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Diritto Fallimentare - Approfondimenti |
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Sulla
compensabilità del debito Iva antecedente al fallimento con il credito sorto
dopo la dichiarazione di fallimento
in seguito ad operazioni compiute dalla Curatela
(un commento alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.
279/E del 12 agosto 2002)
Limitando ogni rilievo alla questione della compensazione,
la risoluzione in rassegna merita di essere segnalata per la condivisibile
posizione assunta sul punto, delineando in tal modo un quadro operativo certo e
coerente con il sistema normativo.
L’occasione per tale chiarimento è stata offerta da
un’istanza di interpello finalizzata a conoscere, in sostanza, i rischi
connessi all’acquisto pro soluto di un credito Iva vantato da una procedura
concorsuale. Ciò in relazione, tra l’altro, alla possibilità che
l’Amministrazione Finanziaria compensi tale credito con il debito d’imposta
antecedente al fallimento e, per tale via, rifiuti l’erogazione del primo.
L’Agenzia delle Entrate, nell’affermare
l’inammissibilità dell’interpello per mancanza di un interesse personale e
diretto in capo alla società istante, ha ritenuto in ogni caso opportuno
esaminare la questione prospettata, allo scopo di fornire un parere rientrante
nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica (secondo le modalità
illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99/E).
Il problema della compensazione tra credito Iva
maturato dopo il fallimento e debito per carichi pendenti anteriori è stato
dunque risolto nel senso dell’esclusione della compensazione stessa,
trattandosi di posizioni creditorie e debitorie relative a soggetti diversi
(massa fallimentare - fallito) ed a momenti diversi rispetto alla dichiarazione
di fallimento (posteriore il credito della massa, anteriore il controcredito
dell’Ufficio).
L’Agenzia ha quindi qualificato come “illegittima”
l’eventuale compensazione nella descritta situazione, fatta eccezione per
l’ipotesi in cui il credito del fallimento, benché computato in detrazione ed
evidenziato nelle dichiarazioni annuali in corso di procedura, derivi in realtà
dall’attività espletata dal fallito prima dell’apertura della procedura
concorsuale.
In tal caso la compensazione è invero ammessa, ma
solo nei limiti del tetto massimo costituito dal credito effettivamente
collegato all’attività di impresa ante fallimento.
Precisazione, quest’ultima, conforme ai criteri direttivi
in materia, che consentono la compensazione tra crediti e debiti “reciproci” ed
aventi, entrambi, radice causale anteriore al fallimento.
La disciplina della compensazione fallimentare, come
noto, è contenuta nell’art. 56 Legge Fall., il quale prevede testualmente, al
primo comma, che: “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti
verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non
scaduti prima della dichiarazione di fallimento”.
Va in proposito brevemente rilevato come la Suprema
Corte abbia in ultimo optato per una
interpretazione estensiva di tale norma, così rovesciando il precedente
insegnamento che riteneva necessaria, per l’operatività della compensazione nei
confronti del fallito, la ricorrenza delle regole generali sulla compensazione
legale, vale a dire che i contrapposti crediti dovevano essere omogenei,
liquidi ed esigibili in data anteriore al fallimento, fatta eccezione per
l’esigibilità del credito vantato verso il fallito.
Senza ripercorrere il consistente dibattito e gli
argomenti delle due tesi – non oggetto del presente intervento – si vuole
evidenziare come l’interpretazione oggi prevalente ritenga che l’unico
requisito essenziale e sufficiente, ai fini della compensazione in sede
fallimentare, sia l’anteriorità, rispetto alla dichiarazione di fallimento, del
fatto generatore di entrambi i crediti. Permane la necessità degli altri
requisiti previsti, ma gli stessi possono realizzarsi anche in seguito.
La soluzione così adottata tende quindi ad ampliare
la garanzia per il creditore, consentendogli di sottrarsi al concorso ed alla
conseguente falcidia, laddove sia nel contempo debitore verso il fallito,
all’unica condizione che i contrapposti crediti abbiano causa genetica
anteriore al fallimento.
Dal testo normativo e dalle costanti interpretazioni
sul punto, si può quindi ulteriormente dedurre che la compensazione è ammessa
solo tra il credito verso il fallito ed il controcredito vantato dal fallito,
restando esclusa rispetto ad un credito che sia sorto direttamente in capo alla
massa fallimentare nel corso della procedura.
In tale seconda ipotesi viene infatti a mancare il
requisito della “reciprocità”, inteso nel senso dell’invertibilità delle
posizioni dei due soggetti tra i quali può verificarsi la compensazione, per
cui ciascuno di essi assume il ruolo di creditore in un rapporto e di debitore
nell’altro.
Laddove invece uno solo dei rapporti fa capo alla
massa, tale requisito non può ricorrere, essendo la massa un soggetto autonomo
e ben distinto dal fallito.
Va peraltro rilevato come sul requisito della
reciprocità si rifletta, in sostanza, il momento in cui sorgono i contrapposti
crediti: il credito diretto della massa non può dunque mai porsi in una
relazione di reciprocità rispetto al credito verso il fallito, venendo ad
esistere sempre in un momento successivo al fallimento.
Alla luce di tali rilievi non può quindi che
accogliersi la soluzione indicata dall’Agenzia delle Entrate, la quale perviene
ad una consapevole adesione ai principi che regolano la materia.
A partire dalla corretta qualificazione della natura
e della funzione della procedura fallimentare, passando per la disamina dei
mezzi riconosciuti ai creditori ai fini del soddisfacimento delle proprie
pretese, fino ad arrivare alla necessaria constatazione che anche
l’Amministrazione Finanziaria, in quanto creditrice verso il soggetto fallito
per causa anteriore, ha il diritto di insinuarsi al passivo, così
sottoponendosi alle regole del concorso, alla stregua degli altri creditori.
Ulteriori corollari sono quindi l’affermazione che il
credito d’imposta emergente dalla dichiarazione IVA finale è un credito
destinato alla massa fallimentare, sul quale l’Amministrazione Finanziaria
partecipa per la propria quota, nonché l’esclusione dell’operatività della
compensazione fra il credito verso il fallito (per carichi antecedenti) ed il
debito d’imposta verso la massa (in quanto maturato per effetto delle
operazioni compiute dalla Curatela dopo la declaratoria di fallimento).
Attraverso la risoluzione in esame, l’Agenzia delle
Entrate ha pertanto spezzato la continuità di una prassi operante al contrario:
rifiuto del rimborso dei crediti Iva sorti durante la procedura, laddove
esistenti debiti d’imposta anteriori, e conseguente compensazione tra le
contrapposte pretese. Ciò in evidente violazione dei ricordati principi (nonché
dello stesso art. 74-bis del D.P.R. n. 633/72, il quale fa una netta
distinzione fra le operazioni compiute prima del fallimento e quelle
successive).
Gli operatori ben conoscono le difficoltà di superare
tale illegittimo comportamento ed i pregiudizievoli effetti che ne derivano.
Non solo sul piano della sostanziale impossibilità di
riscuotere direttamente i crediti, se non previo ricorso alle vie contenziose e
conseguente dilatazione dei tempi di chiusura della procedura, ma altresì sotto
il profilo della non cedibilità a terzi dei crediti stessi che, benché
legittimi, nessuno decide di acquistare ben sapendo di non poterli in concreto
incassare.
In tale contesto, dunque, si perviene spesso alla
forzata decisione di rinunciare all’esazione dei crediti Iva, in ragione del
primario obiettivo di chiudere il fallimento in tempi ragionevoli e non
prolungarne, sine die, la pendenza in contrasto con gli interessi sia del soggetto
fallito sia della massa dei creditori.
E’ quindi auspicabile che gli Uffici recepiscano in fretta la soluzione delineata dalla Agenzia delle Entrate, ponendo così fine ad una prassi illegittima e pregiudizievole.