 a €. 30) sono rapportati al reddito complessivo.

Per ogni figlio (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati)

€. 800 (aumentata a €. 900 per ogni figlio di età inferiore a 3 anni). Inoltre, aumento ad €. 220 per ogni figlio portatore di handicap.

Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di €. 200 per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di €. 95.000, diminuito del reddito complessivo, ed €. 95.000. In presenza di più figli, l'importo di €. 95.000 è aumentato di €. 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione è ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato. In caso di separazione legale, annullamento o divorzio spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto ed in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita tra i genitori.

Per gli altri familiari

€. 750: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di €. 80.000, diminuito del reddito complessivo, ed €. 80.000.

 

C) Altre Detrazioni

Altre detrazioni sono previste per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Le misure di tali detrazioni sono inversamente proporzionali al reddito complessivo.

€. 1.840

se il reddito complessivo non supera €. 8.000. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad €. 690.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad €. 1.380.

€. 1.338

La detrazione va aumentata del prodotto tra €. 502 e l'importo corrispondente al rapporto tra €. 15.000, diminuito del reddito complessivo, ed €. 7.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad €. 8.000 ma non ad €. 15.000.

€. 1.338

se il reddito complessivo è superiore ad €. 15.000 ma non ad €. 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di €. 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di €. 40.000.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui sopra e rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

€. 1.725

Se il reddito complessivo non supera €. 7.500. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad €. 690.

€. 1.255

La detrazione va aumentata del prodotto tra €. 470 e l'importo del rapporto tra €. 15.000, diminuito del reddito complessivo, ed €. 7.500, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad €. 7.500 ma non ad €. 15.000.

€. 1.255

se il reddito complessivo è superiore ad €. 15.000 ma non ad €. 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di €. 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di €. 40.000.

Altre detrazioni riguardano i pensionati ultrasettantacinquenni.

 

Infine sono previste ulteriori detrazioni (non cumulabili con le altre detrazioni) nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi di impresa, lavoro autonomo, compensi per l'attività libero professionale intramuraria, indennità, gettoni di presenza e altri compensi, indennità dei membri del Parlamento nazionale e altre indennità simili, rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, altri assegni periodici, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi di impresa minore, redditi derivanti da attività commerciale o di lavoro autonomo occasionale. In particolare tali detrazioni risultano le seguenti:

Reddito

Detrazione

Note

Fino ad €. 4.800

€. 1.104

 

Oltre e fino ad €. 55.000

€. 1.104

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di €. 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di €. 50.200.

 

 

 

pubblicato il 5/1/2007

 

 

 

 

(a cura di dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio@studioripa.it)