Diritto Fallimentare - Approfondimenti

 

 

Sulla compensabilità del debito Iva antecedente al fallimento con il credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento

in seguito ad operazioni compiute dalla Curatela

(un commento alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 279/E del 12 agosto 2002)

 

a cura dello Studio Ripa e Commercialisti Associati

 

 

Limitando ogni rilievo alla questione della compensazione, la risoluzione in rassegna merita di essere segnalata per la condivisibile posizione assunta sul punto, delineando in tal modo un quadro operativo certo e coerente con il sistema normativo.

L’occasione per tale chiarimento è stata offerta da un’istanza di interpello finalizzata a conoscere, in sostanza, i rischi connessi all’acquisto pro soluto di un credito Iva vantato da una procedura concorsuale. Ciò in relazione, tra l’altro, alla possibilità che l’Amministrazione Finanziaria compensi tale credito con il debito d’imposta antecedente al fallimento e, per tale via, rifiuti l’erogazione del primo.

L’Agenzia delle Entrate, nell’affermare l’inammissibilità dell’interpello per mancanza di un interesse personale e diretto in capo alla società istante, ha ritenuto in ogni caso opportuno esaminare la questione prospettata, allo scopo di fornire un parere rientrante nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica (secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99/E).

Il problema della compensazione tra credito Iva maturato dopo il fallimento e debito per carichi pendenti anteriori è stato dunque risolto nel senso dell’esclusione della compensazione stessa, trattandosi di posizioni creditorie e debitorie relative a soggetti diversi (massa fallimentare - fallito) ed a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento (posteriore il credito della massa, anteriore il controcredito dell’Ufficio).

L’Agenzia ha quindi qualificato come “illegittima” l’eventuale compensazione nella descritta situazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il credito del fallimento, benché computato in detrazione ed evidenziato nelle dichiarazioni annuali in corso di procedura, derivi in realtà dall’attività espletata dal fallito prima dell’apertura della procedura concorsuale.

In tal caso la compensazione è invero ammessa, ma solo nei limiti del tetto massimo costituito dal credito effettivamente collegato all’attività di impresa ante fallimento.

Precisazione, quest’ultima, conforme ai criteri direttivi in materia, che consentono la compensazione tra crediti e debiti “reciproci” ed aventi, entrambi, radice causale anteriore al fallimento.

La disciplina della compensazione fallimentare, come noto, è contenuta nell’art. 56 Legge Fall., il quale prevede testualmente, al primo comma, che: “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”.

Va in proposito brevemente rilevato come la Suprema Corte  abbia in ultimo optato per una interpretazione estensiva di tale norma, così rovesciando il precedente insegnamento che riteneva necessaria, per l’operatività della compensazione nei confronti del fallito, la ricorrenza delle regole generali sulla compensazione legale, vale a dire che i contrapposti crediti dovevano essere omogenei, liquidi ed esigibili in data anteriore al fallimento, fatta eccezione per l’esigibilità del credito vantato verso il fallito.

Senza ripercorrere il consistente dibattito e gli argomenti delle due tesi – non oggetto del presente intervento – si vuole evidenziare come l’interpretazione oggi prevalente ritenga che l’unico requisito essenziale e sufficiente, ai fini della compensazione in sede fallimentare, sia l’anteriorità, rispetto alla dichiarazione di fallimento, del fatto generatore di entrambi i crediti. Permane la necessità degli altri requisiti previsti, ma gli stessi possono realizzarsi anche in seguito.

La soluzione così adottata tende quindi ad ampliare la garanzia per il creditore, consentendogli di sottrarsi al concorso ed alla conseguente falcidia, laddove sia nel contempo debitore verso il fallito, all’unica condizione che i contrapposti crediti abbiano causa genetica anteriore al fallimento.

Dal testo normativo e dalle costanti interpretazioni sul punto, si può quindi ulteriormente dedurre che la compensazione è ammessa solo tra il credito verso il fallito ed il controcredito vantato dal fallito, restando esclusa rispetto ad un credito che sia sorto direttamente in capo alla massa fallimentare nel corso della procedura.

In tale seconda ipotesi viene infatti a mancare il requisito della “reciprocità”, inteso nel senso dell’invertibilità delle posizioni dei due soggetti tra i quali può verificarsi la compensazione, per cui ciascuno di essi assume il ruolo di creditore in un rapporto e di debitore nell’altro.

Laddove invece uno solo dei rapporti fa capo alla massa, tale requisito non può ricorrere, essendo la massa un soggetto autonomo e ben distinto dal fallito.

Va peraltro rilevato come sul requisito della reciprocità si rifletta, in sostanza, il momento in cui sorgono i contrapposti crediti: il credito diretto della massa non può dunque mai porsi in una relazione di reciprocità rispetto al credito verso il fallito, venendo ad esistere sempre in un momento successivo al fallimento.

Alla luce di tali rilievi non può quindi che accogliersi la soluzione indicata dall’Agenzia delle Entrate, la quale perviene ad una consapevole adesione ai principi che regolano la materia.

A partire dalla corretta qualificazione della natura e della funzione della procedura fallimentare, passando per la disamina dei mezzi riconosciuti ai creditori ai fini del soddisfacimento delle proprie pretese, fino ad arrivare alla necessaria constatazione che anche l’Amministrazione Finanziaria, in quanto creditrice verso il soggetto fallito per causa anteriore, ha il diritto di insinuarsi al passivo, così sottoponendosi alle regole del concorso, alla stregua degli altri creditori.

Ulteriori corollari sono quindi l’affermazione che il credito d’imposta emergente dalla dichiarazione IVA finale è un credito destinato alla massa fallimentare, sul quale l’Amministrazione Finanziaria partecipa per la propria quota, nonché l’esclusione dell’operatività della compensazione fra il credito verso il fallito (per carichi antecedenti) ed il debito d’imposta verso la massa (in quanto maturato per effetto delle operazioni compiute dalla Curatela dopo la declaratoria di fallimento).

Attraverso la risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto spezzato la continuità di una prassi operante al contrario: rifiuto del rimborso dei crediti Iva sorti durante la procedura, laddove esistenti debiti d’imposta anteriori, e conseguente compensazione tra le contrapposte pretese. Ciò in evidente violazione dei ricordati principi (nonché dello stesso art. 74-bis del D.P.R. n. 633/72, il quale fa una netta distinzione fra le operazioni compiute prima del fallimento e quelle successive).

Gli operatori ben conoscono le difficoltà di superare tale illegittimo comportamento ed i pregiudizievoli effetti che ne derivano.

Non solo sul piano della sostanziale impossibilità di riscuotere direttamente i crediti, se non previo ricorso alle vie contenziose e conseguente dilatazione dei tempi di chiusura della procedura, ma altresì sotto il profilo della non cedibilità a terzi dei crediti stessi che, benché legittimi, nessuno decide di acquistare ben sapendo di non poterli in concreto incassare.

In tale contesto, dunque, si perviene spesso alla forzata decisione di rinunciare all’esazione dei crediti Iva, in ragione del primario obiettivo di chiudere il fallimento in tempi ragionevoli e non prolungarne, sine die, la pendenza in contrasto con gli interessi sia del soggetto fallito sia della massa dei creditori.

E’ quindi auspicabile che gli Uffici recepiscano in fretta la soluzione delineata dalla Agenzia delle Entrate, ponendo così fine ad una prassi illegittima e pregiudizievole.