Approfondimenti
di
Gianluca Cappelletti
(avv.g.cappelletti@tiscali.it)
Sommario: 1. Il mutuo dissenso come contratto ad
effetti eliminativi.- 2. Segue. Sua
incidenza sull’atto.- 3. Segue. Il
carattere della retroattività.- 4. Segue.
Mutuo dissenso e risoluzione convenzionale.- 5. La disciplina.- 6. Segue. La legittimazione.- 7. Segue. La capacità.- 8. Segue. I
requisiti.- 9. Segue. Gli effetti.-
10. Segue. La trascrizione.- 11. Segue. Il profilo fiscale.
1.
L’analisi, parlando di mutuo dissenso, deve prendere le mosse dalla norma di
cui all’art. 1321 c.c. che, con il termine «estinguere», lascia chiaramente
comprendere che ai privati è consentito disporre in senso inverso a quanto
precedentemente pattuito, e, piú specificamente, dalla disposizione dell’art.
1372 c.c., la quale, dopo aver statuito che «il contratto ha forza di legge
tra le parti», dispone che «non può essere sciolto che per mutuo consenso o
per cause ammesse dalla legge».
La
prima osservazione imposta da quest’ultima disposizione, come messo in rilievo
dalla particella «che», è la necessità di una convergenza della volontà delle
parti per porre fine al contratto. In altri termini, di sicuro la norma in
oggetto sancisce l’irrevocabilità unilaterale[1] del contratto, mentre non sembra porre limiti alla
ritrattazione per accordo delle parti.
Laddove, infatti, la ritrattazione del negozio
proviene dalle stesse parti che l’hanno posto in essere, nessun conflitto si
pone tra le stesse, ma semmai si ha soltanto un contrasto tra un regolamento
precedente ed uno successivo, che non può non
risolversi a favore di quest’ultimo.
La
citata disciplina sembra perfettamente in armonia con i princípi
dell’ordinamento giuridico, ed in particolare con il principio di autonomia
privata, dato che la facoltà dei privati di stipulare il mutuo dissenso non è
che il riflesso del potere generale di stipulare contratti, nel senso che il
potere di farli comporta anche quello di ritrattarli [2].
Queste
prime osservazioni, confortate dal dato normativo, ci permettono di affermare
che con il mutuo dissenso le parti eliminano dal mondo giuridico un precedente
contratto, ripristinando la situazione anteriore, come se il primo accordo non
fosse mai intervenuto e facendo sorgere, a carico delle stesse, obbligazioni
restitutorie, al fine di raggiungere pienamente gli effetti a cui mirano.
In
realtà, in dottrina, è tutt’altro che pacifico sia il fatto che il mutuo
dissenso elimini dal mondo giuridico l’atto posto in essere in precedenza, sia
che lo stesso abbia efficacia retroattiva[3]. Anzi, si può affermare senza ombra di dubbio che
le maggiori divergenze riguardano proprio l’incidenza del mutuo dissenso
sull’atto precedente e la sua efficacia retroattiva. Si tratta di divergenze
che possiamo definire comuni e ricorrenti in tema di mutuo dissenso, ma che
tendono ad acuirsi quando il regolamento da eliminare è un contratto ad effetti
reali[4].
2.
Iniziando dalla prima questione, un primo orientamento[5], muovendo dal presupposto che un fatto si
qualifica giuridico in quanto produttivo di effetti giuridici, ritiene che ogni
possibile fatto estintivo possa esclusivamente agire sull’effetto e mai sulla
sua fonte. Scrive testualmente il Talamanca che «un fatto storico si qualifica
come giuridico in quanto produce degli effetti giuridici: ora, perché il fatto
giuridico cessi di essere tale, bisogna operare su questi effetti giuridici,
perché soltanto attraverso l’eliminazione di questi il fatto giuridico cesserà
di essere attualmente tale, degradando [...] ad un fatto storico», ed ancora,
«la dichiarazione, l’aspetto strutturale del negozio, non può, come fatto
storico o naturale, essere cancellata: né può cessare la giuridica rilevanza,
né possono venir meno, cioè, gli effetti».
La
prevalente dottrina[6], al contrario, ritiene che la giuridicità del
negozio non si esaurisce nei suoi effetti e che il fatto negoziale non è
giuridicamente rilevante in quanto efficace, ma è efficace in quanto rilevante.
L’essenza del negozio consiste nel suo essere atto di autonomia, al quale
l’ordinamento riconosce efficacia. Una volta eliminato, l’atto di autonomia
privata rimane, ovviamente, come fatto storico, ma come fatto rilevante per il
diritto è come se non fosse mai esistito.
Degno
di nota è anche il tentativo[7] di comporre questa diversità di fondo, circa
l’incidenza del mutuo dissenso, svalutando il problema, e cioè
qualificando la distinzione puramente nominalistica e di nessuna
rilevanza pratica, dato che «per il raggiungimento degli scopi pratici
perseguiti dalle parti, l’uno o l’altro modo di operare è indifferente» e che,
«ciò che rileva dal punto di vista pratico, è la cessazione degli effetti
dell’atto revocato, sia questa ottenuta immediatamente, sia mediatamente,
attraverso l’eliminazione dell’atto».
Al
contrario, se dalle affermazioni di principio si scende al profilo applicativo,
la distinzione assume notevole rilevanza pratica, e sicuramente l’uno o
l’altro modo di operare non è certo indifferente[8]. Una prima figura, indicativa in tal senso, è
quella del contratto ad effetti sospesi o differiti. La caratteristica di
questi contratti è che, al momento della conclusione, producono solo un effetto
preliminare e precisamente quello di vincolare le parti al consenso manifestato[9]. Per contro, non essendovi alcun effetto definitivo
su cui intervenire, appunto perché sospeso o differito, appare evidente come
l’atto di mutuo dissenso debba, necessariamente, operare sulla regola negoziale.
Non avrebbe senso intervenire sull’efficacia di un atto al momento
improduttivo di effetti, né si potrebbe sostenere che il mutuo dissenso, in
dette fattispecie, avrebbe la funzione di eliminare i già citati effetti
preliminari. Eliminando questi ultimi, infatti, si determinerebbe solo il
venir meno della tutela dei diritti di aspettativa, mentre la finalità perseguita
dalle parti è di porre nel nulla l’intero programma contrattuale[10]. L’eliminazione del contratto è quindi l’unica
soluzione adeguata all’intento empirico delle parti[11].
Ancor
piú indicativa, se non decisiva, della necessità, in alcuni casi, di dover operare sull’atto iniziale, è l’ipotesi della
donazione nulla suscettibile di conferma ex
art.799 c.c. In questo caso non sono ravvisabili neanche quegli effetti che
nell’ipotesi precedente abbiamo definito preliminari, dato che l’atto nullo,
per definizione, è assolutamente improduttivo di effetti di qualsiasi natura.
Nello stesso tempo, però, non si può affermare che le parti non abbiano
interesse alcuno a porre in essere il mutuo dissenso. Solo eliminando l’atto di
donazione, infatti, si preclude la possibilità di rendere la stessa efficace
attraverso un atto di conferma o di volontaria esecuzione[12].
Accanto
a queste figure, che la dottrina riporta a titolo di esempio, è bene precisare
che molteplici dati normativi contemplano negozi eliminativi diretti ad
incidere sull’atto, data la mancanza di effetti su cui intervenire: artt. 15
(Revoca dell’atto costitutivo di fondazione), 587 (Revocabilità del testamento),
1270 (Revoca della delegazione), 1399 (Scioglimento del contratto concluso dal
falsus procurator prima della
ratifica), 1411 e 1921 (Revoca del beneficio al terzo), 1990 (Revoca della
promessa al pubblico), del codice civile.
Le
considerazioni svolte portano a ritenere che, anche nelle fattispecie in cui,
essendoci effetti su cui intervenire, potenzialmente l’atto eliminativo
potrebbe incidere solo sugli effetti, lo ius
poenitendi si manifesti comunque nei confronti dell’atto. E’ un’esigenza
di coerenza nella ricostruzione dell’istituto che determina tali conclusioni.
Del resto, per rimanere agli esempi sopra riportati, sarebbe veramente singolare
che l’atto eliminativo incida sul negozio se interviene quando i suoi effetti
sono sospesi, mentre operi sugli effetti se posto in essere successivamente
alla produzione degli stessi[13].
Tutto
quanto sopra affermato non significa negare la facoltà per i soggetti di agire
sugli effetti prodotti dall’atto precedente, ma semplicemente ribadire la possibilità
che, cosí come generalmente ammesso per gli atti unilaterali[14], accanto ad atti diretti ad incidere solo sugli
effetti o sul rapporto, possano aversi atti diretti ad eliminare l’atto
iniziale[15]. Si tratta però di differenti manifestazioni
dell’autonomia privata, che esplicano effetti diversi e certamente non accomunabili
nell’istituto del mutuo dissenso.
La
caratteristica che, all’interno dei contrarii
actus come fenomeno generale, distingue quest’ultimo è quella di avere
efficacia eliminativa. E’ questo l’effetto minimo essenziale del mutuo dissenso
e, solo all’atto che presenti tali caratteristiche, deve essere riservato il
relativo nomen iuris quale autonoma
ed omogenea categoria giuridica.
Se
le parti intendono operare a contrariis solo
per il futuro, lasciando impregiudicato il primo atto, e di conseguenza
inalterati gli effetti finora prodotti, siamo fuori dalla figura che ci occupa.
La
prima ipotesi che, anche per la sua diffusione, viene in rilievo, è quella
dello «scioglimento» di un rapporto di durata. In questi casi, le parti
potrebbero intendere porre fine anticipatamente al rapporto, ovvero
determinarne la cessazione qualora lo stesso sia a tempo indeterminato. A
prescindere dalla considerazione che quest’ultima fattispecie sembra dover
essere qualificata come recesso[16] (e quindi atto unilaterale), è di tutta evidenza
come i contraenti non intendano incidere su tutti gli effetti del precedente
regolamento, al fine di ripristinare una situazione analoga a quella precedente
il primo negozio. Le parti vogliono operare solo sulla durata del rapporto, o
modificando quella iniziale o introducendo un termine. Appare, di conseguenza,
evidente come queste fattispecie debbano inquadrarsi nell’àmbito dei negozi modificativi
e non estintivi in senso tecnico[17]. Nello stesso àmbito del negozio modificativo
vanno inquadrate quelle ipotesi in cui il mutamento cade, anziché sulla durata,
sull’oggetto (es. accordo per «estinguere» il contratto di appalto limitando
l’esecuzione alle opere fino a quel momento realizzate). E’ chiaro che, benché
nella prassi sia usuale il termine estinguere, il contratto in oggetto, lungi
dall’avere come finalità quella di ristabilire la situazione precedente, mira
a restringere l’oggetto delle pattuizioni originarie.
Ma
anche nell’àmbito del residuo gruppo destinato a paralizzare tutti gli effetti
di una precedente manifestazione di autonomia, e che quindi possiamo inserire
nella generale categoria dei contrarii
actus, è necessario distinguere.
Se
le parti intendono porre nel nulla un contratto ad effetti obbligatori, non ancora prodotti per
l’esistenza di un termine o di una condizione, è sufficiente richiamarsi a
quanto in precedenza affermato. Esse possono agire solo sull’atto non
essendovi ancora effetti definitivi, ponendo in essere un atto di mutuo
dissenso in senso tecnico.
Stessa
considerazione vale per ogni contratto che abbia già prodotto i suoi effetti,
dato che non avrebbe senso agire solo per il futuro se il programma
contrattuale ha avuto integrale svolgimento[18].
Laddove,
invece, le parti intendano neutralizzare l’intera situazione giuridica
precedente ricorrendo ad un atto uguale e contrario al primo, si è fuori dal
mutuo dissenso, dato che il primo atto, lungi dall’essere ritrattato, viene
appunto neutralizzato solo sul piano economico. Avremo modo di verificare come
questo tipo di atto non può essere assimilato al mutuo dissenso, non solo per
un problema classificatorio, ma per gli effetti (ridotti) che esso produce.
3.
Quanto sopra esposto ci introduce, facilitandone la soluzione, alla
trattazione del secondo punto controverso, e cioè accertare se il mutuo
dissenso debba necessariamente spiegare effetti ex tunc. Riteniamo preferibile la soluzione positiva, considerato
che, se effetto essenziale del contratto eliminativo è quello di intervenire
sul primo atto, quindi sulla fonte degli effetti, è consequenziale che questi
vengano eliminati ab origine[19].
Questa
convinzione non è certamente condivisa da quella parte della dottrina[20] che qualifica la retroattività come fenomeno di natura
eccezionale, non rientrante nella competenza dispositiva dei privati, che
necessita di espressa previsione normativa. Gli atti giuridici in genere, si
afferma, contengono un comando che non può essere diretto che a provvedere per
l’avvenire. Il potere di influire, oltre che sul presente e sull’avvenire,
anche sul passato, è un potere eccezionale per gli stessi organi dello Stato. A
maggior ragione non può essere riconosciuto ai privati se non per espressa
disposizione di legge.
Già
nel vigore del codice precedente, un illustre giurista, escludendo che
l’autonomia privata potesse disporre la retroattività (se non espressamente
prevista dalla legge), riteneva il mutuo dissenso un’attività diretta a
neutralizzare gli effetti prodotti dal primo contratto[21]. Secondo questa opinione, le parti possono solo impegnarsi
ex nunc a rimettere le cose nello
stesso stato in cui si sarebbero trovate se un determinato atto non fosse
stato posto in essere. Conseguenza logica dell’affermata irretroattività è
l’inammissibilità di agire sul precedente atto al fine di eliminarlo, ma solo
la possibilità di produrre effetti giuridici opposti a quelli prodotti dal
negozio precedente. Come argomento ulteriore, si rappresentano gli effetti gravissimi
che un atto retroattivo avrebbe nei confronti dei terzi: «Ora ognuno intende
facilmente a quali inconvenienti si andrebbe incontro se alle parti si dovesse
riconoscere il potere di eliminare ex
tunc il loro precedente accordo. La sicurezza degli affari sarebbe
irreparabilmente pregiudicata, perché gli aventi causa di ciascun contraente
potrebbero ad ogni istante esser privati dei loro diritti».
Anche
piú recentemente, nel vigore del codice del 1942, autorevoli studiosi, pur
favorevoli alla retroattività del mutuo dissenso, ne limitano la portata ai
contratti ad effetti obbligatori o ai contratti che non hanno ancora avuto
esecuzione. La giustificazione di tale limite è sempre la stessa, e cioè che
gli effetti reali prodotti dal contratto sono oramai irreversibili e che, solo
un nuovo contratto, uguale e contrario a quello in precedenza posto in essere,
può permettere ai soggetti di raggiungere una posizione identica a quella
anteriore al primo atto senza pregiudicare i diritti dei terzi[22].
L’orientamento
prevalente[23] ritiene, al contrario, che la retroattività sia
fenomeno squisitamente giuridico, «un particolare modo con cui il diritto
dispone il contenuto degli effetti giuridici». Se la retroattività altro non è
che statuizione di effetti, fermo restando che essa non può operare in
pregiudizio dei terzi, nei rapporti tra le parti è sovrano l’intento. In
definitiva, il principio generale dell’autonomia privata, cosí come consente
alle parti di differire o sospendere l’efficacia di un negozio giuridico,
allo stesso modo permette loro di stabilire
che un effetto da ricollegare al momento del consenso debba retroagire ad un
momento anteriore.
Eccezionale
sarebbe allora negare ai privati il potere di dotare di efficacia retroattiva i
loro atti di privata autonomia ed in particolare il contratto, se è vero che
esso costituisce regola impegnativa dei cui effetti i soggetti hanno la libera
disponibilità.
Inaccettabile
è anche la preoccupazione dei pregiudizi che la retroattività determinerebbe a
danno dei terzi. E’ principio generale del nostro ordinamento giuridico,
sancito dall’art.1372, comma 2, che «il contratto non produce effetto rispetto
ai terzi che nei casi previsti dalla legge». Il principio stesso, costantemente applicato dalla Cassazione e
pacifico in dottrina[24], è valido per tutti i contratti, compresi quelli
solutori o eliminativi. Non esiste, allora, un’incompatibilità tra
eliminazione del negozio e tutela della sfera giuridica dei terzi. Rimuovere il
negozio significa, infatti, togliere il valore che l’ordinamento giuridico gli
attribuisce quale atto di manifestazione dell’autonomia privata con cui le
parti regolano i propri interessi. Ora, cosí come questo contratto non riguarda
tutti i soggetti che sono in posizione di terzietà, allo stesso modo non può
incidere sulla loro sfera giuridica il negozio di secondo grado diretto ad
eliminare il primo[25]. Anche l’effetto retroattivo resta quindi
circoscritto alle parti, visto che la sfera giuridica dei terzi non può essere
pregiudicata, oltre che per il presente ed il futuro, anche per il passato.
Oltre
alle questioni di principio, occorre dire che, quando le tesi sopra esposte ed
avversate vengono trasfuse sul piano pratico, presentano, oltre ad
un’indiscutibile macchinosità, anche problemi di difficile soluzione.
Innanzitutto,
attraverso l’atto contrario, che il Luminoso chiama «a controvicenda» per
distinguerlo dal vero e proprio negozio eliminativo, non è possibile
ristabilire la situazione precedente, e di ciò sembra ben conscia la dottrina
che lo sostiene. Uno dei primi studiosi del fenomeno[26], ad esempio, afferma esplicitamente che ponendo
in essere un atto uguale e contrario a quello che si intende neutralizzare,
«solo per approssimazione» si ristabilisce la situazione precedente.
Soprattutto, però, questa dottrina[27] accede ad una costruzione contorta dell’istituto
dato che «nello stipulare queste vendite e queste donazioni con finalità
ripristinatoria le parti si daranno vicendevolmente atto dello specifico
scopo per cui le hanno stipulate e pertanto nei loro confronti, nonché nei
confronti dei loro eredi e entro certi limiti anche dei loro aventi causa,
dovranno considerarsi ed essere trattate come se realmente non avessero avuto
altra finalità all’infuori di quella». Conseguentemente, prosegue l’autore, il
compratore che ritrasferisce «non sarà responsabile ex distractu, cioè in forza del contratto di mutuo dissenso, né
per i vizi né per l’evizione». In sostanza, secondo l’orientamento esposto,
nel caso di mutuo dissenso di una compravendita, si pone in essere una nuova
compravendita con scopi ulteriori rispetto a quelli che avrebbe l’ordinaria
figura prevista dal legislatore. Avremmo quindi, sempre che se ne ammetta la configurabilità
come autonoma categoria,[28], un negozio indiretto.
Problemi
ancora maggiori si presentano qualora le parti intendano porre nel nulla una
donazione. In questi casi, a parte l’artificio di considerare donante il
precedente donatario, il quale, lungi dall’essere spinto dall’animus donandi,[29] è animato dall’intento di eliminare la
precedente donazione, sorgono problemi insormontabili nell’applicazione di
istituti tipici delle liberalità, quali la revocazione per sopravvenienza di
figli, la riduzione e la collazione. Né le parti possono far affidamento
nell’autonomia privata, trattandosi di norme inderogabili[30].
Di fronte a tali difficoltà, si è costretti[31] a qualificare l’atto come «donazione avente delle caratteristiche
proprie» inidonea «a neutralizzare tutti gli effetti derivanti o che possono
derivare dal precedente contratto, contro cui esso è diretto».
Oltre
la macchinosità delle suddette elaborazioni, appare allora evidente anche la
discrepanza tra le finalità che i soggetti si prefiggono e quelle che
raggiungono con un meccanismo siffatto.
Infine,
accanto a tutte le implicazioni pratiche cui abbiamo accennato, seguire questa
opinione comporta una non facile lettura dell’art.1372 c.c. Se, infatti, il
fenomeno che abbiamo illustrato viene qualificato mutuo dissenso, non è
comprensibile il significato della norma in oggetto, né la necessità della
stessa, dato che il compimento di un atto di compravendita o di donazione in
senso inverso non necessita di una disposizione specifica. Appare altresí
incongruo che il legislatore abbia menzionato espressamente il mutuo dissenso
facendo riferimento, anziché ad una figura unitaria, ad una pluralità di
negozi indiretti.
Se, invece, si volesse affermare che il
precetto della norma ora citata riguarda solo i contratti che non hanno
prodotto effetti ed i contratti ad esecuzione continuata, andremmo ad inserire
un limite che la previsione legislativa non riporta. Affermando che «il
contratto non può essere sciolto che per mutuo dissenso», la norma sembra far
riferimento, indistintamente, a tutti i tipi di contratto, compresi i contratti
ad effetti reali.
Tirando
le fila del nostro discorso, abbiamo potuto accertare che, in primo luogo,
l’asserito ostacolo della retroattività del mutuo dissenso, che costituisce
la premessa alla tesi ora criticata, non trova fondamento nel nostro
ordinamento; in secondo luogo, che si crea una frattura tra l’intento delle
parti, che è quello di eliminare un precedente atto di autonomia privata, e
gli effetti che le stesse possono ottenere con il contratto a controvicenda[32]; infine, che lo stesso dato positivo appare
forzato, introducendo un limite all’operatività dell’art.1372c.c., che non
risulta dalle fonti normative, né dai princípi fondamentali del nostro
ordinamento.
Altra
parte della dottrina[33] ha posto in rilievo come, al contrario, l’art.
1372, in combinato disposto con l’art. 1321, prevede la categoria del
«contratto risolutorio», che, tornando cosí all’affermazione iniziale,
produce l’effetto di eliminare dal mondo giuridico il primo atto. Solo a questo
contratto, che produce effetti eliminativi, si riferisce il legislatore quando
parla di mutuo dissenso.
Laddove
lo scopo perseguito dalle parti è quello di ripristinare una situazione
identica a quella precedente, è questo l’unico strumento completamente
efficace ed adeguato agli intenti.
Tutto
ciò non significa, come già detto, negare l’ammissibilità di altre forme. Le
parti potrebbero anche optare per un contratto «a controvicenda» con effetti,
però, non coincidenti con quelli del mutuo dissenso, in quanto di portata
minore. Il contratto «a controvicenda», come efficaciemente è stato scritto[34], si presenta, rispetto al vero e proprio mutuo
dissenso, come un «contratto nano» per la minor carica effettuale negativa che
esprime nei confronti del primo atto.
4.
In dottrina è frequente l’uso del termine «contratto risolutorio» per indicare
il mutuo dissenso. Appare allora necessario verificare se il contratto di
mutuo dissenso sia sovrapponibile ad una risoluzione consensuale oppure, al di
là di espressioni terminologiche, possano ravvisarsi sostanziali differenze
tra i due istuituti[35].
Riteniamo che le due figure presentino diversità nei
presupposti, nel campo operativo e negli effetti.
Sotto
il primo profilo, mentre la risoluzione convenzionale presuppone la
sussistenza di un vizio (funzionale) della causa [36] che le parti concordemente accertano evitando cosí
la lite giudiziaria, il mutuo dissenso muove semplicemente dalla volontà di
ritrattare un atto di autonomia privata non rispondente, fin dall’inizio o
per circostanze sopravvenute, al regolamento posto in essere.
Sotto
il secondo profilo, la risoluzione presenta un campo operativo piú limitato
in quanto, a differenza del mutuo dissenso, concerne i soli contratti a
prestazioni corrispettive[37]. Ci sembra infine sussistente una distinzione
sotto il profilo effettuale. Pur se entrambi determinano una ritrattazione in
senso ampio, il mutuo dissenso opera sull’atto eliminandolo, la risoluzione,
anche se consensuale e non giudiziale, incide sul rapporto[38] [39].
Se
sul piano teorico le differenze possono cogliersi con sufficiente sicurezza,
nelle fattispecie concrete non si può dire altrettanto. L’uso ricorrente della
definizione «risoluzione consensuale» per designare il mutuo dissenso è indicativo di come non sempre le due figure
vengono mantenute distinte, anche se talvolta si tratta solo di questione terminologica.
In particolare, lo sfumare della distinzione,
e la conseguente sovrapposizione mutuo dissenso-risoluzione consensuale, è
percepibile nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità degli anni
sessanta. La Suprema Corte[40] ritiene che «il negozio risolutivo per mutuo
consenso ha efficacia ex nunc, ma
spetta al giudice di merito esaminare se, in concreto, le parti - nel
concludere il negozio stesso - abbiano inteso invece attribuire ad esso anche
carattere liberatorio rispetto agli effetti del primo negozio estinto e, in
particolare, rispetto alle conseguenze di un’inadempienza di una delle parti
già verificatasi». Nella motivazione della stessa sentenza, si legge che «al
momento in cui le parti contraenti si accordarono nel senso di risolvere il
contratto preliminare di compravendita dell’immobile il [...] era già
inadempiente per il decorso del termine ultimo previsto per il pagamento del
prezzo residuo e che - sulla base di tale dato, pacifico tra le stesse parti -
i contrenti non convennero alcuna rinuncia da parte di [...] all’incameramento
della caparra, il cui importo la stessa Corte del merito ha, tra l’altro,
ritenuto di molto inferiore all’effettivo danno [...]».
Se
si tengono presenti i caratteri propri del mutuo dissenso individuati ed
analizzati nei paragrafi precedenti, non ci sembra che la fattispecie posta
all’attenzione della Cassazione possa qualificarsi come mutuo dissenso. Se la
caratteristica di questo istituto è quella di intervenire con effetti
retroattivi sul primo atto con lo scopo di eliminarlo dal mondo giuridico non
ritenendolo piú le parti rispondente ai loro intenti e, per l’effetto,
ripristinare la situazione antecedente, è evidente che non c’è spazio per una
valutazione di eventuali inadempienze. Nel momento in cui le parti si
accordano per la ritrattazione di quell’atto, ne consegue che le prestazioni
eseguite, siano esse a titolo di acconto sul prezzo o di caparra confirmatoria,
non trovando piú una fonte giustificativa, debbono essere restituite. Del
resto, giova ripeterlo ancora una volta, l’intento empirico delle parti è
quello di ricostituire la situazione quo
ante. Incomprensibile appare, allora, l’affermata necessità di una
rinuncia all’incameramento della caparra, in quanto la restituzione della
stessa discende dagli effetti propri del negozio di mutuo dissenso[41]. Altrettanto inconferente sembra il riferimento
all’adeguatezza della caparra al danno effettivamente sofferto[42].
Al
contrario, le affermazioni della Cassazione appaiono del tutto condivisibili se
si esce dal campo del mutuo dissenso per approdare a quello di una convenzione
con cui le parti accertano la risoluzione per inadempimento e ne regolano le
conseguenze, convenzione che, come già detto, deve ritenersi ammissibile anche
alla luce del diritto positivo, ma che non può essere assolutamente confusa
con il mutuo dissenso.
5.
Nei precedenti paragrafi sono stati evidenziati gli aspetti piú discussi e
fonte di divergenze dottrinali e giurisprudenziali. Si tratta ora di avvicinare
i risultati raggiunti al diritto positivo per verificare eventuali anomalie o
difficoltà delle tesi avallate in sede di applicazione concreta. Abbiamo visto
in precedenza che altre tesi, astrattamente accettabili, quando vengono
trasfuse nella pratica portano a costruzioni artificiose e non rispondenti
agli scopi perseguiti dalle parti.
Cercheremo
allora di determinare quali sono i soggetti legittimati a porre in essere
l’atto in questione e la capacità loro richiesta, di individuare i requisiti
essenziali che l’art. 1325 c.c. prescrive per ogni contratto, di analizzare gli
effetti che il contratto produce inter
partes e nei confronti dei terzi, di chiarire, per quanto possibile,
aspetti rilevanti quali la trascrizione ed il profilo fiscale.
6.
Procedendo per ordine, considerato che la funzione del contratto eliminativo è
quella di rimuovere la regola negoziale, e conseguentemente gli effetti, è
richiesta la partecipazione di tutti i soggetti (o dei loro eredi) titolari
della situazione da rimuovere, sempreché tale situazione permanga in capo alle
parti originarie.
A
titolo di esempio, se dopo una compravendita il compratore aliena la proprietà
del bene acquistato, è evidente che una delle parti originarie (l’originario
compratore) non ha piú il potere di disposizione in ordine alla situazione
giuridica da rimuovere. Né si potrebbe risolvere il problema attraverso
l’intervento del terzo sub-acquirente, in quanto, come autorevole dottrina
rileva[43], si tratta di «eliminare l’intera vicenda
effettuale prodotta dal negozio di primo grado, rispetto alla quale il terzo
non ha alcuna competenza dispositiva, non essendo egli il destinatario di
quella vicenda ed avendo acquistato il diritto in forza di una fattispecie
acquisitiva autonoma e distinta dal negozio di primo grado»[44]. Diversamente, qualora il primo contratto abbia
spiegato effetti a favore del terzo, se non vi è stata ancora la sua adesione,
il negozio eliminativo vale anche come revoca della stipulazione a favore
dello stesso. Laddove, invece, il terzo abbia già manifestato la propria
volontà di profittare della stipulazione a suo favore, è necessaria e
sufficiente la sua partecipazione al mutuo dissenso, in quanto è dallo stesso
atto di autonomia privata che prende vita la situazione giuridica di cui il
terzo è titolare[45].
Ancora,
ad ulteriore dimostrazione che per individuare la legittimazione a porre in
essere il mutuo dissenso il criterio da seguire è quello di individuare tutti i
destinatari dell’autoregolamento, possiamo prendere in esame il contratto per
persona da nominare. Anteriormente alla nomina, la partecipazione del promittens e dello stipulans devono ritenersi sufficienti, non producendo il contratto
effetto alcuno per l’electus.
Avvenuta l’electio, al contrario,
per gli effetti retroattivi della stessa, solo l’electus sarà legittimato a porre in essere il mutuo dissenso.
7.
Nel trattare della legittimazione dei soggetti al mutuo dissenso, si è dato
per presupposto che gli interessati, individuati nei destinatari
dell’autoregolamento, siano soggetti capaci. La realtà, al contrario, conosce
numerose ipotesi in cui il soggetto interessato all’eliminazione di un
precedente regolamento contrattuale non ha la capacità di agire. A tutela di
questi soggetti, per gli atti di maggior rilevanza, che vengono definiti di
straordinaria amministrazione, l’ordinamento prevede un controllo ad opera
dell’autorità giudiziaria. Non tutti gli atti sono però presi in
considerazione dal legislatore, e tra questi troviamo il mutuo dissenso.
Pur
trattandosi di un atto di secondo grado, non si può affermare che
l’autorizzazione è richiesta in ogni caso in cui l’atto da eliminare debba
essere autorizzato.
Come
evidenziato in dottrina[46], in tutti i casi in cui un singolo atto non è
espressamente qualificato dal legislatore come di ordinaria o di
straordinaria amministrazione, occorrerà valutare la necessità o meno
dell’autorizzazione facendo ricorso all’analogia. Il mutuo dissenso, quindi,
apparterrà alla prima o alla seconda categoria «a seconda della natura degli
effetti che produce e dei beni su cui esso incide».
A
riprova di quanto affermato, si può portare ad esempio il caso di garanzia
ipotecaria concessa dall’incapace. La concessione della garanzia, incidendo
sulla consistenza del patrimonio dell’incapace, costituendone una potenziale
alienazione, deve essere autorizzata a norma degli artt. 320, 375, 394, 424
c.c. Qualora il negozio costitutivo dell’ipoteca venga meno per mutuo
dissenso, non ricorrendo la stessa ratio
che in sede di costituzione imponeva l’autorizzazione, l’atto potrà essere
liberamente compiuto dal legale rappresentante dell’incapace.
8.
Nel contratto di mutuo dissenso sono rinvenibili tutti i requisiti prescritti
dall’art. 1325 c.c.
La
volontà, come si è già accennato, è rivolta ad eliminare dal mondo giuridico un
precedente atto di autonomia privata. Abbiamo già detto che le parti potrebbero
voler ripristinare la situazione precedente lasciando immutato il passato.
Operazione, questa, certamente lecita e perseguibile attraverso il contratto
che abbiamo definito «a controvicenda», ma, a parte l’impossibilità di
ristabilire l’identica situazione precedente, si è fuori dall’àmbito del mutuo
dissenso. Da quanto si è potuto accertare, infatti, l’effetto essenziale ed
imprescindibile del mutuo dissenso, che ne costituisce la causa, è l’eliminazione
del contratto precedente. La rimozione della regola negoziale impegnativa
dettata dal primo negozio rappresenta la minima unità effettuale del mutuo
dissenso, presente in tutte le sue manifestazioni, e quindi la sua causa[47].
Il
suddetto effetto eliminativo va ad incidere sul precedente contratto che
viene, secondo un termine diffuso nella dottrina tedesca, annientato. Si
tratta pertanto di un negozio di secondo grado[48] e neutro[49].
Per
quanto specificamente attiene alla forma, le posizioni dottrinali e
giurisprudenziali sono divergenti, e non potrebbe essere diversamente se si
tiene presente il serrato dibattito avente ad oggetto questo requisito del
contratto[50]. La varietà di posizioni in ordine alla forma nei
suoi aspetti generali, in altri termini, si ripercuote anche sulla forma del
mutuo dissenso.
Cosí,
alcuni autori[51], muovendo dal principio di libertà delle forme
negoziali e dall’eccezionalità della forma vincolata, ritengono che, in
assenza di disposizione specifica, il mutuo dissenso sia informato dal
principio generale.
Altro
indirizzo[52], che riceve i maggiori consensi, sostiene che, al
di là di norme specifiche, è rinvenibile nel nostro ordinamento un principio
generale in virtú del quale le contrattazioni piú importanti subiscono il
vincolo di forma. Sempre dal sistema, inoltre, si ricava che i negozi secondari sono soggetti al c.d.
«principio di simmetria», per cui, il negozio accessorio mutua da quello
principale, sul quale è destinato ad incidere, il vincolo formale[53]. Del resto, si aggiunge, appare certo che il
mutuo dissenso da un lato, ed il negozio originario dall’altro, «investono uno
stesso assetto di interessi regolandolo in modo opposto»[54].
Orientamenti
piú recenti[55] propugnano il superamento della diatriba
attraverso una rilettura delle singole disposizioni concernenti la forma alla
luce dei valori emergenti dalla Carta costituzionale. Anche nel mutuo
dissenso, quindi, la necessità o meno di una determinata forma dovrebbe essere
accertata caso per caso.
La
stessa Cassazione si è pronunciata talvolta a favore della forma libera[56], altre volte accogliendo il principio della simmetria[57]. Neanche l’intervento delle Sezioni unite[58], a favore della tesi rigorista, è riuscito a porre
fine alle cennate oscillazioni giurisprudenziali[59], pur continuando a prevalere l’orientamento favorevole
al vincolo di forma nei casi di ritrattazione di negozio formale[60].
9.
L’effetto eliminativo del mutuo dissenso, tradizionalmente sostenuto da larga
parte della dottrina[61], recentemente è stato esplicitamente affermato
anche dalla giurisprudenza di merito[62] e dalla Cassazione[63].
Immediata
conseguenza è l’insorgenza, a carico delle parti, dell’obbligazione
restitutoria[64]. In altri termini, accanto all’effetto eliminativo,
proprio di tutte le fattispecie di mutuo dissenso, in questi casi si producono
anche ulteriori effetti di natura obbligatoria. Come affermato dalla
giurisprudenza di legittimità[65], trova applicazione la disciplina dell’indebito.
Venendo meno, infatti, la fonte che giustificava le rispettive prestazioni, nel
caso ad esempio di compravendita, troverà applicazione l’art. 2033 c.c. per il
prezzo che la parte venditrice del contratto risolto dovrà restituire e l’art.
2037 c.c. per il bene alla cui restituzione è tenuta la parte acquirente.
Al
di là delle opinioni manifestate in ordine alla fonte degli obblighi restitutori[66], occorre, però, precisare che parte della dottrina
nega in radice la stessa insorgenza di obbligazioni di questo tipo qualora
venga posto in essere un mutuo dissenso
di contratto ad effetti reali.
In
particolare, un illustre studioso[67], pur condividendo che l’effetto tipico del mutuo
dissenso sia quello eliminativo, nega che l’istituto trovi applicazione
quando l’effetto traslativo o costitutivo si sia già realizzato. Secondo
l’autore, anche se il trasferimento del diritto reale si realizza per mezzo del
semplice consenso legittimamente manifestato, richiede nel nostro sistema un
contratto che, per la sua funzione, sia idoneo a realizzare il trasferimento, e
questa idoneità non può essere riconosciuta al mutuo dissenso, visto che la
sua «ragion di essere si esaurisce nell’eliminazione di un precedente contratto».
Analogamente,
altro insigne autore[68], fermo restando l’effetto risolutivo, ritiene il
mutuo dissenso insufficiente a realizzare il ritrasferimento. Al contratto di
mutuo dissenso, dovrebbe far séguito un negozio astratto di trasferimento solutionis causa, e quindi un pagamento
traslativo.
I
rilievi esposti non sembrano condivisibili. Da tempo, infatti, la dottrina[69] ha messo in luce come non è rinvenibile, nel
nostro ordinamento, un principio di tipicità dei negozi traslativi della
proprietà e degli altri diritti reali[70]. In altri termini, anche ammettendo l’esistenza
del principio del numerus clausus dei
diritti reali[71], non è dimostrata una corrispondente tipicità del contratto
ad effetti reali, non essendo accomunabile la tipicità del rapporto alla fonte
dello stesso. Non si comprende, infatti, per quale ragione dovrebbe postularsi
una correlazione necessaria tra tassatività dei diritti reali e tipicità dei
negozi trasaltivi o costitutivi di essi. Il diritto positivo, oltre tutto,
smentisce la suddetta correlazione all’art. 922 c.c., ove indica, tra i modi
di acquisto della proprietà i «contratti» senza distinzione alcuna.
Al
di là di queste considerazioni, di per sé già decisive, occorre ribadire che il
mutuo dissenso non determina alcun effetto traslativo, ma, come già detto,
semplicemente ripristinatorio della situazione precedente, e quindi
eliminativo[72]. Le prestazioni effettuate rientrano nella
disponibilità dei rispettivi contraenti in quanto, con l’eliminazione
dell’originario contratto, non hanno piú titolo e quindi giustificazione[73].
Sempre
sotto il profilo effettuale, particolare apprensione hanno suscitato in
dottrina gli eventuali effetti pregiudizievoli che l’eliminazione di un
contratto potrebbe determinare nei confronti dei terzi[74].
In
questa sede ci è sufficiente ribadire che il principio di relatività del
contratto è principio generale dell’autonomia privata, per cui, anche il
contratto eliminativo, al pari degli altri, non può produrre effetti
sfavorevoli a danno dei terzi.
Non
saranno quindi pregiudicati i terzi che, medio
tempore, abbiano acquistato diritti sui beni oggetto del contratto di
mutuo dissenso, né le ragioni dei creditori che, anteriormente alla conclusione
del contratto risolutorio, abbiano ipotecato, pignorato o sottoposto a
sequestro conservativo il bene acquistato da una delle parti per effetto del
negozio di primo grado.
10.
La trascrivibilità del contratto di mutuo dissenso[75], specialmente nella dottrina meno recente[76], ha talvolta determinato una posizione negativa
sull’ammissibilità stessa dell’istituto.
Altra
dottrina[77], pur non arrivando a soluzioni cosí estreme, ha
proposto una soluzione un po’ artificiosa, ritenendo applicabili gli artt.
2643, n. 5, e 2645 del codice civile. La tesi in oggetto non ha riscosso molto
séguito, in quanto si è replicato[78] che il mutuo dissenso non è equiparabile alla
rinunzia di diritti reali, né produce effetti traslativi, ma meramente
risolutori.
Condivisibili
appaiono, invece, gli orientamenti[79] piú recenti, che hanno posto maggiore attenzione all’art. 2655 c.c., norma che
disciplina l’annotazione di determinati atti, il cui denominatore comune è
quello di far venir meno gli effetti prodotti da un precedente regolamento.
In altri termini, qualora un atto già trascritto o iscritto venga eliminato,
l’eliminazione deve essere annotata a margine del primo atto[80]. L’annotazione, dispone la stessa norma all’ultimo
comma, «si opera in base alla [...] convenzione da cui risulta uno dei fatti
sopra indicati».
Nel termine «convenzione», sicuramente, deve
ricomprendersi anche il contratto di mutuo dissenso, considerato che, come già
detto, la norma tende ad accorpare tutte le ipotesi di eliminazione di un
precedente negozio per effetto di un atto di autonomia privata[81].
Mentre
nel vigore del codice precedente si attribuiva all’annotazione l’efficacia di
mera pubblicità notizia, vigente il codice attuale, la dottrina[82], almeno riguardo alla disposizione in oggetto,
tende ad attribuirgli la stessa efficacia della trascrizione, ferma restando
la natura accessoria.
Dal
tenore letterale della norma (comma 3), a dire il vero, traspare solo che
l’annotazione in oggetto produce gli effetti di cui all’art. 2650 c.c., mentre
non si evidenzia l’effetto proprio della pubblicità dichiarativa di cui
all’art. 2644.
Considerato,
tuttavia[83], che l’annotazione in oggetto potrebbe non essere
preceduta dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2652 (nel nostro caso, trattandosi di convenzione, sicuramente
non lo è), si può trarre la conclusione che, non essendo indispensabile ai
fini dell’annotazione (e degli effetti previsti dal comma 3) una trascrizione
di preannuncio, l’annotazione stessa ha la funzione di risolvere eventuali
conflitti ex art.2644. In altri termini,
il comma 3 della disposizione in oggetto prevede che in difetto
dell’annotazione, «non producono effetto le successive trascrizioni o
iscrizioni» a carico di colui che si è avvantaggiato del mutuo dissenso, per
cui l’annotazione stessa risolve i conflitti tra quest’ultimo e gli aventi
causa della parte in pregiudizio della quale opera il mutuo dissenso,
producendo l’effetto tipico della trascrizione.
Questa
costruzione è stata da altri[84] definita come una forzatura del dato legislativo.
L’autore, innanzitutto, argomentando dalla disciplina del codice civile del
1865, ritiene che il termine «convenzione» di cui all’art. 2655 c.c. non si
riferisce al mutuo dissenso, ma solo agli accordi con cui le parti accertano
la sussistenza di una causa di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione
o revocazione, evitando cosí l’intervento del giudice. Rileva poi, come, dal
tenore letterale della norma, non è dato desumere l’effetto dichiarativo tipico
della trascrizione, ma solo la funzione di assicurare il principio di continuità
delle trascrizioni. Sul piano pratico, osserva, da un lato, come l’annotazione,
a differenza della trascrizione, non rappresenta un obbligo per il notaio
rogante e non può essere eseguita prima della registrazione, con evidenti
problemi per i tempi di attuazione della tutela dei terzi e, dall’altro, come
sono pochissime le Conservatorie dei registri immobiliari che registrano le
annotazioni nei repertori delle trascrizioni, complicando le reali possibilità
del terzo di avere un quadro completo della situazione. Sulla base di queste
considerazioni conclude che solo la trascrizione può garantire un’efficace
tutela dei terzi, ma questa, anziché essere tratta da una forzatura dell’art.
2655 c.c., può essere fondata su un’interpretazione estensiva dell’art. 2643
c.c.
Di fronte alle due tesi sopra esposte si può rilevare un sicuro punto di contatto. Entrambe ritengono necessario assicurare al mutuo dissenso di contratto ad effetti reali gli effetti propri della trascrizione, obiettivo raggiunto da una parte attraverso un’interpretazione logica (o analogica) dell’art. 2655 c.c., dall’altra attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 2643 c.c. Quest’ultima via, forse, si rivela piú impervia, dato che, per l’effetto eliminativo proprio del mutuo dissenso, non si può dire che l’originario alienante riacquista il